domenica 29 marzo 2020

Centrale rischi e Covid- 19, info imprese


L’impresa alla quale sono stati accordati i benefici previsti dalle misure di sostegno introdotte con il Decreto Cura Italia non potrà essere classificata a sofferenza nella Centrale Rischi.
Lo precisa Banca d’Italia con una comunicazione del 23 marzo con la quale vengono fornite importanti precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi.
I chiarimenti di Banca d’Italia arrivano a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia») nel cui articolo 56 è stato previsto che le imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 Tub (società di leasing, factoring, società di credito al consumo) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia  possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario.
Tra le misure, il comma 2 dell’art. 56 prevede:
alla lettera
a), per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a
quella di pubblicazione del decreto (ovvero successivi al 17 marzo 2020), che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
alla lettera
b), per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, che i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fi no al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
alla lettera
c), per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020
è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; che è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Banca d’Italia nella comunicazione del 23 marzo, nel raccomandare
banche e intermediari di tenere conto di quanto previsto nel Decreto Cura Italia, ha poi precisato quanto segue:
nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi;
nel caso di imprese beneficiarie della sospensione prevista dall’56, co. 2,
lett. c) del Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista).
Per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile «stato del rapporto»; analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del Decreto Cura Italia, ad altre previsioni di legge, ad accordi
o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi. In ogni caso, l’impresa finanziata non potrà essere classificata a sofferenza dal momento
in cui il beneficio previsto dal decreto è stato accordato.
Studio Consulenza Aziendale – di Fausto Ridolfo
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martedì 24 marzo 2020

Agevolazioni Irfis per le Pmi colpite dal Covid19



Linea di intervento
Contributo sugli oneri per interessi e spese di istruttoria relativi a finanziamenti chirografari della durata di almeno 15 mesi (di cui almeno 3 mesi di preammortamento), di importo non superiore a 100.000,00 euro, concessi dal sistema bancario e dagli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB alle imprese aventi sede in Sicilia.
Importo del contributo
Sino al 5% dell’importo del finanziamento bancario erogato e comunque sino ad un massimo di 5.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
Modalità di erogazione
Nel rispetto dell’ordine cronologico con procedura a sportello e sino ad esaurimento delle risorse, il contributo sarà autorizzato-erogato dall’IRFIS FinSicilia direttamente alle banche e/o agli intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB, previa attestazione da parte delle rispettive direzioni regionali dell’avvenuto perfezionamento-erogazione dell’operazione di finanziamento.
Condizioni
Le imprese beneficiarie dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, di aver subito danni economici dall’emergenza epidemiologica COVID-19, consistenti nella temporanea interruzione/riduzione dell’attività svolta.
Garanzie
Finanziamenti chirografari, anche eventualmente assistiti dalla garanzia diretta nella misura massima consentita rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia – ex L. 662/96.
Commissione di gestione
Per le attività connesse alla gestione della Misura è riconosciuto all’IRFIS FinSicilia un compenso una tantum pari allo 0,50% dell’importo del finanziamento, che rimane a carico dell’impresa beneficiaria e che sarà trattenuto dalla banca o intermediario finanziario ex art. 106 TUB all’atto dell’erogazione e versato a IRFIS.
Regime de minimis
L’importo complessivo delle agevolazioni de minimis concedibili all’impresa beneficiaria non può superare il limite previsto dai vigenti regolamenti UE nell’arco di tre esercizi finanziari.
Note
Nell’ambito delle disponibilità connesse alla linea di intervento, per l’istruttoria delle domande inoltrate dalle banche o dagli intermediari finanziari ex art. 106 TUB verrà applicato il procedimento valutativo a “sportello” secondo l’ordine cronologico di presentazione all’Irfis della delibera di concessione del finanziamento da parte delle banche o intermediari finanziari. E’ prevista la sottoscrizione di una convenzione tra Irfis FinSicilia S.p.A.-gestore del Fondo Sicilia, e l’ABI, ovvero direttamente con le banche o intermediari finanziari.
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INDENNITÀ COVID 19


Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, prevede le prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.
INDENNITÀ COVID 19
E’ un  di indennità prevista per il mese di marzo 2020 dell'importo pari ad 600, non soggette ad imposizione fiscale. 
Possono richiedere l’indennità:
a)     Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi 
A tale indennità possono accedere:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i  partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui  all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23  febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS
Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
B) Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale  obbligatoria 
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:  
Artigiani  Commercianti  Coltivatori diretti, coloni e mezzadri 

Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
C) Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali 
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l'opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari). 
Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Indennità lavoratori agricoli A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:  o possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo  dipendente;  o non siano titolari di pensione.
Indennità lavoratori dello spettacolo 
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:  
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di  rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

COME FARE DOMANDA 
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, www.inps.it. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.
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sabato 14 marzo 2020

CORONAVIRUS –firmata la proroga di validità di CQC, patentino ADR e permessi guida

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato due decreti per assicurare i servizi di trasporto di persone e merci, in ottemperanza con le norme per il contenimento e la gestione Coronavirus applicate sull’intero territorio nazionale.
A seguito dell’emergenza Covid-19, infatti,  ed ai conseguenti provvedimenti urgenti che hanno disposto la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, sono stati sospesi pure i corsi di formazione professionale, tra cui quelli per il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida. Con i due provvedimenti il Ministrero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto le proroghe della validità delle carte di qualificazione conducente, dei certificati di formazione professionale per trasporto merci pericolose e del permesso provvisorio di guida.
In particolare, la prima disposizione riguarda le carte di qualificazione del conducente (CQC) e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020. Entrambi sono prorogati, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
Nel secondo provvedimento si prevede, invece, che il permesso provvisorio di guida – rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 59 – possa essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice del codice della strada, non abbia potuto riunirsi.
La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

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