lunedì 24 dicembre 2018

No Profit – Nuove Tasse in arrivo a partire dal gennaio 2019


Raddoppio dell’Ires (il prelievo Ires dal 12% al 24% per enti di assistenza sociale e ospedalieri, associazioni e fondazioni culturali potrà tradursi in un aumento delle rette dal 2019) per gli enti di assistenza sociale e sanitaria e per le associazioni e fondazioni culturali. L’imposta sul reddito che sarà chiesta alle organizzazioni raddoppia, perché la manovra 2019 sta eliminando il regime di favore previsto dall’articolo 6 del Dpr 601/1973, che riduce a metà (quindi al 12%) l’aliquota per i soggetti attivi nella beneficenza e nell’assistenza. Il rincaro rientra fra le misure adottate dal Governo per correggere i saldi della manovra, come richiesto dalla Ue.
Fra gli enti colpiti da questo intervento ci sono gli istituti assistenziali, gli enti ospedalieri, le società di mutuo soccorso e gli altri soggetti dotati di personalità giuridica che operano nei settori della beneficenza, della sanità, dell’assistenza sociale, dell’istruzione, della ricerca e dell’alloggio sociale.

La modifica elimina un regime di favore, in un momento in cui le organizzazioni non profit sono in attesa della piena operatività delle regole fiscali della riforma del Terzo settore. Queste infatti diventeranno efficaci solo con l’entrata in funzione del Registro unico nazionale e con l’autorizzazione della Commissione europea. Proprio per questo motivo, il Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) aveva rinviato a questo momento la disapplicazione della “mini Ires” per gli enti del Terzo settore (Ets), per traghettarli verso il nuovo regime senza cambiamenti nel trattamento fiscale.
La riforma del terzo settore prevede per gli Ets, tra l’altro, la possibilità di determinare il reddito in via forfettaria, con coefficienti particolarmente favorevoli per il volontariato e l’associazionismo sociale (1% e 3%). Il Dlgs 117/2017 aveva mantenuto lo sconto Ires per gli enti che, pur operando in settori di rilevanza sociale per la collettività, sarebbero rimasti fuori dal Registro unico nazionale del Terzo settore (per mancanza, ad esempio, dei requisiti soggettivi). Con la manovra 2019, invece, scatta anche per questi ultimi la tassazione ordinaria, senza possibilità di valorizzare in alcun modo l’assenza di scopo di lucro e la rilevanza sociale dell’attività prestata.
La manovra, poi, penalizza due volte gli enti religiosi: da un lato, perdono l’Ires ridotta nel periodo transitorio (prima dell’eventuale ingresso nel Registro unico); dall’altro, perdono anche un’agevolazione che avrebbero avuto con l’entrata a regime della riforma, cioè il dimezzamento dell’Ires per le attività diverse da quelle istituzionali.

Sul fronte delle donazioni, la manovra 2019 ha introdotto un bonus che coinvolge anche gli enti non commerciali: un credito d’imposta del 65% per le erogazioni in denaro finalizzate alla bonifica di edifici o terreni pubblici, alla realizzazione o ristrutturazione di parchi e al recupero di aree dismesse. Il bonus spetterà alle persone fisiche e agli enti non commerciali entro il 20% del reddito imponibile e alle società entro il 10 per mille.
Per maggiori informazioni, invitiamo le imprese del settore pubblici esercizi a contattare :

Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via Garibaldi,218;  ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Contatti: cell. 3293222740 fax 1782213101 - 





