martedì 27 dicembre 2011

Commissione di istruttoria veloce e Commissione di massimo scoperto: le novità della legge stabilità

L’art. 6-bis della legge di stabilità finanziaria, che converte il c.d. "Decreto Salva Italia" (d.l. 201/2011), disciplina la commissione di massimo scoperto e introduce la nuova commissione di istruttoria veloce mediante l’inserimento dell’art. 117-bis (“Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”).
La nuova normativa pone alcuni limiti alle banche nell’addebitare al cliente la commissione di massimo scoperto (c.d. c.m.s.). E difatti, si prevede che il massimo scoperto:
(a) è l’unico onere che può essere addebitato al cliente nei contratti di apertura di credito;
(b) deve essere calcolata in misura proporzionale alla somma messa a disposizione, alla durata dell’affidamento e al tasso debitore calcolato sugli importi realmente utilizzati;
(c) non può essere superiore allo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione (c.d. tetto massimo).
La legge di stabilità finanziaria introduce inoltre una commissione di istruttoria veloce (c.d. c.i.v.) a carico del cliente che sia incorso in uno sconfinamento del conto bancario senza l’autorizzazione della Banca ovvero oltre la somma affidata. Anche per questa commissione il legislatore ha posto dei limiti, stabilendo che:
a) è l’unico onere che può essere addebitato al cliente nei contratti di conto corrente e di apertura di credito;
b) deve essere commisurata ai costi, al tasso debitore e all’ammontare dello sconfinamento.
Anche in questo caso, così come per il massimo scoperto, sull’estratto del conto corrente deve essere indicata una sola voce di costo (omnicomprensiva) che remuneri lo sconfinamento del cliente. La c.i.v., tuttavia, non andrà sempre pagata, dal momento che il CICR – tenendo in considerazione l’entità dello sconfinamento e la sua durata temporale – ha il compito di individuare i casi nei quali la commissione deve essere riconosciuta alla banca. Lo stesso CICR potrà prevedere che le nuove disposizioni si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongono analoghe esigenze di tutela del cliente.Da ultimo, si stabilisce la sanzione della nullità per le clausole che stabiliscono oneri diversi e/o non conformi alle nuove disposizioni.
Per assistenza e consulenza: Fausto Ridolfo 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

Sicurezza Luoghi Lavoro: Responsabile il datore di lavoro se il macchinario non è sicuro

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, rispondendo, in caso di omessa verifica, dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento.
E' la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nei confronti di un imprenditore agricolo per la morte di un suo dipendente che era rimasto incastrato con un arto nella macina di un mulino, mancante, a quanto risultato da una
perizia tecnica, di un carter di protezione interno.
Il datore di lavoro era stato condannato per non aver predisposto, per imprudenza, negligenza e imperizia, adeguate misure a tutela della salute e dell'integrità fisica dei suoi dipendenti.
A nulla era valsa la difesa dell'imprenditore che sosteneva che il primo destinatario dell'obbligo di rendere sicura l'apparecchiatura è il suo costruttore e che comunque egli, proprio al fine di evitare incidenti, aveva adottato la cautela di dotare almeno di carter di protezione esterno la
macchina che non lo aveva di fabbrica.
La Cassazione, ribadendo sue precedenti pronunce, ha confermato la condanna ed ha affermato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio avvenuto a causa della mancanza di tali requisiti.
Ne' valgono ad esonerarlo dalla sua responsabilità l'affidamento riposto nella competenza tecnica del costruttore o la presenza sul macchinario del marchio di conformità "CE".
Ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di concorrenti responsabilità del fabbricante o del fornitore dei materiali.
Per assistenza ed informazioni Fausto Ridolfo 3293222740
e-mail: centroserviziaziendali@gmail.com

Pensioni: addio al sistema contributivo

La riforma delle pensioni caratterizza certamente la manovra Monti. In sintesi possiamo dire che a tutti il Governo chiede sacrifici. Per arrivare al tanto agognato riposo si dovrà lavorare di più.
Per la pensione di vecchiaia, dal 2012, occorreranno 66 anni per gli uomini
(prima bastavano 65) e 62 per le donne ( prima 60).
Anzianità: i lavoratori (maschi) che vorranno anticipare il pensionamento dovranno raggiungere i 42 anni e un mese (un anno in meno per le donne).
Tali requisiti saranno parametrati alle speranze di vita a partire dal
2013 e verranno aumentati di un mese per il 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.
Si passa, poi, al contributivo pro-rata per tutti. Blocco dell'adeguamento all'inflazione, ad eccezione degli assegni fino a 1.405 euro che l'anno prossimo beneficeranno dell'aumento pari al 2,6%.
Per assistenza ed informazioni Fausto Ridolfo 3293222740
e-mail: centroserviziaziendali@gmail.com

Sistri: pubblicato il rinnovo al 30 aprile 2012

Nuova proroga per il Sistri. Le imprese obbligate alla dichiarazione per i rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti nel 2011 avranno tempo per farlo fino al 30 aprile 2012.
La precedente scadenza era fissata al 31 dicembre 2011.
La proroga è stata disposta dal Ministero dell'Ambiente.
Sono esclusi dalla scheda-Sistri i raccoglitori, i trasportatori, i commercianti,
gli intermediari nonché i consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Per assistenza ed informazioni Fausto Ridolfo 3293222740
e-mail: centroserviziaziendali@gmail.com

Proroga Comunicazione operazioni rilevanti Iva 2010

Slitta al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per la presentazione della
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto di importo non inferiore a 25mila euro. La nuova scadenza è fissata dal
provvedimento del 21 dicembre 2011 che proroga il vecchio termine del 31
dicembre 2011 entro cui era fissata la segnalazione al Fisco delle operazioni
riferite al periodo d’imposta 2010, come previsto dal DL n. 78/2010
Per assistenza tributaria ed informazioni Fausto Ridolfo 3293222740
e-mail: centroserviziaziendali@gmail.com

Studi di settore 2010, proroga per i giustificativi delle Anomalie

È disponibile sul sito delle Entrate il programma che permette a contribuenti e
intermediari di comunicare all’Agenzia informazioni o elementi che giustificano le
situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza, risultanti
dall’applicazione degli Studi di Settore per il periodo d’imposta 2010, oltre
all’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione. La
trasmissione delle segnalazioni potrà essere effettuata a partire dal 20 dicembre
e fino al 29 febbraio 2012
Per assistenza tributaria ed informazioni Fausto Ridolfo 3293222740
e-mail: centroserviziaziendali@gmail.com

martedì 20 dicembre 2011

Enti No Profit: Comunicazioni delle Operazioni Iva

Enti non profit. Comunicazione delle operazioni Iva il cui importo è uguale o
superiore a limite fissato a 25mila €.
Gli enti non commerciali con partita Iva devono, entro il 2 gennaio 2012, comunicare al Fisco le operazioni Iva, compiute nel 2010, di importo uguale o superiore a 25mila euro.
Dal 2011 tale limite scende a 3mila euro e la scadenza per l'adempimento è fissata al 30 aprile 2012. Vanno comunicate le operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture e quelle ricevute da soggetti Iva in relazione ai costi inerenti l'attività commerciale.
L'obbligo di comunicazione comprende anche le operazioni esenti Iva, rilevanti comunque ai fini dell'imposta. Non sono obbligate all'invio della comunicazione le
organizzazioni di volontariato, perché non sono soggetti passivi Iva.
Non è chiaro se l'obbligo si estende invece alle associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime super semplificato. E' stata inviata a tal proposito una richiesta di chiarimenti all'agenzia delle entrate.
PER ASSISTENZA TRIBUTARISTICA: Fausto Ridolfo 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

Avvisi bonari. Fine alle garanzie per pagamenti a rate

Con il decreto "Monti" Stop alle garanzie per i pagamenti dovuti al Fisco di ammontare superiore ai 50mila euro.
Chi salta il versamento di una rata successiva alla prima può ricorrere al ravvedimento trimestrale.
Sono queste le novità del decreto legge n. 201/2011 che si applicheranno
anche alla rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Con la cancellazione della fideissione viene meno anche il complicato calcolo che
i contribuenti dovevano fare.
Gli stessi, per evitare i problemi conseguenti alla richiesta di garanzia, difficile da ottenere e spesso onerosa, dovevano ridurre l'importo delle rate successive alla prima entro il limite di 50mila euro. Con la complicazione che dovevano
calcolare le sanzioni virtuali in misura piena.
PER ASSISTENZA TRIBUTARISTICA: Fausto Ridolfo 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

Lavoratori Autonomi: Aumento delle aliquote contributive

A decorrere dal 1° gennaio 2012 aumenteranno i contributi alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). In particolare, il c. 22 dell’art. 24 prevede l’incremento, delle aliquote contributive di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, di 1,3punti percentuali per l’anno 2012 e dello 0,45% per gli anni successivi fino al 201 Da tale anno viene meno sia l’aliquota ridotta a favore dei collaboratori di età inferiore a 21 anni, sia il punto in più dovuto sui redditi superiori ad una certa fascia, e l’aliquota di computo, ossia l’accredito previdenziale, si allinea all’aliquota contributiva.
Artigiani e commercianti - Il primo rincaro riguarda la gestione pensionistica dei lavoratori artigiani e commercianti, alla quale sono obbligatoriamente iscritti anche affittacamere, promotori finanziari, soci di società (persone e capitali), componenti l'impresa familiare. Dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e computo sono incrementate di 1,3 punti percentuali; dal 2013 di altri 0,45 punti percentuali e così per ogni anno successivo fino al livello del 24%. Nel dettaglio si pagherà:
- nel 2012, il 21,3% (18,3% per i lavoratori di età inferiore a 21 anni);
- nel 2013, il 21,75% (18,75% per i lavoratori di età inferiore a 21 anni);
- nel 2014, il 22,20% (19,20% per i lavoratori di età inferiore a 21 anni);
- nel 2015, il 22,65% (19,65% per i lavoratori di età inferiore a 21 anni);
- nel 2016, il 23,10% (20,10% per i lavoratori di età inferiore a 21 anni);
- nel 2017, il 23,55% (20,55% per i lavoratori di età inferiore a 21 anni);
- dal 2018, il 24% (il 21% per i lavoratori di età inferiore a 21 anni).

