giovedì 28 giugno 2012

Consulenza per dichiarazione di successione

Lo studio di consulenza centro servizi aziendali di Fausto Ridolfo fornisce al cittadino la necessaria consulenza per la dichiarazione di successione e gli adempimenti connessi, ivi compresa la trasmissione all’Agenzia delle Entrate e la voltura catastale degli immobili presso l’Agenzia del Territorio.



Scadenza e documenti necessari:
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (decesso del defunto) da:
• i chiamati all’eredità
• i legatari;
• gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti;
• gli esecutori testamentari;
• gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza o morte presunta.
Nel caso siano tenuti alla presentazione più soggetti, è sufficiente che adempia anche uno solo. Alla dichiarazione occorre allegare (tra l’altro):
• certificato di morte (o copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o morte presunta);
• stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari in rapporto di parentela o affinità con il defunto;
• copia autentica degli atti di ultima volontà
• estremi catastali degli immobili oggetto della successione;
• prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale.

Per consulenza ed assistenza:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Cell. 3293222740 - fax 0941563649 – email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento : lunedì - mercoledì – venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00

giovedì 14 giugno 2012

Min.Lavoro: organismi paritetici settore edile - soggetti legittimati alla formazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 13 del 5 giugno 2012, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, alcuni chiarimenti in merito alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile, specificatamente in relazione al coinvolgimento nell'attività formativa degli "organismi paritetici" (articolo 2, lett. ee), D. L.vo n. 81/2008).

La normativa di riferimento prevede che solo gli Enti bilaterali sono da considerare quali organismi paritetici di settore.
Ne deriva che solo gli enti bilaterali sono legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 del D. L.vo n. 81/2008).



sabato 9 giugno 2012

Debiti con il Fisco pagamenti a Rate

Grazie al decreto sulle semplificazioni fiscali, infatti, è possibile chiedere di rateizzare la propria cartella di pagamento applicando però una rata crescente invece di quella costante.
In più, la rateazione non è più possibile solo se non si pagano due rate consecutive, e non possono essere iscritte ipoteche in pendenza di cartelle pagate a rate.
Dal 1 marzo 2012, poi, Equitalia ha emanato una direttiva con il fine di agevolare i contribuenti con difficoltà economiche. Vediamo come.
Rata sprint. Chi ha debiti di importo inferiore ai 20 mila euro potrà avvalersi della cosiddetta “rata sprint”: con una semplice istanza da parte degli addetti alla riscossione sarà possibile pagare in 48 rate i debiti iscritti a ruolo, con una rata minima di 100 euro salvo particolari situazioni. In precedenza il limite era di 5mila euro.
Nuova mediazione tributaria. Da aprile è in vigore la nuova mediazione tributaria. In una circolare emanata a marzo ed avente per oggetto la medesima mediazione, le Entrate hanno specificato che “se le somme versate a seguito dell’accordo sono lievemente inferiori a quelle dovute per un errore del contribuente che, anche oltre il termine di legge, ha poi sanato l’errore, l’ufficio valuta l’opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo conto dell’intento deflativo dell’istituto e dei principi di economicità, nonché di conservazione dell’atto amministrativo”.
Flessibilità. Non solo. Le rate, a seconda delle necessità, possono variare l’una dall’altra, mentre differenze di pochi euro o piccoli ritardi di pagamento non comporteranno automaticamente l’apertura di un contenzioso, anche se questa soluzione rimane applicabile dall’Agenzia e non sono rari i casi, attuali, in cui quest’ultima ha disposto di questa misura.
Guerra alle frodi. Detto questo, chi cercherà di frodare il fisco verrà combattuto senza pietà. Da maggio è infatti in vigore il decreto fiscale, che come noto prevede numerose misure per combttere gli evasori. Tra queste, si segnalano i maggiori poteri di controllo per agenzie fiscali e Guardia di finanza, la maggior accessibilità alle banche dati immobiliari da parte di agenzie fiscali e agenti della riscossione e modifiche alle competenze in materia doganale, cui si aggiungono un inasprimento delle sanzioni e, negli studi di settore, un’estensione delle possibilità di ricorrere all’accertamento induttivo in caso di irregolarità o anomalie legate al modello di comunicazione.
In conclusione, il Governo sta cercando di porre le basi per la creazione di un paese diverso, in cui gli obblighi fiscali vengono tendenzialmente rispettati a fronte di una maggiore flessibilità nel venire incontro a situazioni di difficoltà economica.
Difficile dire se riuscirà nel suo intento, quello che è certo è che la morsa del fisco nel nostro paese, legittima o meno, a rate o in toto, continua ad essere comunque asfissiante e gli avvenimenti degli ultimi tempi sono tristemente qui a ricordarcelo
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DURC: Le Pubbliche Amministrazioni devono acquisirlo d’ufficio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 12 del 1° giugno 2012, ha fornito indicazioni sul rilascio del DURC per gli operatori del settore e per uniformare il comportamento del personale ispettivo.
Innanzitutto la circolare ministeriale chiarisce che nell’ambito dei lavori pubblici le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, sia in forza dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, anche l’art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 5/2012, le Amministrazioni pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC sia nell’ambito dei lavori pubblici che nei lavori privati dell’edilizia, ai sensi dell'art. 90, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008.
Nell’ambito dei lavori privati in edilizia è comunque possibile, da parte dei privati richiedere il DURC ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati ma, in tal caso, gli Istituti e le Casse Edili devono apporre sulla certificazione, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici", come stabilito dall'art. 40, comma 2, D.P.R. n. 445/2000).
Per quanto concerne, invece, l’acquisizione del DURC da parte dell’Amministrazione concedente, l’acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d’ufficio dalla medesima amministrazione, in base alla previsione del citato art. 14, comma 6-bis, del D.L. n. 5/2012.
Nella circolare vengono anche affrontati i temi della sostituzione del DURC con autocertificazione, della validità del DURC e della dematerializzazione e consultazione del DURC.

