sabato 19 dicembre 2015

Presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2016

L'art. 61 del Reg. UE 1307/2014 ha istituito il Regime per i piccoli agricoltori allo scopo di facilitare la

corresponsione dei benefici comunitari, semplificando le procedure dei controlli istruttori.

Modalità di presentazione della Domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori 2016:

La Domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori 2016 deve essere presentata all’OP AGEA dall’interessato.

Il produttore può fare la presentazione:

_ in forma telematica:

_ direttamente sul sito www.agea.gov.it, mediante l’utilizzo della firma digitale o

della firma elettronica;

_ sul portale www.sian.it, avendo conferito mandato a un Centro Autorizzato di

Assistenza Agricola; la domanda può essere sottoscritta in forma cartacea o con

firma elettronica (OTP, digitale, grafometrica).

Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico

Il titolare o il legale rappresentante dell’azienda agricola (di seguito chiamato l’interessato) deve costituire o aggiornare il “fascicolo aziendale elettronico” e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati  Centralizzata dell’OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;

- l’Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;

- gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale

(www.agea.gov.it);

- gli uffici delle Regioni territorialmente competenti (con particolare riguardo allo Sviluppo Rurale).

La costituzione/aggiornamento/chiusura del “fascicolo aziendale elettronico” nella Banca Dati Centralizzata dell’OP AGEA deve essere effettuato presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni  dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni. Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA o alla Regione.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della
documentazione mancante, così come prevista nelle Istruzioni Operative dell’OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l’Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda unica 2016.

Finalità di presentazione della domanda 2016

E’ indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. 'Domanda di conferma';

2. 'Domanda di conferma per subentro’;

3. 'Domanda di recesso’

In ogni caso occorre indicare il numero della domanda unica presentata nel 2015 dall’agricoltore che ha aderito al regime.

Termini di presentazione

La domanda per il Regime per i piccoli agricoltori deve essere presentata ad AGEA entro il 29 febbraio 2016.

Domanda di conferma

L’agricoltore che intenda permanere nel Regime dei Piccoli Agricoltori deve darne conferma esplicita, presentando una domanda.

Nel caso di subentro al regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda deve essere presentata dal subentrante. In tal caso è necessario indicare la fattispecie in cui ricade il subentro:

a. Successione effettiva

b. Successione anticipata

E’ necessario riportare gli estremi dell’agricoltore cui si subentra e indicare il numero della domanda unica del 2015 presentata dall’agricoltore cui si succede.

Requisiti per il pagamento

Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 corrispondente al numero di titoli detenuti ai sensi dell’art. 64, paragrafo 1, lett. a) del medesimo regolamento.

In applicazione dell’articolo 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l’ammontare è inferiore a euro 250, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell’art. 63 del Reg. UE 1306/2013.

Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Le sanzioni relative alla condizionalità disposte dall'art. 91 del reg. (UE) n. 1306/2013 non si applicano al  regime per i piccoli agricoltori.
Studio di Consulenza Aziendale - dott. Fausto Ridolfo
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venerdì 16 ottobre 2015

