lunedì 28 gennaio 2019

Centrale d’Allarme Interbancaria e Carte di Credito


La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) è l’archivio digitale che costituisce Bankitalia con tutte le informazioni che riguardano eventuali irregolarità commesse dai consumatori nell’uso di assegni e carte di credito.
L’iscrizione nella CAI comporta la revoca del permesso per usare la carta di credito e per emettere assegni.
La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) è l’archivio informatizzato istituito presso Bankitalia ai sensi della L. 25.6.1999, n. 205, e del D.lgs. 30.12.1999, n. 507.
L’archivio fornisce un servizio di interesse generale con lo scopo di assicurare il normale funzionamento del sistema dei pagamenti.
La CAI contiene i dati di tutte le persone, che hanno emesso assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza i fondi necessari per far fronte al pagamento dell’assegno; a cui è stata revocata l’autorizzazione all’uso di Carte di Credito e di debito a causa del mancato pagamento delle somme relative alle transazioni o ai prelievi effettuati con le suddette carte.

In quali casi si viene iscritti nella CAI?

Il soggetto viene iscritto nella CAI nel caso in cui l’emittente della carta di credito abbia revocato il cliente dall’utilizzo della carta stessa a causa del mancato pagamento delle spese connesse con gli acquisti e i prelievi effettuati, oppure quando sono stati emessi assegni bancari senza fondi o senza autorizzazione.
L’iscrizione nella CAI determina l’applicazione della  revoca di sistema”, che comporta il divieto, per la durata di 6 mesi, di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni di assegno presso il sistema bancario e postale.
Invece, l’iscrizione nella CAI dei soggetti a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di credito e di debito dura 2 anni. Tuttavia, non comporta l’impossibilità di ottenere il rilascio di altre carte: tale scelta è lasciata alle singole banche.
In effetti, diversamente dagli assegni, l’iscrizione relativa alle carte di pagamento ha valore soltanto informativo: ciascun emittente (banche e istituti di credito) può quindi autonomamente decidere se rilasciare o meno una carta a un soggetto iscritto nella CAI.
Infine, la Banca d’Italia informa che nell’archivio confluiscono anche i dati relativi alle sanzioni irrogate dagli Uffici territoriali del Governo (Prefetti) e dall’Autorità Giudiziaria nonché i dati anonimi identificativi degli assegni e delle carte “a rischio” (ad esempio, perché smarriti o rubati). 

Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via Garibaldi,218;  ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Contatti: cell. 3293222740 fax 1782213101 - 

lunedì 21 gennaio 2019

Revisione e Vigilanza Cooperative


A cura di dott. Fausto Ridolfo – Revisore Cooperative  A.g.c.i.
Normativa
La Costituzione Italiana all'art. 45 riconosce alle Cooperative che operano secondo mutualità e senza fini di speculazione privata una "funzione sociale" e, a tal fine, esse sono soggette a controllo mediante la "Vigilanza cooperativa".
La "Vigilanza" è attribuita al Ministero delle Attività Produttive e viene esercitata mediante le revisioni cooperative e le ispezioni straordinarie, giusto quanto disciplinato dal D. Lgs. 2 agosto 2002, n.220, e sono finalizzate prioritariamente all'accertamento dei requisiti mutualistici.
Nella Regione Siciliana la “vigilanza” è attribuita all’Assessorato Regionale alle Attività Produttive che si avvale  delle associazioni di categoria del mondo cooperativistico, che per delega esercitano l’esercizio della revisione alle cooperative associate.
Revisione Associate
La revisione alle Associate viene effettuata esclusivamente a mezzo di revisori incaricati.
Restano di competenza dell’Assessorato le ispezioni straordinarie e le revisioni alle Cooperative non aderenti ad alcuna Associazione del Movimento Cooperativo, che vengono espletate a mezzo di funzionari o incaricati dallo stesso Assessorato.
Aspetti Tecnici
La revisione ha lo scopo fondamentale di accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica della cooperativa e la sua legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura nonché, agli organi di direzione e di amministrazione, “fornire i suggerimenti e i consigli utili a migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna” . Al revisore spetta, anche, il controllo sulla sussistenza e i presupposti del regolamento interno adottato ai sensi della legge 142 del 2001 sul Socio Lavoratore.
La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e quelle di edilizia abitativa, per le quali, invece, è prevista una revisione annuale.
Le Cooperative sono tenute al versamento del contributo revisione, il cui ammontare è determinato, di biennio in biennio, da apposito Decreto assessoriale secondo quanto previsto dall’art.21 della l.r. n. 36/91 e s.m.i..
Per informazioni inerenti: consulenza bandi di finanziamento agevolati , consulenza fiscale, consulenza del lavoro ed assistenza Revisione
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domenica 20 gennaio 2019