Per assistenza e consulenza:

Casartigiani dei Nebrodi: Resp.le Fausto Ridolfo
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Bonus assunzioni al Sud

Bonus per assunzioni a tempo indeterminato al Sud per lavoratori svantaggiati: alle imprese del Mezzogiorno un credito d'imposta fino al 50% dei costi salariali sostenuti dai datori di lavoro. Il decreto attuativo.

Il bonus assunzioni per il Mezzogiorno è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 127 del 1° giugno 2012: si tratta del Decreto del 24 maggio 2012 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese del Sud Italia che assumano lavoratori a tempo indeterminato, incrementando il proprio organico e creando nuovo lavoro stabile.
I lavoratori assunti devono rientrare nella categoria degli «svantaggiati» o «molto svantaggiati».
Le assunzioni devono avvenire entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto valido in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Non possono accedere al beneficio lo Stato, gli Enti pubblici e le persone fisiche non esercenti attività d’impresa né arti e professioni.
Il credito d’imposta, inoltre, non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali per i medesimi lavoratori.
L’agevolazione prevede un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi all’assunzione (24 per i lavoratori «molto svantaggiati»). In caso di assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, verrà concessa un’agevolazione in misura proporzionale alle ore prestate confrontate con quelle del contratto nazionale.
Le domande di fruizione del credito d’imposta devono essere inoltrate alle Regioni, le quali dovranno stabilire con un provvedimento le modalità e le procedure per la concessione del credito d’imposta.
Il beneficio decade:
• se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
• se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;
• in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000;
• in caso di violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015;
• nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Per assistenza Previdenziale:

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Sicurezza luoghi di lavoro - Prevenzione incendi: le sostanze estinguenti

