sabato 28 gennaio 2012

AGGIORNAMENTO RSPP: SCADENZE DEGLI AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI QUINQUENNALI

Il 14 febbraio 2012 scade il termine per completare l'aggiornamento per tutti i RSPP e ASPP che hanno usufruito dell'esonero previsto dall'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 e dal successivo Accordo del 05/10/2006, che hanno consentito loro di non frequentare i Moduli A e B in funzione della pregressa esperienza.
Sono infatti già trascorsi cinque anni dall'emanazione dell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, attuativo delle previsioni di cui all'art. 2 commi 2,3,4,5 del D.Lgs. 195/03, che ha regolamentato il percorso formativo obbligatorio per ricoprire i ruoli di RSPP e ASPP.
Il Testo unico in materia di Salute Sicurezza sul lavoro prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, oltre la formazione propedeutica di base (moduli A, B e C) la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento sui rischi specifici del settore produttivo in cui operano.
Il monte ore complessivo di aggiornamenti può essere distribuito nell'arco di cinque anni ed il quinquennio decorre dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data del conseguimento della laurea (secondo la comune interpretazione) in una delle classi previste dal Testo unico.
Pertanto, tutti coloro che hanno terminato nel 2006 il modulo B devono completare l'aggiornamento obbligatorio entro l'anno 2011.
Inoltre, per coloro che hanno usufruito dell'esonero dalla frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento decorre dal 14 febbraio 2007 e quindi deve essere completato entro il 14 FEBBRAIO 2012.
Il mancato aggiornamento della formazione potrebbe essere considerato come assenza delle capacità e requisiti imposti dalla normativa, con conseguente decadenza dall'incarico ed applicazione delle previste sanzioni in capo al datore di lavoro.
Il D. Lgs. 81/08 e l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 26/01/06 prevedono un aggiornamento obbligatorio per tutti gli RSPP e ASPP, secondo la seguente suddivisione:

- ASPP di qualunque macrosettore: 28 ore nell'arco di 5 anni;
- RSPP dei macrosettori 1 - 2 - 6 - 8 - 9: 40 ore nell'arco di 5 anni;
- RSPP dei macrosettori 3 - 4 - 5 - 7: 60 ore nell'arco di 5 anni.

Il responsabile di Casartigiani dei Nebrodi invita tutti gli RSPP e ASPP a verificare la propria posizione in riferimento alle scadenze suddette e mette a disposizione la sua esperienza e professionalità per studiare insieme il percorso formativo più idoneo per il completamento degli obblighi formativi quinquennali.
Per informazioni contattare Fausto Ridolfo 3293222740 – email: centroserviziendali@gmail.com

Sicurezza sul lavoro: prorogati i controlli sulle attrezzature

Differita a 390 giorni l’entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 recante la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro e i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che effettuano le suddette verifiche.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 gennaio 2012 ha prorogato l’entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011 recante la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro e i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che effettuano le suddette verifiche.
Il decreto entra in vigore 390 giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del 29 aprile 2011 n. 98, quindi, non più dopo 270 giorni

Il 31 gennaio scade il canone RAI. Esenti gli over 75 con redditi bassi

“Il canone Tv è un tributo come tutti gli altri, pagarlo … è un obbligo”, così recita il popolare spot che invita all’adempimento tutti i detentori di apparecchi abilitati o adattabili alla ricezione di programmi televisivi, a prescindere dall’uso che se ne faccia.
È un’imposta sul possesso ed è arrivato il momento di versarla, senza sanzioni. Deadline martedì 31 gennaio.
Quest’anno, il costo dell’abbonamento Rai è pari a 112 euro, 1,50 euro in più rispetto al 2011.
Tale importo va preso in considerazione esclusivamente se ci si mette in regola
entro fine mese, altrimenti sono previsti sanzioni e interessi, le prime variano in relazione al ritardo.
In particolare, se l’adempimento viene effettuato nei 30 giorni successivi alla
scadenza ordinaria, la penalità è pari a 1/12 del canone (4,41 euro).
Con ritardo superiore a 30 giorni, invece, la sanzione ammonta a 1/6 di 112 (8,82 euro) per ogni semestre.
Oltre i sei mesi, scattano anche gli interessi di mora, calcolati nella misura dell’1% per ogni semestre compiuto.

