lunedì 19 agosto 2013

Confedilizia Sede di Brolo: Condominio e Condizionatori

Condominio e condizionatori: due realtà inconciliabili? No, se ci si attiene a specifiche precauzioni. La prima categoria di difficoltà attiene all’installazione dei condizionatori nella facciata dell’edificio condominiale. La legge di riforma (legge n. 220/2012), al riguardo, ha inserito a pieno titolo la facciata nella più ampia categoria delle parti comuni di proprietà di tutti i condomini. L’antica questione  dell’impatto visivo che il manufatto di condizionamento può comportare sul decoro dello stabile non riguarda, però, esclusivamente la parte esterna dell’edificio, coinvolgendo altresì altre parti comuni del condominio.

La Cassazione, con la sentenza del 13 maggio 2013 n. 11386, ad esempio, ha condannato due condomini a rimuovere due impianti posizionati nell’androne del fabbricato in ragione del fatto che quest’ultimo, oltre ad essere destinato al libero transito dall’esterno verso il cortile interno del comprensorio, serve a preservare il decoro in riferimento all’ingresso stesso a prescindere dalle condizioni estetiche. Il concetto di decoro architettonico coincide con l’insieme di tutte le strutture che contraddistinguono esteticamente l’edificio, arrivando a conferire al medesimo una distintiva fisionomia.

Per questo motivo, anche il decoro architettonico è considerato un bene comune il cui mantenimento va salvaguardato indipendentemente dalla validità estetica delle variazioni che s’intendono apportare. Sia in caso di edifici di pregio, che in relazione a fabbricati di categoria ‘popolare’, la violazione del decoro architettonico viene a configurarsi ogni volta che si realizzano opere che cambiano l’originario aspetto condominiale, anche soltanto per singole unità o limitati elementi. Diventa, dunque, chiaro come l’installazione di un condizionatore di ingenti dimensioni nella parte esterna di un edificio, così come nella correlata sezione interna, possa determinare un’alterazione del decoro architettonico e conseguentemente un deprezzamento dell’intera struttura condominiale.

I condizionatori, poi, si connettono anche al problema delle immissioni. L’impianto, infatti, non può comportare immissioni giudicate intollerabili in direzione della proprietà vicine. In riferimento invece al rumore, i giudici hanno specificato che sono le immissioni sonore che vanno oltre i tre decibel ad eccedere la c.d. rumorosità di fondo, e cioè l’insieme dei rumori di diversa origine che sussistono ‘normalmente’ nel contesto ambientale specifico.

La condanna penale può scattare anche nei confronti di coloro che installano impianti di condizionamento rumorosi all’interno delle rispettive abitazioni o nelle sedi delle proprie attività professionali. In tal caso, infatti, viene a configurarsi il reato di disturbo della quiete pubblica, in riferimento specifico alle persone che risiedono negli alloggi limitrofi, anche se a lamentarsi dell’eccessiva rumorosità sia un solo nucleo familiare.

L’interdizione dell’installazione di un impianto nella facciata condominiale, se espressamente prevista dal regolamento predisposto dal costruttore del caseggiato (c.d. contrattuale) e accolta dai singoli acquirenti degli appartamenti negli atti di acquisto o viceversa deliberata dalla totalità dei condomini, risulta incontrovertibile per tutto il condominio.  In tal senso, appare opportuno verificare anche che non sussistano particolari limitazioni all’interno dei regolamenti comunali perché proprio quest’ultimi, infatti, possono contenere, ad esempio, il divieto di installare condizionatori sulle sezioni esterne di tutti gli stabili del centro stori

Confedilizia Sede di Brolo - Resp.le Fausto Ridolfo
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venerdì 16 agosto 2013

