lunedì 30 dicembre 2013

Italialavoro Progetto Neet, risorse esaurite

Con riferimento al bando di attuazione del progetto N.E.E.T. promosso da Italia Lavoro S.p.A. per tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro  e per favorire l’uscita dalla condizione giovanile “né allo studio, né al lavoro”, in ragione dell’elevato numero di richieste ad oggi pervenute, tali da esaurire i fondi disponibili, la data di chiusura dell’avviso, originariamente prevista per il 31 dicembre 2014, è anticipata al 30 dicembre 2013.

Tale chiusura renderà irricevibili eventuali nuove domande pervenute dopo la data del 30 dicembre 2013.
La chiusura anticipata dell’avviso si rende necessaria al fine di evitare l’invio di domande che non potrebbero comunque trovare accoglimento.
Per informazioni ed assistenza:
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento: Lunedì -mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00
 


Programma Erasmus + 2014-2020, via alle domande per i contributi all’istruzione, gioventù e sport

E’ stato pubblicato l’invito a presentare proposte per il programma Erasmus+, il nuovo programma dell’Unione europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport.

Il programma è aperto ad organizzazioni che operano nel settore e le candidature possono essere presentate online a partire dalla fine di gennaio 2014.

Le risorse destinate all’attuazione del programma per il periodo 2014-2020 ammontano a circa, 1,5 miliardi di euro.

E’ ammesso a presentare proposta progettuale qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

 I gruppi di giovani attivi nel settore del lavoro giovanile, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendi­mento dei giovani e dei giovani lavoratori sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.

Il bilancio destinato al programma Erasmus + è così distribuito: Istruzione e formazione: 1,3 miliardi di euro; Gioventù: 174,2 milioni di euro; Jean Monnet: 11,2 milioni di euro; Sport: 16,6 milioni di euro.

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giovedì 19 dicembre 2013

Ripartono gli Incentivi di Invitalia per la creazione di nuove Aziende


Ripartono gli incentivi per l’Autoimpiego e l’Autoimprenditorialità
Buone notizie per chi vuole mettersi in proprio. Dopo alcuni mesi di stop ripartono dal 16-12-2013 gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità gestiti da Sviluppo Italia (ora INVITALIA).

Grazie al rifinanziamento del D.Lgs. 185/2000 da parte del governo nazionale, è di nuovo possibile presentare le domande per tutti coloro che vogliono avviare una nuova impresa, decidendo di mettersi in proprio e rischiare in prima persona.

Da oggi è possibile presentare di nuovo le domande.

Per informazioni ed assistenza:
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domenica 15 dicembre 2013

Campagna 2013-2014 comparto vitivinicolo

L’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari – Regione Sicilia ha emanato l’invito alla presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura “Investimenti” Campagna 2013-2014 comparto vitivinicolo.

S
oggetti beneficiari sono le micro, le piccole e le medie imprese, sia in forma singola che in forma associata, che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione di prodotti vinicoli, la cui attività sia:
a)   la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b)   la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c)   l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
d)  in via prevalente, la trasformazione, l’elaborazione, l’affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino
.

Le tipologie di investimenti ammesse sono: 
1)    Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali, nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, e conservazione del prodotto, comprese le attrezzature informatiche (hardware-software) per l’informatizzazione delle fasi di vinificazione, stoccaggio e commercializzazione e le piattaforme web finalizzate al commercio elettronico. 
2)    Punti vendita aziendali purchè non ubicati all’interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione. 
3)    Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.

I limiti minimi e massimi ammissibili di investimento sono:

Progetti annuali 
(per investimenti da completare entro il 31 agosto 2014)
-          € 50.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento; 
-          € 500.000 quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile.

Progetti biennali 
(per investimenti da completare entro il 31 agosto 2015) 
-          € 200.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento;
-          € 1.800.000 quale limite massimo del costo totale dell’investimento. 

Il contributo massimo concedibile è pari al 50% dell’investimento finanziabile nel caso di microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso di imprese (imprese intermedie) che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l’importo massimo concedibile è dimezzato, quindi pari ad un massimo del 25% dell’investimento finanziabile.

La dotazione finanziaria comunitaria per la Sicilia, campagna 2013/2014, è pari ad € 20.000.000,00. Le risorse vengono destinate per il 50% ai privati e per il 50% alle cantine sociali.

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il 31 gennaio 2014.
Per ulteriori informazioni potete contattare:
Studio di consulenza aziendale di Fausto Ridolfo
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cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento il lunedì - mercoled' - venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00

domenica 8 dicembre 2013

Modifiche sulle abilitazioni in edilizia

Semplificate e snellite le procedure per conseguire i titoli abilitativi.

