corresponsione dei
benefici comunitari, semplificando le procedure dei controlli istruttori.
Modalità di presentazione della Domanda
per il Regime dei Piccoli Agricoltori 2016:
La Domanda per il Regime dei
Piccoli Agricoltori 2016 deve essere presentata all’OP AGEA dall’interessato.
Il produttore può fare la
presentazione:
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in forma telematica:
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direttamente sul sito www.agea.gov.it,
mediante l’utilizzo della firma digitale o
della firma elettronica;
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sul portale www.sian.it, avendo conferito mandato a un
Centro Autorizzato di
Assistenza Agricola; la domanda
può essere sottoscritta in forma cartacea o con
firma elettronica (OTP, digitale,
grafometrica).
Costituzione/aggiornamento del fascicolo
aziendale elettronico
Il titolare o il legale
rappresentante dell’azienda agricola (di seguito chiamato l’interessato) deve costituire o aggiornare il “fascicolo
aziendale elettronico” e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati Centralizzata dell’OP AGEA presso
uno dei seguenti soggetti:
- un Centro di Assistenza Agricola
autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l’Organismo pagatore AGEA – via
Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli AGEA territoriali
abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale
(www.agea.gov.it);
- gli uffici delle Regioni
territorialmente competenti (con particolare riguardo allo Sviluppo Rurale).
La
costituzione/aggiornamento/chiusura del “fascicolo aziendale elettronico” nella
Banca Dati Centralizzata dell’OP AGEA deve essere
effettuato presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea
(contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere
reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.
Nel caso in cui un produttore
trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un
nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha
utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni. Il produttore deve consegnare il fascicolo in
originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA o alla Regione.
Gli agricoltori che non abbiano
perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della
documentazione mancante, così come
prevista nelle Istruzioni Operative dell’OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015, al fine del completamento
del proprio fascicolo aziendale presso l’Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda
unica 2016.
Finalità di presentazione della domanda
2016
E’ indispensabile indicare la
finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:
1. 'Domanda di conferma';
2. 'Domanda di conferma per subentro’;
3. 'Domanda di recesso’
In ogni caso occorre indicare il
numero della domanda unica presentata nel 2015 dall’agricoltore che ha aderito al regime.
Termini di presentazione
La domanda per il Regime per i
piccoli agricoltori deve essere presentata ad AGEA entro il 29 febbraio 2016.
Domanda di conferma
L’agricoltore che intenda
permanere nel Regime dei Piccoli Agricoltori deve darne conferma esplicita, presentando una domanda.
Nel caso di subentro al regime per
i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda deve essere presentata dal
subentrante. In tal caso è necessario indicare la fattispecie in cui ricade il subentro:
a. Successione effettiva
b. Successione anticipata
E’ necessario riportare gli
estremi dell’agricoltore cui si subentra e indicare il numero della domanda
unica del 2015 presentata
dall’agricoltore cui si succede.
Requisiti per il pagamento
Per tutta la durata della
partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono
mantenere almeno un numero di ettari
ammissibili ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 corrispondente al numero di titoli detenuti ai sensi
dell’art. 64, paragrafo 1, lett. a) del medesimo regolamento.
In applicazione dell’articolo 4
del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l’ammontare è
inferiore a euro 250, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell’art. 63 del Reg. UE
1306/2013.
Gli agricoltori che partecipano al
regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e
l’ambiente di cui al titolo III, capo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Le sanzioni relative alla
condizionalità disposte dall'art. 91 del reg. (UE) n. 1306/2013 non si
applicano al regime per i piccoli agricoltori.
Studio di Consulenza Aziendale - dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 - fax 0941563649 . email: centroserviziaziendali@gmail.com