ROTTAMAZIONE QUATER
Con la rottamazione delle cartelle esattoriali il
proprio debito potrà essere estinto senza pagare sanzioni, interessi, somme
aggiunte e aggi, anche in modalità rateale.
L’importo sarà dunque ridotto al capitale originariamente
dovuto, più all’eventuale rimborso spese per
procedure esecutive e per i diritti di notifica.
QUALI CARTELLE SI POSSONO
ROTTAMARE
Tutti i debiti affidati
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022,
anche se le cartelle non sono state ancora notificate ai
debitori.
Vi possono rientrare anche quelle già interessate da
provvedimenti di rateizzazione o di sospensione: in questo caso
gli obblighi di pagamento saranno sospesi alla presentazione della domanda e le
dilazioni saranno automaticamente revocate. Inoltre l’Agente della riscossione
non potrà avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi
o ipoteche, o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate,
sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
La Rottamazione quater si estende anche a eventuali carichi
oggetto delle precedenti rottamazioni e del precedente saldo e stralcio,
anche se i pagamenti sono stati interrotti.
LA DOMANDA
Entro il 30 aprile sarà
possibile presentare la domanda di adesione alla procedura di definizione
agevolata delle proprie cartelle (utilizzando l’apposito modello) dal sito
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nella dichiarazione dovranno
essere indicate le cartelle per le quali si vuole
richiedere la definizione agevolata, il numero di rate scelto (è possibile dilazionare
il pagamento in un massimo di 18 rate da
versare entro 5 anni) e l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi in corso.
ESITO DELLA DOMANDA
Entro il 30.6.2023 l’Agente
della riscossione comunicherà al debitore quanto dovuto, l’importo delle
singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
PAGAMENTO
Potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il
31.7.2023, oppure in un massimo di 18 rate:
in caso di rateazione la prima e seconda rata (ciascuna pari al 10% delle somme
complessivamente dovute) vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e
il 30.11.2023, mentre le restanti rate, di pari ammontare, devono essere
versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024,
con gli interessi del 2% annuo.
DURC
In caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il
DURC è
rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della
dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.
STRALCIO AUTOMATICO CARTELLE INFERIORI A 1.000 EURO
La legge di bilancio 2023 ha previsto anche l’annullamento automatico, alla data
del 31.03.2023, dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro (compresi
capitale, interessi e sanzioni del caso), se affidati all’Agenzia delle
Entrate-Riscossione da Amministrazioni statali, Agenzie
fiscali e Enti pubblici previdenziali tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre
2015, anche se ricompresi nelle precedenti
rottamazioni e nel precedente saldo e stralcio.
COME
Il provvedimento verrà messo in atto automaticamente il 31
marzo.
ESCLUSIONI
Attenzione: non potranno però beneficiare di questo strumento i
tributi locali (come Imu, Tasi), per cui lo stralcio potrà essere applicato
solo a sanzioni ed interessi connessi. Anche questa modalità di
riduzione del debito avverrà automaticamente, a meno che l’ente
locale creditore non abbia comunicato entro il 31 gennaio all’Agenzia delle
Entrate-Riscossione la propria intenzione di non aderirvi. Questi importi
potranno in ogni caso rientrare nella rottamazione.
“SANATORIA” AVVISI BONARI
L’agevolazione consiste nella riduzione al 3% delle sanzioni previste
dagli avvisi bonari relativi al
controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi
d’imposta 2019, 2020, 2021 per i quali il termine di
pagamento (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non era scaduto al 1º
gennaio 2023, oppure per gli avvisi recapitati dopo questa data.
A prescindere dal periodo di imposta, se si ha in corso un pagamento
rateale (non decaduto) relativo ad avvisi bonari è
possibile ridefinire le somme dovute riducendo la sanzione al 3%,
ma solo per le rate residue.
COME
Per godere della misura occorre pagare (entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione):
1. il
totale delle imposte e i contributi previdenziali
dovuti;
2. gli interessi e
le somme
aggiuntive;
3. la sanzione
ridotta del 3% (in luogo in genere del 10%).
È ammesso il pagamento rateale con
un massimo 20 rate trimestrali di pari
importo. Anche le rateazioni in corso possono essere allungate fino
a tale numero massimo, ma vanno considerate nel conto anche le rate già pagate.
RAVVEDIMENTO
SPECIALE
È la regolarizzazione
di violazioni, non ancora contestate, riferibili al pagamento
dei tributi
amministrati dall’Agenzia delle Entrate (come Ires, Irpef
e addizionali, Irap, Iva) relativi a dichiarazioni validamente presentate (sono
perciò escluse le dichiarazioni omesse o presentate 90 giorni dopo il termine)
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e per
periodi d’imposta precedenti, diverse da quelle definibili a
seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
COME
Le violazioni commesse vengono regolarizzate con il pagamento
di un diciottesimo del minimo della sanzione, oltre all’imposta
e agli interessi. Tale versamento può essere effettuato anche
in 8 rate trimestrali, con scadenza della prima il 31.3.2023 e
le successive entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, con gli
interessi del 2%