giovedì 31 marzo 2016

2 x 1000 Associazioni Culturali

Chi può presentare la domanda:
 Esclusivamente i legali rappresentanti delle associazioni.
Requisiti di ammissibilità per l’associazione: Le associazioni,di cui al libro I del codice civile, possono chiedere l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015, soltanto se:
1) secondo il proprio atto costitutivo e/o statuto, hanno la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;
2) risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda.
Elenco ammessi al riparto del 2 per mille:
 Le associazioni ammesse saranno iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La domanda di partecipazione.
 Deve essere presentata dal legale rappresentante dell’associazione richiedente, in forma telematica . La domanda di partecipazione comprende i seguenti documenti che dovranno essere allegati separatamente nel Portale Procedimenti:
1) Documento di riconoscimento;
 2) Codice fiscale o tessera sanitaria;
3) Atto costitutivo e/o statuto;
4) Descrizione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio;
5) scaricare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in formato pdf non modificabile, ottenuta in conseguenza della compilazione del modulo predisposto nella piattaforma informatica.
6) Infine allegare il documento scaricato in formato originale PDF.
Tempi e scadenze:

 Dalle ore 18:00 del 23 marzo 2016 ed Inviare l’istanza completata in tutte le sue parti entro e non oltre le ore 14:00 del 11 aprile 2016.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (ME)
cell. 3293222740 fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento su appuntamento: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,30 - 18,30

mercoledì 23 marzo 2016

Garanzia Giovani : Come fruirne oltre il “de minimis “

La Commissione Europea ha ritenuto che la fruizione del beneficio “Programma Garanzia Giovani” possa avvenire anche oltre i limiti previsti dal regime “de minimis”.
Alla luce di quanto sopra, con il Decreto Direttoriale n. 385 del 24 novembre 2015, recentemente pubblicato dal Ministero del Lavoro, sono state fornite le condizioni per fruire del suddetto beneficio anche oltre il predetto regime “de minimis”.
In ogni caso, la fruizione del bonus è condizionata dal limite dei fondi stanziati per le singole Regioni così come riportato nell’allegato 1 del Decreto in esame.

REGIME DI ESENZIONE
L’utilizzo del bonus “Programma Garanzia Giovani” può essere operato anche oltre il regime “de minimis”, a seconda che il giovane interessato dall’assunzione appartenga alla fascia di età compresa

• tra 16 e 24 anni, ovvero
• tra 25 e 29 anni.

Giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni

Per le assunzioni di giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, il beneficio spetta, anche superato il limite imposto dal “de minimis”, a condizione che l’assunzione stessa comporti un incremento occupazionale netto.

Giovani di età compresa tra i 25 ed i 29 anni

In riferimento a tale fascia di età, il Ministero precisa che, oltre al configurarsi del suddetto incremento occupazionale, il giovane deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

  • non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto 20 marzo 2013 che definisce lo status di disoccupato di lungo periodo. Più precisamente si fa riferimento ai giovani che negli ultimi 6 mesi: non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
  • non possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
  • essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il citato differenziale pari ad almeno il 25%, e comunque sia riconducibile allo status di disoccupato di lungo periodo.

DEROGA ALL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Il Decreto Direttoriale, in relazione al calcolo dell’incremento occupazionale netto, precisa le casistiche che non vanno ad influenzare, in diminuzione, la forza aziendale.

In particolare vanno considerate neutrali nella composizione dell’organico dei dipendenti le seguenti situazioni:

• dimissioni volontarie;
• invalidità;
• pensionamento per raggiunti limiti d'età;
• riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Di conseguenza, qualora si sia verificato uno degli eventi sopra citati, l’assenza di tale lavoratore non comporterà una diminuzione della forza aziendale, facendo sì che una nuova assunzione rappresenti comunque un incremento occupazionale.

