venerdì 4 dicembre 2020

Unico 2020: le particolarità per le cooperative

“Redditi - Società di Capitali “ 2020- Per la determinazione del reddito dell'esercizio e per il conseguente calcolo ai fini dell’IRES. Informazioni generali legate alla propria matura societaria. Nella compilazione del quadro RF, le cooperative dovranno segnalare la causa di esclusione dagli indici ISA (codice 11), nell'ipotesi in cui operino esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, oppure a favore degli utenti non imprenditori associati. Al rigo RF50 dello stesso quadro RF, destinato ad accogliere, in relazione alle cooperative agricole e di produzione e lavoro (anche sociali), l'entità della quota di reddito esente, detta indicazione comporta la compilazione della sezione “Agevolazioni territoriali e settoriali”, posta nel quadro RS della dichiarazione, evidenziando al campo 1 il codice 70. Al rigo RF55, sotto il codice 99, le cooperative dovranno poi indicare la quota di utile da detassare ai fini dell’IRES, in quanto accantonata alle riserve indivisibili (si ricorda che le cooperative a mutualità prevalente devono comunque assoggettare a tassazione una quota degli utili netti annuali: il 23% per le cooperative agricole, della piccola pesca e loro consorzi, il 68% per le cooperative di consumo, il 3% per le cooperative sociali e il 43% per le altre cooperative). Le somme ripartite tra i soci a titolo di ristorno mutualistico o di conguaglio conferimenti, deducibili nella determinazione del reddito, dovranno essere indicate con il codice 19, ove non siano state direttamente imputate al conto economico dell'esercizio. Per il calcolo dell'imposta (quadro RN), l'aliquota IRES è ridotta alla metà per le cooperative sociali di produzione e lavoro, nelle quali l'incidenza dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci risulti inferiore al 50% ma non al 25% di tutti gli altri costi, secondo l'art. 11 D.P.R. 601/1973. Le cooperative non sono tenute a compilare il prospetto di cui ai righi RS116 e seguenti. Compilazione del quadro Rz per le cooperative che hanno attivato il prestito sociale, infine, devono compilare il quadro RZ: nel prospetto C dovranno indicare gli interessi corrisposti ai propri soci persone fisiche, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, e nel prospetto N riepilogheranno gli estremi del versamento della suddetta ritenuta. Studio Consulenza Aziendale – di Fausto Ridolfo Via Trento,282 A – Palazzina C – Complesso Oasi 98061 Brolo (Me) Sede di Brolo: orario di ricevimento su appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30 Recapito di Milazzo C.da Fondaco Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30. Sportello di Torregrotta - Via Sfameni,54 Recapito di Messina Via Giordano Bruno, 81 Contatti: cell. 3293222740 fax 1782213101 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

sabato 24 ottobre 2020

Sintesi della Nuova Ordinanza di Nello Musumeci - 24 ottobre 2020

 

24 ottobre 2020

Coronavirus: ecco cosa prevede la nuova ordinanza di Musumeci

Misure di contenimento congiunte tra Regione e ministero della Salute che tengono conto delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico siciliano. Il governatore Nello Musumeci ha firmato poco fa, sentito il ministro Roberto Speranza, la nuova ordinanza per limitare il diffondersi del Coronavirus nell'Isola. Il provvedimento entrerà in vigore domani (25 ottobre) e sarà valido fino al 13 novembre, per due settimane. Si tratta di azioni tarate sull'attuale andamento epidemiologico della Sicilia, dove non si registrano situazioni di particolare allarme sanitario, come in altre aree del Paese.


Circolazione e spostamenti.
Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale, dalle 23 alle 5, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d'urgenza, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

 

Attività didattica.
Per le sole scuole superiori è disposta (da lunedì 26 ottobre) la sospensione delle lezioni in presenza e il contestuale avvio della didattica a distanza.

 

Mezzi di trasporto.
Sul fronte della mobilità si è provveduto a ridurre del 50 per cento la capacità dei posti nei trasporti pubblici su gomma, rotaia e marittimi.

 

Esercizi commerciali.
Gli esercizi commerciali, tra cui outlet e centri commerciali, resteranno aperti anche la domenica ma fino alle 14, a eccezione di edicole, farmacie e tabaccherie che potranno mantenere i consueti orari di chiusura.