Gli interventi sui titoli abilitativi – Nell’ambito dell’edilizia, dal 2010 a oggi sono stati tanti gli interventi, le modifiche e le riscritture intervenute in materia dei titoli abilitativi. Tra le modifiche al Testo Unico (D.P.R. 380/2001) più rilevanti, si richiamano quelle introdotte dal D.L. 40/2010, che ha ampliato le fattispecie di attività edilizia libera, distinguendo tra attività totalmente libere e attività soggette a preventiva “Comunicazione di inizio lavori” (Cil).

Devono essere considerate anche le modifiche di cui al D.L. 78/2010 che è intervenuto sul'articolo 19 della Legge 241/1990 che ha previsto la “Segnalazione certificata di inizio attività” (Scia) in luogo della Denuncia di inizio attività (Dia), disciplinato dalla stessa norma. Poi vi sono le correzioni apportate con i decreti legge n. 70/2011 e n. 83/2012, con i quali, inoltre, è stato introdotto il silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire e, in generale, sono stati modificati i procedimenti volti al rilascio dei distinti titoli edilizi.

I modelli procedimentali – Dopo le citate riforme, l'ambito di applicazione della Dia si è notevolmente ridotto a favore della Scia, ma il modello procedimentale della Dia è ancora attuale, infatti come chiarito all'articolo 5, comma 2, lettera c) del D.L. 70/2011, le disposizioni sulla Scia si applicano alla Dia in materia edilizia disciplinate dal Testo unico, con esclusione di tutti i casi in cui le denunce, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire.

Quattro principali modelli -
 Le riforme individuano così un sistema composto da quattro principali modelli abilitativi, che corrispondono a determinate categorie di interventi edilizi comprendenti: l'attività soggetta alla Cil, realizzabile immediatamente previa comunicazione all'amministrazione; l'attività soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anch'essa eseguibile contestualmente alla presentazione della prevista documentazione; l'attività soggetta a denuncia di inizio attività (Dia), realizzabile decorsi 30 giorni dalla presentazione del relativo modello e le opere subordinate a rilascio di permesso di costruire, espresso o ottenuto mediante silenzio-assenso.

La Dia dopo le riforme - 
Il modello procedimentale della Dia, dopo le riforme. risulta dunque ancora applicabile a una serie di importanti fattispecie. In particolare la denuncia potrà essere utilizzata rispetto agli interventi di ristrutturazione edilizia "pesante", la cui definizione, contenuta all'articolo 10, comma 1, lettera c) del Testo Unico, è stata recentemente modificata dal decreto "del fare", riguardo agli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive e, in merito anche agli interventi di nuova costruzione, qualora questi siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Rimangono soggetti alla Dia gli interventi per i quali le Regioni abbiano indicato la possibilità di ricorso a questo modello abilitativo in alternativa o in sostituzione al permesso di costruire.

Ristrutturazioni della sagoma e decreto “del Fare” - A seguito delle semplificazioni normative, la ristrutturazione senza rispetto della sagoma, resta un intervento edilizio ancora incerto, almeno sotto il profilo delle autorizzazioni necessarie. Il decreto del ‘fare’ (D.L. 69/2013) ha introdotto rilevanti modifiche in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione senza rispetto della sagoma. Il decreto ha rivisto la stessa definizione generale di ristrutturazione edilizia, eliminando il riferimento all'identità di sagoma, con l'effetto che, oggi, gli interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati, con la stessa volumetria di quello preesistente, seppure con sagoma differente, costituiscono a tutti gli effetti “ristrutturazione edilizia” e non più nuova costruzione.

Edilizia pesante -
 Il decreto ha anche modificato l'articolo 10, comma 1, lettera c) del Testo Unico, cioè la norma che individua gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”, riferendosi alle ristrutturazioni attuabili con il rilascio del permesso di costruire (o anche mediante Dia alternativa) non bastando la semplice Scia. Anche qui il decreto, in relazione agli edifici non vincolati, ha eliminato il riferimento alla sagoma, e la correzione sembra, essere stata volta a consentire l'assoggettamento a semplice Scia anche di quelle ristrutturazioni che prevedano alterazioni della sagoma dell'edificio.
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mercoledì 4 dicembre 2013

I finanziamenti di Artigiancassa per i Pagamenti della Tredicesima per i lavoratori


Artigiancassa per il finanziamento della Tredicesima Mensilità.

Si tratta di un finanziamento per scorte rimborsabile in 24 mesi per consentire alle imprese, artigiane e non, di pagare le tredicesime ed i relativi contributi.

L’importo massimo concedibile è di € 20.000,00 a cui può essere aggiunto uno scoperto di C/c da € 3.000 a € 5.000,00.