Bando Inail 2019: 370 milioni da investire in sicurezza sul lavoro


Risorse a fondo perduto Confermato il «click day» in programma per giugno 2019
Crescono le risorse messe in moto dall’Inail per incentivare la sicurezza nelle imprese. Il bando Isi 2018 che può contare su quasi 370 milioni a fondo perduto, già messi a bilancio preventivo.
Il contributo sarà erogato in conto capitale e potrà coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso.
Secondo il presidente dell’Inail, Massimo De Felice «il bando Isi è un’iniziativa ormai strutturale unica a livello nazionale per la concessioni di finanziamenti in conto capitale, che non ha eguali neppure in Europa».
Il considerevole incremento dei fondi messi a disposizione, consentirà di sostenere ancora più imprese, con ricadute positive sulla sicurezza dei lavoratori e, di conseguenza, anche sul sistema welfare e società.
Rispetto al bando precedente, Isi 2018 presenta alcune novità a livello di assi di finanziamento, caratterizzati da risorse ripartite in budget regionali.
L’Asse 1 (Isi Generalista), in particolare, oltre a portare da 100 a 182 milioni il tesoretto a disposizione delle imprese, ripartisce in maniera netta la torta fra i progetti d’investimento, a cui vanno 180 milioni, e i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, a cui vanno i restanti 2.
L’Asse 2 (Isi Tematica) vanno 45 milioni per progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (lo scorso anno erano 44,4).
L’Asse 3 (Isi Amianto), destinato a progetti di bonifica, vanno 97,4 milioni contro i 60 del 2017.
Cambiano i destinatari dell’Asse 4 (Isi Micro e piccole imprese): i 10 milioni a bilancio, in precedenza destinati a realtà dei settori legno e ceramica, stavolta andranno a progetti destinati a micro e piccole imprese operanti nei settori della pesca e del tessile, abbigliamento, pelle e calzature.
L’Asse 5 (Isi Agricoltura): 35 milioni per progetti delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, di cui 30 per la generalità delle imprese agricole e 5 riservati ai giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria.
Come per i bandi precedenti, anche stavolta le domande d’accesso agli incentivi andranno presentate in modalità telematica, con una procedura valutativa a sportello suddivisa in tre fasi con il “click day” in programma a giugno 2019.

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mercoledì 28 novembre 2018

BANDO HORIZON per innovazione, ricerca Agricoltura

Contributo a fondo perduto fino al 50% per la ricerca sul suolo.

Il programma europeo promuove la ricerca sul suolo con particolare attenzione alla gestione del suolo agricolo e al suo contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'obiettivo è costruire un quadro sostenibile per una comunità integrata di gruppi di ricerca che lavorano su aspetti correlati della gestione del suolo agricolo. Le attività dovrebbero mettere in luce come la gestione dei suoli agricoli può ridurre il degrado di terreni e suolo (in particolare l'erosione del suolo e la perdita di materia organica), preservare e aumentare la fertilità dei suoli e come i processi relativi al contenuto organico e alla capacità di ritenzione idrica possono supportare la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Possono beneficiare del sostegno gli Stati Membri dell'Unione Europea, gli Stati vicini, le Associazione di Stati e le Organizzazioni Internazionali - ONLUS.

Il numero minimo di partecipanti è di cinque entità legali indipendenti di diversi Stati membri o paesi associati. Le entità partecipanti sono finanziatori di ricerca o organizzazioni di ricerca governative che partecipano sulla base dei loro finanziamenti istituzionali. La loro partecipazione deve essere affidata al "proprietario" del programma, alle autorità nazionali / regionali responsabili.

Tipologia di spese ammissibili

Sono oggetto di finanziamento le spese con le seguenti finalità:

- promuovere la comprensione della gestione del suolo e la sua influenza sulla mitigazione e l'adattamento al clima, la produzione agricola sostenibile e l'ambiente;

- comprendere come il sequestro del carbonio nel suolo può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici a livello regionale, compresa la contabilizzazione del carbonio;

- rafforzare le capacità e la cooperazione scientifica in tutta Europa, compresa la formazione di giovani scienziati del suolo;

- Sostenere l'informazione europea armonizzata sul suolo, anche per le relazioni internazionali;

- promuovere l'adozione di pratiche di gestione del suolo che favoriscano l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici;

- sviluppare pratiche di fertilizzazione specifiche per regione considerando il suolo locale, l'acqua e le condizioni pedo-climatiche;

Entità dell'agevolazione

Il sostegno è concesso in conto capitale fino al 50% dei costi totali ammissibili.