Consulenza Colf e Badanti


Lo studio di consulenza aziendale  dott. Fausto Ridolfo, al fine di offrire ai cittadini e ai lavoratori una tutela sempre più ampia che non riguardi solo le problematiche fiscali, interviene anche nel campo dell’assistenza familiare e sociale mettendo a disposizione di tutte le famiglie che intendono assumere collaboratrici domestiche, badanti, babysitter, ecc. un servizio che permette di regolarizzare e gestire il rapporto di lavoro domestico.

La consulenza “Colf e Badanti” consente di:
·        Redigere il contratto di lavoro secondo le disposizioni del  CCNL del Lavoro domestico ed effettuare tutte le funzioni di calcolo previste dal contratto stesso
·         gestire, nella sua interezza, il  rapporto tra datore di lavoro e dipendente curandone tutti gli aspetti:
o    Assunzione e Chiusura rapporto
o    Gestione orario di lavoro
o    Parametri contributivi e calcolo dei Contributi INPS (CUAF /No CUAF)
o    Indennità previste (vitto/alloggio)
o    Maggiorazioni per il lavoro straordinario
o    Festività Santo Patrono
o    Rateizzazione della tredicesima mensilità
o    Prospetto dei compensi ( Tipologia Modello CU)
·     Calcolare in maniera corretta e veloce la busta paga di colf e badanti in base ai seguenti elementi:
o    ore/giorni di lavoro e tipologia di lavoro: ordinario, straordinario, notturno, festivo, mancato recupero
o    ore/giorni e tipologia di assenza: ferie retribuite, maternità, infortunio, lutto, malattia, congedo matrimoniale, altre cause
o    elaborazione TFR (in base agli indici di rivalutazione mensili).
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lunedì 14 gennaio 2019

Inail Investire in sicurezza conviene


Anche per l’anno 2019, l’INAIL conferma lo sconto “oscillazione per prevenzione” per le aziende che si sono impegnate nel miglioramento continuo dei livelli di sicurezza in azienda.
Che cos'è lo sconto per prevenzione?
L'INAIL premia le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
A cosa serve?
L'oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL. In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000 successivamente modificato dal DM 3 marzo 2015, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
lavoratori-anno riduzione
fino a 10 28%
da 11 a 50 18%
da 51 a 200 10%
oltre 200 5%
Scadenza per la presentazione della domanda: 28 febbraio 2019 esclusivamente in modalità telematica.
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Guardia di Finanza, e-fattura e scambio dati per il contrasto alle frodi Iva


La Guardia di Finanza trova due nuovi “alleati” nel contrasto alle frodi Iva e alle società cartiere. Oltre al patrimonio informativo già esistente, le Fiamme gialle attingeranno anche ai dati in arrivo con la fattura elettronica e da quelli acquisiti con la cooperazione internazionale o nell’ambito di operazioni internazionali congiunte.

