Gli incentivi sono
riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività
agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese
del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli
stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi
tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. I soggetti di cui sopra:
1.
devono gestire, in virtù di un
contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda,
una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà
di terzi;
2.
ovvero, devono essere proprietari degli
immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva
o il servizio turistico.
Iniziative ammissibili
Gli interventi ammissibili devono
risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi
dell’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852.
Sono ammissibili agli incentivi i
Programmi di investimento in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il
servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della
“progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, riguardanti:
a.
interventi di riqualificazione
energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo
economico 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei
sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
b.
interventi di cui all’articolo 16-bis,
comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di
riqualificazione antisismica;
c.
interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
d.
interventi edilizi di cui all’articolo
3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 funzionali alla realizzazione degli interventi
di cui alle lettere a) e b);
e.
interventi di realizzazione di piscine
termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento
delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della
legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f.
interventi per la digitalizzazione
previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
g.
interventi di acquisto/rinnovo di
arredi;
h.
interventi riguardanti i centri termali,
i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I Programmi di investimento di cui sopra
devono risultare:
a.
compatibili con le rispettive finalità
statutarie;
b.
organici e funzionali all’attività
esercitata;
c.
avviati successivamente alla
presentazione della domanda di incentivo. Per avvio del Programma di
investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento
oppure la data del primo impegno;
d.
giuridicamente vincolante ad ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto
del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la
realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del
Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative
spese antecedentemente alla presentazione della domanda;
e.
realizzati dai soggetti di cui sopra
nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio
nazionale;
f.
con spese ammissibili, al netto
dell’IVA, non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori
a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei
massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER.
I Programmi di investimento devono
essere avviati e conclusi rispettivamente entro sei mesi e trenta mesi dalla
data di stipula del Contratto di finanziamento.
Sono ammissibili agli incentivi di cui
al decreto le spese necessarie alle finalità degli interventi sostenute dal
Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nei
seguenti limiti:
a.
servizi di progettazione, nella misura
massima del 2%;
b.
suolo aziendale e sue sistemazioni,
nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del Programma
d’investimento;
c.
fabbricati, opere murarie e assimilate,
nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile del Programma
d’investimento;
d.
macchinari, impianti e attrezzature
varie, nuovi di fabbrica;
e.
spese per la digitalizzazione previste
dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi
alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.
Contributi
Gli incentivi concedibili sono
articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e
del Finanziamento agevolato a valere sul FRI.
Il contributo diretto alla spesa è
concesso in base alla dimensione di impresa per una percentuale nominale dei
costi e delle spese ammissibili come di seguito dettagliato, coerentemente con
i target di attuazione previsti per la misura del PNRR.
Per i programmi realizzati nelle aree
del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo
3, lettera a), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato nel
rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi dell’articolo 14
del Regolamento GBER dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale come
segue:
a.
30 (trenta) per cento per le imprese di dimensione micro;
b.
23 (ventitré) per
cento per le imprese di piccola
dimensione;
c.
18 (diciotto) per
cento per le imprese di media
dimensione;
d.
10 (dieci) per
cento per le imprese di grande dimensione.
Per la quota parte degli investimenti
relativi a interventi a supporto dell’innovazione digitale promossi da imprese
di micro e piccola dimensione è riconosciuto un incremento del 5
(cinque) per cento del contributo diretto alla spesa.
Per i programmi realizzati nelle aree
del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo
3, lettera c), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato nel
rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi dell’articolo 14
del Regolamento GBER dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale come
segue:
a.
25 (venticinque) per
cento per le imprese di dimensione
micro;
1.
20 (venti) per
cento per le imprese di piccola dimensione;
2.
15 (quindici) per
cento per le imprese di media dimensione;
3.
5 (cinque) per cento per le imprese di grande dimensione.
Per i programmi realizzati nelle
restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è
riconosciuto alle sole PMI, articolato nel rispetto dei limiti di quanto
previsto dall’articolo 17 del Regolamento GBER come segue:
a.
15 (quindici) per
cento per le imprese di micro e piccola
dimensione;
b.
5 (cinque) per cento per le imprese di media dimensione.
Il tasso d’interesse da applicare al
Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50 per cento annuo.
La durata del Finanziamento non
può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di
preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e,
comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
Contratto di finanziamento.
Il Finanziamento agevolato deve essere
associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e
durata erogato dalla Banca finanziatrice. Il Finanziamento agevolato ed il
Finanziamento bancario costituiscono insieme il Finanziamento, regolato in modo
unitario da un unico contratto.
Il Finanziamento, unitamente al
contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a
disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100
(cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili.
Il Finanziamento può essere assistito da
idonee garanzie, ivi incluse le garanzie di cui all’articolo 6, comma 14-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da SACE S.p.A.
Il Contratto di finanziamento prevede
che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali
costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli
interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Dalla
data di erogazione del finanziamento alla data di pagamento immediatamente
successiva decorre un periodo di preammortamento tecnico, aggiuntivo rispetto
al periodo di preammortamento previsto dal contratto. Tale periodo sarà
comunque considerato ai fini del rispetto della durata massima del
finanziamento.
L’incentivo derivante dal Finanziamento
agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di
riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della
Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi
di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di
concessione degli incentivi, e quelli da corrispondere al tasso agevolato
previsto.
L’ammontare degli incentivi è
rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a
quanto previsto nel decreto di concessione.
Gli incentivi soddisfano i limiti delle
intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento GBER e possono essere
concesse fino al 31 dicembre 2023 fatte salve eventuali proroghe autorizzate
dalla Commissione europea. Le previsioni potranno essere adeguate alla nuova
disciplina di esenzione per il periodo di programmazione 2021-2027, con
apposito provvedimento del Ministero nel rispetto della normativa comunitaria
sugli aiuti di Stato.
Qualora il valore complessivo
dell’incentivo superi i massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER,
l’importo dell’incentivo è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti
stabiliti dalla precitata disciplina.
Gli incentivi non sono cumulabili con
gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nei termini previsti dal medesimo
decreto-legge e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi,
sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono
riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle
deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01,
come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
Ai fini dell’accesso al Finanziamento
agevolato, le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito
di credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla domanda
di incentivo la Delibera di finanziamento assunta per la copertura della
percentuale di spese ammissibili.
La Banca finanziatrice è scelta
dall’impresa che intende presentare domanda di incentivo nell’ambito
dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti
istituzionali del Ministero, dell’ABI e di CDP.
Procedure e termini
I termini per la presentazione delle
domande di incentivo saranno comunicati con successivo provvedimento.
Studio di consulenza Aziendale dott.
Fausto Ridolfo
sede di Brolo Via Trento n. 282 A
Pal. C
Recapito di Messina - Via Giordano
Bruno, 81
cell. 3293222740
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