Gli iscritti alla gestione commercianti dovranno sommare, inoltre, il contributo dello 0,09% devoluto al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, il cui obbligo di versamento è stato prorogato dal D.L. n. 185/2008, fino al 31 dicembre 2013
I coltivatori diretti - Arrivano al 24% anche le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma INPS. Importante è distinguere a seconda se il lavoratore si trovi in una zona normale o svantaggiata:
- nei territori normali pagheranno: nel 2012 il 21,6%, il 22% nel 2013, il 22,4% nel 2014, il 22,8% nel 2015, il 23,2% nel 2016, il 23,6% nel 2017 ed infine il 24% dal 2014;
- nei territori svantaggiati pagheranno: nel 2012 il 18,7%, il 19,6% nel 2013, il 20,5% nel 2014, il 21,4% nel 2015, il 22,3% nel 2016, il 23,2% nel 2017 ed infine il 24% dal 2014.
Gestione separata del lavoratore autonomo - Dal 1° gennaio 2012 aumentano di un punto anche le aliquote contributive della Gestione separata del lavoro autonomo, per previsione della legge n. 183/2011. Il comma 26 del decreto legge n. 201/2011 estende, però, ai professionisti iscritti a quella gestione alcune tutele precedentemente riservate ai collaboratori coordinati e continuativi e alle figure a questi assimilate.
Si tratta dell’indennità economica in caso di malattia e di maternità, introdotta dall’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dei lavoratori c.d. parasubordinati, e che si rende ora applicabile, non senza qualche perplessità gestionale ai professionisti privi di albo e cassa di categoria.
PER ASSISTENZA: Fausto Ridolfo cell.3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

domenica 18 dicembre 2011

Casartigiani dei Nebrodi: Firmato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Settore Benessere

CASARTIGIANI DEI NEBRODI:
Firmato il rinnovo del Contratto Nazionale del Lavoro per i 200.000 dipendenti delle imprese del benessere.
CASARTIGIANI, Cna Benessere, Confartigianato Benessere, Claai Federnas-Unamem ed i Sindacati di categoria Filcams Cgil, e Uiltucs Uil hanno siglato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei circa 200.000 dipendenti delle oltre 100.000 imprese artigiane di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, questi ultimi inclusi per la prima volta nella sfera di applicazione, ad esclusione di quelli con sede presso strutture alberghiere, navi da crociera e stabilimenti termali.
L'intesa, che recepisce gli accordi interconfederali sulla bilateralità e sull'assistenza sanitaria del settore, copre il triennio dal 1° gen naio 2010 al 31 dicembre 2012 e prevede un aumento medio mensile a regime (riferito al 3° l ivello) di 75 euro.
Gli incrementi salariali da corrispondere in tre tranches decorrono dal 1° o ttobre 2011, 1° aprile 2012 e 1° ottobre 2012.
Verrà inoltre erogata una somma una tantum di 220 euro corrisposta in due tranches da 110 euro, con le retribuzioni dei mesi di dicembre 2011 e maggio 2012
Novità assoluta dell'Accordo, è rappresentata dall'avviso comune sottoscritto dalle parti in ordine all'affitto di poltrona/cabina, una richiesta congiunta alle Istituzioni competenti affinchè vengano individuati tutti i provvedimenti utili all'applicazione di questa importante opzione. Sono stati inoltre introdotti ulteriori elementi di flessibilità, al fine di meglio rispondere alle esigenze di un settore che risente in modo particolare dei picchi lavorativi dettati dai flussi turistici stagionali.
L'affitto di una parte del proprio salone o centro estetico rappresenti una efficace misura contro il lavoro nero, consentendo di rimanere sul mercato a quei professionisti che per ragioni diverse sono stati costretti a chiudere l'azienda.
In una situazione economica qual è quella attuale, è infatti estremamente difficile da parte delle imprese che operano nella legalità fronteggiare la concorrenza sleale ad opera di soggetti che eludono ogni genere di normativa e di vincolo.
Questa opportunità, consente infatti l'ottimizzazione della gestione aziendale attraverso l'abbattimento dei costi fissi contribuendo in tal modo ad affermare la competitività delle aziende regolari
PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE:
Casartigiani dei Nebrodi - Via Pirandello,1 - 98061 Brolo
Responsabile: Ridolfo Fausto 3293222740

sabato 17 dicembre 2011

Imprese: Finanziamenti per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro

Prestito "sicurezza sul lavoro" è un prodotto di finanziamento a tasso fisso o variabile destinato a finanziare, fino a un massimo di 100.000 €, il 70% delle spese sostenute nei progetti finalizzati a migliorare i livelli di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Destinatari:
Ditte individuali, Società cooperative, Società di persone e Società d capitali anche neo costituite,preferibilmente iscritte all’albo degli Artigiani.
Scopo:
Sostenere le imprese artigiane e le piccole e medie imprese che desiderano migliorare i livelli di salute e sicurezza nel lavoro.
Importo Finanziabile:
Il finanziamento prevede un importo minimo di 10.000 euro fino ad un importo massimo di 1.000.000 euro.
Durata:
- 2, 3, 4, 5 anni+ periodo di preammortamento.
Modalità di erogazione:
Il finanziamento è erogato in unica soluzione.
Rimborso:
Rata mensile con addebito in conto corrente.
PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO:
Fausto Ridolfo 3293222740 - e-mail: centroserviziaziendali@gmail.com

sabato 10 dicembre 2011

Manovra Monti:Nel pacchetto antielusivo, controlli sui risparmi e sanzioni per false autocertificazioni

Decreto “Salva Italia”. Emersione di base imponibile, così è rubricato l’art. 11 del Decreto legge, n. 201/2011, pubblicato sul supplemento 251 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 ed entrato in vigore in pari data, contenente misure volte all’individuazione dei contribuenti “a rischio di evasione” da sottoporre a controllo.

La misure nell’art. 11. Nella specie, il suddetto articolo, oltre all’obbligo di comunicazione per gli operatori finanziari, prevede anche un obbligo del tutto similare nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in favore della Guardia di Finanza, oltre che una sanzione penale per le false autocertificazioni fornite dai contribuenti. Ma vi è di più, in forza dell’art. 11 del decreto “Salva Italia” è anche scomparso il divieto di reiterazione nel semestre degli accessi nei confronti dei contribuenti e la connessa responsabilità disciplinare dei dipendenti dell’amministrazione finanziaria.

Controllo dei c.c. bancari. Come anticipato, a partire dal 1° gennaio 2012, scatta l’obbligo per tutti gli operatori finanziari di comunicare all'anagrafe tributaria le movimentazioni nei rapporti finanziari con i contribuenti. L’ingente mole di dati che confluiranno nell’anagrafe tributaria, potrà essere, poi, utilizzata anche per l’individuazione dei contributi a maggior rischio evasione. Per ora non è dato sapere più tanto, in ordine al contenuto delle informazione e tempi e modi della trasmissione. Esse verranno specificate, in secondo tempo, con provvedimento ad hoc del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari.

Prestazioni socio-assistenziali. Dall’obbligo di dare informazioni, non sfugge neppure l’INPS. L’Istituto dovrà, infatti, fornire all'Agenzia delle Entrate e alla GdF, i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

Autocertificazioni false. A seguito della Manovra Monti, scatterà pure una sanzione penale per la falsità nelle autocertificazioni, nell’ambito dell’esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dagli Uffici e dalla GdF. Nella specie, chiunque esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Accessi. Infine, la disposizione normativa in esame, abroga la norma introdotta nella legge 106/2011 che fissava una sorta di codice di comportamento sulla durata dei controlli nelle aziende più piccole e sulla programmazione delle verifiche. Sono scomparse, infatti, le disposizioni sui controlli da concludersi entro 15 giorni e da effettuarsi con cadenza semestrale e, conseguentemente, il relativo illecito disciplinare per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria.
Per assistenza ed informazioni: Fausto Ridolfo 3293222740

giovedì 24 novembre 2011

Guida di comportmento in caso di Alluvione

Norme di comportamento (fonte Protezione Civile)

Prima (preallarme)
• È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per sintonizzarsi sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili;
• Metti in salvo i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in condizioni di massima sicurezza;
• Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione;
• Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa se risiedi ai piani bassi, chiedi ospitalità;
• Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte di cantine o seminterrati;
• Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa;
• Insegna ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso.

Durante (allarme o evento in corso)
• E’ preferibile concentrare nel momento del preallarme anche le operazioni previste nella fase di allarme o di evento in corso.
• E’ fondamentale ricordare che la differenza tra il preallarme e l’allarme o evento in corso, può essere minima e di difficile previsione: è sufficiente che la pioggia si concentri in una zona ristretta per dar luogo a fenomeni improvvisi di inondazione.
In casa
• Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati;
• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore;
• Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte;
• Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati dai detriti e di essere travolti da correnti;
• Evita la confusione e mantieni la calma;
• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro;
• Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.

Fuori casa
• Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari;
• Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, ma trova riparo nello stabile più vicino e sicuro;
• Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle;
• Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente;
• Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure;
• Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso;
• Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali;
• Non ripararti sotto alberi isolati;
• Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee.

• Dopo
• Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di protezione civile, attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili della protezione civile;
• Evita il contatto con le acque. Sovente l’acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da acque di scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza di linee elettriche interrate;
• Evita le zone dove vi sono ancora correnti in movimento;
• Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di un’ automobile;
• Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione;
• Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico danneggiati sono serie fonti di rischio.

Da tenere a portata di mano
E’ utile inoltre avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti di fondamentale importanza in caso di emergenza quali:
• Kit di pronto soccorso + medicinali;
• Generi alimentari non deperibili;
• Scarpe pesanti;
• Scorta di acqua potabile;
• Vestiario pesante di ricambio;
• Impermeabili leggeri o cerate;
• Torcia elettrica con pila di riserva;
• Radio e pile con riserva;
• Coltello multiuso;
• Fotocopia documenti di identità;
• Chiavi di casa;
• Valori (contanti, preziosi);
• Carta e penna.