L’Inail ha recentemente pubblicato la seconda edizione aggiornata di un documento per dare precise indicazioni normative e migliorare la prevenzione degli incendi
Il documento in questione, dal titolo “ Formazione antincendio”, offre infatti un’ampia panoramica sia dell’evoluzione nel tempo della normativa antincendio, sia delle modalità di prevenzione e valutazione del rischio incendio, sia delle procedure da adottare in caso d’incendio con particolare riferimento al Decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998, in attesa dei decreti attuativi indicati dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infatti il Decreto legislativo 81/2008 all’articolo 46 (Prevenzione incendi) recita che fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3 (sempre dell’art. 46, ndr) continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
Il documento, a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (Responsabile del SPP – Ricerca INAIL) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida (Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – Ricerca INAIL), si apre con l’evoluzione della normativa antincendio dalla pubblicazione del DPR 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” al nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti di Prevenzione Incendi, il DPR 1 agosto 2011 n. 151.
Le sostanze estinguenti, sono quei “prodotti naturali o artificiali, allo stato solido, liquido o gassoso, che hanno la caratteristica di poter estinguere un incendio”.
Dopo essersi soffermato sulla scelta dell’estinguente da adottare in un determinato luogo di lavoro, anche in relazione alle diverse “classi di fuoco”, il documento si sofferma sulle singole sostanze.
Acqua:
È “storicamente la sostanza estinguente più diffusa in quanto risulta assai efficace, economica e facilmente reperibile. L’acqua trova impiego tramite: idranti, naspi, attacchi di mandata per autopompa dei VV.F., impianti automatici e/o manuali di estinzione incendi ed in alcuni casi anche negli estintori.
Se l’acqua “è l’estinguente ideale per lo spegnimento di fuochi di classe ‘A’ (fuochi da solidi) e può essere impiegata, con alcune precauzioni, anche per fuochi di classe ‘B’ (fuochi da liquidi), è assolutamente da evitare su:
- fuochi di classe ‘D’ (metalli), perché potrebbe provocare reazioni esplosive;
- sostanze chimiche reattive in presenza di acqua, come il cloro, il fluoro, ecc.;
- apparecchiature elettriche in tensione, in quanto essendo l’acqua un ottimo conduttore di elettricità, potrebbe produrre fenomeni di folgorazione per l’utilizzatore”.
L’acqua “non è adatta nemmeno per fuochi di classe ‘C’ (fuochi da gas), fatta eccezione per gli impianti ad acqua atomizzata”.
Schiume:
Le schiume sono “agenti estinguenti composti da una soluzione in acqua di liquido schiumogeno (detta soluzione schiumogena) con l’aggiunta di additivi che le impartiscono resistenza meccanica e resistenza al fuoco”. In questo caso l’azione estinguente “avviene essenzialmente per soffocamento, in quanto esse si frappongono tra il combustibile e il comburente (l’ossigeno), a cui si aggiunge un modesto apporto di raffreddamento del rogo, dovuto all’evaporazione dell’acqua presente nella schiuma”.
Le schiume “sono ottimi estinguenti per i fuochi di classe ‘A’ e ‘B’ (fuochi da materiali solidi e liquidi)”, ma sono “assolutamente da evitare per i fuochi di classe ‘D’ (fuochi da metalli) e naturalmente su quelli di apparecchiature elettriche in tensione”.
Il documento ricorda che le schiume possono essere utilizzate “mediante l’applicazione diretta sui roghi, tramite estintori portatili o carrellati ovvero mediante cannoni fissi e mobilio anche tramite impianti fissi di spegnimento automatico d’incendio (come ad esempio per serbatoi di idrocarburi di medio-grandi dimensioni)”.
Polveri estinguenti:
Le polveri estinguenti, costituite da miscele di sostanze chimiche combinate insieme, si dividono in polveri chimiche e polveri speciali e le polveri chimiche a loro volta si dividono in “polveri normali” e “polveri polivalenti”:
-polveri chimiche normali (o monovalenti): “costituite principalmente da bicarbonato di sodio e composti di potassio, sono ottimi estinguenti per fuochi di classe ‘B’ e ‘C’ (fuochi da liquidi e da gas), nonché per fuochi da apparecchiature elettriche in tensione”;
-polveri chimiche polivalenti: “costituite generalmente da solfato di ammonio e di potassio, ovvero da fosfato di ammonio, invece, sono utilizzabili per i fuochi di classe “A”, ‘B’ e ‘C’ (fuochi da solidi, da liquidi e da gas), nonché per fuochi da apparecchiature elettriche in tensione”.
Le polveri chimiche, proiettate verso il rogo sotto pressione di gas inerti (generalmente CO2 o azoto), “venendo in contatto con il calore delle fiamme, si decompongono ed arrestano, con i prodotti della decomposizione, le reazioni dei gas combustibili con il comburente (l’ossigeno)”.
Infine le polveri speciali, “costituite da grafite, cloruro di sodio anidro, carbonato di sodio anidro e sabbia secca, risultano idonee per i fuochi di classe ‘D’ (fuochi da metalli), agiscono sul rogo come coprenti, cioè separando il combustibile (il metallo) dal comburente (l’ossigeno)”.
Anidride carbonica:
È “uno degli estinguenti più diffusi nei luoghi di lavoro in quanto è un gas non tossico, non corrosivo, che non lascia residui. La sua azione estinguente si sviluppa principalmente per soffocamento (in quanto nel passaggio dallo stato liquido a quello aeriforme, sottrae ossigeno alla combustione), e solo in parte minore per raffreddamento”.
L’anidride carbonica risulta un “ottimo estinguente per fuochi di classe ‘B’ e ‘C’ (fuochi da liquidi e gas) e per fuochi da apparecchiature elettriche in tensione”. Può essere impiegata anche su fuochi di classe ‘A’ (fuochi da solidi).
In particolare “l’utilizzo dell’anidride carbonica negli impianti fissi di spegnimento automatico appositamente progettati è assai efficace in quanto, il CO2, essendo un estinguente gassoso, riesce a raggiungere siti dove altri estinguenti non possono arrivare” e il suo intervento di scarica non danneggia i materiali o le apparecchiature.
Tuttavia “l’anidride carbonica quando utilizzata nell’antincendio di locali ove vi è presenza, anche saltuaria, di persone può essere molto pericolosa, in quanto il suo intervento, sottraendo ossigeno dall’aria, può provocare seri problemi di respirazione. Pertanto, ove risultino installati impianti antincendio a CO2, è necessario prevedere opportuni sistemi di segnalazione acustici e/o ottici, che informino, con congruo anticipo, le persone eventualmente presenti di abbandonare i locali prima dell’intervento di scarica dell’estinguente”.
Agenti estinguenti alternativi agli idrocarburi alogenati o halon
Il documento ricorda che gli idrocarburi alogenati o halon (abbreviazione di Halogenated Hydrocarbon) “sono stati a lungo utilizzati negli impianti fissi di estinzione incendi ove era necessaria la presenza di un estinguente gassoso”, ma sono stati ritirati dal mercato per la capacità di impoverire lo strato di ozono stratosferico (DM 10 febbraio 1996 n. 56 e s.m.i.).
Tuttavia, “anche per poter utilizzare i numerosi impianti già installati (come ad esempio quelli posti a protezione antincendio di archivi, magazzini, depositi, centri elaborazione dati, biblioteche musei, locali tecnici di aeromobili, ecc.)” si è sentita la necessità di “sperimentare estinguenti alternativi aventi i medesimi pregi, ma senza la descritta problematica legata all’ozono”.
Sono dunque stati introdotti nel mercato numerosi tipi di idrocarburi florurati, “che pur disponendo delle caratteristiche di estinzione similari a quelle dell’halon, risultano conformi a quanto prescritto dal DM 10 febbraio 1996”.
Concludiamo ricordando che gli idrocarburi alogenati, impiegati principalmente negli impianti fissi di estinzione incendi, “sono idonei per lo spegnimento di fuochi di classe ‘A’, ‘B’ e ‘C’ (fuochi da solidi, liquidi e gas) e per fuochi da apparecchiature elettriche in tensione”.
Anche per questi estinguenti ed analogamente per quelli a CO2, c’è la necessità di “predisporre l’installazione di idonei dispositivi di allarme, che segnalino alle persone presenti, l’imminente scarica dell’estinguente”.
Per consulenza luoghi di lavoro:
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Regione Sicilia: Bando Produzioni cinematografiche

