lunedì 20 maggio 2019

Assunzioni di Minori, serve il certificato penale anche per i collaboratori


Tutti i datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per gli addetti che hanno contatti diretti e regolari con i minori, assunti dal 6 aprile 2014. Essa è la data di entrata in vigore del Dlgs 39/2014 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 68 del 22 marzo) con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2011/93/Ue del Parlamento europeo, contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La stabilisce il diritto-dovere dei datori di lavoro di essere informati, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, delle eventuali condanne iscritte nel casellario giudiziale o delle eventuali misure interdittive esistenti per reati sessuali a danno di minori a carico delle persone che intendono impiegare.
La disposizione, rubricata «Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro», dispone che il certificato penale del casellario giudiziale (previsto dall'articolo 25 del Dlgs 313/2002) deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per svolgere attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, per verificare l'esistenza (o meno) di condanne per alcuni reati previsti dal Codice penale, agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-undecies (adescamento di minorenni), o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
La norma prevede quindi che, a partire dal 6 aprile 2014, il datore, ottenuto il consenso del lavoratore interessato, chieda al casellario giudiziale se risultano condanne penali o sanzioni interdittive per le attività che richiedono contatti diretti e regolari con persone minorenni.
Poiché la norma fa riferimento al «soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate» che comportino contatti diretti e regolari con minori, sono tenuti alla richiesta del certificato i datori di lavoro pubblici e privati. A questo scopo bisogna ricordare che, in base a quanto previsto dall'articolo 2094 del Codice civile, è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga dietro retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Ma non è tutto: come precisato dal ministero della Giustizia, l'obbligo riguarda anche l'ente o l'associazione che svolge attività di volontariato, in forma organizzata e non occasionale e sporadica, e che si appresti alla stipula di un contratto di lavoro, sia subordinato, sia parasubordinato. Se gli enti e le associazioni di volontariato intendono avvalersi dell'opera di veri e propri volontari, trattandosi di un'attività che non si identifica con un rapporto di lavoro, l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale non sussiste.
Inoltre, poiché l'obbligo di richiesta del certificato sussiste in tutte le ipotesi in cui è instaurato un contratto di lavoro a prestazioni corrispettive, ossia in tutti i casi nei quali sia erogata la retribuzione o un compenso per l'attività lavorativa svolta da un soggetto (lavoratore/collaboratore) da parte del soggetto che ne utilizza la prestazione (datore di lavoro/committente), sono tenuti alla richiesta anche coloro che impiegano un collaboratore a progetto, un associato in partecipazione o un titolare di partita Iva, incluse le associazioni culturali che organizzano corsi di musica, di gioco-danza, di teatro, canto e così via. Per le agenzie di somministrazione, l'obbligo scatta se dal contratto di fornitura emerge l'impiego del lavoratore in attività che comportano contatti con i minori.
Ne deriva che il certificato deve essere richiesto anche per tutte le professioni o attività (insegnante, operatore scolastico, allenatore, pediatra, educatore, autista di scuolabus, addetto alla mensa scolastica) per le quali l'oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori, a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.
La richiesta del certificato riguarda anche le attività professionali del campo sanitario (per esempio medico pediatra o medico odontoiatra) per quanto riguarda i dipendenti del professionista o della struttura che eroga le prestazioni.

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mercoledì 15 maggio 2019

Enti Non PROFIT: scioglimento dell’ente necessario il parere del ministero del Lavoro