Credito d'imposta per l'editoria

L’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per l’anno 2011) ha destinato 30 milioni di Euro agli “Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.
Si tratta di un contributo sotto forma di credito d’imposta riconosciuto nella misura del 10 per cento delle spese sostenute dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC e per le imprese editrici di libri.
Il tetto massimo stabilito per la compensazione del credito d'imposta è pari a 250.000 euro e va indicato nella dichiarazione dei redditi.
Le domande entro il 15 febbraio 2012.
Il Governo, per il tramite del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ha
recentemente approvato la Circolare sull’attuazione dell'art.1, comma 40,
della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge di stabilità per il 2011) con
la quale sono stati destinati 30 milioni di euro agli “Interventi straordinari a
sostegno del settore editoriale” previsti dall’articolo 4, commi da 181 a 186, della
Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004).
Tale circolare disciplina nello specifico gli aspetti fondamentali riguardanti la
concessione e il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese
sostenute per l'acquisto della carta sostenute dalle imprese editrici di
quotidiani e periodici iscritte al Roc (Registro degli operatori di comunicazione) e da quelle editrici di libri.
I beneficiari dell'intervento sono:
- le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC;
- le imprese editrici di libri.
La circolare stabilisce, inoltre, che il credito d'imposta spettante ai soggetti
beneficiari sarà riconosciuto in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la
stampa delle testate e dei libri al netto della carta utilizzata per la pubblicazione
di inserzioni pubblicitarie, analogamente a quanto già avveniva con il
meccanismo istituito dalla Legge 350/2003, poi prorogato dalla Legge
311/2004.
Le domande di accesso al credito di imposta dovranno pervenire presso l’Ufficio
per il sostegno all'editoria tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
entro il 15 febbraio 2012.
Esse dovranno contenere:
- gli elementi identificativi dell'impresa, ivi compreso il codice fiscale;
- gli estremi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione;
- l'importo del credito spettante;
- l'impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni
dall'approvazione, dal quale deve risultare in modo chiaro la spesa sostenuta
per l'acquisto della carta.
Per assistenza ed informazioni: Fausto Ridolfo 3293222740 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

martedì 24 gennaio 2012

Invio impronta documentazione Fiscale

Archivi fiscali. Entro il mese di gennaio il titolare di documenti fiscali (fatture, libri contabili, dichiarazioni) deve inviare l'impronta digitale dell'archivio. La 'marcatura' copre la documentazione relativa al periodo 2004-2010.
Per chi commette errori ci sono 30 giorni dalla scadenza dell'adempimento per presentare una comunicazione correttiva.
Per l'invio occorre fare una distinzione: l'intermediario (Caf o commercialista) deve obbligatoriamente conservare in proprio le dichiarazioni, gli allegati alle dichiarazioni, le ricevute e le deleghe di pagamento.
Altri documenti, invece, sono conservati per conto del cliente come il libro
giornale o i registri Iva. Nel primo caso il titolare della contabilità è l'intermediario che può procedere anche ad un invio cumulativo per tutti i clienti. Nel secondo caso il titolare dei documenti resta il cliente. In tal caso si dovrà procedere ad un invio distinto per ciascuno di loro.

Studi di Settore. Chi dichiara compensi inferiori a quelli previsti da Gerico è soggetto a controlli

Per i contribuenti in linea con le previsioni di Gerico ci saranno premi più strutturati.
Chi invece dichiara compensi inferiori a quelli previsti sarà oggetto di controlli più incisivi.
I controlli da studi di settore saranno incrociati con le risultanze dei rapporti finanziari.
Così il fisco cerca da una parte di costituire un deterrente per i contribuenti e dall'altra di supportare adeguatamente le risultanze degli studi di settore. L'Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati delle dichiarazioni inferiori ai valori di Gerico per elaborare liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Da tali liste si partirà per avviare le azioni degli uffici sul territorio. L'ufficio locale potrà procedere all'acquisizione preventiva di ulteriori dati
ai fini delle indagini.
Il contribuente sarà poi convocato per il contraddittorio, passo obbligato per l'eventuale successivo avviso di accertamento.
Per assistenza Tributaria: Fausto Ridolfo 3293222740 e-mail:centroserviziaziendali@gmail.com

martedì 17 gennaio 2012

Ristrutturazione dei debiti per chiudere i conti in sospeso.