L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Dipartimento turismo - Servizio 7 “Cinesicilia-FilmCommission” nell’ambito delle linee d’intervento finanziate con l’Accordo di programma quadro per “la promozione e la diffusione dell’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del sud Italia”, II atto integrativo “Sensi contemporanei - Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno” intende acquisire un parco progetti per la pubblica selezione di opere audiovisive - lungometraggi, cortometraggi e produzioni televisive– da finanziare in coproduzione con “Sicilia turismo e cinema S.p.A.”, per il conseguimento degli obiettivi generali posti a base degli investimenti nel Mezzogiorno del programma “Sensi contemporanei” tra cui:
- promozione del territorio siciliano attraverso la conoscenza dei contesti storici, artistici e culturali;
- promozione e sviluppo delle professionalità siciliane operanti nel settore per una ricaduta economica nell’isola in termini occupazionali.
Soggetti beneficiari sono le società di produzione legalmente costituite da almeno 24 mesi con finalità principale la produzione di audiovisivi.
Il finanziamento non potrà superare l’importo di € 200.000/00 oltre IVA per ciascun progetto.
L’importo del cofinanziamento non potrà in nessun caso essere maggiore del 50% dei costi complessivi per realizzare l’opera.
La Regione Siciliana si riserva, entro il limite del 35% della disponibilità finanziaria, la titolarità di progetti filmici che, oltre al perseguimento degli obiettivi indicati ai punti sopra, abbiano alto contenuto morale e sociale da realizzare e diffondere anche attraverso emittenti TV a diffusione nazionale.
Le domande di agevolazione devono essere presentate entro il 23 luglio 2012.
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