giovedì 28 aprile 2011

Sanzioni salate ai trasgressori della cedolare secca

Provare a nascondere al Fisco un affitto di mille euro, con il nuovo regime potrà costare al proprietario cento volte tanto.
E anche per i "vecchi" evasori, che in questi anni non hanno registrato fedelmente i contratti e non hanno scritto nella dichiarazione dei redditi tutto o parte
del canone ricevuto dai propri inquilini, arrivano pessime notizie: il rischio di essere scoperti si fa decisamente più concreto e, se non si corre a mettersi in regola con la registrazione entro il 6 giugno, le penalità si moltiplicano rispetto a quelle previste finora. La cedolare secca, entrata in vigore giovedì 7 aprile 2011 insieme al decreto sul federalismo municipale (decreto legislativo 23/2011), insieme alle gioie per i contribuenti onesti (più si dichiara più si guadagna con il nuovo
regime), porta dolori per chi prova a sfuggire al Fisco.
Per informazioni 3293222740

Spettacolo: indennità ordinaria di dissocupazione

Rientrano fra i soggetti aventi diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti normali e ridotti, tutti i lavoratori che, pur lavorando in attività di spettacolo, non sono artisti.
Secondo un recente chiarimento dell’Inps - Messaggio Inps n. 33014 del 31 dicembre 2010 - l’indennità di disoccupazione può essere concessa solo ai lavoratori dello spettacolo per i quali sussista un effettivo rapporto di lavoro subordinato (es. artisti dipendenti da Aziende alberghiere o similari, personale adibito a mansioni tecniche quali operatori cine TV, parrucchieri, truccatori, macchinisti di scena ecc.) e non qualora svolgano attività lavorativa autonoma.
Sono esclusi dall’assicurazione contro la disoccupazione anche i dipendenti rientranti nella categoria del personale artistico, teatrale e cinematografico, dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica, in quanto operanti nella più ampia autonomia dei compiti assunti che costituiscono espressione talmente personalistica del soggetto che, in essa, non concorre l’apporto e l’opera dell’imprenditore.

Sistri: il Testo Unico

E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011.
Tale decreto istituisce e regola il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con odificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102. Il Decreto Ministeriale, riunifica in un solo testo tutti e cinque i decreti che finora sono stati emanati sul SISTRI e che cesseranno l’effetto dal prossimo 11 maggio, data di entrata in vigore del decreto. La pubblicazione in Gazzetta del Decreto, arriva a pochi giorni della scadenza per il contributo del versamento annuale, previsto per il 30 aprile 2011, mentre l’operatività del sistema partirà il 1° giugno prossimo.
Quanto pubblicato, in pratica, raccoglie in un unico testo normativo tutti i cinque
decreti che finora sono stati emanati e regolamentano il sistema di tracciabilità
dei rifiuti.
La data di avvio del sistema non viene modificata e pertanto il Sistri partirà il 1° giugno 2011.
È importante ricordare che il decreto pubblicato in Gazzetta, contiene la proroga
dei termini di pagamento del contributo annuale dal 31 gennaio al 30 aprile 2011. Dunque le imprese italiane interessate al pagamento del contributo, hanno solo altri due giorni per effettuare il versamento.
La proroga al 30 aprile per il versamento del contributo annuale, non deve considerasi provvisoria in quanto tale data rappresenterà il nuovo termine per i versamenti in futuro.
Quest’anno comunque si registrerà un disallineamento temporale tra il pagamento del contributo annuale e l’entrata in vigore del sistema, e comunque le sanzioni decorreranno dal 1Ricordiamo che sono tenuti ad aderire al SISTRI:
Le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi
quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui
all’articolo 184, comma 3, lettere c),d) e g) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci
dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di
smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui
all’articolo 184, comma 3, lettera g) , del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche
come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o
smaltimento di rifiuti; giugno 2011.
i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di
rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo
professionale, nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore
che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla
legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI
dall’armatore o noleggiatore medesimo;
nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista
concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata
legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o
allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli
uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merce;

domenica 24 aprile 2011

Agevolazioni Fiscali per la Mediazione

Gli artt. 17 e 20 del D.lgs 28/2010 disciplinano le agevolazioni fiscali per coloro che saranno parte alla mediazione; in tal modo si cerca di incentivare le parti alla mediazione, con costi più bassi di quelli di giudizio ed anche nell'ottica di
deflazionare il carico giudiziario civile.
L'art. 17, comma 2, disciplina la totale esenzione degli atti del procedimento di mediazione da qualsiasi tassa, diritto, spesa.
L'art 17, comma 3, stabilisce l'esenzione del verbale di accordo dall'imposta di registro entro il limite di 50.000 euro;
mentre se il verbale è di valore superiore, l'9imposta sarà dovuta solo per la parte eccedente la cifra di euro 50.000 L'art.20 dispone che a ciascuna delle parti che hanno corrisposto l'indennità agli organismi di mediazione, è riconosciuto
un credito d'imposta. Il credito è fino concorrenza di euro 500 dell'indennità versata se la mediazione ha avuto successo, mentre fino alla metà in caso di insuccesso.

venerdì 22 aprile 2011

Finanziamento a favore delle imprese agricole

Finanziamento a favore delle imprese agricole
per la formazione di scorte.

