domenica 29 marzo 2020

Centrale rischi e Covid- 19, info imprese


L’impresa alla quale sono stati accordati i benefici previsti dalle misure di sostegno introdotte con il Decreto Cura Italia non potrà essere classificata a sofferenza nella Centrale Rischi.
Lo precisa Banca d’Italia con una comunicazione del 23 marzo con la quale vengono fornite importanti precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi.
I chiarimenti di Banca d’Italia arrivano a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia») nel cui articolo 56 è stato previsto che le imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 Tub (società di leasing, factoring, società di credito al consumo) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia  possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario.
Tra le misure, il comma 2 dell’art. 56 prevede:
alla lettera
a), per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a
quella di pubblicazione del decreto (ovvero successivi al 17 marzo 2020), che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
alla lettera
b), per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, che i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fi no al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
alla lettera
c), per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020
è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; che è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Banca d’Italia nella comunicazione del 23 marzo, nel raccomandare
banche e intermediari di tenere conto di quanto previsto nel Decreto Cura Italia, ha poi precisato quanto segue:
nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi;
nel caso di imprese beneficiarie della sospensione prevista dall’56, co. 2,
lett. c) del Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista).
Per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile «stato del rapporto»; analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del Decreto Cura Italia, ad altre previsioni di legge, ad accordi
o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi. In ogni caso, l’impresa finanziata non potrà essere classificata a sofferenza dal momento
in cui il beneficio previsto dal decreto è stato accordato.
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