sabato 19 dicembre 2015

Presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2016

L'art. 61 del Reg. UE 1307/2014 ha istituito il Regime per i piccoli agricoltori allo scopo di facilitare la

corresponsione dei benefici comunitari, semplificando le procedure dei controlli istruttori.

Modalità di presentazione della Domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori 2016:

La Domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori 2016 deve essere presentata all’OP AGEA dall’interessato.

Il produttore può fare la presentazione:

_ in forma telematica:

_ direttamente sul sito www.agea.gov.it, mediante l’utilizzo della firma digitale o

della firma elettronica;

_ sul portale www.sian.it, avendo conferito mandato a un Centro Autorizzato di

Assistenza Agricola; la domanda può essere sottoscritta in forma cartacea o con

firma elettronica (OTP, digitale, grafometrica).

Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico

Il titolare o il legale rappresentante dell’azienda agricola (di seguito chiamato l’interessato) deve costituire o aggiornare il “fascicolo aziendale elettronico” e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati  Centralizzata dell’OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;

- l’Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;

- gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale

(www.agea.gov.it);

- gli uffici delle Regioni territorialmente competenti (con particolare riguardo allo Sviluppo Rurale).

La costituzione/aggiornamento/chiusura del “fascicolo aziendale elettronico” nella Banca Dati Centralizzata dell’OP AGEA deve essere effettuato presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni  dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni. Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA o alla Regione.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della
documentazione mancante, così come prevista nelle Istruzioni Operative dell’OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l’Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda unica 2016.

Finalità di presentazione della domanda 2016

E’ indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. 'Domanda di conferma';

2. 'Domanda di conferma per subentro’;

3. 'Domanda di recesso’

In ogni caso occorre indicare il numero della domanda unica presentata nel 2015 dall’agricoltore che ha aderito al regime.

Termini di presentazione

La domanda per il Regime per i piccoli agricoltori deve essere presentata ad AGEA entro il 29 febbraio 2016.

Domanda di conferma

L’agricoltore che intenda permanere nel Regime dei Piccoli Agricoltori deve darne conferma esplicita, presentando una domanda.

Nel caso di subentro al regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda deve essere presentata dal subentrante. In tal caso è necessario indicare la fattispecie in cui ricade il subentro:

a. Successione effettiva

b. Successione anticipata

E’ necessario riportare gli estremi dell’agricoltore cui si subentra e indicare il numero della domanda unica del 2015 presentata dall’agricoltore cui si succede.

Requisiti per il pagamento

Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 corrispondente al numero di titoli detenuti ai sensi dell’art. 64, paragrafo 1, lett. a) del medesimo regolamento.

In applicazione dell’articolo 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l’ammontare è inferiore a euro 250, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell’art. 63 del Reg. UE 1306/2013.

Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Le sanzioni relative alla condizionalità disposte dall'art. 91 del reg. (UE) n. 1306/2013 non si applicano al  regime per i piccoli agricoltori.
Studio di Consulenza Aziendale - dott. Fausto Ridolfo
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