mercoledì 30 maggio 2012

Consulenza Cooperative

Lostudio di consulenza Centro servizi aziendali di Fausto Ridolfo è specializzato nel settore cooperativo e si propone di offrire servizi qualificati e specifici per le società cooperative e per i consulenti che si occupano della gestione di società cooperative.


Le aree di attività dello Studio sono:
 redazione di statuti per ogni tipologia di società cooperativa e consorzi;
 redazione di pareri su argomenti concernenti il diritto societario cooperativo, il diritto del lavoro, la fiscalità cooperativa, la vigilanza cooperativa;
 redazione di regolamenti interni (es. regolamento interno del socio lavoratore ex lege n. 142/2001; regolamento per il conferimento; regolamento per l'attribuzione del ristorno; etc..)
 redazione bilanci sociali specifici per le società cooperative;
 consulenza tributaria per le cooperative;
 assistenza previdenziale;
 contenzioso in materia di società cooperative;
 corsi formativi in materia cooperativa;
 elaborazione progetti per la partecipazione a bandi specifici per le società cooperarative;
 collaborazioni con consulenti che si occupano di società cooperative per risolvere quesiti e fornire pareri sulle questioni più importanti.

Lo Studio di consulenza Centro servizi aziendali di Fausto Ridolfo si avvale, per le sue prestazioni professionali, di collaborazioni con professionisti esperti del settore cooperativo ed è presente con propri operatori in tutta Italia.
Per informazioni:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento: lunedì - mercoledì - venerdì - dalle ore 16,30 alle 19,00


sabato 26 maggio 2012

Prorogata l’autocertificazione dei rischi fino al 31 dicembre 2012

Il 14 maggio scorso, il Cdm ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 il D.L. n. 57 del 12 maggio 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese". In particolare, è stata prorogata l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le microimprese, che occupano meno di 10 dipendenti, dal 30 giugno fino al 31 dicembre 2012.
Mentre restano confermate le vecchie disposizioni in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale fino all’emanazione degli appositi decreti attuativi.
Le modalità di documentazione della valutazione del rischio è uno dei pochi adempimenti rispetto ai quali il legislatore ha previsto una semplificazione in relazione al profilo dimensionale dell'impresa. Infatti, l’art. 29, c. 5 del T.U. sulla sicurezza prevede che i datori di lavoro, che occupano fino a 10 lavoratori, possano autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.
Tuttavia, restano escluse da tale beneficio alcune categorie di attività particolarmente pericolose, vale a dire:
 le aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 334/1999, n. 334, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli art. 6 e 8 del medesimo decreto;
 le centrali termoelettriche;
 gli impianti ed installazioni di cui agli art. 7, 28 e 33 del D.L. n. 230/1995;
 le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
Per il raggiungimento della soglia dei 10 lavoratori bisogna conteggiare chiunque svolga un'attività presso il luogo di lavoro, a prescindere dal tipo di  contratto e dalla retribuzione-
Al riguardo, è importante specificare che l'autocertificazione è solamente la modalità di documentazione della valutazione, poiché l'analisi dei rischi deve  essere comunque effettuata, così come debbono essere adottate tutte le  misure idonee ad eliminare o ridurre al minimo i rischi.
Per informazioni ed assistenza:
Fausto Ridolfo
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Durc. Il debito del socio non blocca l’emissione

Parere della Fondazione studi Consulenti del lavoro.
Gli esperti della Fondazione Studi C.d.L., su un interrogativo di una S.r.l. unipersonale, hanno chiarito che i debiti pregressi della ditta individuale non sono rilevanti ai fini del rilascio del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Infatti, nelle società di capitali le persone giuridiche sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale perfetta, pertanto, la verifica va effettuata sulla contribuzione per dipendenti e collaboratori nonché ai contributi dovuti alla Gestione Separata per i compensi percepiti dall’amministratore. Lo chiarisce la Fondazione Studi C.d.L. con il parere n. 17 del 17 maggio 2012.
Nel dettaglio, una S.r.l. unipersonale con dipendenti a cui non viene rilasciato il Durc, chiede se i debiti pregressi del socio, che ha avuto in passato un’attività con dipendenti come ditta individuale, potrebbe essere la causa scatenante della mancata emissione del documento.
Per informazioni:
Fausto Ridolfo
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La formazione dei lavoratori alla luce degli accordi Stato-Regioni