Per qualsiasi informazione o chiarimento siamo a Vostra completa disposizione ai seguenti recapiti:
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APE: quando non si pagano imposte, di registro e bollo


L’attestato di prestazione energetica APE) che deve essere allegato ai contratti di vendita e di locazione degli immobili pena la nullità del contratto (art. 6, D.L. n. 63/2013) in determinati casi non sconta né l’imposta di bollo né quella di registro. A chiarire quando è l’agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 83.
Più in particolare viene precisato che l’APE, se presentato volontariamente per la registrazione (ad esempio per avere una data certa da attribuire all’APE), è soggetto all’imposta di registro nella misura di 168 euro e se allegato al contratto di locazione, con dichiarazione di conformità rilasciata da pubblico ufficiale, è soggetto ad imposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio (D.P.R. n. 642/1972). Il deposito dell’Attestato di Prestazione Energetica è tuttavia facoltativo: ai fini della registrazione dei contratti di locazione non vige per legge alcun obbligo di registrazione. Si può però optare per la registrazione dell’APE, con lo scopo di attribuirgli data certa, in questo caso l’attestato è soggetto sia all’imposta di bollo che all’imposta di registro.
Imposta di registro e di bollo
Riassumendo:

·         l’APE deve essere allegato per legge ai contratti di vendita (art. 6, D.L. n. 63/2013) , cessione in comodato gratuito e locazione degli immobili;

·         la registrazione dell’APE è opzionale;

·         nel caso in cui l’APE non venga allegato in sede di registrazione del contratto di locazione di un immobile, non vige nessun ostacolo al deposito e non sono previste sanzioni;

·         nel caso in cui l’Attestato venga allegato in sede di registrazione del contratto di locazione, sia in originale che in copia semplice, l’APE non è soggetto né ad imposta di registro, né ad imposta di bollo;

·         qualora si decida di produrre volontariamente in data successiva alla registrazione del contratto di locazione è necessario pagare l’imposta di registro;

·         se si decide di allegare  al contratto di locazione copia dell’APE con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, deve essere applicata l’imposta di bollo per ogni foglio.
Confedilizia sede Territoriale di Brolo - Resp.le Fausto Ridolfo
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Debiti Equitalia a rate per imprese e famiglie in difficoltà


Requisiti per la rateazione dei debiti tributari Equitalia, con la nuova opzione riservata a famiglie e imprese in difficoltà economica: guida alla procedura.
Da novembre 2013 si possono rateizzare i debiti con Equitalia, in dieci anni e fino a 120 rate,opzione riservata a famiglie e imprese in difficoltà economica: in questo modo, ogni rata non potrà superare il 20% del reddito mensile familiare o il 10% del valore di produzione dell’azienda.  Il debitore potrà anche chiedere un piano di rateazione della cartella di pagamento con rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Chi già beneficia di una rateizzazione di 72 o 120 rate e si trovasse nella condizione di non poter più far fronte al pagamento periodico, prima di perdere il beneficio ha facoltà di chiedere una proroga, allungando la dilazione di ulteriori dieci anni (il Decreto Fare ha comunque innalzato da 2 a 8 il numero di rate che si possono saltare, anche non consecutivamente, prima di perdere il beneficio). Per i soggetti in serie e perduranti difficoltà sono previsti 4 piani di rateizzazione dei debiti tributari:

·         1. Piano di rateazione ordinario. Ha durata massima di 72 rate. Per inoltrare la richiesta il contribuente dovrà recarsi presso lo sportello di Equitalia (competente per territorio o indicato negli atti inviati dall’agente della riscossione) e presentare domanda senza documenti che attestino la difficoltà economica per debiti fino a 50.000 euro; oltre questa cifra l’agente della riscossione dovrà invece verificare la documentazione che evidenzi la situazione economico-finanziaria del richiedente.

·         2. Piano di rateazione in proroga ordinario. In caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il debitore può richiedere un piano di rateazione in proroga ordinario fino a un massimo di 72 rate.

·         3. Piano di rateazione straordinario. Il debitore può ottenere il frazionamento del debito fino a un massimo di 120 rate. Deve dimostrare di trovarsi in una comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla propria volontà e collegata alla congiuntura economica. Il piano verrà concesso qualora l’agente della riscossione accerti l’impossibilità per il debitore di pagare con un piano ordinario.