Finanziamenti destinati a facilitare l’acquisizione da parte delle imprese agricole dei mezzi tecnici a fecondità semplice, la cui utilità cioè si esaurisce nel corso dell’esercizio produttivo, con un tempo di restituzione dei finanziamenti concessi che va al di là dell’annata agraria.
Dotazione finanziaria :
• € 32.635.476,81 per le imprese di produzione primaria;
• € 3.449.064,25 per le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Beneficiari:
Imprenditori agricoli così come definiti dall’art. 2135 del codice civile titolari di imprese agricoli, iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese agricole, con sede in Sicilia, che abbiano costituito il fascicolo aziendale c/o uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e siano titolari di un conto corrente bancario, con esclusione di Banco Posta.
Le imprese di produzione primaria,sono ammesse sia in forma singola che associata, quelle che operano nel settore della trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotto agricoli solo ed esclusivamente in forma associata.
Sarà data priorità ai coltivatori diretta e/o Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
Importo concedibile:
Il finanziamento viene concesso nei limiti previsti per gli aiuti d’importanza minore “de minimis” in agricoltura in applicazione dei seguenti regolamenti (CE)
- n. 1535/2007 per quanto attiene le imprese di produzione dei prodotti agricoli, che stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non può superare l’importo di €. 7.500,00 nell’arco dei tre esercizi finanziari;
- n. 1998/2006 per quanto riguarda le imprese operanti nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che stabilisce quale importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non può superare l’importo di €. 200.000,00 nell’arco dei tre esercizi finanziari;
L’importo del finanziamento concedibile è differenziato in relazione al settore produttivo:
• produzione primaria, da €. 5.000,00 fino ad un massimo di €. 50.000,00
• lavorazione , trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da €. 5.000,00 fino ad un massimo di €. 500.000,00
Per importi superiori ad €. 30.000,00 verrà acquisita idonea fideiussione assicurativa o bancaria.
Tasso:
Ai finanziamenti sarà applicato un tasso pari al 40% del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, aumentato di un punto; nel caso di imprese di nuova costituzione (imprese costituite dopo l’1 gennaio 2009) o giovani agricoltori (sotto i 40 anni), la percentuale sarà pari al 30%.
Procedura per le presentazioni delle domande
La domanda va inoltrata dal 19 aprile 2011 in via telematica. Ogni primo del mese verrà pubblicata la graduatoria delle imprese che potranno usufruire del finanziamento, rispettando le priorità e l’ordine cronologico di presentazione.
Erogazioni
L’erogazione del finanziamento avverrà dopo che l’impresa abbia prodotto le fatture quietanzate, sarà possibile effettuare delle erogazioni intermedie, fermo restando che il totale del finanziamento venga erogato entro il semestre successivo alla delibera.
Per informazioni 3293222740

mercoledì 20 aprile 2011

Cartella di pagamento Inps, il termine d’impugnazione è perentorio

La cartella di pagamento emessa dal concessionario in seguito a iscrizione a ruolo disposta dall’Inps, diventa definitiva se non impugnata entro 40 giorni dalla notifica.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, decorso il suddetto termine, la cartella diviene incontestabile ancorché l’Istituto abbia notificato uno sgravio parziale (Cassazione - Sentenza 7 aprile 2011, n. 7959).
La Suprema Corte sottolinea che il termine di impugnazione della “cartella Inps”, regolato dall’art.24, comma 5, del D.lgs. n. 46/99, costituisce il termine accordato dalla legge al debitore, al fine di instaurare un vero e proprio giudizio di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, e non già un termine con funzione regolatrice della sola azione esecutiva.
Il termine ha carattere perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile, in caso di omessa tempestiva impugnazione, il credito iscritto a ruolo e a consentirne una rapida riscossione.
La circostanza che l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale non dissolve la perentorietà del termine, atteso che nell’ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore, come nel caso delle iscrizioni a ruolo delle imposte dirette e indirette, diventano definitive (ove non precedute dall'avviso di accertamento) se non impugnate nei termini di cui all'art. 21, del D.lgs. n. 546/92.
Assistenza per problematiche inerenti le cartelle esattoriali telefonare al 3293222740