Associazione Azzurra: Brevi consigli di comportamento in caso di Terremoto

COME PROTEGGERSI DAL TERREMOTO QUANDO SI E' IN CASA:
La maggior parte delle persone ritiene che il pericolo maggiore, in caso di terremoto, sia rappresentato dal crollo degli edifici. Ciò non corrisponde affatto al vero, dal momento che moltissime vittime sono invece causate dalla caduta di oggetti come ad esempio mobili, specchiere, scaffali e via dicendo, pur rimanendo l’edificio perfettamente integro dal punto di vista strutturale. Per evitare di rimanere vittima di queste fatalità basta osservare alcuni semplici accorgimenti.
In casa è bene non collocare oggetti particolarmente voluminosi o ingombranti sui ripiani più alti, dal momento che le scosse potrebbero farli precipitare sulle persone; per lo stesso motivo è buona norma inoltre fissare alle pareti tutti gli arredi pesanti (librerie, scarpiere, scaffali…) utilizzando appositi chiodi da muro. I quadri e gli altri oggetti vanno appesi al muro utilizzando appositi ganci chiusi, che impediscano il distacco dalla parete. Può essere anche utile fissare i soprammobili collocati sui ripiani più alti con delle puntine da disegno o del nastro biadesivo. È inoltre importante tenere chiusi gli armadietti e gli sportelli della cucina con appositi fermi che impediscano alle antine di aprirsi e di conseguenza a piatti, bicchieri ed altri oggetti di precipitare sulle persone. Questi fermi sono gli stessi che si utilizzano, ad esempio, per evitare l’apertura degli armadietti da parte dei bambini più piccoli.
In una zona della casa facilmente accessibile e vicina alla porta di ingresso si consiglia inoltre di tenere una piccola cassetta per il pronto soccorso e una torcia elettrica (ricordandosi di controllarne periodicamente le pile) alle quali accedere in caso di pericolo. Se possibile è bene anche corredare questo kit di emergenza con una radio a pile ed, eventualmente, un piccolo estintore portatile.
Infine, dal momento che gli impianti domestici potrebbero subire danneggiamenti a causa delle scosse, è bene sapere dove si trovano i rubinetti del gas e dell’acqua e l’interruttore generale della corrente elettrica, e come staccarli/spegnerli in caso di terremoto. In questo modo si potranno evitare esplosioni dovute a perdite di gas, allagamenti e rischi di cortocircuito o scosse elettriche.
COME COMPORTARSI IN CASO DI TERREMOTO:
Dal momento che la maggior parte del territorio italiano è interessato da un rischio sismico più o meno elevato, è bene che la popolazione sappia come comportarsi in caso di terremoto. Essere in grado di affrontare questa improvvisa situazione di emergenza può infatti fare la differenza fra la vita e la morte, non solo propria ma anche di chi ci sta intorno.
Il fattore chiave è rappresentato dal mantenimento della calma: lasciarsi prendere dal panico è infatti un errore nel quale non bisogna cadere. Anche in caso di terremoti di modesta intensità, senza alcun danno ad edifici ed infrastrutture, si registrano spesso ferimenti alle persone causati proprio dal panico come ad esempio la caduta giù dalle scale o il calpestamento di persone spinte dalla ressa. Ribadiamo dunque il concetto che mantenere la calma in ogni momento è la prima cosa da fare.
Quando si avverte una scossa di terremoto e ci si trova all’interno di un edificio, bisogna mettersi al riparo di una porta in un muro portante, nella rientranza di una parete oppure al di sotto di uno spesso trave: si tratta infatti degli elementi strutturali più robusti di un edificio, che presentano la maggior resistenza
al crollo. Qualora ciò non fosse possibile è bene cercare riparo al di sotto di un
 tavolo o di un mobile robusto. Dal momento che dalle pareti possono cadere mobili e suppellettili è bene tenersi distanti da librerie, scaffali o altri elementi dell’arredamento; i vetri potrebbero esplodere a causa delle vibrazioni, pertanto bisogna stare alla larga anche da porte e finestre in vetro.
Assolutamente da evitare è la fuga disordinata lungo le scale dal momento che questi elementi architettonici
sono il
 punto debole degli edifici, e potrebbero essere facilmente soggette a crolli. Ancor peggio è cercare di utilizzare l’ascensore per fuggire, dal momento che eventuali interruzioni di energia elettrica o danni alla struttura dell’edificio potrebbero bloccarlo trasformandolo, quindi, in una vera e propria trappola.
Se in caso di evento sismico ci si trova all’aperto, i rischi sono inferiori ma bisogna comunque adottare alcuni comportamenti particolari. Innanzitutto bisogna evitare di rimanere in prossimità di spiagge e laghidal momento che il terremoto potrebbe causare improvvise e devastanti onde di tsunami. Edifici, tralicci, cavalcavia, ponti ed altre infrastrutture, ma anche alberi secolari e terreni franosi potrebbero essere soggetti a crolli o cedimenti, pertanto bisogna tenersene alla larga non solo in caso di sisma, ma anche dopo che il terremoto è passato. Attenzione anche al crollo di cornicioni, comignoli, grondaie, vasi o tegole: se siamo per strada, assolutamente da evitare è il cercare riparo sotto agli edifici o ai balconi. Meglio, piuttosto, sostare sotto l’architrave di un portone.
TERMINATE LE SCOSSE COSA FARE?:
Prima di abbandonare l’edificio bisogna ricordarsi di chiudere i rubinetti di gas e acqua, e di staccare la corrente. Se ci si trova all’interno di un luogo pubblico o di una scuola bisogna seguire le procedure previste dal piano di emergenza. È importantissimo indossare sempre delle scarpe dal momento che i piedi nudi potrebbero ferirsi con calcinacci o schegge di vetro caduti sul pavimento o per strada.
Una volta terminate le scosse bisogna evitare di avvicinarsi alle zone potenzialmente pericolose e non utilizzare la propria automobile in modo tale da non ostacolare le eventuali operazioni di soccorso. Per lo stesso motivo è bene non intasare le linee telefoniche ed utilizzare il telefono solo per effettuare chiamate di emergenza. Per non intralciare i soccorsi, infine, in caso di grave sisma bisogna stare alla larga dalle zone interessate da crolli e, se possibile, cercare di raggiungere le aree di raccolta “sicure” previste dal piano di emergenza comunale. Se non si ha idea di quali siano queste zone è comunque buona norma allontanarsi dagli edifici e raggiungere spazi aperti come ad esempio un parco cittadino, una piazza o un’ampia strada. Naturalmente bisogna valutare l’altezza degli edifici circostanti, e la loro distanza dal punto nel quale ci troviamo.
Se ci sono altre persone intorno bisogna assicurarsi del loro stato di salute ed eventualmente richiedere l’intervento dei mezzi di soccorso. In caso vi siano feriti gravi non bisogna nel modo più assoluto cercare di spostarli (a meno che essi non si trovino in pericolo a causa, ad esempio, di crolli) dal momento che si potrebbero peggiorare le loro condizioni. Questo vale in particolar modo per le persone non coscienti, con fratture o gravi emorragie.
Dei semplici accorgimenti che sono importanti duranti le fasi del manifestarsi dell'evento terremoto.
Fausto Ridolfo - Presidente Associazione Azzurra (Associazione di Protezione civile).