Fallimenti light per famiglie e piccole imprese: potranno ristrutturare i loro debiti e chiudere una volta per tutte i conti in sospeso.
È la novità di un decreto legge per fronteggiare la crisi di famiglie e imprese, approvato dal Consiglio dei ministri nell'ambito di un pacchetto giustizia.
Piccoli fallimenti. Mai più pignorati a vita.
Grazie a una procedura analoga al fallimento per famiglie e piccole imprese e, cioè, per quei soggetti esclusi dalla disciplina della legge fallimentare.
L'esclusione dalla disciplina della procedura concorsuale del fallimento implica che il debitore è soggetto alle azioni esecutive individuali, senza limiti di tempo se non quello di prescrizione del credito.
Lo scopo del provvedimento di urgenza è varare una specie di piccolo fallimento, che consente al debitore di chiudere una volta per tutte i conti lasciati in sospeso, e consente ai creditori di ottenere il proprio credito (seppure in misura prevedibilmente parziale) senza doversi logorare in estenuanti procedure esecutive, lunghe e soprattutto molto costose.
Il provvedimento interessa le famiglie e le piccole imprese a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali.
In effetti la legge fallimentare non si applica agli imprenditori che nei tre esercizi precedenti l'istanza di fallimento hanno avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila e, infine, che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Se non ricorrono questi presupposti sono possibili solo azioni esecutive individuali.
Con il provvedimento del governo, ai soggetti cosiddetti «non fallibili» viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi.
In sostanza si tratta di una procedura che libera il debitore per sempre dalle sue obbligazioni concordando un piano di rientro con i propri creditori.
Il procedimento si svilupperà sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.
Tuttavia l'intervento dell'autorità giudiziaria si limiterà all'omologazione dell'accordo raggiunto tra debitore e creditori.
Il compito di gestione del merito della vicenda è affidato, invece, a un organismo di composizione della crisi, di nuova istituzione, che, composto da professionisti in possesso di adeguata preparazione, favoriscono la definizione dell'accordo e ne seguono l'attuazione.
Per assistenza e consulenza: Fausto Ridolfo 3293222740 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

lunedì 16 gennaio 2012

Esenzione pagamento Canone Rai per gli Over 75

Stop al canone Rai per gli ultra settantacinquenni.
I criteri e modalità di esenzione sono stabiliti dalla circolare n. 46/E del 2007, e poi modificata, avente per oggetto: Abolizione del canone Rai per soggetti di età pari o superiore a 75 anni.
La circolare dispone che: "Per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza".
L'agevolazione si applica con riferimento ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni a decorrere dall'anno 2008. Qualora il contribuente, in presenza dei requisiti necessari per fruire dell'esenzione, abbia effettuato il versamento del canone, può recuperare gli importi versati tramite la presentazione di istanza di rimborso.
Per informazioni e assistenza:Fausto Ridolfo 3293222740 - email:centroserviziaziendali@gmail.com