Videosorveglianza: gli adempimenti necessari

Entro il 29 aprile i necessari adeguamenti Il provvedimento del Garante dell’aprile 2010.
I sistemi di videosorveglianza trattano dati personali come la voce e l'immagine che sono da considerarsi informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile.
L'adozione di questi sistemi è, oggi, in crescita costante grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.
Le dimensioni assunte dal fenomeno, sono tali da aver spinto il Garante ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone. Da qui il provvedimento dell’aprile 2010 che riserva una speciale attenzione alle garanzie sul fronte dell'informazione ai soggetti che transitano in aree video sorvegliate e ai limiti per la conservazione dei dati raccolti tramite telecamere e videosorveglianza.
Le disposizioni di tale provvedimento dovranno essere rispettate entro questo 29 aprile.
L’obbligo di informativa. La novità assoluta introdotta dal provvedimento è l'obbligo di informativa per il trattamento dei dati personali.
In particolare, coloro i quali hanno installato un impianto di videosorveglianza devono segnalare, con appositi cartelli, la presenza di telecamere. I cartelli devono essere resi visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso di privati che attivano sistemi di videosorveglianza collegati con le forze di polizia, i medesimi dovranno fornire l'informativa per il trattamento dei dati personali in forma semplificata, peraltro contenuta nell'allegato al provvedimento.
Le verifiche del Garante. Il provvedimento considera, inoltre, alcune fattispecie nelle quali è obbligatorio sottoporre alla verifica del Garante, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o “intelligenti”.
Conservazioni delle immagini. Per ciò che concerne la conservazione delle immagini, secondo il Garante, questa deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatto salvo il caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
Misure di sicurezza. Con l’entrata in vigore del provvedimento, per la tenuta dei sistemi di videosorveglianza occorrerà adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di manipolazioni, o accessi indebiti, dei dati raccolti. Sarà necessario distribuire, per iscritto, gli incarichi, distinguendo tra chi ha il compito di visionare le immagini e chi può intervenire sulle stesse. Inoltre, nel caso di interventi di manutenzione, il tecnico dovrà essere assistito da un incaricato abilitato alla visione delle immagini.
Inoltre, quando si fanno viaggiare le immagini attraverso la rete pubblica, è obbligatorio dotarsi di programmi anti intrusione e sistemi crittografici.
La videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Tra i punti più importanti del provvedimento c’è sicuramente la disciplina della telesorveglianza sui luoghi di lavoro. In questo caso occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili. Le telecamere, quindi, possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro e previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza, con la commissione interna.
Per informazioni 3293222740 - centroserviziaziendali@gmail.com

martedì 19 aprile 2011

Imprese che fanno rete... agevolazioni

Tutto pronto per l'attuazione dell'agevolazione prevista, dall'articolo 3 del decreto legge 5/2009 (come modificato dall'articolo 42 del Dl 78/2010), in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 14 aprile fornisce chiarimenti sui presupposti per accedere al beneficio e sugli aspetti procedurali (integrando e ampliando i primi spunti interpretativi sulla disciplina, anticipati nella circolare 4/2011), mentre, con tre distinti provvedimenti dello stesso giorno, spettivamente, approva il modello Reti con cui comunicare i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali (prot. n. 2011/31139), stabilisce le modalità per la comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell'asseverazione del programma di rete
(prot. n. 2011/34839), disciplina termini, modalità e contenuto della trasmissione dei dati relativi alle imprese per le quali è stata rilasciata l'asseverazione da parte degli organismi abilitati (prot. n. 2011/54949). L'agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta sugli utili d'esercizio, qualora accantonati ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, e va
fruita in sede di saldo del versamento delle imposte sui redditi. Il regime di sospensione cessa nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione.
Per informazioni 3293222740

Sgravi contributivi revocati se il datore di lavoro dichiara il falso

Revoca delle agevolazioni contributive con effetto retroattivo per il datore di lavoro che dichiara all'INPS un'attività non rispondente a quella effettivamente svolta. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8068/2011 in merito al ricorso proposto da un'imprenditrice cui era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'INPS, di somme a titolo di contributi sulla base della non spettanza di sgravi contributivi per la natura commerciale e non industriale dell'attività
svolta.
La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha precisato che il principio generale in base al quale il recupero di quanto indebitamente percepito può riguardare solo periodi successivi al nuovo inquadramento fornito dall'Istituto, non opera allorché l'iniziale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. Nel caso di specie, i giudici di legittimità sottolinenano che la Corte d'Appello ha considerato in modo esauriente gli accertamenti operati in sede ispettiva operando una analitica ricostruzione delle vicende aziendali che avevano originato il godimento degli sgravi contributivi, rilevando il carattere
prevalentemente commerciale dell'attività, sì che "la variazione di classificazione operata dall'INPS doveva ritenersi giustificata, con effetto retroattivo ai fini degli sgravi anche in relazione al disposto dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995.

sabato 16 aprile 2011

SFALCI E POTATURE:
NOTA DEL MINISTERO
FATTA CHIAREZZA SUGLI SFALCI E POTATURE DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

In riferimento all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (così come modificato dal recente D.Lgs. 205/10), che prevede l'esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti “sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”, sussistevano dubbi se in tale definizione rientrassero anche gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (nella precedente versione del D.Lgs. 152/06 erano specificati chiaramente).

Con la Nota prot. 11338 del 1° marzo 2011 il Ministero dell’ambiente ha fatto chiarezza in proposito.
Nella nota è specificato che la definizione fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo di cui sopra.

I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni dell’art. 185, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni in materia di rifiuti e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Di seguito nota del Ministero dell'Ambiente del 1° Marzo 2011, N. 11338 recante chiarimenti in merito agli sfalci e le potature del verde pubblico e privato.

Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
n— 8890/Tri/Di
Provincia di Mantova
Settore ambiente
Servizio rifiuti e inquinamento
Via don Maraglio, 4
46100 Mantova

Con la richiesta di parere in oggetto, codesta Amministrazione chiede delucidazioni in merito all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento all'esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del decreto stesso di sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

In proposito, si fa presente che tale articolo fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso.