_____________________________________________________________________________________
Allerta Meteo -definione (fonti varie)

ALLERTA METEO DI LIVELLO 1
- Informare tutti i componenti del nucleo familiare della situazione di pericolo
in arrivo.
- Porre paratie a protezione dei locali situati al piano strada,
chiudere/bloccare le porte di cantine e seminterrati, porre al sicuro la propria
autovettura.
- I residenti in aree a rischio di inondazione (specie se anziani o disabili)
evitino per quanto possibile di soggiornare e/o dormire in zone a rischio.
- Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla tv o dalle
autorità.
ALLERTA METEO DI LIVELLO 2
QUANDO SI È ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO
- Se non si corre il rischio diretto di allagamento rimanere in casa, evitare di
uscire a piedi e / o in automobile.
- I residenti al piano terra o seminterrato (in zone a rischio) devono
accedere ai piani superiori chiedendo nel caso ospitalità ai vicini.
- Durante l'emergenza le linee telefoniche devono essere usate solo per le
comunicazioni strettamente necessarie;
- Nel caso di inondazione evitate di bere acqua dal rubinetto di casa.
- Prestare la massima attenzione agli annunci diffusi via altoparlante da
parte degli organi di soccorso, che forniranno lo stato della situazione e le
misure concertate per fronteggiare l’evento.
- In caso di forzato abbandono della vostra abitazione staccare l'interruttore
generale della corrente elettrica e del gas e chiudere porte e finestre.
QUANDO SI È ALL'ESTERNO
- Dirigersi verso punti sopraelevati, non recarsi in luoghi posti al di sotto del
livello stradale , soprattutto se locali e box interrati.
- Non cercare di raggiungere a tutti i costi la vostra abitazione, cercate di
rimanere in luoghi sicuri e nel caso chiedete ospitalità ai residenti in loco.
- Non avvicinarsi alle linee elettriche o telefoniche.
- Evitare di transitare e sostare sopra ponti o guadi, vicino ad argini fluviali
e/o in zone dove possono verificarsi smottamenti o frane.
Ricorda che durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono ferire o stordire.
Ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse.
Macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono all’improvviso: se non si è in fase di preallarme e non piove, poni al sicuro la tua automobile in zone non aggiungibili dall’allagamento; le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in piena.
____________________________________________________________________________________
Alluvione (fonti varie)
Le grandi piene fluviali sono lente a propagarsi, il livello delle acque aumenta gradualmente (ore o giorni) e in genere lascia il
tempo di prepararsi a salvaguardare i beni esposti ad allagamenti e mettersi in salvo, chiudere vie di comunicazione e ponti,
con un'informazione da parte degli enti preposti sufficientemente anticipata e precisa.
Nel caso delle piene-lampo (flash floods) è invece fondamentale la conoscenza di elementari norme di autoprotezione, perché
le onde di piena su torrenti montani in forte pendenza, le frane e le colate detritiche, sono fenomeni rapidissimi e non permettono
di attendere avvisi esterni. La protezione civile interviene in questi casi solo a soccorrere le vittime e ripristinare le condizioni di
normalità, e l'unica protezione efficace è quella che si mette in atto da soli.
1) Dopo un primo avviso di attenzione bisogna informarsi costantemente sull'evoluzione meteorologica, e non fidarsi
solo delle voci, ma ricorrere alle fonti ufficiali dei servizi meteo. Rispettate sempre le disposizioni degli enti locali e di protezione
civile preposti alla gestione dell’emergenza.
2) Ogni Comune deve disporre di un piano di protezione civile e dovrebbe informare i cittadini sull'ubicazione dei rifugi,
dei centri di raccolta e delle zone a rischio. Pretendete di conoscere queste cose quando si è tranquilli nelle giornate di sole,
non quando si è in emergenza. La sicurezza si prepara giorno per giorno, non bisogna né sottovalutarla né burlarsene, verrà
tutta utile nei minuti più importanti della vostra vita!
3) Non bisogna farsi prendere dal panico: primo obiettivo è salvare la vita e non farsi male.
4) Mai combattere con l'acqua e i detriti, sono più forti loro. Un'automobile galleggia in poco più di 30 cm d'acqua,
nonostante pesi oltre una tonnellata: l’acqua può spazzarvi via come fuscelli se tentate di opporvi!
5) Non entrate mai nell'acqua in movimento con un'automobile anche se vi sembra di conoscere la strada, meno che mai
in un sottopassaggio allagato: negli ultimi 6 anni ci sono state in Italia 10 vittime che potevano essere facilmente evitate, l'incidente
peggiore a Prato nell'ottobre 2010, 3 donne cinesi annegate. Il sottopassaggio è una trappola, sta a voi evitare di entrarci.
6) Anche a piedi non si entra mai in acqua in movimento se è superiore a 20 centimetri, perché la corrente vi può facilmente
travolgere. Inoltre ci possono essere voragini o tombini aperti nascosti dall'acqua fangosa, nei quali potreste essere inghiottiti.
7) Non rimanete in locali bassi, garage, seminterrati, ma trasferitevi ai piani alti, eventualmente chiedendo ospitalità ai
vicini. Se la casa è a rischio frana, trasferitevi in luogo sicuro.
8) Preparate uno zainetto di sopravvivenza in luogo facile da raggiungere, pronti a prenderlo con voi in caso di evacuazione:
bottiglie d'acqua potabile, cibo conservabile, cambio biancheria e oggetti per igiene personale, fotocopia documenti,
torcia a pile o lampada frontale (controllate che le batterie siano cariche), carta e penna, radio e telefonino con
carica batteria, medicine e pronto soccorso, stivali di gomma.
9) Poi pensate alla casa: spostate documenti, libri, oggetti di valore e mobili da cantine e piani terra ai piani alti, parcheggiate
le auto lontane da corsi d'acqua.
10) Ma soprattutto, rimanete vigili e attenti: molti incidenti capitano perché nelle giornate a rischio facciamo di tutto per
continuare a vivere come nei giorni normali, invece bisogna concentrarsi, ascoltare i rumori sospetti, osservare cosa accade
nei fiumi, prepararsi materialmente e psicologicamente a salvarsi con le proprie forze senza aspettare aiuti improbabili: per
definizione, un'emergenza è qualcosa nella quale nulla funziona e nessuno potrebbe aiutarvi.
Consigli per autoproteggersi in caso di alluvione (siti italiani e internazionali):
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosafare_idrogeologico.wp?contentId=APP281
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_pub.wp?prevPage=pubblicazioni&contentId=PUB13445
http://www.environment-agency.gov.uk/homeandleisure/floods/default.aspx
http://www.meteosvizzera.admin.ch/web/it/pericoli.html
http://www.ready.gov/america/getakit/index.html
http://www.fema.gov/hazard/flood/fl_during.shtm
http://www.getprepared.gc.ca/prod/tp/tp200803-fra.aspx
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/en-cas-inondation.html

Per informazioni: Fausto Ridolfo 3293222740

Centri Commerciali Naturali – Approvate le direttive

Approvate le direttive inerenti le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste dall’articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea di intervento 5.1.3.3, in favore dei Centri Commerciali Naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti centri.

Le direttive Prevedono:
Spese Ammissibili – Sono ammissibili le spese effettuate successivamente alla
presentazione dell'istanza di finanziamento.

Le spese ammissibili, tra quelle previste dalla vigente normativa in materia, sono quelle effettuate per:
A. realizzazione del progetto comune del Centro Commerciale Naturale e, in particolare:
1. consulenza tecnica necessaria per la progettazione ed esecuzione dell'operazione fino ad un
importo massimo del 5% dell'investimento ammissibile;
2. realizzazione di programmi informatici, di un sito web e messa in rete delle imprese
consorziate;
3. interventi di fidelizzazione della clientela;
4. identificazione, realizzazione di un marchio comune e delle relative attività promozionali, anche attraverso l'adeguamento dei sistemi di gestione aziendale secondo standard internazionali
riconosciuti a livello europeo (implementazione nelle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi di sistemi di gestione della qualità aziendale conformi alle seguenti norme: UNI EN ISO 9001 –
UNI EN ISO 14001 – OHSAS 18001);
5. spesa per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti
finanziari nel caso di richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione;
6. installazione della targa esplicativa dell'operazione finanziata, permanente e visibile nei casi
previsti dalle norme comunitarie e secondo le indicazione che saranno specificate in sede di
bando pubblico.

B. riqualificazione della struttura produttiva e/o distributiva delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e, in particolare:
1. consulenza tecnica necessaria per la progettazione ed esecuzione dell'operazione fino ad un
importo massimo del 5% dell'investimento ammissibile;
2. realizzazione di programmi informatici e di siti web per la promozione delle produzioni e delle
proposte commerciali;
3. realizzazione di opere murarie ed assimilati consistenti nell'adeguamento alle esigenze di
riqualificazione ambientale delle vetrine, della immagine e dei prospetti;
4. acquisti di arredi e attrezzature;
5. realizzazione di iniziative promozionali;
6. acquisto di macchinari ed impianti vari;
7. acquisto di mezzi mobili non targati, strettamente necessari al ciclo di produzione;
8. acquisto di apparecchiature elettroniche;
9. spesa per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti
finanziari nel caso di richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione;
10. installazione della targa esplicativa dell'operazione finanziata, permanente e visibile nei casi
previsti dalle norme comunitarie e secondo le indicazione che saranno specificate in sede di
bando pubblico.
L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile solo se sono soddisfatte le tre seguenti
condizioni: 1) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
2) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di
materiale simile nuovo;
3) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, è
dovuta solo se non sia recuperabile.

Intensità delle Agevolazioni –
I benefici consistono:
1) nella concessione di un contributo in conto capitale, a favore del C.C.N., nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, di cui alla precedente lettera G) punto a, per un importo non superiore ad €. 25.000,00. Il predetto contributo può essere elevato fino ad €. 35.000,00 per ogni singolo C.C.N. nella misura di €. 75,00 a fronte di ogni singola impresa aderente che eccede il numero minimo di 20 e nei limiti delle risorse finanziare disponibili;
2) nella concessione di un contributo in conto capitale, a favore delle P.M.I. aderenti, nella misura del 50% della spesa ammissibile, punto b, per un importo non superiore ad €. 25.000,00 per ogni singola impresa beneficiaria e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Modalità di erogazione dei benefici
I benefici sono concessi secondo le disposizioni previste dall'articolo 189 della legge regionale n. 32/2000 nella forma di contributi in conto capitale.
Le agevolazioni concesse sono erogate in non più di tre quote, la prima delle quali, su apposita richiesta, anche a titolo di anticipazione pari al 50% del contributo concesso.
In caso di erogazione a titolo di anticipazione dovrà essere prodotta fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore dell'Assessorato rilasciata in stretta conformità all'apposito schema allegato al bando, con periodo di validità pari all'intero periodo del vincolo della destinazione d'uso dei beni acquistati.
Negli altri casi, per l'erogazione delle singole quote di contributo, il programma deve avere raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare.
La prima quota può essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 20% dell'investimento complessivo ammissibile; l'eventuale seconda quota a fronte di uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 51% del totale; l'eventuale terza quota, successivamente all'ultimazione del programma.
Dalla ultima quota è trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente all'emissione del decreto di concessione definitiva.
La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione del programma e deve essere accompagnata dalla documentazione di spesa e da una relazione contenente la descrizione degli interventi realizzati. Sono fatti salvi eventuali più ristretti termini fissati in sede di bandi.
L'Assessorato provvederà allo svincolo della fidejussione/polizza, contestualmente, all'erogazione della prima quota di contributo a stato di avanzamento di importo almeno pari all'anticipo erogato.