Strumenti di Fidelizzazione della Clientela

Per fidelizzare è necessario offrire dei benefici o dei vantaggi ai propri clienti.
Questi "Vantaggi" possono essere dilazionati nel tempo o immediati, estendibili a tutti o solo a un segmento definito: sono scelte che si devono prendere in funzione del proprio piano di marketing.
Quello che è certo è che per offrire un beneficio esistono delle tecniche e delle operazioni standard che, soprattutto se combinate tra loro, risultano efficaci per la gestione della clientela.
Ecco alcuni delle tecniche di fidelizzazioni più comuni.
Fidelity card o tessere sconto: Si tratta di tessere, nella maggior parte di casi magnetiche, personali per ogni cliente. Ognuna di queste card fornisce la possibilità di accumulare punti o sconti da riutilizzare all'interno del circuito. Possono contenere dei punti o un credito in denaro. Possono essere utilizzate per ottenere dei premi da un catalogo o in sostituzione alla moneta.
Gift Card o carte regalo: Si tratta di una declinazione delle tessere fedeltà e funzionano con il meccanismo della carta prepagata. Il possessore di una di queste card possiederà un credito prepagato (in denaro o in punti) da utilizzare all'interno del circuito di fidelizzazione.
Offerte speciali, campagne sconto e acquisti ripetuti: Sono una delle tecniche più immediate per agevolare il cliente premiandolo se compie acquisti massivi di un prodotto o invogliandolo all'acquisto scontando il prezzo di listino del prodotto.
Abbonamenti: Particolarmente adatti nella vendita di servizi. Si propone una tariffa ridotta per l'acquisto immediato di prodotti o servizi che saranno dilazionati nel tempo. Anticipa gli incassi e soddisfa il cliente riducendo il prezzo finale del prodotto e il pagamento è immediato ed in un'unica soluzione.
Servizi di assistenza: Fornire un'assistenza rapida e preparata, per le operazioni che avvengono prima e dopo la vendita, aumenta notevolmente la soddisfazione della clientela che percepisce l'azienda che la eroga come un soggetto degno di fiducia e capace di ascoltare le sue esigenze e risolvere i suoi problemi.
Direct marketing: SMS marketing, e-mail marketing, newsletter sono servizi che permettono una comunicazione uno a uno con la clientela, permettono di inviare informazioni molto taghettizzate e raggiungono il cliente in tempi brevissimi.
Per informazioni ed assistenza:
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lunedì 14 settembre 2015

Garanzia Giovani e Sicurezza Nei Luoghi di Lavoro

Ai fini della corretta attivazione e gestione di un tirocinio, è da considerarsi essenziale l’esatto adempimento delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come confermato anche dalle Linee Guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013, che al punto 5 si limitano a stabilire che il soggetto ospitante «deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
Se da un lato infatti il tirocinio consiste in un periodo di alternanza scuola lavoro ovvero di orientamento e di formazione, non configurabile come rapporto di lavoro, dall’altro ai fini della normativa prevista dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro il tirocinante è equiparato a tutti gli effetti ad un lavoratore.
L’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, alla lettera a) del comma 1 definisce il “lavoratore” quale «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato  il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro».
Ai tirocinanti è dunque accordata la, peraltro ampia, tutela assicurata dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai lavoratori ordinari. Di più, secondo un principio espresso in successive pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 12 gennaio 2002, n. 326; Cass. 11 maggio 2007, n. 11622; Cass. 7 aprile 2009, n. 15009; Cass. 10 gennaio 2013, n. 536) riguardanti il lavoro dei giovani, l’inesperienza e la giovane età postulano una maggiore intensità degli obblighi prevenzionistici a carico del datore di lavoro.
Sul punto, il Ministero del lavoro con interpello n. 1/2013 ha precisato che l’equiparazione tra i tirocinanti ed i lavoratori, che, indipendentemente dalla formula contrattuale, svolgono una attività lavorativa, effettuata dal succitato art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, assume valore solo ai fini dell’applicazione delle prescrizioni sancite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, il Dicastero ha chiarito che l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, sussiste anche nei confronti dei tirocinanti (sia maggiorenni che minorenni) nei casi in cui è esplicitamente previsto dalla normativa vigente. Nello specifico, secondo quanto stabilito dalle norme sui singoli rischi contenute nel TU, la sorveglianza sanitaria riguarda i lavoratori esposti: alla movimentazione manuale dei carichi, ai videoterminali, al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici, alle radiazioni ottiche artificiali, agli agenti chimici, cancerogeni e biologici, all’amianto, a radiazioni ionizzanti, nonché coloro che prestino la propria attività a bordo di navi, in cave e miniere ed ai lavori notturni. L’obbligo è disposto altresì nelle attività che comportano un elevato rischio di infortuni o comunque elevati rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, allo scopo di verificare l’assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope, oltre che nelle ulteriori ipotesi eventualmente sancite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita dal d.lgs. n. 81/2008, art. 6.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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mercoledì 19 agosto 2015

Click day credito imposta strutture ricettive il 15 settembre 2015

Credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, il bonus fiscale del 30% per le strutture alberghiere che realizzano interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, e sostengono spese per l’acquisto di mobili e componenti d'arredo. Dal prossimo 15 settembre e fino al 9 ottobre sarà possibile compilare e caricare le domande per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2014. Dalle ore 10.00 del 12 ottobre e fino alle ore 16.00 del 15 ottobre 2015 si potrà procedere all’invio telematico della domanda, corredata dall’attestazione di effettività delle spese sostenute.
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mercoledì 5 agosto 2015

Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015, il Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.

