Entro il 17 dicembre 2023 le aziende che impiegano fra i 50 e 249 dipendenti dovranno adeguarsi alle norme del Dlgs
24/2023 che ha attuato la Direttiva Ue 2019/1937 e introdotto in via
generalizzata l’istituto del whistleblowing nel
nostro ordinamento.
Con
il “whistleblowing” si intende la rivelazione
da parte di un soggetto (dipendente, collaboratore autonomo, o professionista
dell’impresa) di un illecito amministrativo, contabile, civile o penale
commesso all’interno di un ente, del quale lo stesso abbia avuto
conoscenza nell’esercizio delle sue
funzioni.
Il Dlgs 24/2023, punta a tutelare i dati delle persone che
segnalano violazioni capaci di ledere l’interesse o l’integrità aziendale. Si
tratta di una tutela molto ampia poiché si estende non solo al soggetto
segnalante, ma anche ai cosiddetti facilitatori, ossia i soggetti preposti ad
assistere il segnalante nel processo di segnalazione e – tra gli altri – i
colleghi che operano abitualmente nello stesso contesto lavorativo. La
protezione mira ad essere piuttosto efficace dal momento che le tutele sono
assicurate non solo nel corso del rapporto di lavoro ma prima del suo inizio,
se le violazioni sono conosciute durante il processo di selezione, e dopo la
sua cessazione.
Il Dlgs
24/2023 sul whistleblowing, si applica a tutte le società che alternativamente:
·
hanno
impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati
·
operano in
settori regolamentati a livello europeo (ad esempio i mercati finanziari) a
prescindere dal numero di dipendenti
·
rientrano nel
campo di applicazione del Dlgs 231/2001 e adottano un modello di
organizzazione, sempre a prescindere dal numero dei dipendenti.
Gli adempimenti per le aziende?
Per garantire l’adeguata protezione del
segnalante, le aziende dovranno realizzare una serie di adempimenti volti a
rendere effettiva la tutela. In particolare, dovranno attivare canali di segnalazione interna che
garantiscano, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità
del segnalante, della persona coinvolta, del contenuto, dei documenti e delle
persone comunque menzionate nella segnalazione.
La gestione del canale di segnalazione potrà essere affidata a un
soggetto/funzione interna autonoma, il cui personale dovrà essere appositamente
formato. In alternativa potrà essere affidato anche a un soggetto esterno.
Laddove in azienda siano presenti le RSU, la creazione del canale di
segnalazione (interno o esterno) dovrà essere preceduto da un’informativa con
queste ultime.
Le segnalazioni potranno essere effettuate in qualsiasi forma, scritta o orale,
pertanto i canali di segnalazione dovranno garantire la prova della corretta
ricezione della segnalazione (attraverso linee telefoniche, sistemi di
messaggistica vocale, modalità informatiche o incontri diretti) e della
rigorosa tempistica di risposta. E’ infatti previsto l’obbligo di rilasciare al
segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni, e un
riscontro alla segnalazione entro 90 giorni.
Ogni segnalante dovrà essere messo a conoscenza circa le procedure e modalità
previste per effettuare le segnalazioni. Le aziende dovranno quindi fornire informazioni precise al proprio
personale pubblicandole in modo facilmente visibile nel luogo di lavoro
oppure sul proprio sito internet.
Il segnalante potrà optare anche per un canale esterno di segnalazione. In tal
caso le segnalazioni esterne potranno essere effettuate ricorrendo al canale
istituito dall’Anac (l’Autorità nazionale anti corruzione) che dovrà fornire
anch’essa requisiti di riservatezza e protezione
Entro il 17 dicembre 2023 le aziende dovranno, quindi, procedere ad attivare il canale di segnalazione,
individuare e formare le funzioni preposte, istituire le necessarie procedure
aziendali e garantire l’adeguata informazione e tutela a tutti i dipendenti.
Fermo restando che sono vietati fenomeni
di ritorsione che incidano sui rapporti di lavoro dei soggetti segnalanti
(dipendente, collaboratore autonomo ecc.), il Dlgs 24/2023 prevede anche sanzioni amministrative piuttosto
elevate, da € 10.000 ad € 50.000, per le imprese che omettano di adempiere ai
passaggi sopra descritti o che non forniscano la tutela e protezione prevista
dalla norma.
Per
maggiori informazioni:
Dott. Fausto Ridolfo
Studio
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