Modalità e termini di presentazione delle domande –
Le domande relative agli interventi dovranno essere presentate dai soggetti di cui alla lettera con le modalità e i termini di volta in volta fissati con i bandi.
La domanda di agevolazioni è redatta e sottoscritta dai legali rappresentanti del Centro Commerciale Naturale e delle P.M.I. richiedenti.
Le istanze, in bollo, dovranno essere presentate, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale pubblico indirizzata a:
Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Attività
Produttive – Servizio 8° Commercio – Via Degli Emiri n. 45 – 90135 Palermo. L’Amministrazione Regionale non risponde di ritardi nella presentazione dovuti a disguidi postali di qualsiasi tipo.
Non saranno prese in considerazione le istanze che dovessero pervenire dal 15° giorno successivo alla data di scadenza fissata nel bando pubblico, anche se spedite entro i termini previsti. Tutti i termini per gli
adempimenti a carico dei soggetti beneficiari previsti dalle presenti direttive sono sospesi dall'1 al 31 agosto salvo quanto di volta in volta stabilito in sede di bando.

Contenuto dell’istanza e relativi allegati – Fatto salvo quanto, ulteriormente,
specificato nei singoli bandi, l'istanza, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, deve espressamente indicare:
 le complete generalità del rappresentante legale del Centro Commerciale Naturale e dei
rappresentanti legali delle imprese consorziate;
 il costo complessivo del progetto e quello dei singoli progetti dei soggetti richiedenti;
 il contributo richiesto nell’ambito delle previsioni di cui alle presenti direttive.


All’istanza devono essere allegati:
1) certificato camerale delle singole imprese comprensivo del nulla-osta antimafia di cui all’articolo
10 della legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni;
2) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato, contenente la descrizione degli interventi che
si intendono realizzare, con l'indicazione dei singoli costi e la correlazione tra questi e gli effetti
che si prevede di conseguire in termini di vantaggi per le singole imprese consorziate e per il
sistema produttivo e/o distributivo dell'area interessata;
3) business plan;
4) perizia giurata sottoscritta da uno o più liberi professionisti, iscritti nei rispettivi albi professionali,
esterni al C.C.N. ed alle imprese interessate, con la quale questi, secondo le rispettive
competenze professionali, attestano la validità tecnica-finanziaria del progetto e la congruità dei
costi esposti per la realizzazione dello stesso;
5) attestazioni e/o certificazioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione di cui
alla precedente lettera L), punti 1 e 2. Le suddette attestazioni e/o certificazioni dovranno
essere rilasciate dagli uffici comunali competenti;
6) eventuale documentazione attestante che l'ambito urbano definito del C.C.N. ricade in zone
svantaggiate ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale n. 9/2009;
7) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del
C.C.N..
Per consulenza ed informazioni Fausto Ridolfo 3293222740 email: centroserviziaziedali@gmail.com

giovedì 17 novembre 2011

PROGRAMMA AMVA APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE

PROGRAMMA AMVA
APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE
AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO.
L'Avviso è finalizzato ad incentivare l'utilizzo del contratto di apprendistato sull'intero territorio nazionale, mediante la concessione di contributi per la stipula di:
A. contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale:
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale:
Risorse disponibili complessive,Euro 27.104.000,00
B. contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e fino al compimento del ventinovesimo anno di età. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Risorse disponibili complessive, Euro 51.046.700,00
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell'Avviso fissata al 31/12/2012, verrà riconosciuto ai soggetti beneficiari:
1. Un contributo di Euro 5.500,00 ( cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;
2. Un contributo di Euro 4.700,00 ( quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno;
Il predetto importo è da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio.
Sono ammissibili a contributo unicamente i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 30 novembre 2011.
Per informazioni e redazione della richeista di agevolazioni: Fausto Ridolfo 3293222740 - email:centroserviziaziendali@gmail.co,

martedì 15 novembre 2011

Amministratori di società, in caso di malattia la tutela

L’estensione della tutela della malattia, al di fuori dei casi di degenza ospedaliera, di cui all’art. 1, comma 788 della Legge n. 296/2006, costituisce un miglioramento della tutela a favore degli iscritti alla Gestione separata, e si applica anche agli amministratori di società.
Sono equiparati ai lavoratori a progetto (cd. “co.co.pro.”) e godono della medesima tutela riconosciuta alle altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps in relazione agli eventi riguardanti la malattia e la maternità. La conferma è fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un interpello del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (Interpello n. 42/2011), sollecitato a seguito di un’interpretazione dell’Istituto previdenziale il quale, con il messaggio n. 12768/2007, aveva espressamente negato il riconoscimento della suddetta indennità ad alcune categorie, tra le quali gli“amministratori di società”.
Il Ministero del Welfare ha evidenziato, invece, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, la tutela della malattia e della maternità deve ritenersi applicabile a tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, con la sola esclusione di quelli titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. A tal proposito, il Ministero ha precisato che i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, i quali non risultano iscritti presso altra forma di previdenza obbligatoria, ovvero non siano pensionati, hanno l’obbligo di versare un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,72% a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno al nucleo familiare.
Per informazioni e consulenza Fausto Ridolfo 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

domenica 13 novembre 2011

Registro Imprese scadenza 29 novembre comunicazione indirizzo Pec

Iscrizione dell’indirizzo PEC al registro delle imprese entro il 29.11.2011
Il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 3645/C ha comunicato che scade il 29 novembre prossimo il termine per l’iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria.
Entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese «costituite in forma societaria» iscritte nel registro delle imprese dovranno procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nei confronti del registro medesimo (art. 16, c. 6, del decreto-legge 185/2008).
Il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa.
Obbligate alla comunicazione in questione sono:
- le società di capitali e di persone;
- le società semplici;
- le società cooperative;
- le società in liquidazione;
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
La domanda di iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata va presentata
mediante la "Comunicazione unica" e, nell'ambito di questa, mediante la modulistica
registro imprese/REA (modulo S2, riquadro 5, nei soli campi relativi all'indirizzo di posta
elettronica certificata).
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue
successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Per iscrizione Pec al registro delle imprese:Fausto Ridolfo 3293222740

sabato 12 novembre 2011

Consulenza Finanza Agevolata per Imprese

Finanza Aziendale & Finanza Agevolata
L’implementazione di un’adeguata strategia finalizzata alla valutazione e alla selection delle corrette forme di finanziamento rappresenta un momento fondamentale nella gestione della finanza aziendale:
in particolare i finanziamenti a medio/lungo termine (MLT) dovrebbero essere utilizzati per i fabbisogni non coperti dai mezzi propri, mentre i finanziamenti a breve termine per i casi in cui ci sia una situazione negativa tra incassi e pagamenti (gestione del circolante).
A ciò si deve aggiungere la necessità di avere un corretto rapporto tra mezzi di terzi e capitale proprio che sia in grado di soddisfare le attese dei player coinvolti.
Progettazione e implementazione di sistemi di PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA;
DIAGNOSI E CONTROLLO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA AZIENDALE;
MONITORAGGIO DEL FABBISOGNO FINANZIARIO per una corretta ed efficiente gestione della liquidità aziendale;
GESTIONE OPERATIVA DEI RAPPORTI BANCARI negoziamo affiancando l'Imprenditore, l'accensione e il rinnovo delle linee di credito, nonchè le condizioni contrattuali di utilizzo. Monitoraggio dei risultati ottenuti.
Il ricorso al prestito deve essere attentamente valutato e in ogni caso si consiglia di leggere le condizioni offerte dalla banca (tasso d’interesse, capacità di rimborso, garanzie, clausole, importo, ecc.).
La formula tradizionale del prestito deve essere confrontata con le fonti di finanziamento alternative a quelle tradizionali, come ad esempio il leasing, il factoring, l’aumento del capitale proprio anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soci.
FINANZA AGEVOLATA: Partendo da un'attenta analisi della situazione aziendale (settore, dimensione, localizzazione, ecc) e dei piani di sviluppo (investimenti, innovazione tecnologica, internet, e-commerce,export, ecc) vi indicheremo gli strumenti di finanziamento agevolato ai quali potrete accedere.
Individuata la fonte, cureremo per vostro conto sia la fase istruttoria della pratica, sia l'iter amministrativo, sino a conclusione della stessa.
Per informazioni e consulenza Fausto Ridolfo 3293222740 email:centroserviziaziendali@gmail.com

Consulenza Associazioni di Volontariato

L'AREA DEL NON-PROFIT:
Una divisione specialistica in grado di assistere accuratamente l’organizzazione non-profit: Dalla definizione del progetto, alla sua realizzazione e consolidamento organizzativo.
La normativa e la prassi vigente impongono agli Enti non commerciali, una trasparenza verso gli Stakeholders ed una professionalità nella cura degli adempimenti gestionali certamente più elevata rispetto al passato.