Dichiarazione MUD 2012

In seguito alla pubblicazione dei Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012" e del DM 29 novembre 2011 “Proroga di termini previsti da molte disposizioni legislative”, sono state ridefinite le modalità di presentazione della dichiarazione ambientale annuale (Dichiarazione SISTRI/MUD).
I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti dovranno comunicare, entro il 30 aprile 2012,i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire, come prevede la circolare del Ministero del 3 marzo 2011:
- compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (quindi via telematica o con spedizione cartacea o magnetica) le schede del capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010, previo pagamento del diritto di segreteria.
Le Camere di Commercio renderanno disponibili, come negli anni passati, il software per la compilazione del MUD su supporto magnetico;
- compilando i modelli disponibili sul sito www.sistri.it
Rimangono inoltre tenuti alla presentazione del MUD:
- Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane;
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento;
-CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c);
-Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Per tali soggetti la presentazione dovrà avvenire utilizzando il modello pubblicato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011.
Per tutti i soggetti, il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 aprile 2012.
Lo studio di consulenza aziendale di Fausto Ridolfo attiverà il servizio di presentazione telematica delle dichiarazioni.
Il termine ultimo per la trasmissione della documentazione necessaria (fotocopia dei registri e dei formulari rifiuti dal 01.01.2011 al 31.12.2011) è fissato per il 15 marzo 2012.
Per eventuali ulteriori chiarimenti potete contattare Fausto Ridolfo 3293222740 -
centroserviziaziendali@gnail.com.

sabato 14 gennaio 2012

Consulenza per l'amministrazione di immobili

Se stai cercando un nuovo amministratore, lo studio di consulenza aziendale del Dott. Fausto Ridolfo è la soluzione che fa per te.
La capacità e la velocità d’intervento per ogni situazione che lo richieda sono il nostro migliore biglietto da visita.
Ci avvaliamo della consulenza di professionisti di primo ordine sia in campo tecnico che legale per offrire ai condomini quanto di meglio è possibile reperire in fatto di consulenze ed assistenze sull’intero territorio della provincia di Messina.
Abbiamo tra i nostri partner i migliori fornitori di servizi di pulizia, di manutenzione ed assistenza immediata, tutto ciò a prezzi molto competitivi.
I nostri 10 punti di forza:
1. Reperibilità telefonica fissa, mobile, fax, e-mail;
2. Controlli diretti durante lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3. Consulenza per tutte le problematiche relative al condominio;
4. Consulenza attraverso convenzionati: legale, fiscale e del lavoro a disposizione dei condomini amministrati;
5. Copertura assicurativa dell'amministratore a tutela dei condomini;
6. Gestione spese condominiali, contatti con fornitori e gestione dei contratti di manutenzione;
7. Convocazione e tenuta delle assemblee condominiali;
8. Esecuzione delibere assembleari;
9. Predisposizione ed invio del rendiconto e del preventivo con i relativi riparti;
10. Costi competitivi e trasparenti;

Operiamo sull’intera provincia di Messina.
Richiedi un preventivo gratuito e senza impegno:
Puoi contattarci ai numeri : fax 0941563649 - 3293222750
oppure invare una e-mail a centroserviziaziendali@gmail.com

venerdì 13 gennaio 2012

Rimborso per autotrasportatori

RIMBORSO AGLI AUTOTRASPORTATORI PER RECUPERARE GLI INCREMENTI DI ACCISE 2011
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE DAL 4 GENNAIO 2012 AL 30 GIUGNO 2012
Si informano gli autotrasportatori che effettuano servizi di vezioni con autoveicoli a motore o con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari a 7,5 tonnellate e le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale che l’Agenzie delle Entrate ha emanato il 04/01/2012 la circolare n. 771 che impartisce le indicazioni necessarie (compreso il Codice Tributo) per il recupero delle accise 2011. Quindi a decorrere dal 4 gennaio 2012 e sino al 30 giugno si possono presentare le istanze per il recupero delle accise 2011.
Si informa altresì, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011 che l’entità del rimborso riconoscibile in relazione al periodo di vigenza delle distinte aliquote di accesa ammonta a:
a) € 19,78609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio al 5 aprile 2011;
b) € 27,08609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 6 aprile al 27 giugno 2011;
c) € 67,08609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 28 al 30 giugno 2011;
d) € 68,98609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° luglio al 31 ottobre 2011;
e) € 77,88609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° novembre al 6 dicembre 2011;
f) € 189,98609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 7 al 31 dicembre 2011.
Si precisa che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possono essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale perché la Commissione Europea ancora non si è pronunciata sulla richiesta di proroga alla deroga.
Per assistenza e consulenza: Fausto Ridolfo 3293222740 email:centroserviziaziendali@gmail.com