Con gli accordi Stato – Regioni siglati in data 21 dicembre 2011 il legislatore ha inserito un ulteriore tassello alle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Infatti, in virtù di tali accordi, l’azienda dovrà obbligatoriamente attivarsi per formare il personale operante in azienda, secondo la seguente suddivisione: lavoratori in generale, dirigenti e preposti. Tale formazione, ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza, deve avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi. Il personale di nuova assunzione dovrà essere avviato ai corsi anteriormente o, se ciò non fosse possibile, contestualmente all’assunzione.
In tale ultimo caso, il corso dovrà avere comunque termine entro sessanta giorni dall’instaurazione del rapporto. Per i lavoratori in genere il ciclo formativo previsto sarà di 4 ore di formazione generale oltre a un’ulteriore formazione specifica che potrà essere di 4, 8 o 12 ore, in base alla classificazione in macrocategorie di rischio con corrispondenza all’inquadramento ATECO.
Contenuti delle 4 ore base generali saranno: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza controllo e assistenza. Per i preposti è prevista una formazione aggiuntiva di 8 ore.
Per consulenza ed assistenza sulle problematiche sicurezza e luoghi di lavoro:
Dott. Fausto Ridolfo
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Versamenti tardivi. La penalità del 30% scatta sull’intera somma da pagare

Occhio ai ritardati pagamenti. Chi va alla cassa dopo i 30 giorni dalla scadenza dei termini rischia una sanzione del 30% sull'intero importo e non sulla parte non versata.

Questa è la pretesa dell'Agenzia delle Entrate anche se la maggior parte della giurisprudenza di merito si è espressa in senso contrario. Il caso riguarda i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute entro il termine differito di 30 giorni, ma sbagliano nel calcolare correttamente la maggiorazione dello 0,40%.
Per i giudici tributari applicare la sanzione sull'intera somma sarebbe iniquo perché equiparerebbe di fatto un omesso versamento di interessi a un omesso versamento dell'intera imposta che invece è stata versata nei termini di legge

Per assistenza e consulenza

Fausto Ridolfo
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venerdì 25 maggio 2012

Sicurezza luoghi di lavoro: Verifiche più stringenti per le attrezzature

Sono entrate ufficialmente in vigore le norme che obbligano i datori di lavoro a verificare periodicamente le attrezzature di lavoro

Premessa –Adempimenti sempre più pressanti in materia di sicurezza. Da oggi, infatti, entra ufficialmente in vigore il D.M. 11 aprile 2011, che detta le nuove modalità e criteri per effettuare icontrolli periodici delle attrezzature di lavoro. In particolare, i datori di lavoro dovranno obbligatoriamente sottoporre a verifiche iniziali e periodiche, condotte dall’INAIL e dall’ASL, le attrezzature di lavoro indicate dettagliatamente nell’Allegato VII al Testo Unico in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).
Le attrezzature –Più nel dettaglio, le attrezzature oggetto di verifica possono essere classificabili nei seguenti gruppi: “Gruppo SC” -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; “Gruppo SP” - Sollevamento persone; “Gruppo GVR” - Gas, Vapore, Riscaldamento.
Adempimenti del datore di lavoro –Qualora il datore di lavoro possiede una o più delle attrezzature contenute nei suddetti gruppi, deve tempestivamente comunicarlo all’INAIL. Inoltre, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima verifica, così come stabilito dall’allegato VII del T.U. sulla sicurezza, il datore di lavoro deve richiedere all’Istituto assicuratore la volontà di effettuare il controllo, comunicando altresì il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per la verifica stessa. Al riguardo, occorre sottolineare che la periodicità del controllo è variabile caso per caso in funzione delle caratteristiche tipiche dell’attrezzatura stessa. Tuttavia, l’INAIL non è l’unico istituto autorizzato a effettuare l’attività di verifica, in quanto decorso il termine dei 60 giorni, il datore di lavoro può avvalersi anche di soggetti abilitati, pubblici o privati. Le ASL invece sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di 30gg dalla richiesta. Ai fini del buon andamento dell’attività di verifica, il datore di lavoro ha anche l’obbligo di mettere a disposizione del verificatore il personale di competenza, sotto vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
Sanzioni –Sul versante sanzionatorio, l’art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 non sanziona espressamente l’omessa o ritardata verifica periodica delle attrezzature. Tuttavia, è possibile ricondurre l’eventuale omissione della verifica all’obbligo generale dell’art. 71 del Testo Unico sulla sicurezza, il quale prevede l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere. Nel caso in cui invece si verifichino eventuali irregolarità in sede di verifica, occorre comunicare le violazioni all’organo di vigilanza
Per consulenza ed assistenza Sicurezza luoghi di lavoro:
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Accertamento. I prelievi bancari degli autonomi saranno pesati in base alla situazione complessiva