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martedì 13 agosto 2013

Confedilizia Sede di Brolo: alcuni adempimenti per gli amministratori condominiali

Adempimenti fiscali - Diverse sono le norme che attribuiscono responsabilità in capo all’amministratore di condominio, e tra queste anche quelle relative agli adempimenti fiscali. Ricordiamo che il condominio, ai sensi del D.P.R. 600/1973, è sostituto di imposta, pertanto, l'amministratore quando corrisponde compensi per prestazioni di lavoro autonomo, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta. L’amministratore potrà inoltre essere destinatario di richieste da parte degli uffici delle imposte per i dati relativi alla gestione condominiale. Dal 2007, inoltre, in materia di corrispettivi dovuti all'appaltatore, l'amministratore deve operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa. La circolare 2/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il condominio non è tenuto all'adempimento introdotto dalla Legge 134/2012 (modificato dal D.L. 69/2013), in base alla quale, secondo l'articolo 28-ter, il committente, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, avrebbe potuto provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. 

Opere su parti comuni - L’amministratore deve anche prestare cura a tutti gli adempimenti relativi alle opere sulle parti comuni che godono dei benefici fiscali in modo che le detrazioni possano essere godute dai condomini. Tale attività, per la quale ora non è più necessario l'invio della comunicazione al centro di Pescara, rientra nelle attribuzioni dell'amministratore, il quale se non diversamente concordato, non potrà richiedere ulteriori compensi e risponderà per il danno cagionato ai condomini nel caso di inadempienza. 

Sicurezza sul lavoro - Il D.Lgs. 81/2008 prevede delle responsabilità a carico dell'amministratore anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esempio, nei cantieri, l'amministratore, previa delibera assembleare, dovrà designare il responsabile dei lavori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, l’amministratore designa il coordinatore per la progettazione quando l'opera presumibilmente superi i 100mila euro o sia soggetta a permesso a costruire. Dovrà inoltre curare che il coordinatore durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, rediga il piano di sicurezza e di coordinamento. 

