DECRETO 27 marzo 2017. Determinazione, per il biennio
2017-2018, dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute
dagli enti cooperativi, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 23 maggio
1991, n. 36.
L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la
vigente legislazione in tema di contabilità di Stato; Vista la legge regionale
26 giugno 1950, n. 45;
Vista la
legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive leggi di coordinamento;
Visto l’art. 21, comma 1, della legge
regionale 23 maggio 1991, n. 36, che dispone che la misura del contributo per
l'attività revisionale dovuto dalle società cooperative per effetto della
disposizione di cui all'art. 8 del sopra citato D.L.C.P.S. n. 1577, sia
determinata, all'inizio di ogni biennio, con decreto di questo Assessorato;
Visto l’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381; Vista la legge 31 gennaio
1992, n. 59, artt. 15 e 20;
Visto il
decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto l’art.
37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015;
Visti i decreti dell'Assessore per la
cooperazione, il commercio l’artigianato e la pesca del 30 luglio 2003, per il
biennio 2003/2004; del 24 maggio 2005 per il biennio 2005/2006; del 22 marzo
2007, per il biennio 2007/2008; del 7 gennaio 2009, per il biennio 2009/2010;
per la determinazione dei contributi per le
spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi; Visti i
decreti dell'Assessore per le attività produttive del 6 settembre 2011, per il
biennio 2011/2012; del 2 marzo 2013, per il biennio 2013/2014;
del 23
giugno 2015, per il biennio 2015/2016;
per la
determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie
dovute dagli enti cooperativi;
Visto il
comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 15;
Vista la
legge n. 4 dell’1 marzo 2017, con la quale è stato autorizzato l'esercizio
provvisorio fino al 31 marzo 2017;
Visto il
parere favorevole reso a maggioranza dalla C.R.C. nella seduta dell'8 marzo
2017;
Decreta:
Art. 1 Il contributo per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute
dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale
23 maggio 1991, n. 36, per il biennio 2017/2018 è determinato nella misura
sotto indicata: a) enti cooperativi con numero dei soci non superiore a 100 o
un capitale sociale versato non superiore a € 250,00 o un fatturato non
superiore a € 75.000,00, il contributo è di € 260,00; b) enti cooperativi con
numero dei soci da 101 a 500 o un capitale sociale versato da € 250,01 a €
1.000,00 o un fatturato da € 75.000,01 a € 150.000,00 il contributo è di €
520,00; c) enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale
sociale versato da € 1.000,01 a € 2.000,00 o un fatturato da € 150.000,01 a €
300.000,00 il contributo è di € 1.000,00; d) enti cooperativi con numero dei
soci superiore a 500 o un capitale sociale versato da € 2.000,01 a €. 65.000,00
o un fatturato da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 il contributo è di € 1.200,00;
e) enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale
versato superiore a € 65.000,00 o un fatturato superiore a € 1.000.000,00 il
contributo è di € 1.500,00; f) per le banche di credito cooperativo sino a 980
soci il contributo è di € 1.900,00; da 981 a 1.680 il contributo è di €
3.600,00; oltre 1.681 soci il contributo è di € 6.400,00. Per le cooperative di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) iscritte nel registro delle imprese nel
corso del biennio 2017/2018 e per le cooperative che abbiano deliberato il
proprio scioglimento entro il 31 dicembre 2016, il contributo è fissato nella
misura minima di € 260,00. Per le banche cooperative di cui alla superiore
lettera f) che risultano pure iscritte nel registro delle imprese nel biennio
2017/2018, il contributo è fissato nella misura minima di € 1.900,00.
Per gli enti
iscritti all’albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione ed i loro
consorzi che ricadono nelle fasce d) ed e) del presente decreto, si applicherà
la fascia c) nel caso in cui gli stessi abbiano terminato o non abbiano in
corso o già avviato un programma edilizio, nonostante siano in possesso della
titolarità dell’area o della delibera comunale di assegnazione o della promessa
di finanziamento a seguito bando. L’ammontare del contributo deve essere
calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio di esercizio al 31
dicembre 2016 e, in assenza, dall’ultimo bilancio di esercizio depositato. Per
fatturato deve intendersi il valore della produzione della lettera a) dell’art.
2425 del codice civile. I contributi dovranno essere aumentati del 50% per le
società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15
della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui
all’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Nella
determinazione del contributo tra i parametri previsti di cui ai commi
precedenti prevale quello riferibile alla fascia più alta.
Art. 2 Il contributo dovrà essere versato entro
90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Per gli enti cooperativi a revisione annuale
la maggiorazione, di cui al precedente articolo, dovrà essere versata entro il
31 marzo del secondo anno del biennio ispettivo. Per le cooperative costituite
nel corso del biennio 2017/2018, il termine di 90 giorni decorre dalla data di
iscrizione della stessa cooperativa nel registro delle imprese, il cui ufficio
provvederà anche ad informare, al fine dell'aggiornamento dello schedario, il
servizio competente dell'Assessorato delle attività produttive, dell'avvenuta
nuova iscrizione.
Le cooperative aderenti ad una delle
associazioni nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo
devono versare il contributo loro spettante alle rispettive associazioni
regionali. Le cooperative non aderenti revisionate dalle associazioni regionali
di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo dovranno versare il
contributo loro spettante per l'80% all'associazione regionale che effettua la
revisione ed il 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione
siciliana.
Gli enti
cooperativi non aderenti dovranno trasmettere al servizio 10.S dell'Assessorato
regionale delle attività produttive, entro 20 giorni dal pagamento, copia del
versamento effettuato a favore della Regione siciliana per l'accertamento in
entrata delle somme.
Fermo
restando quanto previsto dal comma 5, art. 15, legge 31 gennaio 1992, n. 59 e
successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto indicato dal primo e
secondo comma del presente articolo, il mancato versamento, anche parziale, del
contributo di revisione dovuto dagli enti cooperativi preclude, come previsto
dalla legge, l’eventuale rilascio del certificato/attestato di revisione. Art.
3 Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, le
associazioni sono tenute a trasmettere all’Assessorato delle attività
produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo
di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per
finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità. Le associazioni
hanno l’obbligo altresì di trasmettere, allegate alle risultanze dell'attività
revisionale di ciascuna cooperativa sia aderente o non, copia del pagamento del
contributo revisionale relativo al biennio in corso e per le cooperative non
aderenti anche copia del pagamento del contributo revisionale relativo ai
bienni 2013/2014 e 2015/2016.
Art. 4
L’ente cooperativo può ricorrere avverso la misura di contributo accertato a
suo carico, anche da parte delle Associazioni nazionali e regionali a cui
aderisce, all'Assessorato regionale delle attività produttive chiedendo il
riesame della somma posta a carico. L’Assessorato delle attività produttive,
sentite le parti, decide entro 90 giorni. La presentazione del ricorso non
sospende i termini di pagamento. Il presente decreto sarà trasmesso alla
Ragioneria centrale dell'Assessorato, pubblicato nel sito del Dipartimento, ed inviato
integralmente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione. Palermo, 27 marzo 2017. LO BELLO Vistato dalla Ragioneria
centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 6 aprile 2017 al
n. 383.
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