La Circolare Inps n. 32 del 16/02/2016, fornisce ulteriori indicazioni operative in relazione ai alle novità introdotte dal Decreto Direttoriale, relativamente ai seguenti aspetti:

• incremento occupazionale netto;
• modelli telematici “GAGI”;

Incremento Occupazionale netto

Ai fini della fruizione dell’incentivo oltre i limiti di cui al regime “de minimis” l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, inteso come aumento del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Tale incremento è intendersi come: “(..) l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.”

L’INPS precisa che, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera f) del D. Lgs n. 150/2015, il calcolo della forza mediamente occupata andrà effettuato mensilmente confrontando il numero di dipendenti (espresso in ULA) del mese di riferimento, con la media dei 12 mesi precedenti a tale mese. L’incentivo è  riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato. Infatti l’incremento si considera mantenuto qualora, tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese, non si siano verificate cessazioni dei rapporti di lavoro in essere alla data di assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili agli eventi citati in precedenza.

Modello telematico “GAGI”

In relazione alla modulistica “GAGI”, l’INPS comunica che le procedure per le domande on-line sono state aggiornate alle suddette novità.

Di conseguenza “(..) nelle ipotesi in cui si voglia godere del bonus occupazionale oltre le soglie previste dal regime “de minimis”, per il lavoratore assunto dovranno essere rispettate, nonché indicate nel modulo di richiesta dell’incentivo, le ulteriori condizioni sopra illustrate.”
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martedì 22 marzo 2016

Chiarimenti sulla responsabilità delle imprese per le infrazioni commesse dai propri conducenti

La circolare chiarisce che lo Stato Italiano - per il momento - non si è avvalso della facoltà di esentare le imprese di trasporto dalle responsabilità che ad esse derivano a causa delle infrazioni alla normativa su i tempi di guida e di riposo commesse dai propri conducenti o da quelli sottoposti a loro disposizione come previsto dal Regolamento UE n. 165/2014.
Pertanto in caso di infrazioni commesse dai propri conducenti le aziende rispondono con sanzioni tra i € 324,00 e € 1.294,00; la sanzione viene comminata automaticamente, l’azienda può fare ricorso entro 60 giorni e viene esentata dalla sanzione nel caso possa dimostrare di avere svolto una adeguata attività di formazione/informazione sui regolamenti e sul funzionamento del tachigrafo ai propri dipendenti nonché di implementare dei controlli periodici sull'effettivo rispetto della normativa da parte dei suoi dipendenti.

L’associazione sta organizzando per il mese di aprile un seminario tecnico-normativo per chiarire gli obblighi in capo agli imprenditori e percorsi formativi dedicati ai conducenti per adempiere agli obblighi di formazione/informazione.
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Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza

È stata pubblicata la legge n. 21/2016 recante proroghe e modifiche del cosiddetto Milleproroghe.
In particolare:

  • si introduce proroga per il 2016 dell’esclusione (finora prevista per il periodo 2013-2015) dal versamento del contributo di licenziamento (pari al 41% del massimale mensile di trattamento di disoccupazione per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali, nonché di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Si tratta di una misura inserita nel corso dell’iter di conversione in seguito ad uno specifico emendamento promosso da  Rete Imprese Italia;
  • si prevede per i contratti di solidarietà c.d. difensivi, stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 (24 settembre 2015), e le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’aumento dell’integrazione salariale dal 60 al 70% per il 2016, per una durata massima di dodici mesi, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro;
  • si introduce proroga al 31 marzo 2016 del termine ultimo per l’emanazione del decreto ministeriale relativo alle modalità di fruizione dell’incentivo legato all'accesso al par- time per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.
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Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non consente la maturazione del diritto alla NaSpI