I NOSTRI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA AGLI OPERATORI DEL SETTORE
• Assistenza durante la fase di start-up: dalla redazione dello Statuto, all’esecuzione degli adempimenti civilistico-fiscali successivi;
• Impostazione di un adeguato e specifico piano dei conti per una corretta ed efficiente tenuta della contabilità economico-patrimoniale e finanziaria;
• Assistenza nella predisposizione del bilancio, preventivo e consuntivo;
• Assistenza nella richiesta agli enti competenti del riconoscimento giuridico;
• Assistenza in materia fiscale, finanziaria, legislativa, organizzativa e contrattuale;
• Misurazione dei risultati nei suoi differenti aspetti – fisico-tecnico ed etico-morale -, con riferimento al grado di soddisfacimento delle loro finalità istituzionali;

MARKETING, COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
Lo Studio segue con interesse l’evoluzione del fund raising e del marketing sociale.
Fare marketing significa comunicare la propria credibilità ai potenziali stakeholders per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione degli obiettivi:
Assistiamo l'organizzazione non-profit nella definizione della strategia di comunicazione e nell'impostazione del piano di raccolta fondi;
Processo di adesione alla “Carta delle Donazioni” (codice di autoregolamentazione della raccolta fondi nel settore non-profit);

L’IMPIANTO CONTABILE E IL BILANCIO SOCIALE
Le campagne di fund raising; l’avvio di iniziative e/o la conclusione di altre;
la corretta individuazione delle linee programmatiche di sviluppo, richiedono la costruzione di sistemi contabili specifici, atti a rispondere alle diverse esigenze informative, interne ed esterne. L’impianto contabile da noi proposto, finalizzato alla redazione del bilancio di esercizio e dei relativi documenti accompagnatori nelle forme e nelle strutture più idonee a soddisfare tali esigenze, sarà idoneo a:
Documentare tutti i fatti amministrativi che si sono verificati in un certo periodo;
Fornire un valido supporto ai processi di pianificazione e controllo della gestione;
Produrre i rendiconti dell’attività aziendale, determinando i risultati della gestione;
Documentare il corretto ed efficiente impiego delle risorse;
Assolvere agli eventuali obblighi di rendicontazione imposti dalla normativa fiscale e civilistica, dallo statuto o dall’atto costitutivo.
Per informazioni e consulenze: Fausto Ridolfo 3293222740 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

mercoledì 9 novembre 2011

Durc: Stazioni appaltanti verifiche

Le stazioni appaltanti devono limitarsi a prendere atto delle risultanze del Durc
La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la
partecipazione alle procedure di gara, va verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte.
A nulla può quindi rilevare una regolarizzazione successiva della posizione contributiva. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5194 del 16/09/2011.
Il massimo organo di giurisdizione amministrativa ha ricordato che la regolarizzazione successiva, se può risolvere il contenzioso dell’impresa con l’ente previdenziale, non potrà però in alcun modo sovvertire l’oggettivo dato di fatto dell’irregolarità ai fini della singola gara.
Deve pertanto escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto
ad efficacia civilistica, al momento della scadenza del termine di pagamento,
circostanza che può rilevare fra i soggetti del rapporto obbligatorio, ma non anche nei confronti dell’Amministrazione appaltante. E tanto vale, naturalmente, anche per
sistemazioni debitorie postume effettuate a mezzo di compensazioni, come risulta
avvenuto nel caso concreto.
Inoltre il D.M. 24/10/2007, nel disciplinare le modalità di rilascio del DURC definendo la soglia di gravità dell’inadempimento, non può non limitare sul punto anche la discrezionalità delle stazioni appaltanti, che al riguardo ben possono quindi limitarsi a prendere atto della certificazione espressa dal DURC, del
quale non possono sindacare le risultanze, senza doversi fare carico di autonome
valutazioni
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740

venerdì 4 novembre 2011

Requisiti per installazione decoder digitali

Con la circolare n. 3643/C del 24 ottobre scorso, il Ministero dello Sviluppo economico, specifica che per installare il decoder e la parabola, è
sufficiente il semplice installatore di antenne.
Non occorre nessuna abilitazione in particolare, poiché, secondo le motivazioni addotte dal Ministero, l’installazione del decoder non differisce in
modo particolare dall’installazione degli impianti di ricezioni di segnali di radiodiffusione televisiva tradizionali.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740

mercoledì 26 ottobre 2011

Somministrazione di bevande e alimenti: anche le società possono esercitare

Può esercitare l’attività di somministrazione di bevande e alimenti anche una società di capitali o di persone. E’quanto stabilisce il Ministero dello Sviluppo economico con la risoluzione 21 giugno 2011, n. 118254. Tale affermazione trova conferma nonostante l’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 287/91 da parte dell’articolo 71, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2010 in tema di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno.

Requisiti professionali- Questo articolo 71, individua i requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio della attività commerciali, al sesto comma. In particolare, essi riguardano la frequentazione di corsi professionali per il commercio e la preparazione e somministrazione di alimenti, istituiti dalle regioni, ovvero il possesso di diploma di scuola superiore o universitaria con materie attinenti, infine la prestazione di opera presso imprese operanti nel settore nei 5 anni precedenti in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita e alla preparazione degli alimenti e anche in qualità di socio lavoratore.

Risoluzione n. 118254 Mise- Nel documento di prassi del 21 giugno 2011, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Mise, afferma che il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’art. 71, comma sesto, per ciò che concerne l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche senza il richiamo espresso come quello inserito nell’abrogato articolo 2 della l. n. 287/91, in caso di società o di organismi collettivi è in capo al legale rappresentante o suo delegato, mentre in caso di ditta individuale l’obbligo del possesso dei requisiti professionali, resta necessariamente in capo al titolare.

Autorizzazione all’esercizio- Questi requisiti, ricorda sempre il Mise, sono necessari per presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero per la presentazione della SCIA nei casi applicabili.

Corsi Formazione SICUREZZA

Corsi di formazione obbligatori
Sono aperte le iscrizioni per i seguenti corsi di formazione che si svolgeranno nel mese di Dicembre:

RSPP per datori di lavoro, durata 16 ore
Primo Soccorso in Azienda, durata 12 ore
Aggiornamento Primo Soccorso in Azienda, durata 4 ore
Antincendio medio rischio, durata 8 ore
RLS (rappresentante dei lavoratori), durata 32 ore
Pimus: addetti e proposti al montaggio ponteggi, durata 28 ore
Per le prenotazioni telefonare Fausto Ridolfo– 329 3222740

giovedì 20 ottobre 2011

Cattivi pagatori: nessuna cancellazione

I cosiddetti “cattivi pagatori”, non verranno cancellati dall’elenco delle banche dati, ma
avverrà una comunicazione dell’avvenuto pagamento entro 10 giorni dal rientro in bonis, con
la regolarizzazione dei pagamenti. Le disposizioni in materia di segnalazioni di ritardato
pagamento presenti nelle banche dati (pubbliche e private), sono regolate dal comma 12 bis
dell’articolo 3 della Manovra Bis convertita in legge 148/2011. In particolare, per il caso in cui
il pagamento sia successivamente regolarizzato, la norma sostituisce l’obbligo di estinguere le
segnalazioni di ritardo, con la comunicazione dell’avvenuto pagamento. Tali disposizioni
modificano l’art. 8 bis del Decreto Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011.
La modifica introdotta dalla manovra estiva, prevede l’aggiornamento delle
segnalazioni alla centrale rischi, relativo ai ritardi di pagamento da parte delle
persone fisiche o giuridiche, che sono già presenti nelle banche dati, e non la
definitiva cancellazione.
La cancellazione che era stata prevista, avrebbe messo a rischio l’intero sistema
del credito, nonché la capacità delle banche e intermediari finanziari di erogare il
credito alle famiglie e alle imprese, imponendo la cancellazione di una parte
essenziale delle informazioni disponibili e costringendo gli intermediari ad
attuare politiche di erogazione del credito maggiormente prudenti o con la
richiesta di garanzie aggiuntive.
Chi rientra in bonis, avendo effettuato i pagamenti, ha diritto ad un
aggiornamento entro 10 giorni della sua posizione, ma i suoi dati precedenti
non dovranno essere cancellati. La richiesta da parte dell’istituto di credito
deve avvenire immediatamente dopo il pagamento.
I cd “cattivi pagatori” sono quei soggetti che, ottenuto un prestito, pagano in
ritardo o non hanno pagato delle rate. Di solito, dopo che le rate non pagate
sono più di tre, o dopo un ritardo superiore ai due mesi nel pagamento, questi
soggetti vengono segnalati alle banche dati sui rischi creditizi,
diventando “cattivi pagatori”.
Il nuovo articolo (modificato) 8-bis del DL 70/11 prevede che:
 “entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni
relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche
già inserite nelle banche dati, devono essere integrate dalla
comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta da parte
dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l’avvenuto
pagamento”.
In Italia è la Banca d’Italia la struttura preposta alla gestione della Centrale
Rischi (CR), ovvero del sistema informativo pubblico relativo all’indebitamento
della clientela verso le banche e le società finanziarie.
Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d’Italia il totale dei crediti
verso i propri clienti, in particolare i crediti pari o superiori a 30.000 e i crediti in
sofferenza di qualunque importo.
La Banca d’Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni del
debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
Accanto alla centrale dei rischi, operano le banche dati di natura privata
consultate dalle banche e dagli intermediari, allo scopo di verificare affidabilità
e puntualità nei pagamenti per la concessione di credito al consumo, prestiti
e finanziamenti.
Le banche dati utilizzate dagli operatori (in particolare da quelli che operano nel
credito al consumo) sono costituite dai SIC ovvero i Sistemi di Informazione
Creditizia, attraverso i quali gli operatori finanziari si scambiano le informazioni
positive e negative relative agli affidamenti e ai pagamenti della clientela. I SIC
consentono agli operatori di disporre di informazioni e di elaborare degli indici
sintetici di rischio, a costi compatibili con l’ammontare del credito erogato.
La comunicazione di avvenuto pagamento
Una volta ricevuto il pagamento, quindi effettuata la regolarizzazione, entro 10
giorni, le segnalazioni sui cattivi pagatori, già inserite nelle banche dati, vanno
integrate con la comunicazione dell’avvenuto pagamento. Gli istituti di
credito, ossia le banche, richiedono l’integrazione in maniera tempestiva e
immediata.
L’obbligo di estinzione delle segnalazioni di ritardi viene sostituito da quello
di integrarle con la comunicazione dell’avvenuto pagamento.
Le modifiche riguardano anche il comma 2, dell’art. 8-bis del DL 70/11 sulle
segnalazioni già registrate relative al mancato pagamento di rate mensili di
numero inferiore a sei mesi o di un’unica rata semestrale.
La nuova norma dispone che le segnalazioni già registrate e regolarizzate se
relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di
un’unica rata semestrale, devono essere aggiornate entro 10 giorni. La
segnalazione alla centrale rischi o a uno dei sistemi informativi creati dalle
banche e dalle società finanziarie, tra i così detti “cattivi pagatori”, può essere
effettuata a seguito del mancato pagamento di una rata o del pagamento della
rata con notevole ritardo.
La più nota centrale rischi in Italia è il CRIF, che archivia i dati trasmessi dalle
banche e dalle finanziarie che aderiscono al sistema EURISC, all’interno del
sistema informativo SIC (Sistema di informazioni creditizie).
La consultazione dei dati
I dati relativi alle situazioni dei pagamenti sono consultabili dalla banche o dalle
società finanziarie, in occasione delle istruttorie di finanziamento, in
particolare per valutare il merito creditizio di un soggetto e il suo livello di
indebitamento (attraverso la sua puntualità a pagare, o il ritardo nel
pagamento delle rate del rimborso del prestito). Possono essere consultate
anche durante il periodo di finanziamento, per tenere sotto controllo il rischio di
credito.
Con tale sistema di informazioni sul credito, le banche o le società finanziarie
potranno sapere se il cliente ha presentato una recente richiesta di
finanziamento, se ha in corso altri finanziamenti e soprattutto se paga
regolarmente le rate.
Attraverso il sistema di informazioni creditizie, banche e società finanziarie
possono erogare il credito senza chiedere altre garanzie, ma solo sulla base della
storia del soggetto che risulti essere un “buon pagatore”.