I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni della Parte IV del Dlgs 152/2006 e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e), del medesimo decreto

Per iscrizioni all'albo regionale gestori ambientali contattare il 3293222740 email:centroserviziaziendali@gmail.com

Sicurezza: Corsi di Formazione per le Imprese

Si organizzano nel mese di maggio corsi di formazione Sicurezza nelle imprese

-Addetto all’attività di Prevenzione Antincendio/Emergenze – rischio Medio (8 ore), validità dell’attestato 5 Anni ( D.M. 10/03/1998 – ex D.Lgs n. 81/2008 art 44-46) compresa prova pratica.
Giorno 7 maggio 2011 ore 8.30

-Corso Addetto alle Macchine / Operatore Macchine Movimento Terra
Giorno 10 maggio 2011 ore 16.30

-Corso di formazione teorico e pratico per addetti all’uso di carrelli elevatori (ex D.Lgs n. 81/2008 art 36-37) – compresa prova pratica
Giorno 10 maggio 2011 ore 09.00

I corsi di formazione saranno tenuti da docenti certificati KHC
Per informazioni telefonare al 3293222740 o inviare email: centroserviziaziendali@gmail.com

Cultura e spettacolo: Consulenza alle Imprese

Il mondo della cultura e dello spettacolo rappresenta un settore economico importante per il nostro Paese e presenta interessanti possibilità di investimento, a cui si affiancano vantaggi fiscali ed interventi governativi di sostegno.
Alle imprese del settore offriamo strumenti per il miglioramento dell’efficienza gestionale.
Ad investitori esterni, che vogliano diversificare le loro attività in modo vantaggioso ed interessante proponiamo opportunità .
In questo campo queste sono le nostre tre principali linee di servizio:
•Consulenza operativa per la ottimizzazione degli investimenti in campo cinematografico e teatrale: assistenza alla creazione di iniziative che utilizzino al meglio le opportunità di mercato e quelle finanziarie/fiscali per la produzione di prodotti di successo ed economicamente redditivi;
•Gestione della azienda culturale: strumenti e metodologie per il miglioramento della gestione delle aziende operanti in campo culturale (progettazione organizzativa, pianificazione e controllo, gestione finanziaria);
•Protezione e gestione dei diritti: assistenza per la organizzazione, a livello internazionale, di meccanismi di utilizzo e di protezione dei diritti derivanti da attività culturali.
Il ruolo del marketing territoriale per la promozione delle imprese e della cultura
Storia, arte, cultura, cibo, tradizioni uniche e diverse per ciascun campanile italiano, costituiscono una identità per chi ci vive, ma anche un marchio che da valore a tutto ciò che viene prodotto nel territorio.
La ricerca di esperienze concrete di vita di qualità , il desiderio di condividere e comprendere, l’emozione estetica rappresentano il motore del turismo culturale che muove milioni di persone.
Le competenze che riguardano i diversi campi sono abitualmente frammentate e ciò rende difficile costruire una immagine unitaria.
Lo studio di consulenza azienda le di Fausto Ridolfo si affianca ad enti territoriali e locali ed a grandi istituzioni per realizzare piani di attività che, coniugando contenuti culturali, prodotti originali e risorse ambientali, producano qualità per i cittadini ed attrazione verso il territorio.
La capacità di analizzare le opportunità offerte dal territorio e di pianificare attività integrate viene potenziata, in fase realizzativa, dalla sinergia con le competenze e le relazioni nel campo del cinema e della televisione.

La valorizzazione degli eventi:
Un evento culturale al centro di una potenziale catena di valore che va utilizzata interamente.
Dalla valorizzazione della struttura economica locale, al merchandising, alle sponsorizzazioni, al collegamento con il mondo dei media per l’utilizzo dei diritti, l’evento rappresenta un contenitore di diverse possibili fonti di valore che non sempre sono presenti al’attenzione di chi lo produce.
La Centro Servizi Aziendali di Fausto Ridolfo progetta modalità di allargamento della fruizione e di incremento dell’impatto economico degli eventi attraverso l’utilizzo di strumenti e canali diversificati.
L’attività si esplica attraverso due linee di prodotto:
•Sviluppo di eventi esistenti: analisi del potenziale inespresso dell’evento e sviluppo di nuove modalità di reazione di valore. La Centro Servizi Aziendali di Fausto Ridolfo identifica le possibili azioni e crea le relazioni necessarie per realizzarle.
•Creazione di nuovi eventi: a partire da un contenuto suggerito dal committente, la Centro Servizi Aziendali di Fausto Ridolfo identifica i potenziali, crea i contenuti ed attiva le possibili fonti di valore.
Il ruolo del Product e Brand Placement
La pubblicità sempre meno imposizione e sempre più conversazione.
Il cinema e la televisione rappresentano un’opportunità interessante per dialogare con gruppi mirati di consumatori, per comunicare loro messaggi importanti, per diffondere una immagine di brand.
La Centro Servizi Aziendali di Fausto Ridolfo in grado di costruire un dialogo rispettoso ed una collaborazione attiva fra autori e produttori cinematografici e/o televisivi ed investitori pubblicitari attraverso attività di product placement e di brand placement in grado di migliorare la qualità del risultato con l’apporto di risorse supplementari.
Lo sviluppo delle collaborazioni con le concessionarie di pubblicità televisive, potenzia le capacità della Centro Servizi Aziendali di Fausto Ridolfo di offrire ai produttori contatti efficaci con il mondo delle imprese.