La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O del Ministero del Lavoro risponde negativamente in merito alla possibilità di riconoscere l’indennità NASpI a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per le aziende con meno di 15 dipendenti, al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Come noto, il D.Lgs n. 22/2015 riconosce l’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente determinati requisiti assicurativi/contributivi.
L’art. 3, comma 2 del suddetto decreto stabilisce che l’indennità NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della Legge n. 92/2012.
A seguito dell’entrata in vigore della Riforma Fornero, il datore di lavoro,
• avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18 della Legge n. 300/1970 (almeno 15 dipendenti),
• qualora debba procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è tenuto a comunicare preventivamente la propria intenzione di licenziare alla DTL del luogo dove il lavoratore presta la propria attività, trasmettendo la stessa comunicazione per conoscenza anche al lavoratore licenziando (procedura obbligatoria del tentativo di conciliazione).
Ricevuta la comunicazione, la DTL, nel termine perentorio di sette giorni, convoca il datore di lavoro ed il lavoratore per tentare di raggiungere un accordo. Se la conciliazione viene raggiunta (risoluzione consensuale) si applicano le disposizioni in tema di NASpI, pertanto al lavoratore spetta l’indennità di disoccupazione, in presenza dei requisiti di legge.
Al riguardo la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O., acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo, ha chiarito che l’indennità NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di 15 dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione.
Il Ministero ribadisce che, oltre ai casi di licenziamento e di dimissioni per giusta causa, l’indennità NASpI è riconosciuta esclusivamente nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966. Tale procedura è inibita alle aziende con meno di 15 dipendenti che non possono svolgerla nemmeno su base volontaria in quanto manca il requisito dimensionale. Pertanto i dipendenti delle aziende dimensionate al di sotto dei 15 dipendenti non possono accedere alla NASpI a seguito di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
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lunedì 14 marzo 2016

Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) e Isee. Le regole e i costi

Per le prestazioni socio sanitarie residenziali, ai fini di calcolo ISEE, si applicano regole diverse da quelle utilizzate per le prestazioni socio sanitarie.
La certificazione  denominata Isee socio sanitario residenziale:
L’ISEE SOCIOSANITARIA RESIDENZIALE
Questo tipo di certificazione è necessaria quando si voglia accedere alle prestazioni sanitarie residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non assistibili a domicilio).
La retta di una Rsa è solitamente formata da due voci distinte:
o       quota sanitaria, solitamente totalmente a carico del SSN
o       quota alberghiera per il pagamento della quale si richiede una partecipazione economica da parte dell’assistito o dei suoi familiari.
La dichiarazione Isee nella sua formula residenze è essenziale proprio per stabilire l’ammontare del succitato contributo.

ISEE RESIDENZIALE E ISEE SOCIOSANITARIA  

Sebbene anche per questo tipo di dichiarazione sostitutiva sia possibile fare riferimento ad un particolare  nucleo familiare ristretto (beneficiario, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni a carico IRPEF) non si può certo dire che l’Isee socio sanitario e quello residenziale siano pressoché uguali.
L’ Isee residenziale infatti annovera tra i parametri di calcolo una quota denominata
aggiuntiva, basata sulla situazione economico- reddituale di ogni figlio del beneficiario non appartenente al nucleo ( circolare INPS n 171 del 18 dicembre 2014)
Perché questa scelta? La riforma, dicono gli analisti, ha voluto creare un netto distinguo tra quelle situazioni in cui i figli non conviventi sono in grado di aiutare e sostenere la figura genitoriale da quelle nelle quali, anziani o disabili, non hanno alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.
Si sono volute, in parole semplici, stringere le maglie  della rete familiare.
A guardare la riforma nel suo complesso qualche dubbio circa le vere finalità del cambiamento apportato, sorge. Se l’obiettivo fosse realmente quello dichiarato,
perché bloccare l’accesso ad alcune importanti detrazioni? (spese per badanti /assistenti alla persona ). Forse il vero obiettivo è il taglio della spesa sanitaria  e un maggior aggravio economico per tutte le famiglie che si trovino a dover affidare un proprio congiunto ad una struttura specializzata, ma questo solo il tempo potrà dirlo.