 

Attività di ristorazione.
L'attività di ristorazione, invece, sarà consentita dalle 5 alle 23, con consumo al tavolo ma con un massimo di sei persone per tavolo. La consumazione al banco è ammessa solo dalle 5 alle 18. E' invece consentita la ristorazione, solo per la consegna a domicilio, fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Possibili anche le attività di mense e catering.

 

Strutture termali e centri benessere.
Dalle 8 alle 20 potranno restare aperte palestre, piscine, strutture termali e centri benessere. Inoltre, nella stessa fascia oraria, sarà permessa l'attività di sale bingo e sale gioco, ma con una limitazione per i clienti del 50 per cento della capienza.

 

Prevenzione sanitaria.
Le Asp, sotto il monitoraggio dell'assessorato della Salute, avvieranno campagne sulla diffusione dell'epidemia nel territorio regionale mediante appositi progetti di tracciamento, a partire dalla popolazione in età scolastica e in aree caratterizzate dalla insorgenza di cluster localizzati.

martedì 30 giugno 2020

Ecobonus 110% - 1 luglio entra in vigore ma mancano i provvedimenti attuativi


Dal 1 luglio 2020 l’’ecobonus al 100% previsto dal decreto Rilancio entrerà in vigore, ma mancano i provvedimenti attuativi da parte dell’agenzia delle  Entrate, per cui i contribuenti al momento non possono utilizzare l’agevolazione fiscale.
Non si ha la certezza che possono verificarsi delle  modifiche alla norma, che potrebbe essere estesa ad altre categorie di lavori nell’ambito della legge di conversione del decreto.
L’ecobonus è previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio: si tratta di una detrazione al 110% che si applica a alcune di  tipologie di lavori edilizi  realizzati  dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Essendo il Dl Rilancio in vigore, da luglio si potrebbe dunque applicare l’agevolazione ma, nel concreto, mancano i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
La norma prevede infatti che le modalità attuative per  la detrazione o in alternativa per la lo sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121 del decreto), siano stabilite da provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate che, sempre in base al testo del decreto, dovevano già essere stati pubblicati (erano previsti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 19 maggio).
CONSIDERATO che la  conversione in legge del decreto, deve avvenire entro il 18 luglio.  La legge di conversione è in discussione alla commissione Bilancio della Camera, e in materia di ecobonus al 110% sono state presentate decine di emendamenti: proposte per allungare il periodo in cui si può utilizzare l’agevolazione, estensione a nuovi lavori, semplificazioni.
provvedimenti attuativi sono però fondamentali per capire esattamente in che modo effettuare le procedure per il diritto all’agevolazione. In pratica, quindi, fino a quando non ci saranno tali circolari delle Entrate non ci sono le condizioni per applicare l’agevolazione.

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domenica 28 giugno 2020

Fisco: dall’1 luglio al via il contraddittorio preventivo


Dal prossimo primo luglio il contraddittorio preventivo sarà obbligatorio per alcune tipologie di controlli.
Con una circolare emanata dall`Agenzia delle Entrate, vengono forniti tutti i chiarimenti, dall`ambito applicativo ad ampio raggio delle nuove regole ai casi di esclusione e ad alcuni aspetti legati all`iter del procedimento, come la “motivazione rafforzata” che l`Agenzia deve fornire nel caso di mancato accoglimento dei chiarimenti e dei documenti prodotti dal contribuente.
Come previsto dal Dl n. 34/2019, infatti, dal primo luglio 2020 gli uffici dell`Agenzia delle Entrate saranno tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all`estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all`estero (Ivafe) e Iva.
In linea con le indicazioni fornite agli uffici nel corso degli anni, l`Agenzia incoraggia il ricorso al contraddittorio preventivo, quando possibile, anche nei casi non obbligatori, al fine di valorizzare il più possibile il confronto anticipato con il contribuente e di accrescere l`adempimento spontaneo. La circolare precisa, in ogni caso, il perimetro di applicazione del contraddittorio preventivo. Fra l`altro, questo si può non applicare quando è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.
Si precisa inoltre che in caso di mancata adesione l`avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente. L`esito del contraddittorio diventa quindi protagonista e costituisce parte della motivazione dell`accertamento.

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venerdì 26 giugno 2020

Bando Sport Verde Comune


Bando "Sport Verde Comune", il nuovo prodotto che consente a Enti Locali e Regioni di richiedere finanziamenti per investimenti nell'efficienza energetica di impianti sportivi già esistenti, risparmio energetico certificato, produzione di energia termica, interventi che prevedano utilizzo di fonti rinnovabili, relazione di manti in erba sintetica a intaso vegetale al 100% e produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili.