Con il  decreto,che sarà in vigore dal 24 agosto 2015, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi, che viene riportata in allegato al decreto stesso.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive  modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate sopra, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento  e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%. 

All’art. 6 si stabilisce che, ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti  prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni. n>

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015, il Decreto 14 luglio 2015, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.

Con questo decreto , che sarà in vigore dal 24 agosto 2015 - è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi, che viene riportata in allegato al decreto stesso.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive  modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate sopra, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento  e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%. 

All’art. 6 si stabilisce che, ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti  prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni. 
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giovedì 25 giugno 2015

Vaucher per l’internalizzazione delle Pmi

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto del 15 maggio 2015, ha previsto un “Voucher per l’internazionalizzazione” con la finalità di sostenere le Piccole e medie imprese, nonché le reti di imprese nella loro strategia di internazionalizzazione. Si tratta di contributi a fondo perduto in forma di voucher.
L’intervento è volto alla concessione dei voucher per sovvenzionare l’internazionalizzazione delle aziende per mezzo dell’inserimento in organico di un “Temporary Export Manager” il quale implementi i servizi per la società legati ai mercati internazionali per mezzo di attività di studio, progettazione/gestione di processi e programmi su mercati esteri. Il manager in questione sarà assunto per un determinato periodo ed avrà il compito di assistere in tutti gli step le aziende: dall’ingresso sui mercati esteri, alla crescita, fino alla stabilizzazione.
È prevista l’emanazione di due bandi di cui:

- il primo che verrà pubblicato prossimamente, prevede la concessione di un voucher di 10.000,00 euro per l’inserimento in azienda di un Temporary export manager per almeno sei mesi, a fronte di una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno 3mila euro;
- il secondo bando, prevede che il valore del voucher rimarrà invariato per le imprese che presentano per la prima volta la domanda di partecipazione, mentre l’importo del finanziamento a fondo perduto varierà per le imprese ammesse al primo bando che intendono fare nuovamente ricorso all’agevolazione, prevedendo un voucher di Euro 8.000 e una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno Euro 5.000.
Per informazioni ed Assistenza per le agevolazioni:
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mercoledì 27 maggio 2015

Programma Cosme - Agevolazioni settore Turismo

L’Unione Europea bandi relativi al settore turismo, facenti parte del Programma COSME ossia il programma per la competitività delle imprese e delle PMI per il periodo 2014-2020. 


A) Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector – Supportare la crescita competitiva e sostenibile nel settore turistico
Il bando in oggetto è stato elaborato per sviluppare e supportare i progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazione delle piccole e medie imprese europee e la stretta collaborazione degli Stati Membri. 
Gli obiettivi principali del bando sono: 