Semplificazione amministrativa: stop alle doppie richieste dello Stato

Con il 2012 parte il nuovo regime previsto per la decertificazione dei rapporti tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione, che non potrà più pretendere documenti già in suo possesso. Prevista, per gli utenti, la possibilità di produrre un’autocertificazione.
A partire dal 1° gennaio lo Stato non può più pretendere da cittadini e imprese documenti già in suo possesso: la novità è contenuta in una direttiva del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Stabilità. La direttiva rientra nel programma di completa “decertificazione” dei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Il mancato rispetto della direttiva comporta, a carico dell’amministrazione, l’applicazione delle sanzioni previste per “violazione dei doveri d’ufficio” si legge nel documento.
Il divieto si riferisce alla richiesta di documenti attestanti stati, qualità personali o fatti già in possesso dell’amministrazione. La direttiva prevede dunque la possibilità, per il cittadino o l’impresa, di presentare un’autocertificazione o, per l’amministrazione, di acquisire direttamente i dati presso gli altri uffici.
La direttiva del ministero dispone inoltre che i dati siano acquisiti senza oneri e “con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”.
I certificati e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere accompagnate dalla dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”. Le disposizioni previste dalla direttiva non sono applicabili ai rapporti tra privati, quindi i certificati avranno valore esclusivamente nei rapporti tra lo Stato e i privati

mercoledì 11 gennaio 2012

Sicurezza sul lavoro: responsabilità dell’impresa che noleggia macchinari

I giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 109 del 9 gennaio 2011, hanno
precisato che il titolare dell'impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione dell’imprenditore richiedente anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro.
Nella specie, un lavoratore, quale manovratore a terra della piattaforma “ragno” veniva dichiarato colpevole, sia in primo grado che in appello, del delitto di omicidio colposo, per aver causato la morte dell’operaio che si trovava sulla gru,
in seguito al ribaltamento della stessa, mentre si trovava a 21 metri da terra.
In particolare, la ditta di cui era titolare il fratello dell’imputato aveva ricevuto incarico per il noleggio di una macchina munita di operatore e che in esecuzione di tale contratto era stata posizionata nel cantiere una gru semovente. Tuttavia - osservavano i giudici le modalità di stabilizzazione della piattaforma, in concreto poste in essere, non risultavano conformi alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni della macchina; ciò perché il
posizionamento degli stabilizzatori sarebbe dovuto avvenire simmetricamente, lungo l'arco dei 360°, mentre, nel caso in esame, si era accertato che gli stabilizzatori registravano un dislivello di 79 centimetri fra le due coppie ed erano posizionati su un piano inclinato, caratterizzato da ingente presenza di pietrisco.
Con ricorso in Cassazione, il lavoratore sosteneva di aver dimostrato adeguate
conoscenze tecniche circa l'utilizzo della gru; di avere correttamente posizionato la
piattaforma, secondo le indicazioni del manuale d'uso e di avere pure effettuato un
collaudo, per verificare l'idoneità delle operazioni di posizionamento, collaudo che aveva sortito esito positivo. A suo dire, quindi, non sussisteva alcun profilo di colpa in relazione all'utilizzo del macchinario.