Scadenza

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 23 gennaio 2019.

Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo

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Recapito di Milazzo C.da Fondaco Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.

Recapito di Messina :Via Garibaldi,268;  ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

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mercoledì 21 novembre 2018

Bando Macchinari Innovativi. Contributo a fondo perduto fino al 35%


Bando Macchinari Innovativi. Contributo a fondo perduto fino al 35% e finanziamento a tasso agevolato fino al 50% per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature funzionali alla realizzazione di programmi di investimento innovativi.

Descrizione completa del bando

La misura Macchinari Innovativi è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di sostenere la realizzazione, nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di programmi di investimento diretti a consentire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente”.

La misura sostiene gli investimenti innovativi che, in coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0” e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentono l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, favorendo l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a euro 341.494.000,00, di cui:

·         euro 119.205.333,33 a valere sul Programma complementare di azione e coesione “Imprese e competitività” 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016;

·         euro 169.194.666,67 a valere sull’Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR;

·         euro 53.094.000,00 a valere sull’Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, riservata ai programmi di investimento innovativi basati sulle tecnologie per un manifatturiero sostenibile in grado di garantire un utilizzo più efficiente dell’energia.



Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

·         sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

·         sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

·         sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;

·         non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento;

·         non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

·         non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Possono accedere alle agevolazioni anche ai liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Sono ammessi tutti i settori manifatturieri di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione delle attività connesse ai seguenti settori:

·         siderurgia;

·         estrazione del carbone;

·         costruzione navale;

·         fabbricazione delle fibre sintetiche;

·         trasporti e relative infrastrutture;

·         produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture





Tipologia di spese ammissibili

I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0” e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentano l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo dei prodotti.

I programmi di investimento ammissibili devono:

·         prevedere spese non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00;

·         essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;

·         prevedere l’acquisizione dei sistemi e delle tecnologie riconducibili all’area tematica “Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come elencati negli allegati alla normativa di riferimento.

I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardano macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

Le spese correlate ai programmi di investimento devono essere:

·         relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi;

·         riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell’attivo patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

·         riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;

·         pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

·         conformi alla normativa comunitaria in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali programmazione 2014-2020;

·         ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

Entità e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75 %. Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni.

Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:

·         per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35 % e un finanziamento agevolato pari al 40 %;

·         per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25 % e un finanziamento agevolato pari al 50 %.

Scadenza

L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

- verifica del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2019;

- compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2019;

- invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 29 gennaio 2019.



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venerdì 16 novembre 2018

70 milioni di euro per il ricambio in agricoltura


Da Ismea - Settanta milioni in tre anni, con domande “a sportello”, per sostenere progetti di sviluppo nell’agroalimentare. Fondi agevolati per favorire, da un lato, il ricambio generazionale attraverso la misura definita subentro e, dall’altro, stimolare lo sviluppo di aziende agricole esistenti condotte da giovani.

Per giovani si intendano gli imprenditori che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, sia in forma singola che associata: in questo caso la società deve essere composta di oltre il 50% di soci giovani, che detengano almeno il 50% delle quote societarie.



Gli aiuti disponibili

Per quanto attiene alle agevolazioni, queste possono essere solo con mutui agevolati a tasso d’interesse zero o come contributi a fondo perduto e mutuo agevolato. Qui la differenza la fa il territorio: infatti, per regioni indicate nel decreto Resto al Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), il giovane ha a disposizione un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento e un mutuo agevolato a tasso zero che copra il 60% del progetto. Restano quindi a suo carico in autofinanziamento solamente il 5% delle spese dell’intero progetto. Nelle restanti regioni del centro-nord del Paese, invece, è possibile richiedere solamente il mutuo agevolato, sempre a tasso zero, ma fino al 75% della spesa prevista.

