sabato 4 novembre 2023

Whistleblowing – Adempimento obbligatorio entro il 17 dicembre 2023

 

Entro il 17 dicembre 2023 le aziende che impiegano fra i 50 e 249 dipendenti dovranno adeguarsi alle norme del Dlgs 24/2023 che ha attuato la Direttiva Ue 2019/1937 e introdotto in via generalizzata l’istituto del whistleblowing nel nostro ordinamento.

Con il “whistleblowing” si intende la rivelazione da parte di un soggetto (dipendente, collaboratore autonomo, o professionista dell’impresa) di un illecito amministrativo, contabile, civile o penale commesso all’interno di un ente, del quale lo stesso abbia avuto conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Dlgs 24/2023,  punta a tutelare i dati delle persone che segnalano violazioni capaci di ledere l’interesse o l’integrità aziendale. Si tratta di una tutela molto ampia poiché si estende non solo al soggetto segnalante, ma anche ai cosiddetti facilitatori, ossia i soggetti preposti ad assistere il segnalante nel processo di segnalazione e – tra gli altri – i colleghi che operano abitualmente nello stesso contesto lavorativo. La protezione mira ad essere piuttosto efficace dal momento che le tutele sono assicurate non solo nel corso del rapporto di lavoro ma prima del suo inizio, se le violazioni sono conosciute durante il processo di selezione, e dopo la sua cessazione.


Il Dlgs 24/2023 sul whistleblowing, si applica a tutte le società che alternativamente:

·         hanno impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati

·         operano in settori regolamentati a livello europeo (ad esempio i mercati finanziari) a prescindere dal numero di dipendenti

·         rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 231/2001 e adottano un modello di organizzazione, sempre a prescindere dal numero dei dipendenti.

Gli adempimenti per le aziende?
Per garantire l’adeguata protezione del segnalante, le aziende dovranno realizzare una serie di adempimenti volti a rendere effettiva la tutela. In particolare, dovranno attivare canali di segnalazione interna che garantiscano, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, del contenuto, dei documenti e delle persone comunque menzionate nella segnalazione.
La gestione del canale di segnalazione potrà essere affidata a un soggetto/funzione interna autonoma, il cui personale dovrà essere appositamente formato. In alternativa potrà essere affidato anche a un soggetto esterno. Laddove in azienda siano presenti le RSU, la creazione del canale di segnalazione (interno o esterno) dovrà essere preceduto da un’informativa con queste ultime.
Le segnalazioni potranno essere effettuate in qualsiasi forma, scritta o orale, pertanto i canali di segnalazione dovranno garantire la prova della corretta ricezione della segnalazione (attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, modalità informatiche o incontri diretti) e della rigorosa tempistica di risposta. E’ infatti previsto l’obbligo di rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni, e un riscontro alla segnalazione entro 90 giorni.
Ogni segnalante dovrà essere messo a conoscenza circa le procedure e modalità previste per effettuare le segnalazioni. Le aziende dovranno quindi fornire informazioni precise al proprio personale pubblicandole in modo facilmente visibile nel luogo di lavoro oppure sul proprio sito internet.
Il segnalante potrà optare anche per un canale esterno di segnalazione. In tal caso le segnalazioni esterne potranno essere effettuate ricorrendo al canale istituito dall’Anac (l’Autorità nazionale anti corruzione) che dovrà fornire anch’essa requisiti di riservatezza e protezione
Entro il 17 dicembre 2023 le aziende dovranno, quindi, procedere ad attivare il canale di segnalazione, individuare e formare le funzioni preposte, istituire le necessarie procedure aziendali e garantire l’adeguata informazione e tutela a tutti i dipendenti.

Fermo restando che sono vietati fenomeni di ritorsione che incidano sui rapporti di lavoro dei soggetti segnalanti (dipendente, collaboratore autonomo ecc.), il Dlgs 24/2023 prevede anche sanzioni amministrative piuttosto elevate, da € 10.000 ad € 50.000, per le imprese che omettano di adempiere ai passaggi sopra descritti o che non forniscano la tutela e protezione prevista dalla norma.

Per maggiori informazioni:

Dott. Fausto Ridolfo

Studio Consulenza del Lavoro – Aziendale - Fiscale -

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