Lavoratori extracomunitari stagionali: comunicazione di conferma assunzione

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 30 del 30 dicembre 2011, comunica che è stato realizzato un nuovo modello telematico che consentirà, per il 2012, ai lavoratori stagionali pluriennali di effettuare un nuovo ingresso in Italia. Il Ministero del Lavoro, inoltre, precisa che, dal 4 gennaio 2012, tale modello permetterà al datore di lavoro di esprimere la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore che è stato alle sue dipendenze nel corso del 2011.
Come noto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011
concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011 è stato incentivato il rilascio dei nulla osta pluriennali a favore dei lavoratori che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi.
Per il 2012, grazie alla realizzazione di un nuovo modello telematico, i lavoratori
stagionali pluriennali, che hanno fatto ingresso a seguito del rilascio di un nulla osta pluriennale e che sono risultati regolarmente presenti e assunti nel corso del 2011, potranno effettuare un nuovo ingresso nel territorio nazionale.Questo modello permetterà, a partire dal 4 gennaio 2012, al datore di lavoro di esprimere la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore che è stato alle sue dipendenze nel corso del 2011. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione dell'annuale decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota
risulta essergli stata assegnata sulla base del decreto flussi 2011.
Per assistenza e consulenza per la compilazione del modello di comunicazione di conferma per lavoro stagionale pluriennale (CSP) contattare: Fausto Ridolfo 3293222740

Composizione crisi di sovraindebitamento per imprese e famiglie

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di
composizione delle crisi da sovraindebitamento, il Governo Monti ha emanato il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212.
In virtù di tale provvedimento, chi non può fallire può comunque definire la propria situazione debitoria con i creditori, mediante la presentazione di un piano di ristrutturazione.
Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, è prevista la
possibilità per le piccole imprese e famiglie in crisi, di usufruire delle disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali.
In buona sostanza, questi soggetti potranno concordare con i creditori un piano
di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in
crisi. Il piano - soggetto all’omologazione da parte del Tribunale - dovrà in ogni
caso prevedere il pagamento di tutti i creditori estranei all'accordo e di tutti i
creditori privilegiati. Nelle more sono sospese le procedure esecutive individuali
ed i sequestri. Il debitore potrà anche offrire il patrimonio a un fiduciario
incaricato della liquidazione e del pagamento dei creditori.
A stabilirlo, è il Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 recante “Disposizioni
urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina
del processo civile”.
Per assistenza e consulenza: Fausto Ridolfo 3293222740 email:centroserviziaziendali@gmail.com

martedì 10 gennaio 2012

Denaro contante. Dal 1° febbraio scattano le multe per chi non rispettano la nuova soglia

Dallo scorso 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante in euro (o in altra valuta) se il valore complessivo della somma è pari o superiore a mille euro. In tal caso l'interessato dovrà far uso della moneta elettronica e cioè di bancomat, carte di credito, bonifici o prepagate.
Dal 1° febbraio scatteranno le sanzioni e le segnalazioni al Ministero dell'Economia per chi commetterà infrazioni. Durante la conversione in legge del decreto è stato previsto un periodo di salvaguardia per consentire a tutti di adeguarsi alla novità. In sostanza chi ha commesso o commetterà infrazioni dal 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012 non andrà incontro a penalità.
Tutto questo a condizione che non abbia superato il precedente limite di 2.500 euro. La limitazione annunciata vale anche per i libretti al portatore. Entro il 31 marzo 2012 i saldi dovranno essere ridotti a 999,99 euro o meno. In alternativa dovranno essere trasformati in nominativi.
Per assistenza Fausto Ridolfo 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

Liti tra Inps e contribuenti istanza di trattazione entro giugno

Cinquecentomila procedimenti civili (quelli più datati) potrebbero finire in fumo se entro il prossimo 30 giugno gli interessati non manifesteranno la volontà di proseguire la lite intrapresa.
Coinvolte molte cause di lavoro e previdenziali. In pericolo i ricorsi giacenti in
Cassazione e soprattutto nelle corti d'appello. La tagliola prevista nella legge di stabilità del governo Berlusconi, è stata rilanciata nel pacchetto del guardasigilli Severino.
Andrà presentata 'una istanza di trattazione', una sorta di sollecito agli uffici giudiziari, per proseguire la causa. Altrimenti si rischia l'estinzione.