Prelievi dei professionisti e degli imprenditori individuali dai propri conti. Gli uffici sono

chiamati a valutare con maggiore attenzione la natura delle somme prelevate

nell'ambito di un'analisi complessiva della situazione del contribuente, così da

smussare le rigidità finora emerse. Oggi se il contribuente non è in grado di indicare il

beneficiario dei prelievi e se le somme non risultano dalle scritture contabili, il Fisco

presume l'esistenza di un 'nero'. Dalle Entrate sono consapevoli che la circolare n.

32/2006 debba essere integrata e aggiustata. Per la comunicazione dei movimenti

bancari l'Agenzia sta valutando la soluzione tecnica da adottare per acquisire dati,

anche dopo i rilievi del garante della Privacy. Gli operatori dovranno inviare i saldi dei

rapporti a inizio e fine periodo e l'ammontare complessivo dei movimenti. L'Agenzia ha

già avviato la fase di studio per predisporre le liste selettive.
Per assistenza e consulenza:
Dott. Fausto Ridolfo
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Scadenza al 9 luglio per versamenti di Unico 2012, senza maggiorazioni

Scadenza al 9 luglio per  versamenti di Unico 2012, senza maggiorazioni
Slittano i versamenti di Unico. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



proroga, dal 18 giugno al 9 luglio 2012, i versamenti per le persone fisiche e le società


soggette agli studi di settore. Il rinvio di 21 giorni interessa anche chi paga a rate. Le


rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di


scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri


contribuenti. Nessun differimento è invece previsto per i versamenti dell'Imu la cui


scadenza per la prima o unica rata del 2012 resta il 18 giugno. Chi decide di versare più


tardi con la maggiorazione dello 0,40% deve tenere da conto le nuove date. Il periodo


dal 19 giugno al 18 luglio 2012 va infatti sostituito con i nuovi termini che vanno dal 10


luglio al 20 agosto 2012.
Per assistenza Tributaria
Fausto Ridolfo
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Pneumatici da novembre 2012 devono avere l'etichetta

Da novembre 2012 pneumatici con l’etichetta


Obbligo per le gomme prodotte dal 1° luglio 2012, che permette l’acquisto valutandone l’aderenza al bagnato, la rumorosità del rotolamento e il consumo di carburante
Gli pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012 e destinati all’equipaggiamento di autovetture e veicoli commerciali leggeri e pesanti, dovranno essere immessi sul mercato con l’obbligo di un’etichetta contenente informazioni precise.
Regolamento Ce n. 1222/2009 - Tale obbligo deriva dal Regolamento CE n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per cui dal prossimo novembre 2012, tutte le gomme immesse sul mercato devono essere dotate di un’etichettatura che deve riportare la riduzione di consumo di carburante, l’aderenza sul bagnato e la rumorosità di rotolamento.
Obbligo dell’etichetta - Proprio con le informazioni contenute in questa etichetta si permette al consumatore di scegliere gli pneumatici a basso consumo di carburante, meno rumorosi e più sicuri sulle strade bagnate.
Impegni comunitari - Un obbligo di etichettatura che deriva dagli impegni assunti a livello comunitario di riduzione del consumo energetico di 20 punti percentuali entro il 2020.
Le informazioni contenute nell’etichetta - A ben vedere le informazioni contenute nell’etichetta si distinguono in base a tre caratteristiche, riduzione consumi, aderenza sul bagnato e rumorosità di rotolamento, a loro volta suddivise in altre 7 classi.



I soggetti obbligati - Se da una parte sono i fornitori a dover applicare obbligatoriamente sugli pneumatici l’etichetta in questione, dall’altra sono i rivenditori obbligati a vendere le gomme con l’etichetta visibile

Il canone Rai debutta nella dichiarazione Unico 2012

Nuova sezione per l’indicazione dei dati dell’abbonato “speciale” RAI - UNICO 2012 x le imprese


Quest’anno il modello Unico PF, Unico SP, Unico SC 2012 già nel Frontespizio e nel quadro RS (a righi

differenti per tipologia di contribuente) prevedono una nuova sezione denominata “Canone RAI imprese”.