Per informazioni: 3293222740 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

Corsi Formazione Sicurezza alle Imprese: Mese di Maggio

Si organizzano nel mese di maggio corsi di formazione Sicurezza nelle imprese

-Addetto all’attività di Prevenzione Antincendio/Emergenze – rischio Medio (8 ore), validità dell’attestato 5 Anni ( D.M. 10/03/1998 – ex D.Lgs n. 81/2008 art 44-46) compresa prova pratica.
Giorno 7 maggio 2011 ore 8.30

-Corso Addetto alle Macchine / Operatore Macchine Movimento Terra
Giorno 10 maggio 2011 ore 16.30

-Corso di formazione teorico e pratico per addetti all’uso di carrelli elevatori (ex D.Lgs n. 81/2008 art 36-37) – compresa prova pratica
Giorno 10 maggio 2011 ore 09.00

I corsi di formazione saranno tenuti da docenti certificati KHC
Per informazioni telefonare al 3293222740 o inviare email: centroserviziaziendali@gmail.com

venerdì 15 aprile 2011

INCENTIVI IN FORMA AUTOMATICA PER LE IMPRESE

Dal 16 maggio 2011 sara possibile per le piccole e medie imprese della Sicilia e della Valle d'Aosta presentare la domanda per accedere ai 42 milioni di euro di incentivi messi a disposizione dal bando, che è stato appena pubblicato.
Si fa presente che la ricezione delle domande sarà interrotta nel momento in cui avverrà l’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pertanto è consigliabile presentare la domanda il primo giorno utile.
Si tratta di incentivi automatici per l’accesso agli incentivi automatici, fruibili tramite credito d'imposta, a favore delle piccole e medie imprese riguardanti i settori delle attività:
- estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore, gas, aria condizionata ed acqua ed del settore delle costruzioni (sezioni B, C, D, E ed F della "classificazione delle attività economiche ATECO 2007"),
-nonché delle seguenti attività di servizi:
52 – Magazzinaggio ed attività di supporto ai trasporti;
56 – Mense e catering continuativo su base contrattuale (56.29);
61 – Telecomunicazioni (61.1 – 61.2 – 61.3);
62 – Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
69 – Attività degli studi legali (69.10.10);
attività degli studi commerciali (69.2);
70 – Attività di consulenza gestionale (70.22);
71 – Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi e analisi tecniche;
72 – Ricerca scientifica e sviluppo;
73 – Pubblicità e ricerche di mercato;
74 – Altre attività professionali, limitatamente a: a) design di moda e design industriale (74.10.10); b) attività di aerofocinematografia (74.20.12); c) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.20.2); d) traduzione ed interpretariato (74.3); 78 – Attività di ricerca, selezione, fornitura del personale; 80 – Servizi di vigilanza privata (80.1 – 80.2); 82 – Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio (82.19); attività dei call center (82.2); organizzazione di convegni e fiere (82.3); attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi (82.92); 85 – Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica (85.32.09), limitatamente alla formazione professionale regionale post-obbligo della durata di 1-3 anni; istruzione post-secondaria non universitaria (85.41); 96 – Attività delle lavanderie industriali (96.01.1).
Sono ammissibili alle agevolazioni, che possono giungere sino al 50% delle spese ammissibili, le iniziative riguardanti la realizzazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione e la delocalizzazione degli impianti produttivi.
Per informazioni cellulare 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

Spesometro: proroga al 1° luglio

Slitta di due mesi l’avvio della rilevazione dei dati delle operazioni che riguardano i consumatori finali.
Con il Provvedimento n. 2011/59327 del 14/04/2011Slitta al primo luglio 2011 l’obbligo di annotare, per la successiva comunicazione al Fisco, gli acquisti di beni e servizi che oltrepassano la soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non è prevista l’emissione di fattura. Saranno pertanto esonerate dall’adempimento sino al 30 giugno tutte le operazioni effettuate verso privati e certificate da scontrino o ricevute fiscali.
Si ricorda che l’esonero era inizialmente previsto per le spese effettuate fino al 30aprile.
Normativa spesometro:
Con il provvedimento del 22 dicembre 2010 è stata data attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila, introdotto dall’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e sono stati individuati i soggetti obbligati alla comunicazione, l’oggetto della comunicazione, i relativi elementi ed i termini di trasmissione, oltre che le relative modalità.
Nel provvedimento è previsto che l’obbligo si estende a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, superano la soglia dei 3.000 euro, al netto dell’imposta applicata e, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, la soglia di 3.600 euro, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto.
Al fine di consentire i necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico,connessi all’adempimento del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, con provvedimento n. 2011/59327 del 14 aprile viene prorogato al 1° luglio l’obbligo di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura.

giovedì 14 aprile 2011

Termini di pagamento degli appalti pubblici

Niente deroghe ai termini di pagamento degli appalti pubblici
La sentenza del Consiglio di Stato. Il 21 marzo con la sentenza n. 1728 della sezione V, il Consiglio di Stato si è espresso in merito alla questione dei termini di pagamento per gli appalti relativi a lavori, o fornitura di beni o servizi, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Consiglio di Stato ha espresso l’impossibilità per le Pubbliche Amministrazioni di poter concordare con i propri appaltatori i termini di pagamento in sede di stipula del contratto, dovendo, questi, essere già indicati nel bando. Negli appalti pubblici, infatti, a differenza di quelli privati, manca la fase precontrattuale, impedendo, di fatto, la stipula di accordi derogatori tra la Pubblica Amministrazione ed il privato.