I casi particolari nei quali la quota aggiuntiva non è dal calcolarsi:
Detta quota non è da calcolarsi se:
o       Per i figli o per un componente del loro nucleo familiare sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza;
o       Sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l’estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione. In tal caso occorre indicare l’eventuale condizione di esclusione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE SEMPRE -
o      Gli estremi dell’atto che identifica la condizione di esclusione (ad esempio certificazione di disabilità, sentenza dell’autorità giudiziaria o provvedimento dei servizi sociali sull’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici);
o      Qualora per il figlio non ricorrano le condizioni di esclusione a. o b. (e deve essere quindi calcolata la componente aggiuntiva) è necessario specificare gli estremi della DSU in corso di validità precedentemente presentata da tale figlio (oppure bisognerà compilare il foglio componente inclusivo del modulo aggiuntivo appositamente predisposto allo scopo).
Continuano infine ad essere valorizzate nel patrimonio del beneficiario: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.
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sabato 12 marzo 2016

Sabatini Ter - a breve le agevolazioni

Firmato da parte del ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, di concerto con il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan il decreto con il quale viene data attuazione alle modifiche apportate alla “Nuova Sabatini  .
Tra le novità dell’agevolazione concessa dal Mi.SE il fatto che i finanziamenti saranno sganciati dal plafond di Cassa Depositi e Prestiti, con la possibilità per le aziende di avere a disposizione un doppio binario per reperire le risorse:
·         Cassa Depositi Prestiti;
·         Direttamente dalle banche e dalle società di leasing.
Come ulteriore semplificazione non servirà più la garanzia di un commercialista o revisore legale per la certificazione del completamento dell’investimento. Questo, unito al fatto che i finanziamenti possono essere sganciati dalla CDP porta ad una riduzione dei tempi di emissione e concessione del contributo (30 giorni dalla delibera bancaria) e per la stipula dei contratti con le PMI e l’erogazione da parte delle banche.
L’agevolazione è aperta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari.

Una volta compilata l’istanza online, dalla sezione modulistica del Mi.SE, questa deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o procuratore. La domanda con gli allegati previsti dovrà essere inviata esclusivamente via PEC agli indirizzi indicati dagli istituti finanziatori convenzionati (banche o intermediari finanziari), che concederanno il finanziamento a copertura del 100% delle spese ammissibili, sulla base della disponibilità costituita presso la Cassa Depositi e Prestiti, di importo non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, per una durata massima di 5 anni.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo 
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Il Centro Servizi Cooperative è il luogo deputato alla nascita e alla crescita delle cooperative.

L'obiettivo principale del Centro Servizi Cooperative è quello di aumentare le possibilità di sviluppo e il tasso di sopravvivenza delle nostre nuove cooperative, con conseguenti riflessi sullo sviluppo dell'economia locale e la creazione di posti di lavoro, attraverso il supporto nella fase di decollo delle attività e pertanto della gestione dell'impresa cooperativa. Nonché di supporto alle cooperative in "crisi".
Spesso infatti si riscontra come l'alto tasso di mortalità precoce delle nuove cooperative dipenda essenzialmente da una scarsa programmazione dell'attività e dalla mancanza di competenze gestionali degli amministratori.
Crediamo che sia fondamentale per la crescita e lo sviluppo della COOPERATIVA avere alle spalle una struttura che la supporti e la guidi nelle prime e fondamentali scelte, per affrontare più serenamente una serie di passi critici, che l'avviamento di una nuova attività comporta.
Le motivazioni che hanno spinto “Lo Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo – in collaborazione con Agci Sicilia a proporre tale servizio sono state:
- Creare valore aggiunto per l'impresa cooperativa, attraverso la fornitura di consulenze legale, fiscale, tecnica, organizzativa, amministrativa, gestionale, finanziaria, assicurativa, del lavoro e societaria;
- Rilanciare il lavoro cooperativo creando le condizioni per sviluppare imprese cooperative capaci di durare e prosperare nel tempo;
- Innalzare gli standard di qualità della cooperativa;
- Aiutare le cooperative in "crisi";
- Potenziare le capacità di sviluppo della cooperativa;
- Fornire agli amministratori il supporto, le competenze e gli strumenti per poter gestire in piena autonomia la cooperativa e le attività amministrative connesse.
In che cosa consiste e a chi si rivolge il servizio:
Obiettivo del Centro Servizi Cooperative è sicuramente quello di fornire un tetto alle cooperative "bisognose" per i primi anni di vita, nonché fornire le metodologie operative e gestionali in grado di ottimizzare l'inserimento e la crescita professionale dei soci, dei lavoratori e dei volontari della cooperativa, anche mediante il coinvolgimento di risorse vive della comunità e lo sviluppo delle nuove idee imprenditoriali.
Sviluppare un percorso di crescita è indispensabile per realizzare le condizioni necessarie alla formazione e all'addestramento di queste persone socie di cooperativa e del movimento stesso.
Creare quindi una fattiva collaborazione anche con le altre realtà cooperative, imprese sociali ed organismi del settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.
Il Centro Servizi Cooperative è stato pensato ed articolato partendo dai bisogni dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti e si propone, in primo luogo, di fornire ai cooperatori i riferimenti concettuali e metodologici utili per una lettura del fenomeno cooperativo. In secondo luogo, si propone di promuovere un confronto all'interno del gruppo su alcune tematiche specifiche, riguardanti le aree di attività della cooperativa e di elaborare all'interno del gruppo riflessioni, proposte di alternative possibili di azione e di decisione partendo dai bisogni concreti della collettività e del contesto locale