Tale sezione è riservata ai soggetti esercenti attività d’impresa per l’indicazione della detenzione o meno

di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiofoniche o televisive per i quali è dovuto

il canone RAI cosiddetto “speciale”. Se viene compilato il rigo del Frontespizio dichiarando la detenzione,

va compilata anche la nuova sezione “Canone RAI” del quadro RS che riporta in dettaglio le informazioni

relative all’abbonamento.

L’art. 17, D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia) dispone che le imprese e le

società, in sede di dichiarazione dei redditi, debbano indicare:

→ il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione;

→ la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di

abbonamento radiotelevisivo speciale;

→ eventuali altri dati relativi all’abbonamento, ai fini della verifica del

pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Ai sensi del RDL n. 246/38 e D.L. n. 458/44 e come riportato dalle Istruzioni di

Unico PF, SP e SC 2012 viene fornita l’informazione che la nuova casella relativa

al “Canone RAI” presente nel Frontespizio:

→ “deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività di

impresa che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla

ricezione di trasmissioni radio […] o radio televisive […] in esercizi

pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro, diretto o

indiretto”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella Nota 22.2.2012, n. 12991, ha

specificato che per valutare l’assoggettamento al tributo in esame, un

apparecchio è da considerarsi:

1. atto a ricevere le radioaudizioni se e solo se include all’origine gli stadi

di un radioricevitore completo:

- sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio

di Radiodiffusione);

- decodificatore;

- trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi;

- solo audio per i servizi radiofonici;

2. adattabile a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno:

- uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate

al servizio di Radiodiffusione);

- ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di

entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto

apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore

completo

. La compilazione della sezione dedicata nel modello Unico a tale fattispecie

riguarda, dunque, esclusivamente gli esercenti attività d’impresa (ditte

individuali e società).

Gli esercenti attività d’impresa sono tenuti a compilare la casella “Canone RAI

imprese”:

→ sia nel caso in cui detengano;

→ sia nel caso in cui non detengano nell’anno 2011 o che detengano per la

prima volta nel 2012;

gli apparecchi atti o adattabili a ricevere trasmissioni radio e/o radio televisive,

in esercizi/locali aperti al pubblico ovvero utilizzati a scopo di lucro diretto o

indiretto.

Nel Frontespizio del Mod. UNICO PF, SP e SC 2012 è stata pertanto inserita la

presente casella, che dev’essere compilata dai contribuenti che esercitano

attività d’impresa, indicando:

→ codice 1 qualora detengano uno o più apparecchi atti alla ricezione di

trasmissioni radio;

→ codice 2 qualora detengano uno o più apparecchi atti alla ricezione di

trasmissioni radiotelevisive; in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico, o

nel caso in cui siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto;

→ diversamente, se il contribuente non detiene alcun apparecchio deve

indicare il codice 3.

Nel caso di indicazione dei codici 1 o 2, i dati relativi all’abbonamento in essere

devono essere riportati per l’Unico PF ai righi RS38 e/o RS39 del quadro RS, per

l’Unico SP ai righi RS46 e RS47 e per l’Unico SC 2012 ai righi RS 111 e RS 112.

Per consulenza Tributaria:
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venerdì 18 maggio 2012

Asssistenza Tributaria Imprese: RAI. Come rispondere alla comunicazione per il pagamento dell'Abbonamento Speciale

La RAI sta inviando alle aziende una nuova comunicazione rielaborata alla luce della nota interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico.

È prassi consolidata da parte della RAI considerare ogni soggetto un "potenziale utente non abbonato", quindi presumendo il possesso di apparecchi soggetti al pagamento di tale tassa sta inviando la nuova lettera a tutte le aziende creando di nuovo allarme.
Si radisce che  in base alla nota ministeriale citata sono esplicitamente esclusi dal pagamento dell'Abbonamento Speciale i PC senza sintonizzatore TV nonché i monitor per computer.
Le aziende dovranno rispondere attraverso la cartolina preaffrancata, specificando nello spazio "eventuali altre comunicazioni" di non essere tenuti al pagamento della tassa in quanto sprovvisti degli apparecchi ad essa soggetti.
Facsimile di risposta in autotutela:

Spett.le


RAI Radio Televisione Italiana Spa

Direzione Amministrazione Abbonamenti

Viale Mazzini, 14

00195 ROMA

Spett.le

RAI Sede Regionale di _______________

Via ___________________________________

Citta ____________ CAP _________________

Lettera Raccomandata

OGGETTO: Abbonamento Speciale alla televisione

Il sottoscritto ________________________________ titolate/legale rappresentante della la ditta ___________________________________________________________

con sede in via _________________________________________________________

città _____________________ CAP ________________________________________

in base alla normativa vigente e con riferimento alla vostra lettera (prot.TV 706 ………………………………………….) segnala di non essere in possesso degli apparecchi soggetti al pagamento dell’abbonamento speciale in oggetto e di non essere, pertanto, tenuto al pagamento della somma richiesta.