martedì 18 ottobre 2011

Credito d'Imposta click day il 3 novembre

Credito d'imposta “regionale”

Click day dal 3 novembre
Dotazione finanziaria: sono disponibili a copertura del presente Euro 120.000.000,00 cui si possono aggiungere risorse derivanti dal PO Fesr 2007/2013 e dai fondi FAS
Soggetti ammissibili imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione, per un importo agevolabile per le imprese del settore del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:
a) microimprese: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;
c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.
Intensità dell'agevolazione
Il credito d'imposta compete nelle seguenti misure:
a) per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli ubicate in zone agricole svantaggiate:
85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti;
b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese Investimenti ammissibili Sono agevolabili “nuovi" investimenti”intesi come beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli articoli 102,
102bis e 103 del D.P.R. 917/1986, rientranti in un progetto di investimento iniziale.


In particolare si tratta di:
o autoveicoli con tara superiore a 5 Q;
o Attrezzatura varia e minuta;
o Impianti e macchinari specifici;
o Impianti e macchinari generici;
o Costruzioni leggere, tettoie e baracche;
o Beni immobili.
I terreni e gli immobili sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d’investimento iniziale proposto.
Investimenti esclusi
o beni usati
o investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni ma meri costi (pubblicità, avviamento)
o autovetture
o autoveicoli con tara inferiore a 5 Quintali
o autocarri derivati da autovetture
o motoveicoli e simili
o mobili e macchine ordinarie di ufficio (di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento
del D.M. 31 dicembre 1988).
Settori ammissibili
Attività estrattive (ex art. 1, comma 1)
08.1 Estrazione di pietra, sabbia e argilla
08.93 Estrazione di sale
08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali nca
09.9 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
Attività manifatturiere (ex art. 1, comma 1)
11.07 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13 Industrie tessili
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di
articoli in paglia e materiali da intreccio
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
20.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie
plastiche e gomma sintetica in forme primarie
20.2 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
20.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.4 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e
cosmetici
20.5 Fabbricazione di altri prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24.2 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in
acciaio colato
24.3 Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
24.4 Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari
24.5 Fonderie
25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e di orologi
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non
elettriche
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)
28.2 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.4 Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
28.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
30.11.0 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche, limitatamente alla costruzione di
pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce
30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
30.3 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
30.4 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.92.1 Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori)
30.92.2 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.4 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca
31 Fabbricazione di mobili
32 Altre industrie manifatturiere
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
Turismo (ex art. 1, comma 1)
55 Alloggio
79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività
connesse
Servizi (ex art. 1, comma 1)
62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
72.11 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Trasformazione dei prodotti agricoli (ex art. 1, comma 2)
10.1 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
10.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
10.4 Produzione di oli e grassi vegetali e animali
10.5 Industria lattiero-casearia
10.6 Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.7 Produzione di prodotti da forno e farinacei
10.81 Produzione di zucchero
10.83 Lavorazione del tè e del caffè
10.84 Produzione di condimenti e spezie
10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89 Produzione di altri prodotti alimentari nca
11.01 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02 Produzione di vini da uve
11.03 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05 Produzione di birra
11.06 Produzione di malto
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (ex art. 1, comma 3)
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
IMPORTANTE SAPERE CHE:
o Alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione l’impresa deve essere
in possesso di idoneo documento unico di regolarità contributiva (DURC);
o Alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione l’impresa deve essere
in possesso della perizia giurata prevista dalla normativa attestante
CONTATTI:
Fausto Ridolfo 3293222740 – email: centroserviziaziendali@gmail.com

sabato 15 ottobre 2011

Centro Servizi Aziendali di Fausto Ridolfo

Consulenza Aziendale - Tributaria - Finanziaria- Condominiale


Finanza Ordinaria:

Finanziamenti Chirografari
Finanziamenti Scorte/liquidità

Mutui Ipotecari

Fidi Bancari

Anticipo Fatture - Contratti d'appalto

Leasing

Factoring

Fidejussioni finanziarie e assicurative

Ristrutturazione del debito


Finanza Agevolata

Consulenza per l'accesso alle agevolazioni finanziarie

Redazione Business Plan


Consumer Finance

Cessione del quinto dello stipendio

Cessione del quinto della pensione

Delegazioni di pagamento

Prestiti Personali

Carte di Credito

Mutui


Consulenza Marketing e Pubblicità


Amministrazione Condomini


Per informazioni

Fausto Ridolfo

Via Pirandello - Brolo

3293222740 - centroserviziaziendali@gmail.com








I pagamenti degli Enti Pubblici soggetti a controllo di Equitalia

Blocco dei pagamenti di importo superiore a 10mila euro da parte della PA
debitrice verso imprese e società se viene accertato che questi non hanno
pagato una o più cartelle esattoriali di importo analogo. Necessario un controllo
preventivo da parte di Equitalia. E’ questa, in estrema sintesi, la novità
principale che deriva dalla recente circolare della Ragioneria generale dello
Stato, la n. 27 del 23 settembre 2011.
La presente Circolare ha il pregio di definire i contorni in merito alla corretta
applicazione della disposizione collocata all’art. 48 bis del Dpr n. 602/73.
La norma in questione prevede che le Pubbliche amministrazioni e le società a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme
superiori a 10mila euro, verso imprese creditrici, devono verificare se siano
inadempienti all’obbligo di versamento di una o più cartelle esattoriali.
Controllo di equitalia per i finanziamenti alle imprese:
Nel testo della Circolare, si fa il punto anche sulla possibilità di sottoporre a
verifica preventiva di Equitalia, le erogazioni effettuate a favore delle imprese a
titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto
comunque denominati. Sul punto, la Ragioneria Generale dello Stato sottolinea
l’onere delle Pubbliche amministrazioni di verificare ogni caso singolarmente.
Rilevano in questo caso soprattutto le ipotesi in cui l’erogazione del
finanziamento costituisca esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica. In
altre parole, se rileva l’interesse pubblico, quindi il contributo è finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per il soddisfacimento del
benessere della collettività, il ricorso all’obbligo di controllo preventivo da parte
di Equitalia decade.

martedì 11 ottobre 2011

DAL 29 NOVEMBRE PEC OBBLIGATORIA PER LE SOCIETA'

Dal 29 novembre 2011 tutte le società sia di persone che di capitali iscritte al Registro delle Imprese dovranno essere obbligatoriamente dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
L'utilizzo della PEC, in alternativa alla consueta raccomandata postale, rappresenta una grande opportunità in termini di efficienza e di risparmio economico per le imprese e per la Pubblica Amministrazione e consente una notevole semplificazione nella gestione dei processi.
A meno di due mesi dal termine previsto dalla normativa, solo il 10% dei soggetti ha provveduto ad acquistarla da un gestore autorizzato e a mantenerla operativa.
La sanzione prevista per omesso deposito dell'indirizzo PEC al registro imprese che va effettuato tramite la procedura "comunica" va da 206 a 2065 euro per ogni società.
Per informazioni ed assistenza: Fausto Ridolfo 3293222740

venerdì 7 ottobre 2011

Contenzioso tributario Nuovi modelli per l'iscrizione a ruolo

Dallo scorso 17 settembre si devono compilare i nuovi modelli per la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o nel registro generale degli appelli.
La previsione è contenuta nel dl 138/2011 convertito nella legge 148.
La richiesta consente agli uffici delle commissioni tributarie di rilasciare il
corrispondente numero di ruolo.
Nella compilazione i ricorrenti non devono dimenticare di riportare l'indirizzo Pec e il numero di fax del professionisti.
In caso contrario ci saranno delle sanzioni.

Accertamento. Gli effetti dei nuovi avvisi esecutivi

La nuova riscossione è più cara e più veloce di quella passata. Più cara perché chi
pagherà gli accertamenti esecutivi dopo i 90 giorni dalla ricezione dovrà versare in
più l'aggio al concessionario (9%). Prima della riforma questo compenso era
previsto solo dopo la scadenza dei 60 giorni dalla notifica della cartella da parte
dell'agente della riscossione. Più veloce perché se il contribuente non paga le
somme provvisorie, fin dal 91°giorno l'Agenzia dell e Entrate lascia il carico ad
Equitalia. Da questo momento, e per 180 giorni, l'agenzia di riscossione pubblica
potrà mettere in campo le misure cautelari come l'ipoteca e il fermo. Prima di
arrivare all'esproprio vero e proprio devono però passare 9 mesi. Lo stesso tempo
previsto dalle vecchie regole per passare dall'atto di accertamento alla cartella
esattoriale. La nuova regola riguarda solo gli accertamenti”.