Le modalità di pagamento. Per gli appalti pubblici, quindi, le modalità di pagamento devono essere indicate nel bando, prescrizione, questa, che attua la stessa normativa comunitaria. Inoltre, lo stesso art. 64 e l’allegato IX A del codice degli appalti pubblici individuano le modalità di pagamento tra gli elementi essenziali del contratto di appalto.

I termini di pagamento. Per ciò che riguarda i termini pagamento il Dlgs n. 231/2002 all’articolo 4 detta una norma imperativa, e quindi inderogabile, secondo la quale il termine di pagamento per gli appalti pubblici deve essere di 30 giorni dal ricevimento della fattura. L’impossibilità di operare deroghe al termine dei 30 giorni è rafforzata, tra l’altro, dalla stessa normativa comunitaria che nell’art. 4 della direttiva 2011/7/UE prevede che il periodo di pagamento non superi il termine di 30 giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o richiesta equivalente di pagamento.
E’ bene precisare che il termine di 30 giorni è riferito agli appalti per la fornitura di beni o servizi, mentre per quelli relativi ai lavori pubblici è prevista una procedura diversa per l’individuazione dei termini di pagamento.

I termini di pagamento per gli appalti pubblici relativi a lavori. Nel caso, infatti, di appalti pubblici relativi a lavori, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, il direttore dei lavori redige uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Entro 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori deve essere emesso il certificato di pagamento che rappresenta il titolo in base al quale l’appaltatore matura il credito (art. 143 del codice degli appalti). La pubblica Amministrazione deve provvedere al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento.

I pagamenti si possono programmare. Dal momento che è previsto che l’Amministrazione possa limitarsi ad individuare una regolamentazione dei tempi e dei modi di pagamento, costruendo in questo modo una sorta di condizione generale di contratto cui la controparte partecipando aderisce, sarebbe fruttuoso per le amministrazioni programmarli già dall’avvio della procedura di gara. La stessa Corte dei Conti , sezione Puglia, nel parere n. 120 del 28 ottobre 2010, ha invitato le Amministrazioni Pubbliche ad adottare questa modalità di gestione dei pagamenti degli appalti che consente di ricondurre, secondo una logica previsionale, i pagamenti ai flussi di cassa limitati dal patto di stabilità interno dell’Ente pubblico stesso.

Gli accordi tra le amministrazioni e gli esecutori dell’appalto. Molto spesso le Amministrazioni Pubbliche devono anche affrontare le problematiche relative al pagamento di eventuali interessi moratori e spese per recupero crediti relativi ai ritardi nel pagamento dei corrispettivi degli appalti. In questi casi le amministrazioni possono formalizzare degli accordi transattivi con gli esecutori del contratto, prevedendo la rinuncia agli interessi per il ritardato pagamento, in cambio di una definita programmazione del versamento dei corrispettivi. Si tratta di una soluzione che può essere adottata soltanto successivamente all’espletazione della gara d’appalto, in quanto un accordo preventivo in tal senso si configurerebbe come una deroga negli accordi tra le parti che è espressamente vietata.

Pensione e lavori usuranti

Pensione anticipata per i lavori usuranti, approvato il decreto
Dopo 20 anni di discussioni, il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato il decreto legislativo sugli sconti ai requisiti di età e contributi per la pensione per i lavoratori che hanno svolto «attività usuranti». In ogni caso sono sempre richiesti almeno 35 anni di contributi. Dal 2013, quando le nuove regole andranno a regime, sull'età per il pensionamento e sulla quota tra anzianità anagrafica e contributi ci sarà uno sconto di tre. Le domande di quanti hanno maturato o raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre vanno presentate entro il 30 settembre. A regime, le istanze andranno inviate entro il 1° marzo dell'anno in cui sono raggiunti i requisiti.
L'approvazione del provvedimento ha registrato la soddisfazione di tutte le parti politiche.

Parco dei Nebrodi

Riserva naturale dei Nebrodi, codice a sostegno
Un codice a sostegno della riserva naturale dei Nebrodi in Sicilia. Trova la casella “ideale” nel modello F23 e permette di indirizzare le somme dovute, in seguito a violazioni delle regole di rispetto paesaggistico e ambientale, all’Ente di gestione del parco. Istituito con risoluzione n.45/E del 13 aprile, è 9NE. Chi viene scovato a infrangere le norme comportamentali stabilite per salvaguardare aree protette, perché rappresentano presidi naturali, “culle” di educazione ambientale, di sviluppo sostenibile, in generale di cultura, può essere punito con le sanzioni amministrative previste dalla legge 689/1981. Quando il mancato rispetto delle regole avviene sul territorio del Parco naturale dei Nebrodi, in Sicilia, tali sanzioni sono irrogate dal presidente dell’Ente parco, su proposta degli agenti del corpo di vigilanza, preposto al controllo e istituito con decreto 560/11/1993 dell’assessore al Territorio e all’Ambiente della Regione siciliana. I proventi derivanti dalle sanzioni sono entrate destinate all’Organo gestore della più grande area protetta della Sicilia. All’interno dei suoi confini sono, infatti, compresi 24 Comuni delle province di Messina, Enna e Catania e le maggiori estensioni boschive dell’Isola. I trasgressori, pertanto, al momento del versamento degli importi, per far confluire direttamente le risorse monetarie nelle casse dell’Ente, devono indicare nel campo 6 del modello F23 il codice 9NE. L’operazione si completa poi, correttamente, riportando nel campo 7 il codice catastale del Comune di competenza degli addetti che hanno constatato la violazione, nel campo 9 la causale “PA”, nel 10 gli estremi dell’atto di irrogazione delle sanzioni e, nel campo 11, il codice tributo ad hoc per il pagamento di quanto contestato.