·         4. Piano di rateazione in proroga straordinario. In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, e comunque per ragioni estranee alla propria responsabilità, il debitore già beneficiario di un piano di rateazione può richiedere un piano di rateazione in proroga straordinaria, fino ad un massimo di 120 rate.
Il Ministero dell’Economia riconosce flessibilità ai piani di rateazione: il beneficiario di un piano ordinario (72 rate) può ottenere proroga straordinaria (120 rate) e viceversa. Inoltre i piani sono alternativi: se non fosse accolta la dilazione straordinaria, il debitore potrà richiedere quella ordinaria.
Il piano straordinario può essere concesso per accertata impossibilità di eseguire il pagamento del tributo, previa verifica della solvibilità. Per una persona fisica l’impossibilità scatta se l’importo delle rate è pari o superiore al 20% del reddito familiare sulla base della situazione reddituale (IRS) che emerge dalla certificazione ISEE. Per le imprese scatta se la rata è pari almeno al 10% del valore della produzione e se l’indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1.

 Solvibilità
Il parametro da valutare per la solvibilità delle imprese è il volume della produzione, individuato con tre voci del conto economico: A1 – Valore delle vendite e delle prestazioni, A3 – Lavori in corso su ordinazione e A5 – Altri ricavi e proventi. Una volta calcolato, occorre mensilizzarlo e confrontarlo con la rata ordinaria. Se questa risulta superiore al 10% del valore mensile l’impresa è in condizione di difficoltà. Le imprese che non redigono il bilancio secondo il Codice Civile riclassificheranno le voci contabili secondo i criteri civilistici. Per le persone fisiche il parametro per la concessione della dilazione è l’ISR (Indicatore della Situazione Reddituale): questo valore va mensilizzato e confrontato con la rata mensile determinata con le regole ordinarie. Se supera del 20% il reddito si può procedere con la rateazione.

Ipoteca
L’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate, cosa possibile solo se l’istanza è respinta o se decade il beneficio. Inoltre, il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è considerato inadempiente e può partecipare alle gare per l’affidamento di concessioni e appalti di lavori e fornitura di beni e servizi.  Ricordiamo infine che l’abbattimento dell’aggio  di riscossione Equitalia fino al 4% – prevista dal Decreto Fare – per il momento è in stallo: in base alle Legge 135/2012 è passato dal 9% all’8%, ma l’ulteriore riduzione risulterebbe insostenibile per i conti di Equitalia.
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lunedì 18 novembre 2013

Tares le possibili agevolazioni per le famiglie


I comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni per le famiglie più bisognose, legate al reddito ed alla capacità contributiva della famiglia, anche facendo ricorso al metodo dell’Isee.

Il consiglio comunale può decidere di far ricadere il loro costo sull’intera platea di contribuenti oppure può finanziarli con l’iscrizione in bilancio della relative somme come autorizzazioni di spesa, purchè non eccedano il limite del 7% del costo complessivo del servizio ai sensi dell’art. 5 del d.l. 102/2013 in sede di conversione con la legge 124/2013.

Le spese non coperte sono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. I comuni possono deliberare riduzioni tariffarie ed esenzioni Tares diverse da quelle già previste della legge, per le quali si pone il problema della copertura finanziaria. Però, sia la mancata iscrizione che la parziale iscrizione in bilancio delle spese vanno ad incidere negativamente su coloro che pagano il tributo, considerato che devono comunque essere coperti i costi del servizio.

In base all’art.5 del d.l. 102/2013 non è più richiesto che le agevolazioni deliberate per la tassa sui rifiuti debbano essere finanziate dal comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo. Il trattamento agevolato può essere riconosciuto in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. A queste riduzioni viene fissato un tetto massimo: non può superare il limite del 30%. In particolare il beneficio può essere previsto nei seguenti casi: abitazione con unico occupante; abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali ed aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali a uso abitativo.

Il consiglio comunale inoltre può deliberare agevolazioni a quelle elencate dalle norme di legge.
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mercoledì 6 novembre 2013

Legge sabatini Stop alle presentazione delle domande di incentivi dal 16 novembre 2013

E' stato pubblicato sul sito del medio credito centrale la circolare n.654 del 24 ottobre 2013 nella quale si dichiara che il comitato di gestione dei fondi pubblici ha disposto la chiusura dei termini di presentazione delle istanze per accedere ai benefici della legge Sabatini.
Il termine di scadenza presentazione è il 15 novembre 2013.
Per informazioni:
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lunedì 4 novembre 2013

In arrivo nuovi avvisi bonari per Contribuenti ed Imprese

Coloro che hanno concesso in uso gratuito l'appartamento ai familiari e hanno goduto della detrazione sui canoni di locazione, sono costretti a restituire il credito maturato.