In fede

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Riflessioni Imu e case in Affitto

CASE AFFITTATE


L'Imu sarà una stangata anche per le abitazioni date in locazione, con rincari fino al '240% rispetto all'Ici per i contratti a canone libero. Entro il 18 giugno, ad esempio, il proprietario di un alloggio con una rendita catastale di 650 euro dovrà pagare un acconto Imu di 395,20 euro. L'anno scorso, invece, se l'era ca¬vata con un importo compreso tra 162,50 euro (nei pochi Comuni che applicavano l'Ici allo 0,5%) e 227,50 euro (in quelli, più numerosi, che avevano fissato l'aliquota allo 0,7%).
A questo primo versamento, però, bisogna aggiungere il saldo da pagare entro il 17 dicembre. E qui i proprietari dovranno fare i conti con gli eventuali aumenti decisi dai sindaci. Per quello stesso alloggio, con un'aliquota Imu dell'1,06% il conto annuo arriverebbe 1.102,40 euro: cifra che fa impallidire l'importo complessivo dell'Ici 2011 (da 325 a 455 euro).
Oltretutto, l'appuntamento di dicembre sarà complicato dalla ripartizione dell'Imu tra quota statale e comunale (da indicare in due righi diversi del modello F24, con i codici tributo 3918 e 3919). Se a giugno basterà dividere l'importo per due, a dicembre si dovrà ricalcolare la quota erariale secondo l'aliquota dello. 0,38% e fare il conguaglio della quota municipale alla luce dell'aliquota comunale.
Certo, i Comuni hanno la posssibilità di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota dell'Imu sugli immobi¬li locati, ma le condizioni della finanza locale non lasciano molta speranza. Anche perché, con il meccanismo della quota statale fissa, ogni euro di sconto sarà integralmente a carico delle casse municipali. Di fatto, se il gettito dell'Imu calcolata applicando l'aliquota. base nazionale è 1.000, la quota erariale sarà sempre 500, anche se il Comune dovesse ridurre a 800 l'imposta dovuta. Si capisce bene, quindi, che solo i sindaci delle città con un mercato delle locazioni molto esteso, o con molte case vacanze, potranno permettersi di sostenere gli sconti.
Affitti a canone concordato
Ancora più delicato è il fronte déi contratti a canone concordato. In questi casi, molti Comuni avevano previsto aliquote lci ri¬dotte o azzerate per incentivare i proprietari ad accettare un canone calmierato a favore dell'inquilino.
L'acconto Imu di giugno, invece, dovrà essere calcolato sulla base dell'aliquota ordinaria dello 0,76%, e la possibilità di una riduzione del prelievo dipenderà dalle scelte dei Comuni. Il monitoraggio condotto nei giorni scorsi da Confedilizia sulle prime delibere Imu, tuttavia, mostra che solo La Spezia (0,46%) e Alba (0,4%) hanno adottato aliquote inferiori allo standard per i canoni concordati, con un prelievo che risulta in ogni caso più elevato di quello Ici. Sui contratti a canone libero, invece, nessuno è sceso sotto lo 0,76 per cento. Ma si tratta pur sempre di decisioni interlocutorie, perché non peseranno ai fini dell'acconto e perché potranno essere corrette fino al 30 settembre.
Il taglio della deduzione
A conti fatti, per i contribuenti con i redditi più bassi- in genere inferiori a 28mila euro - il rincaro dell'Imu è in grado di rosicchiare praticamente tutto il risparmio derivante dalla scelta della cedolare secca. Scelta che peraltro non è sempre possibile a norma di legge o vantaggiosa sotto il profilo economico, perché chi opta per la tassa piatta deve rinunciare all'aggiornamento Istat del canone. Con il risultato che la nuova patrimoniale finisce per pesare di più soprattutto sui redditi inferiori.
Sugli affitti incombe poi un'altra minaccia, contenuta nel disegno di legge della riforma del lavoro: la riduzione dal 15 al 5% della deduzione forfettaria del canone, per. i proprietari che non scelgono la cedolare secca. U: rincaro che potrebbe scattare dal 2013, rendendo ancora più pesante il carico su coloro ch non possono optare per l'imposta sostitutiva.
Fausto Ridolfo
delegato zonale associazione propietari di immobili - Confedilizia
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giovedì 10 maggio 2012