Fermo amministrativo cancellazione senza spese

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, D.L. 70/2011 (L. 106/2011), per gli
importi iscritti a ruolo sotto i 2 mila euro, l’agente della riscossione, prima di
attivare le azioni cautelari (fermo amministrativo) o esecutive (espropriazione
mobiliare, pignoramento c/o terzi), avrà l’obbligo di inviare ben due solleciti di
pagamento, con posta ordinaria, a distanza di non meno di 6 mesi dal primo.
Inoltre, per la cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili
registrati (ex art. 86, DPR 602/73), il debitore non sarà più tenuto a pagare
alcunché, né all’agente della riscossione né all’ACI, per le cancellazione avvenute successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, nulla sarà dovuto all’ACI (Automobil Club d’Italia) o all’ente incaricato della riscossione, a titolo di cancellazione del fermo amministrativo.
Per assistenza Tributaria Fausto Ridolfo 3293222740

Costituzione Consigli Triburi

Il D.L. n. 78/2010 disciplina, incentivandola, la partecipazione dei Comuni
all'attività di accertamento di tributi e contributi, anche mediante l’istituzione
di Consigli tributari.
Il dettano normativo ha però lasciato alcuni dubbi. Tant’è vero che un Sindaco
pugliese ha chiesto, in materia di istituzione di Consigli Tributari, il parere
della Sezione della Corte dei conti territorialmente competente.
Ai Comuni l'attività di accertamento:
Il D.L. n. 78/2010 disciplina, incentivandola, la partecipazione dei Comuni
all'attività di accertamento di tributi e contributi.
In particolare, l’art. 18, D.L. n. 78/2010, disciplina, incentivandola, la
partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di tributi e contributi.
Sono disciplinati, in particolare:
la costituzione e il funzionamento dei Consigli tributari;
 la partecipazione dei Comuni all'accertamento.
La partecipazione dei Comuni all'accertamento consiste anche nella segnalazione
all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS, di elementi utili ad
integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per
determinare maggiori imponibili fiscali e contributivi.
Di seguito le prescrizioni:
- i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono istituire, se
non vi hanno già provveduto, il Consiglio tributario;
- i Comuni inferiori a 5.000 abitanti sono tenuti a riunirsi in consorzio per
l'istituzione del Consiglio Tributario;
- il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal
Consiglio comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
disposizione legislativa;
- gli adempimenti organizzativi inerenti i consorzi per i Consigli Tributari
sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il dettano normativo ha però lasciato alcuni dubbi. Tant’è vero che un Sindaco
pugliese ha chiesto, in materia di istituzione di Consigli Tributari, il parere
della Sezione della Corte dei conti territorialmente competente.
Le richieste evidenziate dal Sindaco sono le seguenti:
1) Ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, del D. L. 31/05/2010 n. 78 i Comuni
inferiori a cinquemila abitanti per l’istituzione del Consiglio Tributario sono
tenuti a riunirsi in consorzio.
Ad avviso del Sindaco, la previsione normativa del solo consorzio come
forma associata dei Consigli Tributari appare una svista del legislatore,
che va ad aggravare i Comuni minori, impossibilitati così a ricorrere ad
un'altra delle possibili forme d'aggregazione previste dal vigente TUEL.
2) Il sindaco evidenzia, inoltre, che la disciplina istitutiva dei Consigli
Tributari risulta in contrasto con la volontà legislativa di ridurre gli enti
e gli organismi sovra comunali, al fine di contenerne i costi ed evitare
duplicazioni.
La normativa si porrebbe anche in contrasto con la L. 23/12/2009 n. 191
che, a fini di coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento
della spesa pubblica, dispone che i Comuni devono provvedere, tra l'altro,
alla soppressione dei consorzi di funzioni.
4) Tale contrapposizione apparirebbe ancor più evidente nei casi di Unione di
Comuni, gestione associata di servizi e funzioni, alla quale si dovrebbe
affiancare il nuovo consorzio
quesito richiesto da un Sindaco pugliese alla corte dei conti:
Il Sindaco, nell’auspicare un intervento chiarificatore, chiede alla Corte dei Conto
se può ritenersi opportuno che il Consiglio Tributario sia istituito in seno
all’Unione dei Comuni quale ulteriore attività dell’Unione, in virtù delle misure di
contenimento della spesa pubblica e, nel caso specifico, essendo già costituita
un'Unione dei Comuni, se può essere quest'ultima ad istituire il Consiglio
Tributario, evitando la nascita di un altro soggetto associativo.
La Corte dei Conti Puglia, con delibera n. 41 del 30 giugno 2011, si esprime,
in premessa sul tema della “contabilità pubblica”, ritenendo che tale concetto
consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e
patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.
Ciò per affermare che il quesito sottoposto all’esame può inquadrarsi nell’alveo
della contabilità pubblica.
Preliminarmente è stato osservato che:
- l’art. 31 del T.U.E.L, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, consente
agli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio
associato di funzioni, di costituire un consorzio secondo le norme
previste per le aziende speciali.
-L’art. 2, comma 28, della L. 24/12/2007 n. 244, prevede al fine di
garantire la semplificazione della varietà e della diversità delle forme
associative comunali che ad ogni amministrazione comunale è consentita
l’adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle
previste dagli articoli 31, 32 e 33 del TUEL.
-La 23 dicembre 2009 n. 191, al fine di coordinamento della finanza
pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, impone ai comuni,
tra l’altro, la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali. La
ratio legis di tale normativa è indirizzata a favorire la riduzione delle
forme associative tra enti locali al fine di conseguire una diminuzione dei
relativi costi della spesa pubblica.
La Corte ha, inoltre, precisato che “le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall’articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il
comune di Campione d’Italia”.
In conclusione, la Sezione ha rilevato che la ratio legis della normativa in
materia di forme associative tra enti locali appare diretta a favorire sia la
riduzione di tali forme associative (art. 2, comma 28, della L. n. 244/2007) che
l’esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali mediante unioni o convenzioni
(art. 14, comma 28 del D. L. n. 78/2010), pertanto per ragioni di prudenza e
di sana gestione finanziaria è possibile consentire agli Enti locali di
dimensioni inferiori a 5.000 abitanti di costituire i Consigli Tributari
nell’ambito delle attività delle Unioni di Comuni.

Accertamenti finanziari.

Accertamenti finanziari.
Nuovi poteri e difesa del contribuente...!!!
A seguito della manovra di Ferragosto, il contribuente è maggiormente
soggetto ad attività di selezione e di accertamento del Fisco, il quale può
utilizzare dati e informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari,
comunicate dagli intermediari, per elaborare liste selettive di contribuenti da
sottoporre a controllo.
Il contribuente dovrà, quindi, gestire le proprie risorse finanziarie nel modo più
lineare possibile per evitare l’attivazione di accertamenti finanziari.
Tra gli strumenti più incisivi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per
ricostruire il reddito effettivo dei contribuenti che vengono sottoposti ad indagini
fiscali, posto di assoluto rilievo è occupato dalle indagini finanziarie.
Al fine di razionalizzare il processo di acquisizione di informazioni rilevanti a fini fiscali è stato istituito, all'interno dell'Anagrafe tributaria, l’Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari, un’apposita sezione in cui sono censiti tutti i rapporti intrattenuti dai contribuenti con ogni intermediario finanziario.
L'accesso alla banca dati dell'Archivio non è comunque libero e arbitrario, ma
risulta vincolato alle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 11, Dpr
605/73.
Il Fisco può, infatti, interrogare la banca dati ai soli fini dell'esecuzione di
indagini finanziarie ovvero per le attività connesse alla riscossione.

L'accesso è, quindi, subordinato all'attivazione di un accertamento e all'ottenimento, nella maggior parte dei casi, di un'apposita autorizzazione.
Finora, l'accesso al data-base è stato possibile solo in quanto sia stata
debitamente autorizzata l'esecuzione di un'indagine finanziaria.
Gli ultimi interventi normativi hanno ampliato i poteri attribuiti al Fisco in
materia di operazioni finanziarie.
In particolare, la manovra di Ferragosto introduce una deroga ai meccanismi di
utilizzo dei dati bancari e finanziari fissati dall'articolo 7, 11 comma 11 del Dpr
605/73.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, la possibilità di arricchire l'analisi su cui selezionare le posizioni dei contribuenti a cui applicare gli strumenti dell'accertamento sintetico e del redditometro, con le informazioni che acquisirà dagli intermediari finanziari.
L'archivio dei rapporti viene, infatti, trasformato, da strumento di selezione degli intermediari per indirizzare le richieste di indagini finanziarie nei riguardi di contribuenti già oggetto di accertamento fiscale, a mezzo per elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.
I dati e gli elementi contenuti nell'anagrafe permetteranno, dunque, all'Agenzia delle Entrate di elaborare, prima dell'avvio di una qualsiasi attività di verifica, specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.
Si assiste, così, ad una radicale modifica della natura e della finalità della banca dati in questione, che non sarà più utile solamente ad indirizzare le richieste del Fisco agli intermediari che intrattengono rapporti con un contribuente già oggetto di verifica, ma le informazioni contenute nell'Archivio saranno, invece, utilizzate quale fonte di innesco di controlli nei riguardi di liste
di contribuenti selezionati in ragione delle tipologie di informazioni da acquisire.
Il Fisco può, dunque, creare delle liste selettive basate sulle anomalie riscontrate sulla gestione delle singole posizioni finanziarie dei contribuenti.
Naturalmente, le anomalie riscontrate non avviano automaticamente le verifiche
fiscali, ma possono essere affiancate dalle:
-informazioni delle banche dati di cui il Fisco dispone (anagrafe tributaria,
banche dati comunali);
- dall'utilizzo di strumenti automatici di accertamento;
-dalle nuove comunicazioni inviate dai fornitori di beni e servizi.
Attraverso i dati acquisiti dagli intermediari finanziari possono essere
attivate procedure di autorizzazione all'utilizzo fiscale dei dati bancari di cui
all'articolo 32 del Dpr 600/1973 ovvero dell'articolo 51 del Dpr 633/1972.
LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE:
La misura di abilitare il Fisco a procedere all'elaborazione di liste selettive, con
accesso alle informazioni bancarie in modo generalizzato, risulta criticabile.
Infatti, mentre finora il Fisco ha potuto attivare indagini finanziarie e accedere a
informazioni gestite dagli intermediari solo nel momento in cui ha individuato, in
relazione a un contribuente, indizi specifici rispetto a situazioni di evasione
fiscale che violano i predetti principi costituzionali, con la nuova previsione il
meccanismo è invertito, in quanto il Fisco potrà accede a informazioni
tutelate in modo generalizzato e senza alcun indizio, per individuare posizioni
finanziariamente anomale.
Tutto ciò induce a consigliare ai contribuenti di rivedere le proprie abitudini di
utilizzo di conti correnti, dei rapporti finanziari e delle operazioni effettuate fuori
dal conto.
Rispetto al passato, le forme di difesa risultano limitate e la tutela dipende dallo strumento di accertamento posto in essere dal Fisco.
Pertanto, in presenza di accertamenti realizzati con il redditometro e con il ricorso a indagini finanziarie, il contribuente dovrà dimostrare la coerenza della propria posizione fiscale in relazione:
- ai singoli movimenti finanziari contestati;
- all'origine del versamento;
- al beneficiario del prelevamento;
- alla fonte del finanziamento (ad esempio, immobile acquistato al figlio dal
padre).
Rispetto al futuro, le forme di tutela che si possono mettere in atto sono:
-rivedere la gestione dei rapporti finanziari e delle operazioni fuori conto,
cercando di avere una netta distinzione tra sfera privata e sfera
commerciale o professionale;
- evitare la realizzazione di operazioni a rischio, quale il cambio di assegni o
l'emissione di assegni senza beneficiario;
- utilizzare modalità di pagamento possibilmente tracciabili;
- in caso di finanziamento da parte di terzi, mantenere in evidenza le prove
documentali che attestino l’operazione.
Per informazioni FAUSTO RIDOLFO 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