Impianti a servizio degli edifici -
 L'amministratore ha la responsabilità della rispondenza alla legge relativamente agli impianti posti al servizio degli edifici collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Gli interventi dovranno essere effettuati solo da imprese abilitate e che dovranno dimostrare all'amministratore il possesso dei requisiti di legge, l'amministratore dovrà inoltre accertarsi dell'esistenza della dichiarazione di conformità (munita degli allegati obbligatori quali il progetto). Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima del 6 febbraio 2008, essa è sostituita da una dichiarazione di rispondenza. Oltre a quanto sopra, ogni due anni occorre far effettuare una verifica dagli enti abilitati per gli ascensori. 

Antincendio e caldaie - Ulteriori responsabilità derivano ai fini antincendio (D.P.R. 151/2011) con particolare attenzione alle attività che interessano i condomini per gli impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW, per le autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva coperta superiore a 300 m, e per edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri. Di recente, in base al D.P.R. 74/2013, anche l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle leggi in materia di efficienza energetica sono in capo all'amministratore anche se l'assemblea però può nominare un terzo soggetto. Il responsabile risponde del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
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venerdì 9 agosto 2013

Defribrillatori in palestra c'è la pubblicazione del decreto

il decreto, approvato lo scorso 24 aprile 2013 , è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 169 del 20 luglio 2013.
In esso si evince che anche le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport. La visita dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo.
Per quanto concerne i defibrillatori, le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico.
Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.
Per informazioni ed assistenza: 
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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Scadenza 20 agosto, per le registrazioni contabili delle associazioni sportive dilettantistiche

SOGGETTI INTERESSATI 
Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
ADEMPIMENTO 
Annotazione, anche con un'unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente. 
MODALITA’ 
Annotazione nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato. 
Scade il termine per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni proloco che hanno optato per il regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 1 della legge 398/1991, di effettuare le previste annotazioni nel prospetto individuato dal decreto ministeriale dell’11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Si tratta di annotare, anche con un'unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Per informazioni ed assistenza tributaria : Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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Orario di ricevimento: Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Confedilizia sede di Brolo: Compravendita immobiliare: tassazione e Ape

rima di acquistare una casa, è necessario verificare qual è la modalità di tassazione applicabile, attesa la diversità di regime qualora il venditore sia o meno un soggetto Iva. A ciò si aggiungono le norme sull’Attestazione di Prestazione Energetica e le agevolazioni per chi acquista la prima casa. 

Soggetto esente Iva - Nel caso di cessione effettuata da un soggetto esente Iva, si applicano l'imposta di registro con aliquota del 7%, l'imposta ipotecaria con aliquota del 2% e l'imposta catastale con aliquota dell'1%. Se l'acquirente beneficia dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", l'imposta di registro viene ridotta al 3% e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 168 euro ciascuna. 

Soggetto Iva - Nel caso di cessione effettuata da un soggetto Iva, occorre distinguere: 
1 - se l'abitazione è ceduta dall'impresa che ha effettuato i lavori di costruzione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, l'acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l'aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione "prima casa"), a cui vanno aggiunte le imposte di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 168 euro per ciascuna; 
2 - stessa sorte se l’abitazione è ceduta dall'impresa che ha effettuato i lavori di costruzione o di ristrutturazione, dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori, qualora il cedente opti per l'applicazione dell'Iva; 
3 - se invece l'abitazione è ceduta da un soggetto Iva che non abbia costruito o ristrutturato l'edificio, si ha un contratto esente dall’Iva ma è dovuta l'imposta di registro con aliquota del 7%, l'imposta ipotecaria con aliquota del 2% e l'imposta catastale con aliquota dell'1%. Se l'acquirente beneficia dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", si veda il punto 1. 

Agevolazione "prima casa" – Per beneficiare ti tale agevolazione, è necessario che si tratti di acquisto di una casa d'abitazione "non di lusso"; che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività; che l'acquirente non risulti titolare esclusivo o è in comunione con il coniuge sia per il diritto di proprietà che di usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare e su tutto il territorio nazionale (in tal caso solo se gode già dell’agevolazione "prima casa"). Qualora l'acquirente viva all'estero per ragioni di lavoro, l'acquisto è agevolato se la casa è situata nel Comune in cui ha sede o esercita tale attività, il soggetto da cui dipende; se invece è cittadino italiano ma emigrato all'estero, occorre che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. 

