lunedì 14 gennaio 2019

Guardia di Finanza, e-fattura e scambio dati per il contrasto alle frodi Iva


La Guardia di Finanza trova due nuovi “alleati” nel contrasto alle frodi Iva e alle società cartiere. Oltre al patrimonio informativo già esistente, le Fiamme gialle attingeranno anche ai dati in arrivo con la fattura elettronica e da quelli acquisiti con la cooperazione internazionale o nell’ambito di operazioni internazionali congiunte.

Con l’e-fattura si potrà intervenire in maniera «assai più tempestiva» nel caso di frodi ancora in atto e senza dover attendere la presentazione della dichiarazione. A metterlo nero su bianco è la circolare operativa 2019, firmata dal comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi.
Sono 48 i piani operativi da eseguire, di cui 21 dedicati al settore della fiscalità. Al di là delle indicazioni specifiche sulle singole linee d’azione, prosegue la filosofia di fondo avviata con la maxi-circolare ai reparti dello scorso anno. Si punta, infatti, a valorizzare maggiormente il ricorso al controllo molto più leggero rispetto alla verifica, in particolare nei confronti dei contribuenti di minori dimensioni, proprio attraverso una valorizzazione del patrimonio informativo acquisito.

Così come viene rimarcata anche l’importanza di interventi sempre più mirati verso il riscontro del rispetto degli obblighi tributari di carattere sostanziale e garantendo il diritto al contraddittorio del contribuente. Un modo per avere recuperi a tassazione “doc” con adeguate motivazioni a supporto.
Proprio sul contrasto alle frodi Iva, particolare attenzione sarà riservata a commercio e distribuzione dei carburanti (con lo sguardo rivolto anche alle accise) nonché all’emissione di false lettere d’intento per gli esportatori abituali e alle fatture “materialmente” false.
Lo scambio dati allarga anche l’orizzonte all’utilizzo diretto ai fini fiscali delle informazioni recuperate dai reparti nelle attività antiriciclaggio, comprese quelle delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos). In questo ambito, ricorda il Comando generale nella circolare, saranno comunque garantite «particolari cautele, come in primis l’avvenuta conclusione delle attività prima di intraprendere ulteriori sviluppo tributario».

Quindi, nessuna corsa all’impiego con annessa «rigorosa tutela dell’identità del segnalante».
Sulla fiscalità internazionale gli indirizzi operativi ai reparti si concentrano soprattutto sui prezzi di trasferimento, anche in applicazione delle nuove regole sul principio di libera concorrenza per le operazioni inter-company.

Fari puntati sull’idoneità della documentazione relativa al transfer pricing presentata dal contribuente. Per il comando generale andrà espresso un giudizio positivo ogni volta che la documentazione riporterà i dati e gli elementi necessari a effettuare una verifica completa della politica di prezzo di gruppo. E questo anche a prescindere dal fatto che l’amministrazione finanziaria si discosti dal metodo di determinazione del prezzo, dalla selezione delle operazioni o dei soggetti comparabili individuabili dal contribuente sottoposto a ispezioni. In questi casi sarà comunque imprescindibile l’analisi del rischio sviluppata dai reparti speciali della Guardia di Finanza.
Il lavoro sommerso:
Tra le novità c’è anche l’introduzione di un indicatore di attuazione per il piano operativo relativo al sommerso da lavoro, considerata la priorità di contrastare tutte le forme di lavoro nero e irregolare, compreso il caporalato e lo sfruttamento in agricoltura. Questo comporterà anche un maggior livello di guardia sui versamenti contributivi.
I falsi Isee:
Anche nell’ottica di tutela alla spesa pubblica, scatterà una segnalazione specifica all’agenzia delle Entrate tutte le volte in cui la contestazione di maggior reddito imponibile riguardi un contribuente persona fisica che abbia presentato una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per ottenere l’Isee in riferimento allo stesso anno d’imposta al centro dei controlli.

Un modo per favorire l’interscambio informativo con l’Inps qualora la pretesa tributaria diventi effettiva, in quanto l’utilizzo di un indicatore non realistico potrebbe aver portato a un utilizzo di prestazioni sociali agevolate in realtà non spettanti.

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