-         Incrementare il flusso turistico nella bassa e media stagione per i giovani e per gli anziani; 
-         Diversificare le offerte turistiche europee e, al tempo stesso, promuovere i prodotti turistici transnazionali; 
-         Migliorare l’accesso ai servizi turistici per coloro che necessitano di un’assistenza e di un accesso speciale.
I richiedenti devono far parte di una delle seguenti categorie ed essere attivi nel settore turistico o in altri campi strettamente legati all’oggetto del bando stesso. Devono inoltre trovarsi in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di quelli partecipanti al Programma COSME. A titolo di esempio: 
-         Autorità governative pubbliche e le loro reti o associazioni a livello europeo, internazionale, nazionale, regionale e locale o organizzazioni che agiscono per conto di una pubblica autorità governativa; 
-         Istituti di formazione pubblica, comprese le università e i centri di ricerca; 
-         Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato o organismi analoghi e le loro associazioni; 
-         Agenti di Viaggio e Tour Operator e le loro associazioni; 
-         Organizzazioni no profit e/o non governative, organizzazioni della società civile, fondazioni, gruppi di riflessione, reti o federazioni di enti pubblici o privati, la cui attività principale rientra nei seguenti settori: turismo, sviluppo regionale o di qualsiasi altro campo che è strettamente correlato con l’oggetto della proposta (ad esempio, le organizzazioni dei disabili e le associazioni di beneficenza, organizzazioni di anziani o di giovani, sport o organizzazioni culturali); 
-         Associazioni internazionali, europee e nazionali, organizzazioni/associazioni attive nel campo del turismo e dei servizi connessi;
-         Piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore del turismo (ricettività turistica; catering; agenzie di viaggio e tour operator; attività ricreative, culturali e sportive per il tempo libero; trasporto legate al turismo; altri campi legati al turismo se la loro rilevanza per la proposta di progetto sia debitamente giustificata dal richiedente); 
-         Organizzazioni nazionale, regionali, locali, enti pubblici e privati ​​legati alla promozione turistica.
Sono ammessi consorzi composti da minimo cinque partner provenienti da almeno quattro diversi Paesi considerati ammissibili. In tal caso, il consorzio deve prevedere almeno: 
-         Due piccole e medie imprese che operano nel settore del turismo; 
-         Un’autorità pubblica di governo, che sia nazionale o regionale; 
-         Un’associazione, una federazione o un’organizzazione che si occupi di giovani e/o anziani o che sia attiva nei campi di sport, benessere, patrimonio naturale, culturale ed industriale o che, infine, si interessi ad un turismo accessibile e rappresenti persone con necessità speciali.

Le proposte devono essere presentate entro  il 30 giugno 2015 ore 17:00 (orario di Bruxelles).

B) European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising - Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)
Il bando fa parte del Programma di Lavoro COSME 2015, adottato il 29 Ottobre 2014, al fine di supportare il potenziamento e il supporto dei progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazione delle piccole e medie imprese ed in stretta collaborazione con gli Stati Membri UE.
L’obiettivo è dare supporto alle Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati beneficiari al fine di realizzare la progettazione e il lancio di una campagna promozionale e di comunicazione volta ad accrescere la conoscenza tra i cittadini del Progetto EDEN e a incrementare la visibilità delle “Destinazioni Europee di Eccellenza” selezionate nel 2007-2014.
Le proposte progettuali possono essere presentate sia da un singolo partecipante che da un consorzio di partner. I partecipanti ammessi sono: 
-         Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati beneficiari che hanno selezionato almeno una delle “Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)”, sulla base dei bandi promossi nel periodo 2007-2014; 
-         Amministrazione regionale competente, nel caso in cui la responsabilità del settore turistico sia decentralizzata; 
-         Uffici turistici nazionali o altri organismi pubblici che operano nel settore turistico, purché l’Amministrazione Nazionale competente fornisca loro un consenso scritto.

In caso di consorzi, ne devono far parte esclusivamente gli Stati Membri dell’Unione Europea o gli Stati partecipanti al Programma COSME.

Le proposte devono essere presentate entro  il 25 giugno 2015 ore 17:00 (orario di Bruxelles).
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giovedì 21 maggio 2015

TASI le regole e deducibilità in Unico

La componente TASI di spettanza del proprietario e dell’inquilino, se l’immobile è locato, varierà dall’1 per mille al 2,5 per mille per il 2015 (abitazione principale) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.
Viene introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e delibere.

Chi la deve versare
: La TASI è dovuta da chiunque:
- possieda 
e/o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatarioa decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente tra la data della stipulazione e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Su quali immobili grava
la Tasi: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria;
aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il calcolo della TASI - La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può:
- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superi l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI
non può, comunque, eccedere l’1 per mille.

Presupposto dell’imposta: l’erogazione di servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, vigilanza urbana, ecc.).
Soggetto passivo: è il detentore o il possessore. Qualora i possessori o i detentori siano più di uno l’imposta è dovuta da un solo soggetto e gli altri sono solidalmente responsabili (in questo si differenzia dall’Imu); l’obbligazione tributaria è unica ma scomposta tra il detentore e il possessore. In caso di immobili in leasing, la Tasi è dovuta dal locatario a far tempo dalla data della stipula del contratto e per l’intera durata. Il detentore che utilizza l’immobile per meno di sei mesi su base annua beneficia dell’esenzione e la tassa è dovuta per intero dal titolare del diritto reale.
Qualora l’utilizzatore di una unità immobiliare sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare il proprietario e l’utilizzatore hanno un’autonoma obbligazione tributaria e l’utilizzatore versa l’imposta stabilita dal regolamento comunale compresa tra il 10 ed il 30 per cento.