I contribuenti che avevano concesso in uso gratuito ai familiari il proprio appartamento, avendo stipulato contestualmente un contratto di locazione per un altro immobile, in cui dimoravano abitualmente, stanno ricevendo in questi giorni gli avvisi bonari da parte dell'Agenzia, la quale disconosce la detrazione Irpef sui canoni di locazione indicata nel modello 730/2011 per l’anno 2010.
La contestazione è massiva ed era già stata messa in atto in anni precedenti al 2010 dai diversi Uffici territoriali.
Sostanzialmente, l'indicazione in riferimento ai codici di utilizzo dell’immobile nel quadro RB di Unico PF o B del 730, del codice 1 “abitazione principale”, che consentiva fino all'anno d'imposta 2011 una deduzione dal reddito complessivo della rendita catastale dell'immobile, secondo l'amministrazione finanziaria sarebbe incompatibile con la fruizione delle detrazioni previste dall'articolo 16 del Tuir.

La detrazione per canoni di locazione
- Al riguardo va sottolineato che i titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, non fiscalmente a carico di altri, possono fruire (compilando il rigo RP71 di Unico PF 2013 o il rigo E71 del modello 730/2013) di una detrazione forfetaria.
In particolare, possono compilare tale rigo i titolari di un contratto di locazione stipulato o rinnovato:
- ai sensi della Legge n. 431/98 (art. 16, comma 01, TUIR);
- in regime a canone convenzionale (art. 16, comma 1, TUIR);
- ai sensi della Legge n. 431/98, di età compresa tra i 20 e 30 anni (art. 16, comma 1-ter, TUIR).
La detrazione “generica” per contratti stipulati ai sensi della legge n. 431/98 spetta ai titolari di un contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/1998, relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale;
Per fruire, invece, della detrazione per contratti a canone convenzionale, il contratto di locazione deve essere stato stipulato o rinnovato in base alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, e all’art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98, le cui condizioni sono stabilite sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori. In tal caso la durata del contratto non può essere inferiore a 3 anni, scaduti i quali, se le parti non concordano per il rinnovo, il contratto è prorogato per ulteriori 2 anni (salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che tuttavia è ammessa solo in determinati casi). La detrazione non può essere riconosciuta qualora il contratto: sia stato stipulato/rinnovato in forma libera ai sensi del comma 1, art. 2, Legge n. 431/98; in tal caso il contribuente potrebbe “ricadere” sulla detrazione generica identificata con il codice 1 o sia stato stipulato con un ente pubblico (es. un contratto di locazione stipulato con l’Istituto case popolari).
La terza tipologia di detrazione è riservata ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che viene riconosciuta se la stipula del contratto di locazione (di qualunque tipologia, anche a canone libero) avviene ai sensi della Legge n. 431/98 e se l’immobile preso in locazione è diverso da quello utilizzato come abitazione principale dai genitori (o dagli affidatari ai sensi di Legge). La detrazione ha una durata limitata nel tempo, nel senso che spetta solo per i primi tre anni a decorrere dall’anno di stipula del contratto di locazione. Pertanto, se il contratto è stato stipulato nel 2010 e sono rispettate le condizioni previste durante tutto il triennio, si può beneficiare dell’agevolazione, oltre che per l’anno d’imposta 2010, anche per gli anni 2011 e 2012. La detrazione non spetta con riferimento ai contratti di locazione stipulati prima del 1° gennaio 2007: la stessa deve intendersi riferita solo ai contratti stipulati ex novo, a partire dall’anno d’imposta 2007 (Circolare 4 aprile 2008, n. 34).

Il regime di detraibilità - La detrazione d’imposta è riconosciuta in misura diversa a seconda dell’ammontare del reddito complessivo dichiarato dal contribuente per l’anno d’imposta e del tipo di detrazione di cui si fruisce.
La detrazione che spetta ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98 (codice 1 al rigo RP71 o del rigo E71 ) è pari a:
- € 300,00, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 150,00, se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,71 e € 30.987,41.
La detrazione che spetta ai titolari di contratti stipulati o rinnovati in regime di canone convenzionale (codice 2 al rigo RP71 o del rigo E71) è pari a:
- € 495,80, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 247,90, se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,71 e € 30.987,41.
La detrazione che spetta ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98, di età compresa tra i 20 e 30 anni (codice 3 al rigo RP71 o del rigo E71) è pari a € 991,60, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 (per i primi tre anni).
Nel caso in cui il contribuente dichiari per l’anno d’imposta 2012 un reddito di riferimento:
- superiore a € 30.987,41, per le detrazioni di cui al codice 1 e codice 2;
- superiore a € 15.493,71, per la detrazione di cui al codice 3,
la detrazione per canoni di locazione non può essere riconosciuta.

