L’impresa alla quale sono stati accordati i benefici previsti dalle misure di sostegno introdotte con il Decreto Cura Italia non potrà essere classificata a sofferenza nella Centrale Rischi.
Lo precisa Banca
d’Italia con una comunicazione del 23 marzo con la quale vengono fornite
importanti precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi.
I chiarimenti di
Banca d’Italia arrivano a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia») nel cui articolo 56 è stato
previsto che le imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti
di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 Tub (società di
leasing, factoring, società di credito al consumo) e degli altri soggetti
abilitati alla concessione di credito in Italia possono avvalersi di alcune misure di sostegno
finanziario.
Tra le misure,
il comma 2 dell’art. 56 prevede:
alla lettera
a), per le
aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su
crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a
quella di
pubblicazione del decreto (ovvero successivi al 17 marzo 2020), che gli importi
accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata,
non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
alla lettera
b), per i
prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, che
i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza
alcuna formalità, fi no al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
alla lettera
c), per i mutui
e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il
rilascio di cambiali agrarie, che il pagamento delle rate o dei canoni di
leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020
è sospeso sino
al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione
è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità,
secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per
entrambe le parti; che è facoltà delle imprese richiedere di sospendere
soltanto i rimborsi in conto capitale.
Banca d’Italia
nella comunicazione del 23 marzo, nel raccomandare
banche e
intermediari di tenere conto di quanto previsto nel Decreto Cura Italia, ha poi
precisato quanto segue:
nel caso di
imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b)
del Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria
si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti
o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre
l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi;
nel caso di
imprese beneficiarie della sospensione prevista dall’56, co. 2,
lett. c) del
Decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si
dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia
in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista).
Per l’intero
periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei
giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della
valorizzazione della variabile «stato del rapporto»; analoghi criteri
segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del Decreto
Cura Italia, ad altre previsioni di legge, ad accordi
o protocolli
d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio
della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di
segnalazione alla Centrale dei rischi. In ogni caso, l’impresa finanziata non
potrà essere classificata a sofferenza dal momento
in cui il beneficio
previsto dal decreto è stato accordato.
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