Esenzioni e riduzioni: Sono escluse le aree comuni condominiali e quelle pertinenziali di fabbricati imponibili che non siano operative e i terreni agricoli. Il Comune può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento.
Con regolamento comunale viene fissata la disciplina delle riduzioni che tengono conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee; inoltre il Comune individua i servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi rileva i relativi costi alla cui copertura è diretta la Tasi.
Il Comune ha facoltà di prevedere riduzioni o esenzioni per i seguenti immobili:
- abitazione con unico occupante;
- abitazione con utilizzo stagionale o discontinuo;
- locali diversi dalle abitazioni utilizzate in modo discontinuo o stagionale;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per oltre 6 mesi in un anno all’estero;
- fabbricati rurali a uso abitativo;
superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Competenza alla riscossione: Il Comune è l’ente riscossore, ma può avvalersi di società esterne. I commi dal numero 682 prevedono che i Comuni devono deliberare le tariffe Tari e aliquote Tasi
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; l’ente locale ha la facoltà di differenziare le percentuali in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili.

La deduzione in Unico 
: Un dubbio che spesso sorge è quello legato al diritto di portare in deduzione la TASI pagata nel periodo d’imposta 2014.
Non si ravvisa alcuna limitazione alla deduzione per la TASI. Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale al 20% per l’imposta 2014, per cui ai fini dell’imposta sui servizi si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte:
• vale il principio di derivazione, quindi va rilevata a conto economico e ai sensi dell’art. 109 c. 4 del TUIR. può essere dedotta. Si tratta infatti di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata introdotta una specifica indeducibilità;
• va poi verificato il momento in cui poterla dedurre; anche per la TASI sarà il momento del pagamento, ai sensi dell’art. 99 TUIR; infatti, come per le altre imposte deducibili, la deduzione viene computata per cassa
al momento del pagamento.
Nella maggior parte dei casi competenza e cassa coincidono, dato che la TASI viene corrisposta tramite versamento di acconto e saldo nel corso dello stesso periodo d’imposta, cui si riferisce.
Quindi non vi sarà necessità di operare alcuna variazione.
Tuttavia, se la TASI venisse stanziata per competenza ma non pagata, occorrerà operare una variazione in aumento. Nell’esercizio in cui si avrà il pagamento, una variazione in diminuzione.
Ovviamente la TASI rilevata relativa a immobili patrimonio, non è deducibile.
L’art. 90 c. 2 TUIR esclude ogni forma di deduzione per le spese di gestione di tali immobili, dunque la TASI va considerata al pari di un qualunque altro costo riferibile a tali immobili.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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martedì 19 maggio 2015

Tassazione del Reddito derivante da Casa Vacanze

La locazione di immobili con finalità turistica, attuata per brevi periodi, per il proprietario genera un reddito che può essere inquadrato a seconda delle modalità con cui effettivamente viene svolta:
-    tra i redditi fondiari (redditi di locazione) ai sensi dell’ art. 37 comma 4-bis del TUIR;
-    tra i redditi d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
-    tra i redditi diversi (redditi derivanti dall’esercizio non abituale di attività commerciale) ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i del TUIR.
Nella generalità dei casi se il proprietario si limita a concedere l’immobile in locazione per brevi periodi, senza effettuare prestazioni accessorie (es. pulizia periodica, cambio biancheria, ecc.), in assenza di un’organizzazione imprenditoriale, il reddito che ne deriva è riconducibile alla categoria dei redditi fondiari e si determina in base all’art.37 comma 4-bis del Tuir. In questo caso, i redditi provenienti dall’affitto a uso turistico sia in base a contratti di durata inferiore a 30 giorni e sia quelli di durata superiore a 30 giorni vanno indicati sempre nel quadro “B – redditi dei fabbricati”.