Dal 1° gennaio si può iniziare a presenta la domanda per la disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti

A partire dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 potrà essere presentata, presso l'INPS
(www.inps.it), la domanda per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, deve essere compilata online e poi presentata all'inps.
L'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni ma che:
o nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate comprese le festività e
le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
o risultano assicurati da almeno 2 anni, vale a dire hanno versato almeno un
contributo settimanale entro il 31 dicembre dell'anno precedente al biennio in cui
sono stati maturati i 78 giorni di lavoro.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
L'indennità è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni. nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.
Per assistenza per la presentazione delle Domande di Disoccupazione con requisiti ridotti: Fausto Ridolfo 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

Autocertificazioni: valgono anche per extracomunitari

La Questura, nella pratica di rinnovo del permesso di soggiorno, non richiederà più il certificato
di residenza o di stato di famiglia. Stesso dicasi per la Prefettura in caso di domanda di
cittadinanza, o per l'Inps per la domanda di erogazione di prestazioni assistenziali.
La legge n. 183/11 (art. 15) ha modificato il DPR 445/2000 in materia di autocertificazione. Dal
1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove norme sull'autocertificazione.
I cittadini non dovranno più recarsi negli uffici pubblici per farsi rilasciare certificati di stato di
famiglia, residenza, stato civile o altro, se tali certificati sono stati richiesti da uffici pubblici, quali
ad esempio Prefetture, Questure, Inps, Motorizzazione, Tribunali, Università, ecc. o da gestori
di servizi pubblici (Poste, aziende di trasporto, ecc.). Le nuove norme stabiliscono infatti che la
Pubblica Amministrazione verifichi da sola tutti i documenti dei quali è già in possesso.
Sono gli stessi uffici pubblici che dovranno quindi attivarsi tramite i loro canali interni a
richiedere ad altri uffici pubblici le attestazioni necessarie relative alle richieste dei cittadini.
Questi potranno, quindi, autocertificare gli stati e i fatti richiesti, allegando a una dichiarazione
sostitutiva la fotocopia di un valido documento di identità. Rimane l'obbligo di presentazione dei
certificati nei rapporti con i privati. Queste nuove regole valgono anche per i cittadini
extracomunitari che, però, hanno diritto ad autocertificare solo stati, fatti o qualità presenti nei
registri della pubblica amministrazione italiana e che quindi possono essere facilmente
verificabili.

domenica 8 gennaio 2012

Inps sospende le prestazioni previdenziali per chi non ha comunicato i redditi per gli anni 2009 e 2010

A giorni l’inps provvederà alla sospensione delle prestazioni pensionistiche per i soggetti che non hanno fatto pervenire all’Istituto per la previdenza il modello Red per il 2009.
L’inps invierà una lettera ad i soggetti interessati avente il seguente contenuto “Gentile Signore, da oggi non riceverà più la pensione di reversibilità. Siamo costretti a sospenderla, perché è una prestazione che dipende dal suo reddito che lei non ci ha comunicato a tempo debito.
Anzi, se non provvederà a farlo nei prossimi 60 giorni, saremo costretti a revocarla definitivamente”.
È questa la sintesi della comunicazione che tanti pensionati, anche se residenti all'estero, stanno ricevendo in questi giorni, con cui vengono avvisati dall'Inps che quanto stanno incassando a titolo di prestazione collegata al reddito (trattamenti famiglia, integrazione al minimo, maggiorazioni sociali ecc.) non sarà erogato per 60 giorni. Lo spiega l'Inps nel messaggio numero 47 del 2 gennaio 2012 , precisando che lo stop colpisce i pensionati che non hanno consegnato il modello Red 2009 e 2010, nonostante i solleciti ricevuti a settembre 2011, e che perdurando tale inosservanza lo stop sarà definitivo. Tutti i titolari di prestazioni legate al reddito e senza 730 né modello Unico sono obbligati alla comunicazione del Modello Red. Con la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 sarà il fisco a fornire agli enti previdenziali le informazioni reddituali presenti in tutte le banche dati a sua disposizione, relative ai titolari (e ai loro familiari) di prestazioni pensionistiche o assistenziali.
Tecnicamente la lettera inviata ai pensionati si chiama “avviso di sospensione”; in realtà, costituisce proprio una comunicazione mediante cui l'Inps avvisa i pensionati dell'interruzione temporanea della liquidazione di alcune prestazioni previdenziali.
Ora l'Inps spiega che ai soggetti che, al 30 novembre 2011, non hanno provveduto a dichiarare i propri redditi, è stato inviato l'avviso di sospensione.
In base alla disciplina della legge n. 122/2010, l'avviso di sospensione è l'ultimo atto dell'Inps prima della definitiva revoca della prestazione collegata al reddito. In particolare, il pensionato ha tempo 60 giorni dalla sospensione per presentare domanda di ricostituzione, completa di tutte le informazioni sulla situazione reddituale relativa agli anni 2009 e 2010.
Così facendo il pensionato si assicura non solo il ripristino della prestazione, ma anche la corresponsione degli arretrati relativi ai ratei interessati dalla sospensione. Invece, una volta decorso il termine di 60 giorni senza che il pensionato abbia provveduto alla presentazione della documentazione richiesta, l'Inps procederà alla definitiva revoca della prestazione; non solo, ma procederà pure al recupero delle prestazioni eventualmente erogate nonostante il perdurare della mancata comunicazione reddituale, considerandole non più spettanti.
Per assistenza ed informazioni contattare: Fausto Ridolfo delegato locale di “Casartigiani dei Nebrodi” cell.3293222740 email:casartigianinebrodi@gmail.com