Soggetti beneficiari

Enti Locali e Regioni.

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria totale è pari ad euro 15.000.000,00. 
Importo finanziabile fino a 500.000,00. La forma tecnica dell'aiuto è un mutuo ordinario ipotecario o chirografario. La durata dell’ammortamento è fino ad un massimo di 20 anni

Scadenza

La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2020, ente finanziatore  'Istituto per il Credito Sportivo

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martedì 9 giugno 2020

Inps: regolarizzazione lavoro “nero” agricoltura e colf


Con la circolare Inps n. 68 del 31 maggio 2020, con la quale fornisce le prime istruzioni operative per la presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari (ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020).
La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica.Il comma 3 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
a)  agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b)  assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c)  lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Pertanto, possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno della tabella di cui all’allegato 1 del decreto 27 maggio 2020.
In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.

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mercoledì 13 maggio 2020

Consulenza per Parrucchieri e Centri Estetici – Misure Covid 19



I saloni per parrucchieri ed i Centri Estetici, sono sottoposti, come ogni altro luogo di lavoro, alla normativa per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Per questo settore si deve fare particolare attenzione ad alcuni aspetti del lavoro che possono rappresentare un rischio per i lavoratori. I saloni di parrucchieri e acconciatori saranno pertanto sottoposti alle norme generali riguardanti:
·         La valutazione dei rischi obbligatoria;
·         La compilazione del Documento di valutazione dei Rischi,
·         la formazione del personale;
·         l’individuazione e la formazione di addetti al primo soccorso e antincendio;
·         la sorveglianza sanitaria
·         Misure anti-contagio Covid 19;
·         Protocollo Condivisi Covid-19;
·         Credito d’imposta per acquisto Dpi.
Oltre alla consulenza sulla sicurezza luoghi di lavoro, si offre assistenza per le pratiche di finanziamento agevolato previste dal Governo Nazionale e dalla Regione Sicilia.
Per informazioni corsi di formazione e consulenza sicurezza dei lavoro
Studio Consulenza Aziendale – di Fausto Ridolfo
Via Trento,282  A – Palazzina C – Complesso Oasi
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Sportello di Torregrotta - Via Sfameni,54
Contatti: cell. 3293222740 fax 0941562031 



domenica 10 maggio 2020

Formazione dipendenti - Sicurezza Luoghi di Lavoro – Misure Anti-Contagio Covid-19



Corso di formazione in Fad di 3 ore per i dipendenti delle aziende, programma del corso:
Covid19 - DPI [3 ore]
Il COVID-19 (SARS-COV-2);
Misure condivise per contrasto e contenimento diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro (14/03/2020);
I dispositivi di protezione individuale: DPI;
I dispositivi di protezione individuale DPI: Mascherine – Occhiali -
Guanti;
Procedure sull’uso di mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
Istruzioni per indossare mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;
10 Comportamenti da Seguire.
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domenica 29 marzo 2020

Centrale rischi e Covid- 19, info imprese


L’impresa alla quale sono stati accordati i benefici previsti dalle misure di sostegno introdotte con il Decreto Cura Italia non potrà essere classificata a sofferenza nella Centrale Rischi.
Lo precisa Banca d’Italia con una comunicazione del 23 marzo con la quale vengono fornite importanti precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi.
I chiarimenti di Banca d’Italia arrivano a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia») nel cui articolo 56 è stato previsto che le imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 Tub (società di leasing, factoring, società di credito al consumo) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia  possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario.
Tra le misure, il comma 2 dell’art. 56 prevede:
alla lettera
a), per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a
quella di pubblicazione del decreto (ovvero successivi al 17 marzo 2020), che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
alla lettera
b), per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, che i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fi no al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
alla lettera
c), per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020
è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; che è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Banca d’Italia nella comunicazione del 23 marzo, nel raccomandare
banche e intermediari di tenere conto di quanto previsto nel Decreto Cura Italia, ha poi precisato quanto segue:
nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi;
nel caso di imprese beneficiarie della sospensione prevista dall’56, co. 2,
lett. c) del Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista).
Per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile «stato del rapporto»; analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del Decreto Cura Italia, ad altre previsioni di legge, ad accordi
o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi. In ogni caso, l’impresa finanziata non potrà essere classificata a sofferenza dal momento
in cui il beneficio previsto dal decreto è stato accordato.
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