Contributo sui pneumatici fuori uso - adempimento dal prossimo 11 maggio


Il decreto direttoriale 26 aprile 201, emanato in ottemperanza all'art. 7 c. 5 DM 82/2011, ha stabilito gli ammontari (suddivisi in 4 classi di dimensioni pneumatici) del contributo da riscuotere da parte del venditore all'atto della vendita di ogni nuovo mezzo e da versare, su apposito conto corrente gestito dall'Automobile Club d'Italia.
L'obbligo decorre dal prossimo 11 maggio 2012, si precisa inoltre che tutti i concessionari, le succursali ed i venditori di veicoli nuovi (auto, moto, veicoli commerciali, macchine agricole, macchine movimento terra, ecc.) debbono procedere sollecitamente alla propria registrazione sul sito web del Comitato PFU.

Per assistenza e consulenza ambientale:

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martedì 8 maggio 2012

30 giugno 2012 scadenza presentazione modelli Red e Inv Civ

Novità 2012 attività RED - INV CIV - DETR.
L’INPS ci ha comunicato che da venerdì scorso è iniziata la spedizione a POSTEL dei plichi contenenti le informazioni necessarie ai cittadini per l’elaborazione dei modelli RED, INV CIV e DETR per l’anno 2012 e del modello OBIS M. Mediamente l’Istituto è in grado di spedire a POSTEL circa 1 milione di lettere al giorno. Le prime lettere ai pensionati dovrebbero arrivare entro la seconda settimana di maggio.
La scadenza per la presentazione dei modelli al CAF, riportata sulla lettera dei pensionati interessati dal/i modelli RED e INV CIV , è quella del 30 giugno 2012.
RED 2012: I primi giorni della prossima settimana l’Istituto ci fornirà l’allegato tecnico, discusso in questi mesi, per la gestione dei modelli Red. Il nuovo tracciato è già stato pubblicato sul sito INPS. La procedura di acquisizione ed il programma di controllo verranno pubblicati nei prossimi giorni.
INV CIV: rispetto all’attività 2011 non sono presenti modifiche sulle modalità di elaborazione dei modelli (ICRIC/ICLAV e ACCAS/PS). Da quest’anno, nel caso in cui il cittadino non avesse risposto alla richiesta dell’anno precedente, è stato inserito nel plico anche il sollecito relativo al 2011 (da acquisire con la procedura 2011);
DETR 2012: a tutti i pensionati che hanno fruito di detrazioni per familiari a carico al 31 dicembre 2011, è stato inserito nel plico una nota informativa che evidenzia le modifiche normative già in vigore dalla metà del 2011. Pertanto avranno l’obbligo di presentare il modello al CAF esclusivamente i pensionati che hanno una variazione dei familiari a carico rispetto a quella presente al 31/12 dell’anno precedente. Anche in questo caso sul sito dell’INPS sono già state pubblicate le specifiche tecniche per le procedure.
Trasmissione telematica dei modelli:
nei prossimi giorni l’INPS ci comunicherà le date di inizio della trasmissione telematica dei dati acquisiti dai CAF.
Per assistenza
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giovedì 3 maggio 2012

Sicurezza Luoghi di Lavoro: Decreto 81 e decreto 231: reati, sanzioni e modelli organizzativi

La correlazione tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati e all’apparato sanzionatorio. Le definizioni di omicidio colposo e lesioni colpose. I modelli organizzativi e l’efficacia esimente della responsabilità amministrativa.
È ormai evidente come il presente e il futuro della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli obiettivi del Decreto legislativo 81/2008, deve e dovrà legarsi sempre più all’adozione di idonei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). E, in relazione all’articolo 30 del Testo Unico, emerge inoltre sempre più strettamente la correlazione tra SGSL e modelli organizzativi esimenti e tra i decreti 81/2008 e 231/2001.