Gli investimenti ammissibili

L’investimento massimo ammissibile è,pari a 1,5 milioni per progetto, Iva esclusa. I mutui possono avere una durata compresa tra 5 e 10 anni, elevabile fino a 15 per i soli investimenti della produzione primaria. Di tutto interesse anche i fondi messi a disposizione per il prossimo triennio, che ammontano a 70 milioni di euro complessivi, di cui 50 destinati alle regioni del Resto al Sud.

Gli investimenti ammissibili sono diretti a:

miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola;

miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni d’igiene o del benessere degli animali;

realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura.

Si possono richiedere le agevolazioni per l’intero progetto d’investimento, seppure con limiti percentuali sulle varie tipologie: dalle spese tecniche e di fattibilità, all’acquisto macchinari che può essere anche il 100% della spesa, opere agronomiche, ristrutturazioni per agriturismo, opere edili per miglioramento o realizzazione di edifici produttivi, allacciamenti, macchinari e attrezzature

La procedura

Le domande sono con procedura «a sportello» ed esclusivamente, con sistema telematico su un portale dedicato accessibile dal sito Ismea. Non ci sono punteggi o priorità quindi, ma è necessaria comunque un’accurata descrizione del progetto con un «agri-business plan», che ne dimostri la concreta fattibilità e soprattutto la sostenibilità economica e finanziaria.

I requisiti degli interventi

Per essere ammessi al finanziamento ci sono requisiti differenti secondo il tipo d’intervento: nel subentro occorre essere imprese agricole regolarmente costituite da non più di sei mesi, con sede operativa sul territorio nazionale e con azienda cedente, attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana; per l’ampliamento invece le imprese agricole devono essere attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.

L’intento del ministero è quindi chiaro: non finanziare imprese in difficoltà (come da normativa Ue), ma solamente progetti di sviluppo validi presentati da giovani che continuano a credere nell’agroalimentare.

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martedì 2 ottobre 2018

Canone speciale Rai. Per i pubblici esercizi permane l'obbligo del pagamento con bollettino postale.


Nelle prossime settimane la Direzione Canone della Rai invierà alle imprese alcune comunicazioni informative al fine di assicurare la conoscenza della normativa attualmente in vigore in materia di canone speciale Rai ed evitare così che i contribuenti possano involontariamente incorrere in violazioni tributarie.

Informazioni importanti che riguardano il canone speciale Rai:
·         la riscossione del canone tv tramite addebito sulle fatture relative all’utenza elettrica si riferisce solo al canone per le abitazioni private e non a quello speciale per i pubblici esercizi, per il quale resta in vigore la tradizionale modalità di pagamento attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza.​
·         La sola detenzione di un apparecchio radio o TV dotato di sintonizzatore idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo costituisce presupposto impositivo per il pagamento del canone speciale Rai, anche quando la destinazione dell'apparecchio non preveda la visione della programmazione radiotelevisiva (ad esempio nel caso di apparecchi televisivi utilizzati per la sola proiezione di immagini pubblicitarie).  Per approfondire questo aspetto, è possibile scaricare da  questa pagina le relative note del Ministero dello Sviluppo Economico n. 12991/2012 e n. 9668/2016.
·         Il canone ha validità limitata all’indirizzo indicato nell’intestazione.
·         Le imprese e le società devono obbligatoriamente indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso di apparecchi radio o TV e il relativo numero di canone.

La tariffa applicata da Rai ai pubblici esercizi è esclusivamente quella relativa alla categoria D, concernente i pubblici esercizi di terza e quarta fascia (ovvero la più bassa attualmente prevista per la categoria). 

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Ricostituzione Pensione



In determinate situazioni si potrebbe verificare la variazione dell'importo dell'assegno di pensione a causa del sopraggiungere di eventi successivi alla sua determinazione. In questi casi, la normativa prevede la possibilità di ottenere la "ricostituzione della pensione", procedura che dovrebbe realizzarsi d'ufficio ma che comunque necessita di una formale richiesta da parte del pensionato interessato.

