mercoledì 27 maggio 2015

Programma Cosme - Agevolazioni settore Turismo

L’Unione Europea bandi relativi al settore turismo, facenti parte del Programma COSME ossia il programma per la competitività delle imprese e delle PMI per il periodo 2014-2020. 


A) Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector – Supportare la crescita competitiva e sostenibile nel settore turistico
Il bando in oggetto è stato elaborato per sviluppare e supportare i progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazione delle piccole e medie imprese europee e la stretta collaborazione degli Stati Membri. 
Gli obiettivi principali del bando sono: 

-         Incrementare il flusso turistico nella bassa e media stagione per i giovani e per gli anziani; 
-         Diversificare le offerte turistiche europee e, al tempo stesso, promuovere i prodotti turistici transnazionali; 
-         Migliorare l’accesso ai servizi turistici per coloro che necessitano di un’assistenza e di un accesso speciale.
I richiedenti devono far parte di una delle seguenti categorie ed essere attivi nel settore turistico o in altri campi strettamente legati all’oggetto del bando stesso. Devono inoltre trovarsi in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di quelli partecipanti al Programma COSME. A titolo di esempio: 
-         Autorità governative pubbliche e le loro reti o associazioni a livello europeo, internazionale, nazionale, regionale e locale o organizzazioni che agiscono per conto di una pubblica autorità governativa; 
-         Istituti di formazione pubblica, comprese le università e i centri di ricerca; 
-         Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato o organismi analoghi e le loro associazioni; 
-         Agenti di Viaggio e Tour Operator e le loro associazioni; 
-         Organizzazioni no profit e/o non governative, organizzazioni della società civile, fondazioni, gruppi di riflessione, reti o federazioni di enti pubblici o privati, la cui attività principale rientra nei seguenti settori: turismo, sviluppo regionale o di qualsiasi altro campo che è strettamente correlato con l’oggetto della proposta (ad esempio, le organizzazioni dei disabili e le associazioni di beneficenza, organizzazioni di anziani o di giovani, sport o organizzazioni culturali); 
-         Associazioni internazionali, europee e nazionali, organizzazioni/associazioni attive nel campo del turismo e dei servizi connessi;
-         Piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore del turismo (ricettività turistica; catering; agenzie di viaggio e tour operator; attività ricreative, culturali e sportive per il tempo libero; trasporto legate al turismo; altri campi legati al turismo se la loro rilevanza per la proposta di progetto sia debitamente giustificata dal richiedente); 
-         Organizzazioni nazionale, regionali, locali, enti pubblici e privati ​​legati alla promozione turistica.
Sono ammessi consorzi composti da minimo cinque partner provenienti da almeno quattro diversi Paesi considerati ammissibili. In tal caso, il consorzio deve prevedere almeno: 
-         Due piccole e medie imprese che operano nel settore del turismo; 
-         Un’autorità pubblica di governo, che sia nazionale o regionale; 
-         Un’associazione, una federazione o un’organizzazione che si occupi di giovani e/o anziani o che sia attiva nei campi di sport, benessere, patrimonio naturale, culturale ed industriale o che, infine, si interessi ad un turismo accessibile e rappresenti persone con necessità speciali.

Le proposte devono essere presentate entro  il 30 giugno 2015 ore 17:00 (orario di Bruxelles).

B) European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising - Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)
Il bando fa parte del Programma di Lavoro COSME 2015, adottato il 29 Ottobre 2014, al fine di supportare il potenziamento e il supporto dei progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazione delle piccole e medie imprese ed in stretta collaborazione con gli Stati Membri UE.
L’obiettivo è dare supporto alle Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati beneficiari al fine di realizzare la progettazione e il lancio di una campagna promozionale e di comunicazione volta ad accrescere la conoscenza tra i cittadini del Progetto EDEN e a incrementare la visibilità delle “Destinazioni Europee di Eccellenza” selezionate nel 2007-2014.
Le proposte progettuali possono essere presentate sia da un singolo partecipante che da un consorzio di partner. I partecipanti ammessi sono: 
-         Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati beneficiari che hanno selezionato almeno una delle “Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)”, sulla base dei bandi promossi nel periodo 2007-2014; 
-         Amministrazione regionale competente, nel caso in cui la responsabilità del settore turistico sia decentralizzata; 
-         Uffici turistici nazionali o altri organismi pubblici che operano nel settore turistico, purché l’Amministrazione Nazionale competente fornisca loro un consenso scritto.

In caso di consorzi, ne devono far parte esclusivamente gli Stati Membri dell’Unione Europea o gli Stati partecipanti al Programma COSME.

Le proposte devono essere presentate entro  il 25 giugno 2015 ore 17:00 (orario di Bruxelles).
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
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giovedì 21 maggio 2015

TASI le regole e deducibilità in Unico

La componente TASI di spettanza del proprietario e dell’inquilino, se l’immobile è locato, varierà dall’1 per mille al 2,5 per mille per il 2015 (abitazione principale) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.
Viene introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e delibere.

Chi la deve versare
: La TASI è dovuta da chiunque:
- possieda 
e/o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatarioa decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente tra la data della stipulazione e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Su quali immobili grava
la Tasi: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria;
aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il calcolo della TASI - La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può:
- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superi l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI
non può, comunque, eccedere l’1 per mille.