Con l’e-fattura si potrà intervenire in maniera «assai più tempestiva» nel caso di frodi ancora in atto e senza dover attendere la presentazione della dichiarazione. A metterlo nero su bianco è la circolare operativa 2019, firmata dal comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi.
Sono 48 i piani operativi da eseguire, di cui 21 dedicati al settore della fiscalità. Al di là delle indicazioni specifiche sulle singole linee d’azione, prosegue la filosofia di fondo avviata con la maxi-circolare ai reparti dello scorso anno. Si punta, infatti, a valorizzare maggiormente il ricorso al controllo molto più leggero rispetto alla verifica, in particolare nei confronti dei contribuenti di minori dimensioni, proprio attraverso una valorizzazione del patrimonio informativo acquisito.

Così come viene rimarcata anche l’importanza di interventi sempre più mirati verso il riscontro del rispetto degli obblighi tributari di carattere sostanziale e garantendo il diritto al contraddittorio del contribuente. Un modo per avere recuperi a tassazione “doc” con adeguate motivazioni a supporto.
Proprio sul contrasto alle frodi Iva, particolare attenzione sarà riservata a commercio e distribuzione dei carburanti (con lo sguardo rivolto anche alle accise) nonché all’emissione di false lettere d’intento per gli esportatori abituali e alle fatture “materialmente” false.
Lo scambio dati allarga anche l’orizzonte all’utilizzo diretto ai fini fiscali delle informazioni recuperate dai reparti nelle attività antiriciclaggio, comprese quelle delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos). In questo ambito, ricorda il Comando generale nella circolare, saranno comunque garantite «particolari cautele, come in primis l’avvenuta conclusione delle attività prima di intraprendere ulteriori sviluppo tributario».

Quindi, nessuna corsa all’impiego con annessa «rigorosa tutela dell’identità del segnalante».
Sulla fiscalità internazionale gli indirizzi operativi ai reparti si concentrano soprattutto sui prezzi di trasferimento, anche in applicazione delle nuove regole sul principio di libera concorrenza per le operazioni inter-company.

Fari puntati sull’idoneità della documentazione relativa al transfer pricing presentata dal contribuente. Per il comando generale andrà espresso un giudizio positivo ogni volta che la documentazione riporterà i dati e gli elementi necessari a effettuare una verifica completa della politica di prezzo di gruppo. E questo anche a prescindere dal fatto che l’amministrazione finanziaria si discosti dal metodo di determinazione del prezzo, dalla selezione delle operazioni o dei soggetti comparabili individuabili dal contribuente sottoposto a ispezioni. In questi casi sarà comunque imprescindibile l’analisi del rischio sviluppata dai reparti speciali della Guardia di Finanza.
Il lavoro sommerso:
Tra le novità c’è anche l’introduzione di un indicatore di attuazione per il piano operativo relativo al sommerso da lavoro, considerata la priorità di contrastare tutte le forme di lavoro nero e irregolare, compreso il caporalato e lo sfruttamento in agricoltura. Questo comporterà anche un maggior livello di guardia sui versamenti contributivi.
I falsi Isee:
Anche nell’ottica di tutela alla spesa pubblica, scatterà una segnalazione specifica all’agenzia delle Entrate tutte le volte in cui la contestazione di maggior reddito imponibile riguardi un contribuente persona fisica che abbia presentato una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per ottenere l’Isee in riferimento allo stesso anno d’imposta al centro dei controlli.

Un modo per favorire l’interscambio informativo con l’Inps qualora la pretesa tributaria diventi effettiva, in quanto l’utilizzo di un indicatore non realistico potrebbe aver portato a un utilizzo di prestazioni sociali agevolate in realtà non spettanti.

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Attività socio-sanitarie non profit, l’Iva non cambia