L'ordinamento riconosce ai pensionati la possibilità di ottenere, previa domanda, la ricostituzione della pensione. Questo strumento, in sostanza, consente il ricalcolo dell'importo del rateo quando sopraggiungono delle novità che vanno a modificare gli elementi di calcolo della pensione stessa

Tali novità riguardano in linea generale: 
·           aspetti di tipo contributivo; 
·           aspetti reddituali; 
·           aspetti sanitari.

Le modifiche sul piano contributivo sono le cause più frequenti che danno luogo ad un ricalcolo dell'assegno e riguardano soprattutto il computo di contributi non presi in considerazione in fase di  prima liquidazione della pensione, derivanti da periodi non ricongiunti, da periodi dei quali non è stato chiesto l'accredito figurativo oppure di contributi volontari non presi in considerazione. 
Si tratta cioè dell'accreditamento o dell'esclusione di contribuzione non valutata in prima liquidazione, oppure della modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.
Gli aspetti reddituali o quelli sanitari riguardano eventuali riduzioni o incrementi dell'importo dell'assegno derivanti dalla variazione dei redditi del beneficiario (si pensi ad esempio se è variato il reddito ai fini del conseguimento delle maggiorazioni sociali o per la pensione ai superstiti) o dalla percentuale di invalidità  riconosciuta al beneficiario. 
Gli effetti della ricostituzione della pensione devono essere, di regola, ricondotti al momento di decorrenza del medesimo trattamento previdenziale. Il ricalcolo, infatti, va effettuato come se la contribuzione originariamente non considerata fosse esistente al momento del pensionamento e ciò da origine, spesso, anche al diritto alla corresponsione di eventuali arretrati.


La domanda di ricostituzione

La ricostituzione della pensione può avvenire in seguito a domanda dell’interessato ovvero su iniziativa dell’Ente previdenziale nei casi in cui la contribuzione viene accreditata d’ufficio senza la necessità di intervento del pensionato. La domanda di ricostituzione non è sottoposta ad alcun limite di decadenza per il riconoscimento del diritto. Essa può essere proposta in ogni tempo dopo il pensionamento e la riliquidazione della pensione dovrà essere, di regola, sempre effettuata con decorrenza dalla data di riconoscimento originario della prestazione. 
Ovviamente, in tali circostanze, le somme liquidate a titolo di arretrati sono sempre sottoposte ai termini ordinari di prescrizione. Su questa materia giova ricordare l'intervento particolarmente duro della legge n. 111 del 2011 che ha ridotto, in particolare, per i ratei maturati dal 6 luglio 2011 la prescrizione nel termine di cinque anni (dai dieci della disciplina previgente) dei ratei dei trattamenti pensionistici e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
In altre parole, nelle ipotesi in cui la domanda di ricostituzione venga presentata dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico, la riliquidazione del medesimo trattamento dovrà avvenire dalla data di decorrenza della pensione, ma le eventuali differenze di ratei saranno dovute dal quinto anno precedente la data di presentazione della domanda di ricostituzione, da considerarsi, quest’ultima, atto interruttivo della prescrizione (tali regole si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio). Le novità introdotte dal decreto legge 98/2011 non trovano, invece applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell'Inps alla relativa ripetizione si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione. 
  
Il termine di decadenza per l'azione giudiziaria
Se la domanda di ricostituzione è stata presentata ma l'Inps non ha risposto o ha rigettato l'istanza, l'interessato, al pari di quanto avviene per tutte le domande di prestazioni previdenziali, deve prestare attenzione al termine decadenziale, in sostanza, ove venga avanzata la domanda di ricostituzione e l’Ente previdenziale non provveda sull’istanza, l’azione giudiziaria tendente al riconoscimento del diritto alla ricostituzione dovrà essere esercitata nel termine di tre anni dalla scadenza dei termini previsti per il procedimento amministrativo. Ove ciò non avvenga, si avrà diritto, trattandosi di trattamento pensionistico, solo ai ratei corrispondenti al triennio antecedente la data del deposito del ricorso giudiziario.
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