.
• Attuazione dell'idea imprenditoriale
- Studiare e mettere in atto le strategie necessarie per attuare l'idea imprenditoriale, il mercato di sbocco e la concorrenza;
- Il servizio offerto dalla cooperativa e il mercati di approvvigionamento;
- Analisi e formazione alle tematiche specifiche della cooperativa.
• Sistema di management - definizione dei processi interni
- Definizione di un sistema di management (sviluppo dell'organizzazione) della cooperativa;
- Descrizione dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità. Definizione dei flussi procedurali interni ed esterni.
• Accompagnamento gestionale - amministrativo
- Fornire agli amministratori e ai soci i riferimenti concettuali e metodologici utili per una lettura del fenomeno cooperativo;
- Promuovere un confronto all'interno del gruppo su alcune tematiche specifiche, riguardanti le aree di attività delle cooperativa;
- Elaborare all'interno del gruppo riflessioni, proposte alternative possibili di azioni e di decisioni partendo dai bisogni concreti dei soci delle cooperativa;
- Consulenza tecnica in materia di amministrazione, gestione, rendicontazione e formazione agli amministratori sui principali adempimenti fiscali e contabili.
- Fornire tutti quegli elementi base che contraddistinguono una cooperativa (le diverse tipologie di cooperative, le formule di governance, i diritti e i doveri dei soci, gli organi di controllo........), anche alla luce delle nuove disposizione di legge (D.Lgs 06/03) e fornire gli strumenti necessari alla corretta gestione (i regolamenti attuativi);
- Elementi base del diritto del lavoro e in materia di amministrazione e gestione del personale, in particolare quello in situazione di svantaggio sociale.
- L'applicazione dei contratti e l'adozione dei regolamenti interni (ex Legge 142/01 e del ristorno)
• Consulenza economico - finanziaria - accesso al credito - assicurazioni
- Analisi e predisposizione di un business plan (i soggetti coinvolti, gli strumenti, le proiezioni economiche, finanziarie e previsionali) e le metodologie;
- Come accedere ai contributi pubblici e alle pratiche di finanziamento. Metodologia e pratiche di accesso al credito (vedi banche e fondi di sviluppo per la cooperazione sociale). Le assicurazioni di riferimento;
- Lo sviluppo della contrattualistica e degli adempimenti formali per quanto concerne la governance (compiti e doveri degli organi, modalità operative e predisposizione dei verbali);
- La corretta gestione dei conflitti interni e come redimerli.
• Controlling, reporting e verifiche
- Predisposizione di un sistema di controllo interno, necessario per le "buoni prassi amministrative". Individuazione del punto di pareggio e degli strumenti di misurazione delle performance aziendali;
- Come si redige una relazione sociale, il codice etico;
- Predisporre insieme agli attori della cooperativa un sistema di monitoraggio costante, mediante controlli e verifiche periodiche. Realizzare un sistema di reporting delle informazioni e dei bilanci elaborati, in termini economici, finanziari, patrimoniali e societari.
• Gli strumenti
- Gli uffici sono completamente attrezzati e supportati dalla rete, compresi di Internet, fax, modem e linea telefonica;
- Il personale è a completa disposizione e formato per supportare le cooperative sia nella fase di avio che di difficoltà;