Nel D.Lgs. 81/2008 (art.2) il “modello di organizzazione e di gestione” è definito come modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del C.P. (lesioni gravi e gravissime, omicidio colposo), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
Alcuni aspetti rilevanti del decreto legislativo 231/01:

- “l’ente è responsabile dal punto di vista amministrativo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da apicali o da persone sottoposte alla direzione di un apicale;
- le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica;
- non si applicano allo stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- la responsabilità in sede penale degli enti si aggiunge a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito;
- l’ente è responsabile per i reati commessi: nel suo interesse oppure a suo vantaggio;
- i 2 criteri sono cumulabili ma ne è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell’ente;
- l’interesse: è accertato dal giudice penale con valutazione ex ante a prescindere degli esiti della condotta delittuosa (ad esempio un indebito arricchimento prefigurato ma magari non realizzato);
- il vantaggio: è accertato ex post tenendo conto degli effetti favorevoli per l’ente scaturiti dalla condotta (vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato seppure non prospettato ex ante)”.

Dopo aver indicato i reati che prevedono l’applicazione del D. Lgs 231/01 - tra cui i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del C.P. (lesioni gravi e gravissime, omicidio colposo), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
Il sistema sanzionatorio del D.lgs 231/01:
Se la sanzione pecuniaria si applica sempre, con un numero di quote che tiene conto di diversi fattori (gravità del fatto, responsabilità dell’ente, attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto), il giudice può prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sempre obbligatorie:
- “la chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- la interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
- il divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l’esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
- la pubblicazione della sentenza”.
Per quanto avviene in caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, con riferimento all’art. 25 septies del D. Lgs 281/01 e all’art. 300 del D. Lgs 81/08 (Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231):
- D. Lgs 81/08, art. 300, co. 1: in relazione al delitto di cui all'art. 589 del C.P. (omicidio colposo), commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, del D. Lgs 81/08, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Ad esempio: € 260 per 1.000 è uguale a € 260.000 o € 1550 per 1000 è uguale a € 1.550.000. “L’oscillazione del valore della quota è decisa dal magistrato”. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
-D. Lgs 81/08, art. 300, co. 2: salvo quanto previsto dal co. 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del C.P., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
-D. Lgs 81/08, art. 300, co. 3: in relazione al delitto di cui all'art. 590, 3 co., del C.P. (lesioni personali) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a 6 mesi.
Per quanto concerne la definizione di lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).
L’art. 590 indica che “se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (comma modificato dall'articolo 2, comma 2, legge n. 102 del 2006)”. Inoltre:
-la lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
-la lesione è considerata gravissima (art. 583 c.p., co. 2): se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Dopo aver riportato la definizione di omicidio colposo (art. 589 c.p.), nonché il testo dell’art. 589 c.p. (Omicidio colposo) e del 590 c.p. (Lesioni personali colpose), “l'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, definita dall'art. 43 del c.p. ‘Elemento psicologico del reato’.
In particolare il delitto è:
-doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
-preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
-colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Il ruolo del modello di organizzazione e di gestione.
Un modello di organizzazione e di gestione (MOG) per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs 231/01 “deve essere adottato dall’azienda ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti. In altre parole: la responsabilità dell’ente viene esclusa se è dimostrato che sono stati adottati, prima della commissione del fatto, ed efficacemente attuati modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie in esame”.
Con riferimento all’art. 30 D.Lgs 81/2008, deve essere assicurato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti finalizzato:
- “al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti:
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.
I commi 2,3,4,5,6 dell’art.30 del D.Lgs. 81/2008, che indicano che il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al co. 1;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. “Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”.
Inoltre (comma 5) i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.
E (comma 5 – bis) la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del Lavoro.
Il comma 6: l’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’art. 11.
Per concludere si sottolinea che il MOG deve prevedere “un organismo di controllo interno autonomo rispetto al vertice aziendale dotato di effettivi poteri di vigilanza nei confronti delle varie funzioni aziendali e dell’adeguatezza del modello organizzativo e di gestione. L’organismo di controllo interno ed autonomo rispetto al vertice aziendale, non deve coincidere con il SPPA, il cui responsabile, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. f), è designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio medesimo.
Per assistenza e consulenza sicurezza luoghi di lavoro:
Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
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mercoledì 2 maggio 2012

