sabato 30 luglio 2016

Bando Isi-Agricoltura 2016: 45 milioni di euro per le Pmi

Quarantacinque milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione delle micro e piccole aziende del settore agricolo per sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.
L’importo, distribuito in budget regionali e provinciali, è ripartito in due assi di intervento: il primo, da cinque milioni di euro, riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria, e il secondo, da 40 milioni, destinato alla generalità delle imprese agricole. L’operazione è stata realizzata in collaborazione col ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
Le aziende agricole che possono accedere agli incentivi sono le imprese individuali, le società agricole e le società cooperative operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e in possesso dei requisiti specificati nel bando. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda e per uno solo dei due assi di finanziamento previsti. 
Saranno finanziati gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende, nel rispetto del regolamento 702/2014 della Commissione europea. 

I progetti finanziati dal bando Isi-Agricoltura 2016, in particolare, possono prevedere l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di due beni al massimo, da associare secondo questo schema:
  • un trattore agricolo o forestale più una macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;
  • una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio più una macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;
  • due macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.

La compilazione delle domande tra il 10 novembre 2016 e il 20 gennaio 2017. La procedura di assegnazione degli incentivi,  è del tipo valutativa “a sportello” e terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Tra il 10 novembre 2016 e il 20 gennaio 2017 le imprese agricole dovranno inserire sul sito dell’Inail i dati dell’azienda e le informazioni relative al progetto per cui richiedono il finanziamento, sulla base di una serie di parametri che determineranno il raggiungimento o meno della soglia minima di ammissibilità, pari a 100 punti. Una volta conclusa la fase di compilazione, le aziende che avranno raggiunto o superato questo punteggio potranno inviare la propria domanda attraverso lo sportello informatico. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello saranno pubblicati sul portale dell’Istituto a partire dal 30 marzo 2017. La pubblicazione degli elenchi in ordine cronologico evidenzierà le imprese in posizione utile per accedere al contributo, che dovranno presentare alla sede Inail di competenza la documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dal bando.

Il contributo può arrivare fino a 60mila euro. In caso di esito positivo della verifica da parte dell’Inail, i termini di realizzazione del progetto finanziato sono diversificati: 180 giorni nel caso di acquisto diretto dei mezzi agricoli o forestali, 365 nel caso di noleggio con patto di acquisto. Il contributo in conto capitale coprirà il 50% delle spese ammissibili sostenute e documentate dalle imprese agricole dei giovani agricoltori e il 40% dei costi sostenuti da tutte le altre aziende. I progetti da finanziare devono essere tali da comportare un contributo compreso tra un minimo di mille euro e un massimo di 60mila. I fondi saranno erogati dopo la conclusione del progetto, ma nel caso di contributi superiori a 30mila euro è possibile richiedere un anticipo pari a metà dell’importo, che sarà concesso previa costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell’Inail. L’anticipo, però, non può essere concesso per i progetti che prevedono il noleggio con patto di acquisto.
Studio di Consulenza Aziendale   di Fausto Ridolfo

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lunedì 25 luglio 2016

La responsabilità del Sindaco e dei Dirigenti: per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Sentenza : Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 12 – 27 maggio 2015, n. 22415 - Presidente Brusco – Relatore Serrao.
Nelle pubbliche amministrazioni, tra le quali rientrano gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è riconosciuta al dirigente dotato di poteri di gestione e titolare di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa. Tale figura va specificamente individuata dall’organo di direzione politica.
E’ da escludere, pertanto, che si possa ascrivere al Sindaco,  quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche.
Deve attribuirsi a chi compete la relativa responsabilità, quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro.
Tale individuazione non deve essere esclusivamente formale. Essa va effettuata in correlazione all'ubicazione ed all'ambito funzionale del singolo ufficio.
Il vertice politico dell'ente locale può riassumere la responsabilità, laddove risulti che il Sindaco stesso, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all'Ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.

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domenica 17 luglio 2016

Agevolazioni Autotrasporto 2016

Deduzioni forfetarie
La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti, che distinguevano quelli all’interno della Regione e delle Regioni confinanti e quelli effettuati oltre tale ambito.
La deduzione forfetaria delle spese non documentate sostenute nel 2015 per l'autotrasporto di merci per conto di terzi al di fuori del Comune in cui ha sede l’impresa è fissata nella misura di 51,00 euro.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune di riferimento, invece, la deduzione spetta per un importo pari al 35 per cento di quello spettante oltre il territorio comunale.

Recupero del contributo al SSN

Invariata l’agevolazione per il recupero dei contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Anche nel 2016 le imprese di autotrasporto merci,  conto terzi e conto proprio, possono recuperare fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo tramite compensazione in F24, utilizzando il codice tributo “6793”.

