lunedì 14 settembre 2015

Garanzia Giovani e Sicurezza Nei Luoghi di Lavoro

Ai fini della corretta attivazione e gestione di un tirocinio, è da considerarsi essenziale l’esatto adempimento delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come confermato anche dalle Linee Guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013, che al punto 5 si limitano a stabilire che il soggetto ospitante «deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
Se da un lato infatti il tirocinio consiste in un periodo di alternanza scuola lavoro ovvero di orientamento e di formazione, non configurabile come rapporto di lavoro, dall’altro ai fini della normativa prevista dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro il tirocinante è equiparato a tutti gli effetti ad un lavoratore.
L’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, alla lettera a) del comma 1 definisce il “lavoratore” quale «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato  il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro».
Ai tirocinanti è dunque accordata la, peraltro ampia, tutela assicurata dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai lavoratori ordinari. Di più, secondo un principio espresso in successive pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 12 gennaio 2002, n. 326; Cass. 11 maggio 2007, n. 11622; Cass. 7 aprile 2009, n. 15009; Cass. 10 gennaio 2013, n. 536) riguardanti il lavoro dei giovani, l’inesperienza e la giovane età postulano una maggiore intensità degli obblighi prevenzionistici a carico del datore di lavoro.
Sul punto, il Ministero del lavoro con interpello n. 1/2013 ha precisato che l’equiparazione tra i tirocinanti ed i lavoratori, che, indipendentemente dalla formula contrattuale, svolgono una attività lavorativa, effettuata dal succitato art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, assume valore solo ai fini dell’applicazione delle prescrizioni sancite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, il Dicastero ha chiarito che l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, sussiste anche nei confronti dei tirocinanti (sia maggiorenni che minorenni) nei casi in cui è esplicitamente previsto dalla normativa vigente. Nello specifico, secondo quanto stabilito dalle norme sui singoli rischi contenute nel TU, la sorveglianza sanitaria riguarda i lavoratori esposti: alla movimentazione manuale dei carichi, ai videoterminali, al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici, alle radiazioni ottiche artificiali, agli agenti chimici, cancerogeni e biologici, all’amianto, a radiazioni ionizzanti, nonché coloro che prestino la propria attività a bordo di navi, in cave e miniere ed ai lavori notturni. L’obbligo è disposto altresì nelle attività che comportano un elevato rischio di infortuni o comunque elevati rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, allo scopo di verificare l’assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope, oltre che nelle ulteriori ipotesi eventualmente sancite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita dal d.lgs. n. 81/2008, art. 6.
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