sabato 7 gennaio 2012

Bando Inail per la Sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza sul lavoro:
L’INAIL ha stanziato 205 milioni di euro per finanziare le imprese volte ad assumere misure di prevenzione
L’INAIL, in data 27 dicembre 2011, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 il bando del regolamento per l’assegnazione degli stanziamenti, ripartiti su base regionale, al fine di incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Pertanto, dal 28 dicembre 2011 e fino al 7 marzo 2012, l’impresa interessata potrà presentare la domanda, debitamente compilata e salvata mediante procedura informatica attiva sul portale dell’Istituto assicuratore, nella sezione “Punto Cliente”. Mentre l’invio vero e proprio sarà possibile solo dopo il 14 marzo 2012, in data ancora da fissarsi, mediante l’apposito codice identificativo assegnato. Da precisare che l’assegnazione dei contributi avverrà con procedura valutativa a sportello; ciò esclude, pertanto, la tradizionale corsa del click day, come avvenuto per la prima tranche di finanziamento del 2010.

Le aziende interessate:
Il bando si rivolge a tutte le imprese, anche a quelle individuali, purché con sede in Italia e iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. Inoltre, è previsto che le imprese possono presentare un solo progetto, di un solo tipo, per una sola unità produttiva. Si possono presentare solo progetti d’investimento o di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

L’ammontare del contributo:
Per quanto riguarda l’ammontare del finanziamento erogabile, si precisa che:
- l’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto;
- il contributo massimo erogabile è pari a 100.000 euro;
- mentre il contributo minimo erogabile è di 5.000 euro, previsto solo per i progetti di investimento;
- infine, per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione del 50%.

L’assegnazione del contributo:
Il contributo sarà erogato dopo la realizzazione del progetto, salvo un’anticipazione richiedibile per le domande superiori a 30.000 euro. In particolare, in caso di ammissione l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, l’INAIL predispone quanto necessario all’erogazione del contributo.

Le modalità di presentazione della richiesta:
Le aziende, previa registrazione sul sito, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà: di inserire il proprio progetto e le informazioni richieste; di salvare la domanda e di ricevere il codice identificativo che permetterà l’invio telematico della pratica alla data ancora da stabilirsi.Dunque, fino al 14 marzo 2011 le imprese hanno la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105 (punteggio soglia).Terminata la procedura informatica, le imprese, la cui domanda salvata abbia raggiunto il punteggio soglia (105), riceveranno un codice che identificherà in maniera univoca la domanda. A questo punto, essa non potrà più essere modificata, ma dovrà essere solamente inoltrata on-line nella data e ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto a partire dal 14 marzo 2012. Tutte le domande pervenute alle sedi INAIL saranno pubblicate in ordine cronologico di arrivo sul sito dell’Istituto stesso, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Per assistenza ed informazioni : Fausto Ridolfo 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com