- Formazione continua.
Studio di Consulenza Aziendale - Dott. Fausto Ridolfo
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venerdì 11 marzo 2016

Lavori usuranti: obblighi di comunicazione del datore di lavoro

In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 67/2011 in materia di accesso anticipato alla pensione per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti), il datore di lavoro ha l’obbligo di presentare una comunicazione annuale nel caso di svolgimento, da parte dei propri lavoratori, di una delle attività ritenute usuranti.
La comunicazione, denominata LAV-US, dovrà essere inviata telematicamente, da un soggetto abilitato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello al quale si riferisce. Per l’anno 2015 la scadenza sarà il prossimo 31 marzo 2016, e dovrà contenere:
  • Dati anagrafici del/i dipendente/i interessato/i, anche se utilizzato/i con contratto di somministrazione; (cognome, nome, cod. fiscale)
  • Periodo o i periodi in cui esso è svolto;
  • Unità produttiva interessata.
Tipologia dei lavori usuranti:
A) Lavori Particolarmente usuranti (Tutte le tipologie devono essere caratterizzare dall’abitualità e dalla prevalenza)
  • lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti da palombari;
  • lavori ad alte temperature;
  • lavorazione del vetro cavo;
  • lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • lavori di asportazione dell'amianto.
B) Lavori notturni
  • lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 giorni.
  • lavoratori diversi dal precedente punto che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’anno intero;
C) Conducenti di veicoli
  • Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

D) Linea catena
Lavoratori addetti alla linea catena nelle quali operano le voci di tariffa INAIL analiticamente individuate dal Decreto Legislativo di seguito elencate:
1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582 Elettrodomestici
6590 Altri strumenti ed apparecchi
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo e svolgano le attività applicando i criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c.:
“Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione”
a) Utilizzo di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempo di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni,
b) che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia.
Con riferimento ai requisiti indicati ai punti a) e b) riteniamo che gli stessi non siano rinvenibili nelle imprese artigiane.
DISCIPLINA SANZIONATORIA
In merito al regime sanzionatorio collegato agli obblighi di comunicazione il decreto prevede che qualora il datore di lavoro ometta di effettuare le comunicazioni per lavoro notturno o attività “in linea catena”, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Casartigiani dei Nebrodi è a Vostra disposizione per inoltrare, utilizzando l’apposito canale informatico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, dette comunicazioni.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 - fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com
Si riceve per appuntamento il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30



giovedì 10 marzo 2016

Annuncio Ricerca Soci Cooperatori per costituzione Piccola Cooperativa della pesca sita in Provincia di Messina

E’ intenzione dello studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo , promuovere una piccola cooperativa  fra pescatori che si propongono di esercitare in comune, con mezzi propri o della cooperativa, la pesca sia in acque interne che marine, o attività inerenti all'esercizio della pesca.
Numero minimo dei soci Tre. Nessun socio può avere una quota superiore a 52.000,10 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi detta somma: escluse tali limitazioni per le persone giuridiche socie. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a € 25,00 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a € 500,00.
Per la pesca marittima si debbono osservare particolari norme, compresa l'immatricolazione della gente di mare. Particolari requisiti sono richiesti per la specializzazione (servizi di coperta e di macchina, titoli di abilitazione).
Ai fini delle agevolazioni tributarie, i redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impegno esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque interne.
Si considera piccola pesca la pesca ravvicinata, con navi di proprietà della cooperativa e vendita collettiva del pesce.
Per informazioni ed adesioni:
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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