mercoledì 13 aprile 2011

Edilizia: il recupero dello sconto sui contributi

La scadenza del 18 -Tutte le aziende edili entro il 18 aprile (la scadenza del 16 scade di sabato) le aziende edili potranno recuperare la speciale riduzione contributiva prevista per questo settore.
Per il 2010, infatti, il decreto ministeriale 4 ottobre, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 290 del 13 dicembre 2010, ha confermato la riduzione nella misura dell’11.50 per cento.
L’agevolazione - L’ agevolazione consiste in un abbattimento dei contributi a carico dell’azienda, esclusi quelli di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio spetta alle aziende edili individuate dai codici Istat dal numero 45.11 a 45.45.2.
Dipendenti interessati - L’agevolazione riguarda solo i dipendenti con qualifica di operaio, occupati con un orario di 40 ore settimanali e non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo. Nella circolare 7/2011 l’Inps ha dettato le modalità per l’esposizione del recupero nel flusso Uniemens.
I datori di lavoro potranno recuperare l’importo della riduzione contributiva spettante, esponendolo a livello aziendale nell’elemento “ AltrePartireACredito”, con il codice “L207”.

Studi di settore e redditometro

L’utilizzo congiunto diventa pericoloso, ed i piccoli contribuenti le vittime
Studi di settore e redditometro - L’utilizzo combinato di strumenti presuntivi d’accertamento non è, in realtà, una novità recente, atteso che già in datati documenti di prassi si sottolineava la possibilità di impiegare congiuntamente l’accertamento sintetico con gli studi di settore.
Benché si fosse ormai compreso, da tempo, che l’intento dell’Agenzia delle Entrate fosse quello di avvalorare le risultanze degli studi di settore attraverso l’utilizzo degli elementi potenzialmente impiegabili per l’accertamento sintetico, ci si sarebbe aspettati, però, un’iniziativa diversa dall’Amministrazione finanziaria, rispetto a quella che, invece, è stata adottata con gli inviti “rafforzarti”.

Atti rafforzati - Tali atti, infatti, in calce alla classica motivazione degli inviti al contraddittorio per la definizione degli accertamenti basati sugli studi di settore contengono un’elencazione di quei beni indicatori di capacità contributiva, che potrebbero essere impiegati nell’accertamento sintetico nei confronti del soggetto controllato.
L’esistenza di tali beni, oltre alla non congruità, magari anche protratta nel tempo, dei ricavi dichiarati rispetto a quelli accertabili attraverso l’applicazione degli studi di settore, comporterebbe – secondo l’Agenzia delle Entrate – un’“… ulteriore conferma che la rideterminazione del reddito d’impresa effettuata tenendo conto della stima dei ricavi operata dallo studio di settore è pienamente plausibile e consente di escludere, con sufficiente certezza, che i ricavi effettivamente conseguiti siano stati inferiori rispetto a quelli stimati dallo studio di settore”.

Le considerazioni - Dinnanzi ad una siffatta situazione, però, sono almeno due le considerazioni che si impongono.

Prima - Se lo scostamento derivante dall’applicazione degli studi di settore costituisce una presunzione semplicissima, che necessita di altri elementi per poter assurgere a presunzione qualificata, ed essere così legittimamente impiegata nell’accertamento analitico-induttivo, tali ulteriori mezzi istruttori non possono certamente essere la rilevazione e l’elencazione di alcuni beni di proprietà del contribuente, che, ancorché indicativi di capacità contributiva, così esposti, come puro dato grezzo, non consentono la formulazione di alcuna ulteriore osservazione logico-giuridica, né probabilmente assumono quella forza probatoria che asserisce l’Amministrazione finanziaria nel fac-simile di invito riportato di seguito.
Molto diverso sarebbe stato, invece, se l’Agenzia delle Entrate avesse affiancato alla classica motivazione degli studi di settore, non l’elencazione dei beni indicatori di capacità contributiva, ma lo sviluppo del calcolo sintetico dimostrante la dichiarazione di un reddito inferiore a quello sinteticamente accertabile; tale circostanza avrebbe certamente costituito quell’ulteriore mezzo istruttorio, di accompagnamento agli studi di settore, idoneo a determinare una presunzione qualificata di omessa contabilizzazione di ricavi o compensi, sulla base delle risultanze degli studi sessi.