I  contratti di locazione ad uso turistico hanno una disciplina diversa da quelli rientranti nella L. 431/98, per cui occorre applicare le norme del codice civile (artt. 1571 e seguenti).
Per quanto riguarda la durata, nel caso di contratti ad uso turistico per un massimo di 30 giorni, la norma non prevede l’obbligo della registrazione del contratto. Se la finalità è di tipo turistica, nulla vieta di stipulare un contratto anche di durata superiore a 30 giorni ma con obbligo di registrazione e pagamento della relativa imposta di registro. Il limite di durata dei 30 giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a 30 giorni intercorsi nell’anno con il medesimo locatario.
Con riferimento alle tipologie di contratto per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione e quindi anche in relazione alla casistica di cui si tratta, la circolare 20/E del 4 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.
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mercoledì 22 aprile 2015

Rendicontazione degli enti no-profit

SOGGETTI INTERESSATI 
Enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi (tra cui vi rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco)

ADEMPIMENTO 
Redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 143, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986

COME SI EFFETTUA
Il rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili (Art. 22 del D.P.R. n. 600/1973).

Scade il termine per la redazione, entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio, di apposito rendiconto da conservare secondo le regole prescritte per le scritture contabili da parte degli enti non profit.

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venerdì 17 aprile 2015

“ConCorrere per competere” – il ruolo delle reti d’impresa

La cooperativa sociale Iris in collaborazione con l’associazione sindacale Casartigiani dei Nebrodi, con il progetto itinerante in provincia di Messina “ConCorrere per Competere” si pongono  l’obiettivo di mettere a fuoco i punti di forza e di debolezza della nostra provincia, per procedere nella creazione di aggregazioni di impresa, fornendo supporto e consigli alle imprese ed alle cooperative.
Con il progetto “ConCorrere per competere” si propone alle imprese un percorso che segue indicativamente questi passaggi:
1. Per prima cosa vengono fornite informazioni utili per comprendere cosa siano le reti e quali siano le implicazioni dell’operare in rete con altre imprese.
2. Vengono di conseguenza illustrate le potenzialità e i limiti dell’operare attraverso forme di aggregazione;
3. Vengono forniti i servizi e gli strumenti utili alla nascita di un’aggregazione.
4. Il supporto viene fornito per tutta la durata del processo di aggregazione e orientamento al mercato. L’insieme degli strumenti elaborati ed a disposizione del percorso rappresenta il modello.
La collaborazione tra imprese attraverso il contratto di rete, può creare una serie di vantaggi:
• Accesso a economie di scala nella produzione e nell’uso della conoscenza. Questo aspetto è particolarmente importante per l’imprenditoria diffusa di micro e piccole imprese che da sole non sono in grado di sostenere gli investimenti immateriali necessari per accedere a nuove competenze e nuove relazioni.
• Favorire una tacita o esplicita divisione del lavoro e la reciproca specializzazione di ciascuno in competenze e funzioni particolari. Ciò consente a ciascuna impresa di raggiungere, nella specifica funzione, livelli qualitativi molto elevati.
• Consentire la ripartizione tra più soggetti del rischio d’impresa e del fabbisogno finanziario connesso agli investimenti necessari al raggiungimento di un obiettivo condiviso.
• Consentire alle imprese più piccole di muoversi sul mercato con una maggiore forza competitiva.

“Bisogna pensare alle reti d’impresa - spiega il presidente di Casartigiani dei Nebrodi, Fausto Ridolfo – in quanto sono lo strumento per raggiungere obiettivi comuni di incremento della capacità innovativa e della competitività aziendale. Sulla base di un programma comune, le imprese di rete possono infatti collaborare fra loro e mantenere la propria autonomia, scambiandosi know-how, prestazioni tecnologiche e commerciali ed esercitando in comune parte dell’attività di impresa. Il contratto di rete rappresenta un modello di business alternativo rispetto a quello individualistico che spesso caratterizza il nostro tessuto economico, e può fare la differenza per il futuro delle piccole e medie imprese. Il progetto ”ConCorrere per competere” nato dalla collaborazione tra la cooperativa sociale Iris e Casartigiani dei Nebrodi, evidenzia come il contratto di rete deve sempre proporsi come strumento “a misura d’impresa”  che apporta alle imprese semplificazione delle procedure, degli aspetti giuridici, fiscali, la facilitazione per le imprese di partecipare ai processi di internalizzazione”.
Dott. Fausto Ridolfo - Presidente di Casartigiani dei Nebrodi
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