Decreto investimenti


Oltre al recupero dei contributi al SSN sui premi RCA e alle deduzioni forfettarie delle spese non documentabili, con lo sblocco del decreto di riparto delle risorse per l'autotrasporto arriveranno anche finanziamenti per gli investimenti in nuovi automezzi pesanti più rispettosi dell'ambiente e in casse mobili e semirimorchi adatti per il trasporto intermodale.

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venerdì 8 luglio 2016

Consulenza per l'internalizzazione delle Pmi

I Servizi e gli obiettivi
1. Sensibilizzazione attraverso incontri ed realizzazione di laboratori,  per far conoscere alle Pmi le opportunità dell’internazionalizzazione nel settore degli appalti pubblici;
2. Sviluppare iniziative volte alla valorizzazione delle imprese attraverso i servizi quali: la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, l’efficientamento energetico e le tecnologie ambientali, nel campo dei lavori pubblici ma anche il campo dei servizi e delle forniture, soprattutto nei Paesi dell?Est Europa ed Nord Africa;
3. Svolgere attività consulenza e di matching tra imprese italiane e imprese estere attraverso l’organizzazione di incontri Business to Business all’estero ed in Sicilia.

I servizi erogati
Analisi problematiche fiscale e societarie presso il Paese Estero;
Selezione dei bandi e opportunità di lavoro nel settore appalti negli Stati esteri: Romania ed Tunisia;
Selezione bandi dell'Unione Europea;
Seminari informativi, eventi e workshop;
Consulenza societaria e finanza aziendale.

I Paesi Esteri per l’Internalizzazione
La scelta dei Paesi Esteri viene svolta in base all'analisi dei fabbisogni e dell’attività di ascolto delle esigenze delle imprese. Alla luce dell’esperienza attualmente in corso, l’attenzione sarà focalizzata sulle seguenti aree:

- La Romania, realtà interessante, caratterizzata da una presenza italiana già molto consistente, e con prospettive economiche positive, soprattutto dal punto di vista degli investimenti in infrastrutture ed edilizia, nonché import export di prodotti eno-gastronomici;
- Altre realtà dell’Est Europa (Bulgaria, Russia, Bielorussia, Georgia, Croazia,Polonia), dove, pur in un quadro di grandi opportunità di investimento, vi è una presenza italiana più limitata ma vi sono ottime opportunità per l’import export ;
Nord Africa, dove vi sono notevoli agevolazioni agli investimenti (Algeria, Tunisia, Marocco, Ghana, Libia).
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mercoledì 6 luglio 2016

Cooperative Agricole e reddito agrario

Le società agricole in nome collettivo , in accomandita semplice ed a responsabilità limitata possono determinare il reddito in base alle risultanze catastali. Infatti il comma 36, dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, prevede l’abrogazione dei commi 513 e 514 della legge n. 228/2012, i quali a loro volta avevano previsto l’abrogazione dei commi 1093 e 1094 della legge n. 296/2006 che consentivano alle predette società di optare per il reddito agrario.
In base all’art. 1, comma 1093, della legge 296/2006 le società di persone commerciali (società in nome collettivo e in accomandita semplice), le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono beneficiare della  tassazione catastale del reddito se rispettano due condizioni. In primo luogo devono coltivare direttamente terreni agricoli.
In secondo luogo devono rivestire la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 fin dall’inizio
del periodo d’imposta per il quale intendono optare. Tale norma stabilisce che una società è considerata società agricola quando congiuntamente rispetta i due seguenti requisiti:
- l’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- nella ragione sociale deve comprendere l’indicazione di “società agricola”.
Con riferimento al primo requisito, le attività comprese nell’art. 2135 del codice civile sono le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. In particolare sono attività connesse quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione a condizione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti in prevalenza dal fondo e quindi derivanti dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento.
Le attività agricole che rientrano nel reddito agrario sono elencate nell’articolo 32 del Tuir. La determinazione catastale del  reddito rappresenta sul piano fiscale una vera e propria fictio iuris nel senso che in base a tale regime il soggetto che conduce il terreno viene tassato nella misura del reddito agrario risultante dalle iscrizioni catastali anziché sulla base dell’effettivo reddito prodotto nell’esercizio. E’ chiaro pertanto che risulta vantaggioso soprattutto se il margine tra i ricavi prodotti e i costi sostenuti è molto ampio.
Risulta vantaggioso soprattutto se il margine tra i ricavi prodotti e i costi sostenuti è molto ampio. Diversamente diventa sconveniente se l’attività esercitata è in perdita.

La tassazione catastale del reddito costituisce il regime naturale per le ditte individuali e per le società semplici; mentre le società di persone commerciali, le società a responsabilità limitata nonché le società cooperative agricole possono beneficiare di tale regime di favore solo attraverso esplicita opzione ai sensi del dell’art. 1, comma 1093, della legge 296/2006. L’opzione va manifestata nella dichiarazione annuale IVA relativa al primo anno in cui ha effetto l’opzione.
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