Presupposto dell’imposta: l’erogazione di servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, vigilanza urbana, ecc.).
Soggetto passivo: è il detentore o il possessore. Qualora i possessori o i detentori siano più di uno l’imposta è dovuta da un solo soggetto e gli altri sono solidalmente responsabili (in questo si differenzia dall’Imu); l’obbligazione tributaria è unica ma scomposta tra il detentore e il possessore. In caso di immobili in leasing, la Tasi è dovuta dal locatario a far tempo dalla data della stipula del contratto e per l’intera durata. Il detentore che utilizza l’immobile per meno di sei mesi su base annua beneficia dell’esenzione e la tassa è dovuta per intero dal titolare del diritto reale.
Qualora l’utilizzatore di una unità immobiliare sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare il proprietario e l’utilizzatore hanno un’autonoma obbligazione tributaria e l’utilizzatore versa l’imposta stabilita dal regolamento comunale compresa tra il 10 ed il 30 per cento.

Esenzioni e riduzioni: Sono escluse le aree comuni condominiali e quelle pertinenziali di fabbricati imponibili che non siano operative e i terreni agricoli. Il Comune può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento.
Con regolamento comunale viene fissata la disciplina delle riduzioni che tengono conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee; inoltre il Comune individua i servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi rileva i relativi costi alla cui copertura è diretta la Tasi.
Il Comune ha facoltà di prevedere riduzioni o esenzioni per i seguenti immobili:
- abitazione con unico occupante;
- abitazione con utilizzo stagionale o discontinuo;
- locali diversi dalle abitazioni utilizzate in modo discontinuo o stagionale;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per oltre 6 mesi in un anno all’estero;
- fabbricati rurali a uso abitativo;
superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Competenza alla riscossione: Il Comune è l’ente riscossore, ma può avvalersi di società esterne. I commi dal numero 682 prevedono che i Comuni devono deliberare le tariffe Tari e aliquote Tasi
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; l’ente locale ha la facoltà di differenziare le percentuali in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili.

La deduzione in Unico 
: Un dubbio che spesso sorge è quello legato al diritto di portare in deduzione la TASI pagata nel periodo d’imposta 2014.
Non si ravvisa alcuna limitazione alla deduzione per la TASI. Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale al 20% per l’imposta 2014, per cui ai fini dell’imposta sui servizi si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte:
• vale il principio di derivazione, quindi va rilevata a conto economico e ai sensi dell’art. 109 c. 4 del TUIR. può essere dedotta. Si tratta infatti di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata introdotta una specifica indeducibilità;
• va poi verificato il momento in cui poterla dedurre; anche per la TASI sarà il momento del pagamento, ai sensi dell’art. 99 TUIR; infatti, come per le altre imposte deducibili, la deduzione viene computata per cassa
al momento del pagamento.
Nella maggior parte dei casi competenza e cassa coincidono, dato che la TASI viene corrisposta tramite versamento di acconto e saldo nel corso dello stesso periodo d’imposta, cui si riferisce.
Quindi non vi sarà necessità di operare alcuna variazione.
Tuttavia, se la TASI venisse stanziata per competenza ma non pagata, occorrerà operare una variazione in aumento. Nell’esercizio in cui si avrà il pagamento, una variazione in diminuzione.
Ovviamente la TASI rilevata relativa a immobili patrimonio, non è deducibile.
L’art. 90 c. 2 TUIR esclude ogni forma di deduzione per le spese di gestione di tali immobili, dunque la TASI va considerata al pari di un qualunque altro costo riferibile a tali immobili.
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martedì 19 maggio 2015

Tassazione del Reddito derivante da Casa Vacanze

La locazione di immobili con finalità turistica, attuata per brevi periodi, per il proprietario genera un reddito che può essere inquadrato a seconda delle modalità con cui effettivamente viene svolta:
-    tra i redditi fondiari (redditi di locazione) ai sensi dell’ art. 37 comma 4-bis del TUIR;
-    tra i redditi d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
-    tra i redditi diversi (redditi derivanti dall’esercizio non abituale di attività commerciale) ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i del TUIR.
Nella generalità dei casi se il proprietario si limita a concedere l’immobile in locazione per brevi periodi, senza effettuare prestazioni accessorie (es. pulizia periodica, cambio biancheria, ecc.), in assenza di un’organizzazione imprenditoriale, il reddito che ne deriva è riconducibile alla categoria dei redditi fondiari e si determina in base all’art.37 comma 4-bis del Tuir. In questo caso, i redditi provenienti dall’affitto a uso turistico sia in base a contratti di durata inferiore a 30 giorni e sia quelli di durata superiore a 30 giorni vanno indicati sempre nel quadro “B – redditi dei fabbricati”.

I  contratti di locazione ad uso turistico hanno una disciplina diversa da quelli rientranti nella L. 431/98, per cui occorre applicare le norme del codice civile (artt. 1571 e seguenti).
Per quanto riguarda la durata, nel caso di contratti ad uso turistico per un massimo di 30 giorni, la norma non prevede l’obbligo della registrazione del contratto. Se la finalità è di tipo turistica, nulla vieta di stipulare un contratto anche di durata superiore a 30 giorni ma con obbligo di registrazione e pagamento della relativa imposta di registro. Il limite di durata dei 30 giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a 30 giorni intercorsi nell’anno con il medesimo locatario.
Con riferimento alle tipologie di contratto per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione e quindi anche in relazione alla casistica di cui si tratta, la circolare 20/E del 4 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.
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