La contestazione dell’Agenzia - Come si evince dalla norma che disciplina la detrazione (art.16 commi 01, 1 e 1-ter del Tuir), le condizioni indispensabili per poter fruire della detrazione, oltre al reddito complessivo, sono due:
1) il contratto di locazione deve essere redatto ai sensi della legge 431 del 1998;
2) il contribuente deve aver adibito ad abitazione principale l'alloggio locato.
Con riguardo al secondo requisito, il comma 1-quinquies dello stesso articolo 16 del Tuir definisce abitazione principale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Nel caso in cui il contribuente continui a risiedere nella casa di proprietà, pur detenendo in locazione un altro appartamento, non potrà fruire di nessuna delle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 16 del Tuir. Ma nell'ipotesi in cui il contribuente abbia posto la sua dimora abituale nell'immobile locato, concedendo in uso a familiari (di cui all’art.5 del Tuir) la casa di proprietà, diventa opinabile la scelta dell'Agenzia delle Entrate di negare la detrazione facendo ricorso all'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, che definisce abitazione principale anche l'immobile in cui dimorano abitualmente i familiari del contribuente, cosicché, nel caso di specie, quest'ultimo si troverebbe con due abitazioni principali (una di proprietà e l'altra in locazione) e con un doppio beneficio.
Tra l’altro, né dal combinato disposto degli articoli 10, comma 3-bis, e 16 del Tuir, né dalle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, si evince in alcun modo l'incompatibilità tra le due agevolazioni.
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orario di ricevimento: Lunedì -mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00

sabato 2 novembre 2013

L'appello di Confedilizia: "Fronte antitasse si unisca"

Il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani: "Sulla casa regna un’incertezza devastante, sia sui versamenti sia sul peso fiscale delle molteplici imposte".
Sulla casa regna un’incertezza devastante, relativamente ai versamenti e relativamente al peso fiscale delle molteplici imposte. Unificare i primi, sarebbe un gioco da ragazzi, eppure non ci si pensa neppure, i sudditi devono pagare molte tasse e con mille triboli. Sarebbe una roba da ragazzi anche fare una vera service tax anziché una Imu bis lasciando libertà ai Comuni sulle aliquote dei parametri nazionali, fissando solo un riferimento per i massimi ai contenuti dei loro bilanci, così dando il via ad un vero federalismo. L’accidia della burocrazia non deve averla vinta né su un tema né sull’altro", ha spiegato in una nota Sforza Fogliani.
La delegazione territoriale di Confedilizia di Brolo, condivide il pensiero del presidente nazionale.
Sulle case gravano tantissime imposte dall’Imu alla Tares aventi tutte un unico comun denominatore tassare i cittadini senza dar loro in cambio dei servizi efficienti…!!!

Confedilizia di Brolo – Resp.le Fausto Ridolfo
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mercoledì 9 ottobre 2013

Obbligo di indicare l'indirizzo Pec nelle richieste di Durc

Dal 30 giugno 2013 è scattato l'obbligo, da parte di tutte le imprese individuali, di attivare e comunicare un proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) presso il Registro Imprese della CCIAA competente per le rispettive sedi legali; è comunque ancora possibile aprire e comunicare il proprio indirizzo PEC senza sanzioni pecuniarie da parte della CCIAA.
Dal 02 settembre 2013 nelle richieste dei DURC va obbligatoriamente indicato indirizzo PEC dell'Azienda.
La trasmissione del DURC dal 02/09/13 viene effettuata ai richiedenti, da parte dello Sportello Unico Previdenziale, ESCLUSIVAMENTE tramite PEC.

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lunedì 19 agosto 2013

Confedilizia Sede di Brolo: Condominio e Condizionatori

Condominio e condizionatori: due realtà inconciliabili? No, se ci si attiene a specifiche precauzioni. La prima categoria di difficoltà attiene all’installazione dei condizionatori nella facciata dell’edificio condominiale. La legge di riforma (legge n. 220/2012), al riguardo, ha inserito a pieno titolo la facciata nella più ampia categoria delle parti comuni di proprietà di tutti i condomini. L’antica questione  dell’impatto visivo che il manufatto di condizionamento può comportare sul decoro dello stabile non riguarda, però, esclusivamente la parte esterna dell’edificio, coinvolgendo altresì altre parti comuni del condominio.

La Cassazione, con la sentenza del 13 maggio 2013 n. 11386, ad esempio, ha condannato due condomini a rimuovere due impianti posizionati nell’androne del fabbricato in ragione del fatto che quest’ultimo, oltre ad essere destinato al libero transito dall’esterno verso il cortile interno del comprensorio, serve a preservare il decoro in riferimento all’ingresso stesso a prescindere dalle condizioni estetiche. Il concetto di decoro architettonico coincide con l’insieme di tutte le strutture che contraddistinguono esteticamente l’edificio, arrivando a conferire al medesimo una distintiva fisionomia.