Lo scioglimento di un ente non profit è un evento che impone un’attenta riflessione, sia sotto il profilo operativo, sia per le conseguenze che ne derivano in termini patrimoniali. Sono molte le normative di settore che prevedono un obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, dettando una specifica procedura da seguire in questi casi.
Con la riforma (Dlgs 117/2017) tale onere viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore (Ets), che dovranno disciplinare la devoluzione nel proprio statuto, per cui è importante verificare quali sono i vari step.
Per quanto concerne la parte di patrimonio oggetto di devoluzione. Come chiarito dall’amministrazione finanziaria in tema di Onlus (circolare 59/E del 2007), la devoluzione dovrebbe riguardare solo il patrimonio “incrementale”, ossia tutto ciò che è stato accumulato dall’ente nei periodi di imposta in cui ha fruito di specifiche agevolazioni fiscali. È fatta salva, quindi, la dotazione iniziale, nonché il patrimonio acquisito prima dell’applicazione delle misure agevolative (ad esempio, in caso di Onlus, prima dell’iscrizione nella relativa anagrafe).
Per gli enti che si iscriveranno al Registro unico del Terzo settore (Runts), è previsto che in caso di estinzione, scioglimento il patrimonio viene devoluto, ad altri Ets – secondo le previsioni statutarie o la decisione dell’organo competente  o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (articolo 9 del Dlgs 117/2017). Occorre quindi, in primo luogo, verificare se lo statuto ha già individuato un ente a cui destinare il patrimonio o ha demandato questo compito alla delibera di un organo sociale. Solo in mancanza entra in gioco la Fondazione Italia Sociale, anche se non è escluso che l’organo competente possa discrezionalmente scegliere di devolvere il patrimonio proprio a tale Fondazione (laddove ciò non sia in contrasto con lo statuto). 
Ai fini della devoluzione è necessario acquisire il parere preventivo dell’ufficio del Runts, il quale ha il compito di verificare se il soggetto prescelto soddisfi tutti i requisiti per ricevere il patrimonio. Questa disciplina trova già applicazione ad Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che sono già entrate nella fase transitoria di attuazione della riforma.
In attesa dell’operatività del Runts, il parere dell’ufficio è sostituito da quello del ministero del Lavoro, richiesto per le Onlus e per gli enti non commerciali dalle attuali normative di settore (articolo 10, comma 1, lettera f del Dlgs 460/1997 e articolo 148, comma 8, lettera b del Tuir).
In questo periodo, quindi, gli enti non profit che dovessero per qualsiasi motivo decidere di sciogliersi, dovranno prestare attenzione a questi passaggi:
- l’assemblea straordinaria dovrà deliberare lo scioglimento ed eventualmente nominare i liquidatori;
-bisognerà redigere il bilancio o altro documento contabile da cui risultino l’ammontare e la composizione del patrimonio da devolvere;
-per ottenere il parere del ministero del Lavoro, l’ente che si scioglie dovrà presentare un’apposita richiesta e allegare il proprio atto costitutivo e statuto, il verbale di scioglimento e la documentazione contabile;
-a sua volta, il soggetto beneficiario del patrimonio dovrà depositare presso il ministero l’atto costitutivo e lo statuto, nonché una lettera di accettazione del patrimonio devoluto, a firma del legale rappresentante, con la puntuale indicazione di tale patrimonio.
Se l’ente che si scioglie è una Onlus, dalla documentazione contabile dovrà risultare non solo il patrimonio residuo alla data in cui è venuta meno la qualifica, ma anche la situazione patrimoniale al momento del suo acquisto (ossia al momento dell’iscrizione nell’Anagrafe Onlus).
In caso di patrimonio immobiliare, poi, a prescindere dalla forma giuridica dell’ente che si scioglie, sarà comunque necessario un atto notarile per trasferire i beni al soggetto prescelto.

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venerdì 10 maggio 2019

Bando Ismea 2019 mutui agevolati a giovani agricoltori per acquisire aziende


Procedura a sportello: domande da presentare entro il 27 maggio alle 12
Dotazione di 70 milioni per contributi in misura massima di 70mila euro
Sono concessi dei mutui a tassi agevolati per l’acquisto di aziende agricole che siano già in buone condizioni economiche, ossia in grado di fornire un reddito al giovane imprenditore che gli consenta di sostenere, nell’arco di 15, 20 o 30 anni, il prestito ottenuto.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di 70mila euro, erogabile per il 60% alla conclusione del periodo di preammortamento e, dunque, all’avvio dell’ammortamento dell’operazione e, per il 40%, all’esito della corretta attuazione del piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione.
Beneficiari
I beneficiari sono giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni, residenti in Italia e in possesso di adeguate capacità e competenze professionali. L’insediamento deve avvenire in aziende esistenti in forma individuale o di società agricola.
La procedura, prevede la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, accompagnata da un piano aziendale di durata almeno quinquennale che dimostri la sostenibilità dell’operazione finanziaria e da una descrizione della struttura fondiaria oggetto d’intenzione d’acquisto.
Le domande da presentare sull’apposita piattaforma Ismea devono pervenire entro e non oltre le 12 del 27 maggio. Il finanziamento è a sportello: pertanto, sia l’istruttoria che la graduatoria saranno redatte in relazione all’arrivo delle istanze. Prima dell’approvazione ci sono alcuni step: l’ammissibilità delle domande, l’istruttoria tecnica, la valutazione del fondo effettuata da tecnico Ismea previo sopralluogo ed, infine, se l’esito istruttorio si è concluso positivamente, la concessione delle agevolazioni.