Calcolo delle imposte – Due sono le modalità di calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: 
- in misura proporzionale: la base imponibile è rappresentata dal valore venale del bene compravenduto; 
- principio del cd "prezzo-valore": si guarda al valore catastale del bene compravenduto (e cioè la rendita catastale moltiplicata per 115,5, se si tratta di "prima casa" per l'acquirente, o per 126 negli altri casi) indipendentemente dal prezzo dichiarato. Tale regola trova applicazione per le compravendite di abitazioni e relative pertinenze, soggette all'imposta di registro, nelle quali la parte acquirente sia una persona fisica che non agisca nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, chiunque sia il venditore purché l'acquirente, nell'atto di acquisto, eserciti l'opzione di volersi avvalere della suddetta regola. 

Attestazione Ape - La legge n. 90 del 2013 ha introdotto, in sostituzione dell’Attestato di certificazione energetica, l’Attestato di prestazione energetica, il quale dev’essere obbligatoriamente allegato all’atto di compravendita e per le nuove locazioni; pena la nullità del contratto. Ciò conduce all’inefficacia del trasferimento immobiliare e sanzioni disciplinari gravissime per il notaio rogante. La questione si complica in quanto, nella materia in questione, la legislazione statale vige fin tanto che le regione non abbiano provveduto con propria legislazione, a conformarsi alla direttiva 2010/31/UE, cosi da poter acquisire il rango gerarchico sufficiente a vincere lo spettro applicativo della legge statale. 

Ruolo del notaio – Questa nuova responsabilità a fronte di un documento che non proviene da una pubblica amministrazione è ulteriormente aggravata dall'eterogeneità di comportamento da parte delle Regioni, a fronte delle quali, il legislatore non ha posto a carico del notaio obblighi di verifica specifici sul documento. Egli dunque non è in grado di fare un controllo specifico, neppure per verificare l'inscrizione a registri o albi, perché in alcune Regioni questi non ci sono. Il notaio può fare invece verifiche sul contenuto formale dell'attestato controllando, ad esempio, l'indicazione della classe di prestazione energetica, la data di rilascio, gli elementi idonei a collegare l'attestato all'immobile negoziato, la sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto. Infine, in assenza di contraddittorio con il soggetto certificatore, il controllo rischia di essere aleatorio perché ha ad oggetto un documento prodotto dal soggetto alienante. Nel caso in cui si instaurasse un contenzioso successivo al rogito, il notaio potrebbe essere coinvolto nella lite. 
Confedilizia Sede di Brolo - Resp.le Fausto Ridolfo
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giovedì 8 agosto 2013

Confedilizia Sede di Brolo:ATTESTATO ENERGETICO SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Sospendere immediatamente la stipula dei contratti di locazione, sia abitativi sia ad
uso diverso. Questa la disposizione che la Confedilizia ha, con apposita circolare, impartito a tutte le proprie Associazioni territoriali.
La disposizione confederale è la diretta conseguenza del “pasticcio” creato dal Parlamento (e immediatamente segnalato dalla Confedilizia) con l’approvazione alla Camera
della norma (ora entrata in vigore) che prevede la nullità dei contratti di locazione e dei
contratti di compravendita ai quali non sia allegato il nuovo attestato di prestazione energetica. Ma questo nuovo attestato non può essere predisposto (come risulta anche dalla
Circolare 25.6.’13 del Ministero dello sviluppo economico) prima dell’emanazione del previsto decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica e la fissazione dei criteri e contenuti obbligatori del nuovo Ape.
“Il danno, per gli interessati e per le istituzioni stesse, è grave”, sottolinea il Presidente della Confedilizia Corrado Sforza Fogliani, che evidenzia che un mercato delle locazioni già morente (ma del quale ciononostante nessuno si prende cura) “non aveva proprio
bisogno di un incidente del genere, che aggrava ulteriormente una situazione di emergenza abitativa che viene presa in considerazione solo se fornisce lo spunto per chiedere, e
spendere, soldi pubblici”.
Il Governo – a parere del Presidente confederale – deve prontamente dare un segno di vita a proposito della locazione e – al di là di sofismi e di impicci, veri o no, regolamentari – dare subito seguito all’impegno di eliminare immediatamente una norma che, in
difetto, impedirà la stipula dei contratti di locazione fino alla ripresa dei lavori parlamentari.
Una normativa con molte ombre e pochissime luci. 
Per assistenza Condomini e Contratti di locazione - Fausto Ridolfo (delegazione territoriale Confedilizia)
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