Per questo motivo, anche il decoro architettonico è considerato un bene comune il cui mantenimento va salvaguardato indipendentemente dalla validità estetica delle variazioni che s’intendono apportare. Sia in caso di edifici di pregio, che in relazione a fabbricati di categoria ‘popolare’, la violazione del decoro architettonico viene a configurarsi ogni volta che si realizzano opere che cambiano l’originario aspetto condominiale, anche soltanto per singole unità o limitati elementi. Diventa, dunque, chiaro come l’installazione di un condizionatore di ingenti dimensioni nella parte esterna di un edificio, così come nella correlata sezione interna, possa determinare un’alterazione del decoro architettonico e conseguentemente un deprezzamento dell’intera struttura condominiale.

I condizionatori, poi, si connettono anche al problema delle immissioni. L’impianto, infatti, non può comportare immissioni giudicate intollerabili in direzione della proprietà vicine. In riferimento invece al rumore, i giudici hanno specificato che sono le immissioni sonore che vanno oltre i tre decibel ad eccedere la c.d. rumorosità di fondo, e cioè l’insieme dei rumori di diversa origine che sussistono ‘normalmente’ nel contesto ambientale specifico.

La condanna penale può scattare anche nei confronti di coloro che installano impianti di condizionamento rumorosi all’interno delle rispettive abitazioni o nelle sedi delle proprie attività professionali. In tal caso, infatti, viene a configurarsi il reato di disturbo della quiete pubblica, in riferimento specifico alle persone che risiedono negli alloggi limitrofi, anche se a lamentarsi dell’eccessiva rumorosità sia un solo nucleo familiare.

L’interdizione dell’installazione di un impianto nella facciata condominiale, se espressamente prevista dal regolamento predisposto dal costruttore del caseggiato (c.d. contrattuale) e accolta dai singoli acquirenti degli appartamenti negli atti di acquisto o viceversa deliberata dalla totalità dei condomini, risulta incontrovertibile per tutto il condominio.  In tal senso, appare opportuno verificare anche che non sussistano particolari limitazioni all’interno dei regolamenti comunali perché proprio quest’ultimi, infatti, possono contenere, ad esempio, il divieto di installare condizionatori sulle sezioni esterne di tutti gli stabili del centro stori