Cud: Nessun obbligo del rilascio del Cud datori di lavoro domestico

Non tutte le categorie di datori di lavoro hanno l’obbligo di consegnare ai propri dipendenti il Cud - Certificazione unica dei redditi - che riepiloga le somme e i valori corrisposti nel 2011 e le ritenute fiscali e contributive effettuate.
I datori di lavoro domestico, non rivestendo la qualifica di sostituto d'imposta, non solo non sono tenuti ad operare sulle retribuzioni corrisposte alcuna ritenuta d'acconto ai fini Irpef, ma non hanno l’obbligo di rilasciare il CUD al proprio dipendente (quale, per esempio, colf, badante, baby sitter, ecc.).
Tuttavia l'art. 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro domestico prevede, per una chiara gestione del rapporto: che i  datori rilascino, a richiesta del lavoratore ed in qualsiasi periodo dell’anno, "una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno". Tale documento, infatti, servirà al lavoratore per compilare la propria denuncia dei redditi e potrà, altresì, essere utile al lavoratore extracomunitario per gli adempimenti connessi con il rinnovo del permesso di soggiorno.
Sul versante dei compensi, infine, anche per i datori di lavoro domestico ed i lavoratori del comparto è vigente il divieto del pagamento in contanti di somme superiori a 999,99 euro, in difetto scatteranno le sanzioni sia per chi dà il contante sia per chi lo riceve; la sanzione prevista dalla legge (minimo 3.000 euro).
Per informazioni concernente il lavoro domestico:
Fausto Ridolfo
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2012

E’ arrivato il momento di compilare e presentare la dichiarazione dei redditi, il modello 730/2012.
Affidati al CAF dello studio di consulenza centro servizi aziendali di Fausto Ridolfo.

Per l’appuntamento telefonare dal 02 maggio al 15 giugno dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 al numero di cell. 3293222740 o contattaci tramite email: centroserviziaziendali@gmail.com

Documenti necessari per la compilazione 730/2012:


Dati Anagrafici
1. certificazione che attesti eventuali variazioni di dati anagrafici di stato civile del dichiarante o familiari a carico

Redditi

2. cud 2012 per redditi anno 2011

3. modello 730 o unico 2011 per redditi 2010

4. ammontare eventuali: pensioni estere - cassa integrazione o mobilita -

disoccupazione ordinaria o speciale - periodi di infortunio

5. certificazione redditi lavoro occasionale

6. certificazione dividendi percepiti

7. ricevute di pagamento acconto irpef-e/o addizionali

8. imposte e oneri rimborsati nel 2011

9. sentenza di separazione o divorzio per assegni mantenimento coniuge

Terreni e fabbricati

10. visura catastale aggiornata - (se si vende una casa e se ne compra una nuova portare anche la

visura della casa precedente)

11. atti notarili di compravendita e successione dei beni

12. contratto registrato di affitto per immobili concessi in locazione ordinaria e

agevolata (legge n°431/98)

13. documentazione i.c.i. /Imu per ogni immobile posseduto (esclusa prima casa)

Oneri deducibili

14. spese mediche generiche e specialistiche (franchigia € 129) (scontrini farmacia – sono

ammessi solo i cosiddetti scontrini parlanti, quelli con stampato il codice fiscale, e la natura, la qualità e la quantità dei farmaci)

15. spese mediche senza franchigia riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento per portatori di handicap con certificazione della commissione medica

16. spese per addetti all’assistenza personale: fattura e certificato medico attestante l’impossibilità’ allo svolgimento di azioni quotidiane

17. spese per attività sportive dei ragazzi dai 5 ai 18 anni (ricevute strutture sportive)

18. spese di locazione studenti universitari fuori sede (almeno 100 km di distanza dalla residenza): contratto di locazione

19. interessi passivi su mutui ipotecari (max € 4.000): dichiarazione dell’istituto finanziatore

20. per acquisto abitazione principale : contratto di compravendita – fattura notarile pratica mutuo - contratto di mutuo – eventuali spese di intermediazione immobiliare (fattura dell’agenzia)

21. agevolazione per ristrutturazione 36/41% tutta la documentazione: lettera raccomandata per l’agenzia entrate di Pescara, fattura/e lavori, bonifici bancari

22. quietanza polizza assicurazione vita e/o infortunio

23. contributi assistenziali volontari ovvero obbligatori

24. quietanza forme pensionistiche complementari

25. documenti assicurazione Rca

26. ricevute tasse scolastiche superiori o universitarie

27. spese funerarie

28. ricevute postali o bonifici erogazioni liberali (clero, onlus, ecc.)

29. spese veterinarie (franchigia € 129) importo massimo dichiarabile € 387,34

30. acquisto frigoriferi/congelatori: fattura di acquisto e certificazione/autocertificazione di smaltimento dell’usato

31. interventi di risparmio energetico: fattura dei lavori con distinta spese di manodopera, asseverazione e comunicazione all’enea

32. detrazione canoni di locazione (legge n°431/98): contratto di locazione registrato

Per consulenza ed assistenza:

Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Cell. 3293222740 fax 0941563649
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