Tutti i datori di lavoro pubblici e
privati l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale
per gli addetti che hanno contatti diretti e regolari con i minori, assunti dal
6 aprile 2014. Essa è la data di entrata in vigore del Dlgs 39/2014 (pubblicato
sulla «Gazzetta ufficiale» 68 del 22 marzo) con il quale l'Italia ha recepito
la direttiva 2011/93/Ue del Parlamento europeo, contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La stabilisce il
diritto-dovere dei datori di lavoro di essere informati, al momento
dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con
minori, delle eventuali condanne iscritte nel casellario giudiziale o delle eventuali
misure interdittive esistenti per reati sessuali a danno di minori a carico
delle persone che intendono impiegare.
La
disposizione, rubricata «Certificato penale del casellario giudiziale richiesto
dal datore di lavoro», dispone che il certificato penale del casellario
giudiziale (previsto dall'articolo 25 del Dlgs 313/2002) deve essere richiesto
dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per svolgere attività
professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti
e regolari con minori, per verificare l'esistenza (o meno) di condanne per
alcuni reati previsti dal Codice penale, agli articoli 600-bis (prostituzione
minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale
pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile), 609-undecies (adescamento di minorenni), o
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con minori.
La norma prevede
quindi che, a partire dal 6 aprile 2014, il datore, ottenuto il consenso del
lavoratore interessato, chieda al casellario giudiziale se risultano condanne
penali o sanzioni interdittive per le attività che richiedono contatti diretti
e regolari con persone minorenni.
Poiché la norma
fa riferimento al «soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate» che
comportino contatti diretti e regolari con minori, sono tenuti alla richiesta
del certificato i datori di lavoro pubblici e privati. A questo scopo bisogna
ricordare che, in base a quanto previsto dall'articolo 2094 del Codice civile,
è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga dietro retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Ma non è tutto:
come precisato dal ministero della Giustizia, l'obbligo riguarda anche l'ente o
l'associazione che svolge attività di volontariato, in forma organizzata e non
occasionale e sporadica, e che si appresti alla stipula di un contratto di
lavoro, sia subordinato, sia parasubordinato. Se gli enti e le associazioni di
volontariato intendono avvalersi dell'opera di veri e propri volontari,
trattandosi di un'attività che non si identifica con un rapporto di lavoro,
l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale non sussiste.
Inoltre, poiché l'obbligo di richiesta del certificato sussiste in tutte le
ipotesi in cui è instaurato un contratto di lavoro a prestazioni corrispettive,
ossia in tutti i casi nei quali sia erogata la retribuzione o un compenso per
l'attività lavorativa svolta da un soggetto (lavoratore/collaboratore) da parte
del soggetto che ne utilizza la prestazione (datore di lavoro/committente),
sono tenuti alla richiesta anche coloro che impiegano un collaboratore a
progetto, un associato in partecipazione o un titolare di partita Iva, incluse
le associazioni culturali che organizzano corsi di musica, di gioco-danza, di
teatro, canto e così via. Per le agenzie di somministrazione, l'obbligo scatta
se dal contratto di fornitura emerge l'impiego del lavoratore in attività che
comportano contatti con i minori.
Ne deriva che il certificato deve essere richiesto anche per tutte le professioni o attività (insegnante, operatore scolastico, allenatore, pediatra, educatore, autista di scuolabus, addetto alla mensa scolastica) per le quali l'oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori, a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.
La richiesta del certificato riguarda anche le attività professionali del campo sanitario (per esempio medico pediatra o medico odontoiatra) per quanto riguarda i dipendenti del professionista o della struttura che eroga le prestazioni.
Ne deriva che il certificato deve essere richiesto anche per tutte le professioni o attività (insegnante, operatore scolastico, allenatore, pediatra, educatore, autista di scuolabus, addetto alla mensa scolastica) per le quali l'oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori, a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.
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