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venerdì 16 agosto 2013

Associazione Azzurra: Brevi consigli di comportamento in caso di Terremoto

COME PROTEGGERSI DAL TERREMOTO QUANDO SI E' IN CASA:
La maggior parte delle persone ritiene che il pericolo maggiore, in caso di terremoto, sia rappresentato dal crollo degli edifici. Ciò non corrisponde affatto al vero, dal momento che moltissime vittime sono invece causate dalla caduta di oggetti come ad esempio mobili, specchiere, scaffali e via dicendo, pur rimanendo l’edificio perfettamente integro dal punto di vista strutturale. Per evitare di rimanere vittima di queste fatalità basta osservare alcuni semplici accorgimenti.
In casa è bene non collocare oggetti particolarmente voluminosi o ingombranti sui ripiani più alti, dal momento che le scosse potrebbero farli precipitare sulle persone; per lo stesso motivo è buona norma inoltre fissare alle pareti tutti gli arredi pesanti (librerie, scarpiere, scaffali…) utilizzando appositi chiodi da muro. I quadri e gli altri oggetti vanno appesi al muro utilizzando appositi ganci chiusi, che impediscano il distacco dalla parete. Può essere anche utile fissare i soprammobili collocati sui ripiani più alti con delle puntine da disegno o del nastro biadesivo. È inoltre importante tenere chiusi gli armadietti e gli sportelli della cucina con appositi fermi che impediscano alle antine di aprirsi e di conseguenza a piatti, bicchieri ed altri oggetti di precipitare sulle persone. Questi fermi sono gli stessi che si utilizzano, ad esempio, per evitare l’apertura degli armadietti da parte dei bambini più piccoli.
In una zona della casa facilmente accessibile e vicina alla porta di ingresso si consiglia inoltre di tenere una piccola cassetta per il pronto soccorso e una torcia elettrica (ricordandosi di controllarne periodicamente le pile) alle quali accedere in caso di pericolo. Se possibile è bene anche corredare questo kit di emergenza con una radio a pile ed, eventualmente, un piccolo estintore portatile.
Infine, dal momento che gli impianti domestici potrebbero subire danneggiamenti a causa delle scosse, è bene sapere dove si trovano i rubinetti del gas e dell’acqua e l’interruttore generale della corrente elettrica, e come staccarli/spegnerli in caso di terremoto. In questo modo si potranno evitare esplosioni dovute a perdite di gas, allagamenti e rischi di cortocircuito o scosse elettriche.
COME COMPORTARSI IN CASO DI TERREMOTO:
Dal momento che la maggior parte del territorio italiano è interessato da un rischio sismico più o meno elevato, è bene che la popolazione sappia come comportarsi in caso di terremoto. Essere in grado di affrontare questa improvvisa situazione di emergenza può infatti fare la differenza fra la vita e la morte, non solo propria ma anche di chi ci sta intorno.
Il fattore chiave è rappresentato dal mantenimento della calma: lasciarsi prendere dal panico è infatti un errore nel quale non bisogna cadere. Anche in caso di terremoti di modesta intensità, senza alcun danno ad edifici ed infrastrutture, si registrano spesso ferimenti alle persone causati proprio dal panico come ad esempio la caduta giù dalle scale o il calpestamento di persone spinte dalla ressa. Ribadiamo dunque il concetto che mantenere la calma in ogni momento è la prima cosa da fare.
Quando si avverte una scossa di terremoto e ci si trova all’interno di un edificio, bisogna mettersi al riparo di una porta in un muro portante, nella rientranza di una parete oppure al di sotto di uno spesso trave: si tratta infatti degli elementi strutturali più robusti di un edificio, che presentano la maggior resistenza
al crollo. Qualora ciò non fosse possibile è bene cercare riparo al di sotto di un
 tavolo o di un mobile robusto. Dal momento che dalle pareti possono cadere mobili e suppellettili è bene tenersi distanti da librerie, scaffali o altri elementi dell’arredamento; i vetri potrebbero esplodere a causa delle vibrazioni, pertanto bisogna stare alla larga anche da porte e finestre in vetro.
Assolutamente da evitare è la fuga disordinata lungo le scale dal momento che questi elementi architettonici
sono il
 punto debole degli edifici, e potrebbero essere facilmente soggette a crolli. Ancor peggio è cercare di utilizzare l’ascensore per fuggire, dal momento che eventuali interruzioni di energia elettrica o danni alla struttura dell’edificio potrebbero bloccarlo trasformandolo, quindi, in una vera e propria trappola.
Se in caso di evento sismico ci si trova all’aperto, i rischi sono inferiori ma bisogna comunque adottare alcuni comportamenti particolari. Innanzitutto bisogna evitare di rimanere in prossimità di spiagge e laghidal momento che il terremoto potrebbe causare improvvise e devastanti onde di tsunami. Edifici, tralicci, cavalcavia, ponti ed altre infrastrutture, ma anche alberi secolari e terreni franosi potrebbero essere soggetti a crolli o cedimenti, pertanto bisogna tenersene alla larga non solo in caso di sisma, ma anche dopo che il terremoto è passato. Attenzione anche al crollo di cornicioni, comignoli, grondaie, vasi o tegole: se siamo per strada, assolutamente da evitare è il cercare riparo sotto agli edifici o ai balconi. Meglio, piuttosto, sostare sotto l’architrave di un portone.
TERMINATE LE SCOSSE COSA FARE?:
Prima di abbandonare l’edificio bisogna ricordarsi di chiudere i rubinetti di gas e acqua, e di staccare la corrente. Se ci si trova all’interno di un luogo pubblico o di una scuola bisogna seguire le procedure previste dal piano di emergenza. È importantissimo indossare sempre delle scarpe dal momento che i piedi nudi potrebbero ferirsi con calcinacci o schegge di vetro caduti sul pavimento o per strada.
Una volta terminate le scosse bisogna evitare di avvicinarsi alle zone potenzialmente pericolose e non utilizzare la propria automobile in modo tale da non ostacolare le eventuali operazioni di soccorso. Per lo stesso motivo è bene non intasare le linee telefoniche ed utilizzare il telefono solo per effettuare chiamate di emergenza. Per non intralciare i soccorsi, infine, in caso di grave sisma bisogna stare alla larga dalle zone interessate da crolli e, se possibile, cercare di raggiungere le aree di raccolta “sicure” previste dal piano di emergenza comunale. Se non si ha idea di quali siano queste zone è comunque buona norma allontanarsi dagli edifici e raggiungere spazi aperti come ad esempio un parco cittadino, una piazza o un’ampia strada. Naturalmente bisogna valutare l’altezza degli edifici circostanti, e la loro distanza dal punto nel quale ci troviamo.
Se ci sono altre persone intorno bisogna assicurarsi del loro stato di salute ed eventualmente richiedere l’intervento dei mezzi di soccorso. In caso vi siano feriti gravi non bisogna nel modo più assoluto cercare di spostarli (a meno che essi non si trovino in pericolo a causa, ad esempio, di crolli) dal momento che si potrebbero peggiorare le loro condizioni. Questo vale in particolar modo per le persone non coscienti, con fratture o gravi emorragie.
Dei semplici accorgimenti che sono importanti duranti le fasi del manifestarsi dell'evento terremoto.
Fausto Ridolfo - Presidente Associazione Azzurra (Associazione di Protezione civile).

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