Ritenuta 4% bonifici condomini

La manovra finanziaria 2011 prevede con:
L’articolo 23, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv. con modif.
nella L. 15 luglio 2011 n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16
luglio) ha stabilito che la ritenuta d'acconto del 10% trattenuta dalle banche e
dalle Poste quando sono obbligatori i bonifici per poter detrarre il 36% o il 55%
(introdotta dal 1° luglio 2010 dall'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), è ridotta al 4% per i bonifici fatti dal 6 luglio 2011.
La ritenuta del 4% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti
per:
_ spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
_ spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi
344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni.
La ritenuta deve essere effettuata dalle banche e Poste Italiane le quali, in
particolare, devono operare (con obbligo di rivalsa) una ritenuta del 4% a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito, dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito
dei bonifici effettuati dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni
sopraesposte.
Chi effettua il bonifico per beneficiare del 36% o del 55%, sa che deve richiedere
alla banca o a Poste italiane di utilizzare la procedura specifica, finalizzata a
segnalare alle Entrate l'intervenuto pagamento.
Allo sportello bancario, bisogna richiedere un modulo specifico, e molti Istituti
hanno introdotto anche modelli speciali per i bonifici disposti online.
Rientrano in tale obbligo anche i pagamenti per prestazioni relative a contratti
d'appalto di opere o servizi, effettuate da imprese nei confronti dei condomini.
Tali pagamenti non sono più soggetti all'ordinaria ritenuta (articolo 25 ter, dpr
29 settembre 1973, n. 600), fatta dal condominio ma a quella operata dalla
banca, a patto che i condomini intendano usufruire, su queste prestazioni,
dell'agevolazione del 36% o del 55%.
Così ad esempio nel caso di:
•impresa edile che fattura al condominio 40mila euro per lavori di
ristrutturazione della facciata, con Iva al 10%, per un totale di 44mila
euro;
il condominio non applica la ritenuta del 4%;
la banca dell’impresa, ricevuto il bonifico di 44mila euro, calcola un'Iva al
20% (l’aliquota forfetizzata non è ancora stata aggiornata al 21%) pari a €
7.333,33 (20% di 44.000) e la sottrae dall’importo fatturato arrivando al
totale residuo di 36.666,67 euro sul quale applica la ritenuta del 4%, pari a
€ 1.466,66 euro.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740 – email:centroserviziaziendali@gmail.com

mercoledì 28 settembre 2011

Riscossione: Ipoteca esattoriale. Al via gli avvisi

Predisposto il modello per le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria sui beni del debitore . Obbligo di avviso.
Il “Decreto sviluppo”, D.L. 70/2011, convertito con Legge del 12 luglio 2011, n° 106, in materia di riscossione coattiva, ha provveduto - tra le altre cose - a rivedere le soglie di debito oltre le quali l’agente della riscossione potrà procedere a iscrivere ipoteca, sui beni del debitore, introducendo, anche l’obbligo di notificare una comunicazione recante l’avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si procederà con l’iscrizione. Ebbene stanno per partire, attraverso Equitalia, le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria per i debitori dell'Erario.

Il modello. E’ stato approntato il modello che i contribuenti interessati, ben presto, si vedranno recapitare dagli agenti della riscossione.
L’avviso, innanzitutto, inviterà il contribuente a chiarire: se abbia già effettuato il pagamento o, in alternativa, se sia in possesso di un provvedimento di annullamento da parte dell'ente impositore, oppure di un provvedimento di rateazione emesso anche da quest'ultimo.
In particolare, tali indicazioni dovranno essere rese mediante un apposito modulo allegato al modello di avviso.
Un altro prospetto, invece, riguarderà le comunicazioni relative ad importi per i quali scatta la soglia dei 20mila euro per poter ammettere la procedura esecutiva La risposta dovrà essere fornita dall’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.

Nuove soglie per l’iscrizione. Si ricorda, infine, che a partire dall’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, la soglia oltre la quale l’agente di riscossione potrà procedere ad iscrizione ipotecaria è salita da ottomila a ventimila euro.
Tanto, sussistendo due condizioni: che la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (oppure sia ancora contestabile in tale sede) e che il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita ad abitazione principale del medesimo. Nella legislazione previgente, invece, l’iscrizione in commento era possibile se il debito a ruolo superava la somma complessiva di 8 mila euro.
Ad esclusione di tali casi, tuttavia, l’agente della riscossione non potrà, comunque, procedere ad iscrivere ipoteca esattoriale se l’importo complessivo del credito per cui si procede è complessivamente inferiore a ottomila mila euro.
Consulenza tributaria: Fausto Ridolfo 3293222740

Sistri: si parte il 9 febbraio 2012

Una nuova data per il Sistri - Il Sistri ripartirà il 9 febbraio 2012, data dalla quale scatteranno gli obblighi per i medi ed i grandi gestori di rifiuti. Solo dopo il 1° giugno 2012, partiranno invece le piccole imprese produttrici di rifiuti fino a 10 dipendenti, la data precisa, verrà stabilita da un futuro decreto del Ministero dell’Ambiente.
Tuttavia già dal 17 settembre scorso, sono in corso le verifiche tecnologiche sul Sistri da parte del Ministero dell’ Ambiente il quale dovrà effettuare delle valutazioni in merito ai processi di semplificazione tecnologica e in merito ai possibili miglioramenti del sistema.
Dal 17 settembre inoltre, è efficace l’accordo conferenza unificata del 27 luglio 2011, per la creazione di sinergie tra gli enti locali sulla gestione del Sistri.
La nuova partenza del sistri dovrà essere accompagnata da una parallela semplificazione di tutta le gestione del sistema, e ad esempio i produttori di rifiuti soggetti al ritiro obbligatorio, potranno delegare ai consorzi di recupero gli adempimenti del Sistri.
Si ricorda che fino al 9 febbraio continuerà ad essere operativo il regime del “doppio binario”, ossia obbligatorietà della tenuta di registri di carico e scarico, ed adesione facoltativa al Sistri.

Adempimenti ripristinati - Dal 9 febbraio 2012, scatteranno per tutti i soggetti individuati dal ripristinato articolo 188 ter del Dlgs 152/2006, ad eccezione dei piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi individuati dal dl 70/2011, gli adempimenti preliminari ed operativi Sistri per le nuove attività, quali iscrizione al Sistri e pagamento del relativo contributo, comunicazione telematica dei dati dei rifiuti al cervellone informatico Sistri, tracciamento satellitare mezzi trasporto rifiuti, monitoraggio ingresso ed uscite dalle discariche.
Il ripristino del Sistri in vigore dal 17 settembre, ha reintrodotto l’intero impianto normativo relativo al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti recato dal Dlgs 152/2006 e da altri decreti ministeriali i quali erano stati sostanzialmente cancellati dall’originaria versione del decreto 138/2011.
La riformulazione dello stesso decreto e la sua conversione in legge, conferisce date certe all’operatività del sistema e agli adempimenti previsti.

I primi nuovi adempimenti – I primi adempimenti che sono stati individuati con la nuova riformulazione, sono (come già detto) partiti il 17 settembre data dalla quale il Ministero dell’ Ambiente ha iniziato una serie di verifiche che si dovranno concludere entro il 15 dicembre 2011, e che dovranno riguardare la verifica delle componenti tecnologiche del sistema con il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utenti finali. L’esito di tali verifiche, dovrà poi portare all’adozione di miglioramenti e semplificazioni tecnologiche al sistema.

L’individuazione di specifiche tipologie di rifiuti – Altra previsione della normativa, riconduce al 16 dicembre 2011, data entro la quale il Ministero dell’Ambiente dovrà individuare con decreto, (assieme Ministero della Semplificazione), specifiche tipologie di rifiuti alle quali in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, potranno essere applicate le procedure Sistri previste per i rifiuti speciali non pericolosi ossia la facoltatività al posto della obbligatorietà del loro tracciamento tramite il Sistri.

I piccoli produttori – Con il ripristino del Sistri vengono mantenute anche alcune disposizioni previste nel Dl 70/2011 in riferimento all’applicazione ai piccoli produttori di rifiuti. In virtù dell’articolo 6 comma 2 lettera f-octies del dl 70/2011, gli adempimenti operativi del Sistri per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con non più di dieci dipendenti compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti entro i 30 kg litro al giorno, scatteranno infatti a partire dalla data che dovrà essere individuata da un futuro dm del Ministero dell’Ambiente e comunque non prima del 1° giugno 2012

Rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio - Tutti gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di filiera come imballaggi, pile, ed accumulatori Raee, potranno delegare ai consorzi di recupero, (secondo le modalità previste per le associazioni di categoria) i propri adempimenti Sistri.

Accordo in sede di conferenza unificata - In conclusione va detto che con il ritorno della normativa del Sistri, acquista efficacia operativa anche l’Accordo 27 luglio 2011 fra governo regioni e autonomie locali siglato in sede di Conferenza unificata (pubblicato il G.U. del 5 settembre 2011 n. 206). L’accordo impegna le Regioni, le Province e i Comuni, a riversare nel database Sistri tutti i dati relativi alle autorizzazioni e comunicazioni in materia di rifiuti di loro competenza utilizzando degli standard condivisi, tali dati saranno necessari per gli enti proposti alla vigilanza, in sede di controllo e di accertamento degli illeciti.
Per informazioni e consulenza: Fausto Ridolfo 3293222740 - email:centroserviziaziendali@gmail.com