Applicazione dell’Iva al Terzo settore con effetti diversi a seconda della natura dell’ente. Il Codice del Terzo settore (Cts) interviene sulla disciplina delle esenzioni per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative (articolo 10 del Dpr 633/1972), in vista della piena operatività dei nuovi regimi fiscali e del venir meno della disciplina Onlus.
Considerato che le modifiche non sono operative, gli enti dovranno iniziare a verificare l’impatto con la nuova disciplina fiscale del Terzo settore, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione europea e alla messa in funzione del Registro unico nazionale (articolo 104, comma 2 Cts).
Le modifiche in questione riguardano, nel dettaglio, il regime Iva delle prestazioni di servizi di cui ai nn. 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 (ricovero, cura, educative, didattiche, socio-sanitarie, assistenza domiciliare e ambulatoriale): si tratta di attività che sono spesso esercitate da enti non profit e che, nel sistema ante-riforma, sono destinatarie di un particolare regime Iva se svolte dalle Onlus e dalle cooperative sociali. In particolare, le prestazioni svolte dalle Onlus (diverse dalle cooperative sociali) beneficiano dell’esenzione dall’imposta, mentre a quelle svolte dalle cooperative sociali si applica l’aliquota agevolata al 5% (articolo 1 della Tabella A, parte II-bis, Dpr 633/1972).
Questo schema cambierà una volta entrate a regime le disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore: con la piena operatività della riforma, infatti, la normativa Onlus verrà abrogata e il regime contenuto nei numeri 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 riguarderà gli «enti del Terzo settore di natura non commerciale». Per individuare gli enti destinatari delle misure, pertanto, occorrerà fare riferimento all’articolo 79 del Cts, che indica nuovi criteri per stabilire la commercialità/non commercialità degli enti del Terzo settore e delle attività da questi svolte, basati sul puntuale raffronto tra le entrate e i costi dell’ente.
Una volta abrogata la qualifica di Onlus quindi (a seguito dell’autorizzazione europea e dell’istituzione del Registro unico), alcuni degli enti che attualmente svolgono queste prestazioni di utilità sociale potrebbero rimanere esclusi dall’esenzione.
Ad esempio, mentre alle cooperative sociali continuerà ad applicarsi l’aliquota Iva al 5% (in base alla Tabella A, parte II-bis) nessuno specifico regime verrebbe contemplato per le cooperative «non sociali», attualmente dotate della qualifica di Onlus. Queste ultime, per mantenere l’esenzione, dovrebbero entrare nel Terzo settore adottando una forma giuridica diversa da quella societaria. Una situazione simile si verificherebbe per le imprese sociali di cui al Dlgs 112/2017 che non vengono richiamate espressamente dal decreto Iva ai fini della possibile fruizione del regime agevolato. Si pensi, ad esempio, ad un’associazione o ad una fondazione dotata della qualifica di impresa sociale, che potrebbe svolgere prestazioni nei settori ricompresi tra quelli considerati di interesse generale ai sensi del Dlgs 112/2017, operando con finalità solidaristiche e senza poter distribuire utili.
A prescindere dal carattere socio-sanitario/assistenziale delle prestazioni rese e dall’assenza di scopo di lucro, questi soggetti dovrebbero applicare l’aliquota ordinaria al 22 % (salvo che la concreta fattispecie non integri una diversa ipotesi di esenzione di cui all’articolo 10).
Discorso ancora diverso per l’esenzione Iva relativa alle prestazioni di trasporto di malati e feriti (articolo 10, comma 1, n. 15 del Dpr 633/1972), che è rivolta attualmente alle Onlus (incluse le cooperative sociali, Onlus “di diritto”) e che una volta completata l’attuazione della riforma sarà riferita agli enti del Terzo settore di natura non commerciale. In questo caso, tuttavia, gli enti del Terzo settore di natura commerciale potrebbero eventualmente rientrare nella diversa categoria delle «imprese autorizzate», ricomprese tra i destinatari dell’esenziStudio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo

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Le pro-loco fuori dal perimetro delle fatture elettroniche


Con una FAQ pubblicata l'11 gennaio, l'Agenzia delle Entrate precisa che le associazioni pro-loco, in maniera analoga alle ASD, non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019.  
In particolare, il richiamo è al dato normativo contenuto nell’articolo, comma 1, D.L. n. 119 del 2018: prevede l’esonero per “i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2  della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.
La disposizione si applica anche alle associazioni pro-loco, in forza dell’articolo 9 bis   D.L. n. 417 del 1991, che prevede che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.
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