La Seconda - A questo punto, però, si inserisce la seconda considerazione. Come del resto hanno osservato acuti autori , la combinazione “redditometro-studi di settore” ha un senso logico (e probabilmente un’elevata forza probatoria) soltanto se l’unico reddito del contribuente persona fisica sia quello derivante dall’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, atteso che l’accertamento sintetico consente di determinare il reddito complessivo netto del contribuente (somma dei redditi delle varie categorie: lavoro dipendente, impresa, fondiari, capitale, eccetera), mentre gli studi di settore consentono di stimare soltanto i ricavi o compensi della sua attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.

Il dubbio- A questo punto il dubbio che sorge, in ultima analisi, è che tale nuova impostazione possa andare, di fatto, ad incidere soltanto su quei contribuenti più piccoli, e magari meno accorti, che non abbiano una pluralità di tipologie di redditi posseduti da invocare a giustificazione dell’uso combinato “redditometro-studi di settore”, o che non possano avvalersi, per esempio, di strutture giuridiche societarie, magari a ristrettissima base sociale, alle quali intestare i beni – tipicamente le auto di lusso e di grossa cilindrata – che, in realtà, però, sono nella piena disponibilità del contribuente persona fisica, che così, tuttavia, non manifesta alcuna capacità contributiva derivante dal possesso di tali beni (ed evitando il redditometro).

martedì 12 aprile 2011

Proroga presentazione modelli ICRIC-ICLAV e ACCAS/PS

L'INPS ha comunicato il termine per l'attività ICRIC-ICLAV e ACCAS/PS, la proroga è stata fissata al 28 giugno 2011.
Riportiamo di seguito il messaggio dell'Inps:
“Il termine del 31 marzo 2011 per la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali rispettivamente per l’accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione di ricovero – titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, Assegno sociale e AS sostitutivo d’invalidità civile -, di mancato svolgimento di attività lavorativa – titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali - e della residenza effettiva in Italia - assegno sociale/pensione sociale e AS/PS sostitutivi d’invalidità civile - è prorogato al 28 giugno 2011”
Per informazioni Fausto Ridolfo - 3293222740

lunedì 11 aprile 2011

Finanziamenti Agevolati per artigiani

Legge 949/52: FINALITA’ Acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento dei locali aziendali. Esecuzione di lavori ed impianti rivolti alla tutela dell’ambiente ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Acquisto di aziende e loro rami. Acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi o usati, impianti e attrezzature connessi al sistema informatico e comunicazionale, nonché all’aumento del grado di competitività. Acquisto di software, diritti di brevetto e licenze. Acquisizione di servizi di formazione e di qualificazione del personale. Acquisizione di sistemi di qualità aziendale e servizi di certificazione normativa (marchi CE, UNI ed altro). Acquisto di servizi di marketing e di materiale promozionale. Spese per gli investimenti in innovazione di prodotto/processo (riduzione consumi energetici, realizzazione di prototipi, programmi di ricerca, miglioramento qualitativo del prodotto). Consolidamento a medio/lungo termine di passività a breve. Formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti. IMPORTO CONCEDIBILE: IMMOBILI E MOBILI Imprese artigiane in genere max € 500.000,00. Cooperative max € 100.000,00 per ogni socio della cooperativa. Consorzi max € 500.000,00 per ogni impresa consorziata. SCORTE Imprese artigiane in genere max € 166.666,67. Cooperative max € 33.333,33 per ogni socio della cooperativa. Consorzi max € 166.666,67 per ogni impresa consorziata. Importo minimo finanziabile € 10.000,00 AMMORTAMENTO: Immobili, Acquisto aziende: Durata del contributo 15 anni, imprese di nuova costituzione (imprese iscritte all’Albo da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda) 20 anni. Macchine, attrezzature, software e brevetti, Servizi di Marketing: Durata del contributo 10 anni, imprese di nuova costituzione 12 anni. Scorte: Durata del contributo 10 anni, imprese di nuova costituzione 12 anni. LEGGE 240/81 – LEASING FINALITA’: Locazione finanziaria immobiliare Impianto, ampliamento e ammodernamento dell’unità produttività. Locazione finanziaria mobiliare Acquisto di macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi o usati. Nel rispetto della norma 4 del Reg. CE 1685/2000 (presentazione dichiarazione equivalente alla legge 949/52). IMPORTO CONCEDIBILE: Immobili e mobili: Imprese artigiane in genere max € 500.000,00 – Cooperative max € 100.000,00 – Consorzi max € 500.000,00 per ogni impresa consorziata. AMMORTAMENTO: Immobiliare: Durata del contributo 15 anni, imprese di nuova costituzione 20 anni. Mobiliare: Durata del contributo 8 anni, imprese di nuova costituzione 12 anni. MISURA DEL CONTRIBUTO Concessione di un contributo in conto capitale pari al 15% della spesa ammissibile. Erogazione del contributo in conto interessi attualizzato in unica soluzione direttamente sull’IBAN indicato dall’impresa nelle seguenti misure: 80% del tasso di riferimento per investimenti innovativi e finanziamenti garantiti da confidi; 70% per imprese giovanili e/o femminili; 60% per le altre destinazioni.

Per informazioni:

FAUSTO RIDOLFO 3293222740 - CENTROSERVIZIAZIENDALI@GMAIL.COM