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martedì 7 maggio 2019

Agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori anno 2019


L’incentivo per le assunzioni nel Mezzogiorno, il cosiddetto Bonus Sud, prorogato dalla Legge di Bilancio per gli anni 2019 e 2020, è disponibile dal prossimo 1° maggio 2019. Lo prevede il decreto attuativo ANPAL, pubblicato sul sito dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro, che attua le disposizioni previste dal comma 274 della legge 145/2018
Attenzione: per rendere effettivamente utilizzabile l’incentivo, bisogna attendere anche la circolare attuativa INPS, avvertono i Consulenti del Lavoro. In pratica, par di capire, la situazione è la seguente: il Bonus 2019 è valido a partire dalle assunzioni effettuate dal primo maggio, ma sarà concretamente utilizzabile quando uscirà la circolare INPS (retroattivamente).
La forma di incentivo è un esonero previdenziale di 12 mesi, fino a un massimo di 8.060 euro, che va utilizzato entro il 28 febbraio 2021. Spetta ai datori di lavoro che assumono, fra il primo maggio e il 31 dicembre 2019, lavoratori fra i 16 e i 34 anni oppure di qualsiasi età se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
La sede di lavoro deve essere in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
Importante: se la sede di lavoro cambia dopo l’assunzione, il datore di lavoro perde l’incentivo a partire dal mese seguente.
Il contratto deve essere a tempo indeterminato, anche in somministrazione, oppure di apprendistato professionalizzante, o per le trasformazioni di un contratto a termine in un tempo indeterminato..
La domanda si presenta all’INPS, in via telematica, con le modalità che saranno definite con precisione da apposita circolare. Dopo aver ricevuto l’istanza, l’istituto di previdenza effettua le verifiche del caso, accerta che ci siano ancora risorse disponibili, e comunica l’esito. Se questo è positivo, il datore di lavoro ha dieci giorni di tempo per effettuare l’assunzione (nel caso in cui non l’abbia già fatto), e confermare la prenotazione del beneficio. A questo punto, l’erogazione del beneficio avviene attraverso conguaglio sulle verifiche contributive.

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Le novità del DL Crescita


Il DL Crescita (DL n.34/2019) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30.04.2019, oltre ad aver introdotto la c.d Rottamazione delle Entrate Tributarie delle Regioni ed Enti locali prevede una serie di norme a carattere fiscale, tra le quali segnaliamo:
·         la reintroduzione del c.d. Superammortamento per le imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (escluso i veicoli) dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 se entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), con incremento del relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.
·         l’aumento della deducibilità IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo  relativa agli immobili strumentali nelle seguenti misure:
Anno 2019 - deducibilità 50%; anno 2020 deducibilità 60 %; anno 2021 deducibilità 60% - Anno 2022 deducibilità 70 %.

·         l’applicazione fino al 31.12.2021, di imposta di registro / ipotecaria / catastale in misura fissa di 200 euro ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvederanno alla demolizione e ricostruzione degli stessi,  con caratteristiche antisismiche e  il conseguimento della classe energetica A o B, e all’alienazione degli stessi.
·         estensione del Sismabonus  ai Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 2 e 3 (in precedenza limitata alla sola zona 1);
·         per interventi di riqualificazione energetica e interventi su gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, può optare, in alternativa alle stesse, per un contributo di pari importo:
         anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
         rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo.
·         l’introduzione  per le PMI italiane esistenti al 1/01/2019  di un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per partecipare a manifestazioni fieristiche internazionali di settore all’estero, fino a un massimo di 60.000 euro.

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venerdì 3 maggio 2019

Credito d’imposta per le fiere all’estero


Nel testo definitivo del Dl Crescita (34/19 in vigore dal 1° maggio 2019) l’articolo 49, dedicato al credito d’imposta per le Pmi che partecipano alle fiere internazionali.
L’agevolazione fiscale è collegata ai processi di internazionalizzazione, non spettando quindi nel caso di partecipazione a fiere nazionali.
I beneficiari sono le Pmi. Il credito d’imposta è accordato alle Pmi esistenti al 1° gennaio 2019 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl (quindi il 2019 per i soggetti con esercizio solare) nella misura del 30% fino a un massimo di 60mila euro.
Per l’anno 2020 sono disponibili 5 milioni
Esso è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo pari a 5 milioni di euro per il 2020. Il comma 2 dell’articolo chiarisce l’ambito di applicazione della misura agevolativa, affermando che il credito d’imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero per:
le spese per l’affitto degli spazi espositivi;
l’allestimento degli spazi espositivi;
le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
 Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti Ue 1407/13, 1408/13 e 717/14, relativi per i vari settori all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Ue agli aiuti de minimis. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/97
Le disposizioni applicative dell’agevolazione sono rimesse, come di consueto, a un Dm. Infatti viene previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dl sarà emanato un decreto Mise, di concerto con il Mef, su:
le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell’ambito di quelle previste dal comma 2;
le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;
l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;
le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, ai sensi dell’articolo 1 comma 6 del Dl 40/10. Pertanto il decreto attuativo specificherà in dettaglio le spese agevolabili, riconducibili comunque a quelle che la norma prevede al comma 2.

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