giovedì 14 aprile 2011

Termini di pagamento degli appalti pubblici

Niente deroghe ai termini di pagamento degli appalti pubblici
La sentenza del Consiglio di Stato. Il 21 marzo con la sentenza n. 1728 della sezione V, il Consiglio di Stato si è espresso in merito alla questione dei termini di pagamento per gli appalti relativi a lavori, o fornitura di beni o servizi, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Consiglio di Stato ha espresso l’impossibilità per le Pubbliche Amministrazioni di poter concordare con i propri appaltatori i termini di pagamento in sede di stipula del contratto, dovendo, questi, essere già indicati nel bando. Negli appalti pubblici, infatti, a differenza di quelli privati, manca la fase precontrattuale, impedendo, di fatto, la stipula di accordi derogatori tra la Pubblica Amministrazione ed il privato.

Le modalità di pagamento. Per gli appalti pubblici, quindi, le modalità di pagamento devono essere indicate nel bando, prescrizione, questa, che attua la stessa normativa comunitaria. Inoltre, lo stesso art. 64 e l’allegato IX A del codice degli appalti pubblici individuano le modalità di pagamento tra gli elementi essenziali del contratto di appalto.

I termini di pagamento. Per ciò che riguarda i termini pagamento il Dlgs n. 231/2002 all’articolo 4 detta una norma imperativa, e quindi inderogabile, secondo la quale il termine di pagamento per gli appalti pubblici deve essere di 30 giorni dal ricevimento della fattura. L’impossibilità di operare deroghe al termine dei 30 giorni è rafforzata, tra l’altro, dalla stessa normativa comunitaria che nell’art. 4 della direttiva 2011/7/UE prevede che il periodo di pagamento non superi il termine di 30 giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o richiesta equivalente di pagamento.
E’ bene precisare che il termine di 30 giorni è riferito agli appalti per la fornitura di beni o servizi, mentre per quelli relativi ai lavori pubblici è prevista una procedura diversa per l’individuazione dei termini di pagamento.

I termini di pagamento per gli appalti pubblici relativi a lavori. Nel caso, infatti, di appalti pubblici relativi a lavori, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, il direttore dei lavori redige uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Entro 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori deve essere emesso il certificato di pagamento che rappresenta il titolo in base al quale l’appaltatore matura il credito (art. 143 del codice degli appalti). La pubblica Amministrazione deve provvedere al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento.

I pagamenti si possono programmare. Dal momento che è previsto che l’Amministrazione possa limitarsi ad individuare una regolamentazione dei tempi e dei modi di pagamento, costruendo in questo modo una sorta di condizione generale di contratto cui la controparte partecipando aderisce, sarebbe fruttuoso per le amministrazioni programmarli già dall’avvio della procedura di gara. La stessa Corte dei Conti , sezione Puglia, nel parere n. 120 del 28 ottobre 2010, ha invitato le Amministrazioni Pubbliche ad adottare questa modalità di gestione dei pagamenti degli appalti che consente di ricondurre, secondo una logica previsionale, i pagamenti ai flussi di cassa limitati dal patto di stabilità interno dell’Ente pubblico stesso.

Gli accordi tra le amministrazioni e gli esecutori dell’appalto. Molto spesso le Amministrazioni Pubbliche devono anche affrontare le problematiche relative al pagamento di eventuali interessi moratori e spese per recupero crediti relativi ai ritardi nel pagamento dei corrispettivi degli appalti. In questi casi le amministrazioni possono formalizzare degli accordi transattivi con gli esecutori del contratto, prevedendo la rinuncia agli interessi per il ritardato pagamento, in cambio di una definita programmazione del versamento dei corrispettivi. Si tratta di una soluzione che può essere adottata soltanto successivamente all’espletazione della gara d’appalto, in quanto un accordo preventivo in tal senso si configurerebbe come una deroga negli accordi tra le parti che è espressamente vietata.

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