venerdì 22 febbraio 2013

Sulla musica d’ambiente gravano anche i diritti Scf, ma c’è più tempo

Sono in vigore le nuove tariffe convenzionate della Siae per le imprese associate Casartigiani relativamente a musica d’ambiente, trattenimenti musicali senza ballo (concertini), trattenimenti danzanti, centri fitness, autotrasporto persone. Le tariffe, scontate del 25% rispetto a quelle praticate al di fuori della convenzione, valgono per tutto il 2013.
Il pagamento dei diritti Siae deve essere effettuato dalle imprese artigianali e commerciali interessate entro il prossimo 28 febbraio utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile presso la sede di Casartigiani dei Nebrodi di Brolo in via Pirandello,1.
In relazione alla musica d’ambiente, devono essere versati anche i diritti connessi pretesi da Scf Italia (la società che rappresenta i costruttori degli apparecchi fonografici): in virtù dell’accordo siglato nel febbraio 2011, i Soci Casartigiani hanno diritto ad una riduzione del 15% anche su quest’ultimi. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2013 per gli esercizi commerciali e artigianali, dopo questa data non si potrà più usufruire delle tariffe agevolate.
Chi ha già pagato i diritti negli anni precedenti riceverà in azienda il bollettino con l’importo dovuto direttamente da Scf. Pubblici esercizi, acconciatori e centri estetici, strutture ricettive e alberghiere riceveranno direttamente da Siae un bollettino unico per il pagamento di entrambi i diritti (Siae e Scf) da effettuarsi entro il 31 maggio.
Gli associati che invece si trovassero nelle condizioni di voler pagare per la prima volta Scf possono richiedere in Casartigiani dei Nebrodi i bollettini postali precompilati. Il pagamento dei diritti connessi a Scf Italia è dovuto per la semplice presenza di lettori Cd, mp3, apparecchi Cd compatti o anche semplicemente radio e Tv e non fa venir meno il pagamento del canone speciale Rai per le attività commerciali e artigianali e dei diritti Siae per la diffusione di musica d’ambiente.
Per informazioni e per il ritiro della modulistica Siae e Scf, contattare:

Casartigiani dei Nebrodi  - Resp.le Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1 – Brolo (Me)
Cell. 3293222740 – fax 0941563649

Promoter difficilmente inquadrabili come co.co.pro.

Anche le Ong/Onlus e le associazioni socio-assistenziali e sanitarie possono stipulare contratti di lavoro a progetto. Purché logicamente non vi sia coincidenza fra l'oggetto sociale e il progetto affidato al collaboratore come richiede la norma sancita dalla legge n. 92/2012.
Con la circolare n. 7 del 20 febbraio il Ministero del Lavoro fornisce ai suoi ispettori le linee guida per distinguere, in questo particolare settore, le effettive collaborazioni a progetto che dovranno avere queste caratteristiche: oggetto specifico e determinato; arco temporale circoscritto in funzione del risultato da raggiungere; autonomia operativa del collaboratore che non si esprime in compiti meramente esecutivi e possibilità di verificare concretamente il raggiungimento dei risultati dedotti in contratto.

Per assistenza Tributaria:
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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Cud. Da quest’anno l’invio in forma cartacea ai pensionati avverrà solo su richiesta

Da quest'anno gli enti previdenziali non invieranno più il Cud in formato cartaceo, se non su richiesta dell'interessato. A stabilirlo è stata la Legge di Stabilità per il 2013.
Resta, dunque, solo la via telematica. Il provvedimento, nato per ridurre i costi a carico della Pa, rischia di complicare la vita a milioni di pensionati, molti dei quali non sono a conoscenza della novità, nonostante il Cud debba essere consegnato o reso disponibile entro il 28 febbraio. L'Inps, finora, non ha inviato alcuna comunicazione ufficiale ai pensionati, ma dall'istituto di previdenza fanno sapere che presto arriverà una circolare o un messaggio con le indicazioni per ottenere il documento.
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Immobile a uso promiscuo: ispettori ammessi solo con l’ok della Procura

Se l'imprenditore o il professionista abita in locali distinti ma comunicanti con quello di lavoro, l'immobile va considerato ad uso promiscuo e, quindi, per i controlli dell'Amministrazione finanziaria serve il via libera della Procura.
In mancanza gli atti compiuti e l'avviso di accertamento sono nulli. A dirlo è la sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza n. 4140/2013 depositata il 20 febbraio 2013.
Ad un'impresa l'ufficio contestava alcune violazioni fiscali connesse all'utilizzo di fatture ritenute false. I rilievi erano il risultato di controlli avviati presso i locali dell'impresa.
Il contribuente presentava ricorso eccependo che il luogo di svolgimento dell'attività era adiacente all'abitazione e ad esso comunicante e lo provava con atti e piante catastali.
Per la tesi difensiva l'accesso del personale ispettivo del fisco doveva essere autorizzato dal Procuratore della Repubblica. I giudici di legittimità hanno accolto il rilievo.

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Cassazione. Nel processo tributario è legittimo l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2916/2013 ha stabilito che nel processo tributario è legittimo l’utilizzo delle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza e delle intercettazioni telefoniche, nel rispetto dei principi di garanzia previsti dalla Costituzione (articolo 15).
Spetta al giudice di merito, infatti, decidere sull’ammissibilità o meno delle informazioni.
Il caso trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società in accomandita semplice e di un’altra persona fisica (in realtà unico gestore della società), finalizzato al recupero dell’Iva. Contro l’atto impositivo degli uffici finanziari, i destinatari dell’accertamento si sono rivolti alla Commissione tributaria provinciale che ha accolto il ricorso.
La sentenza, però, è stata completamente ribaltata dalla Ctr. I giudici di merito, infatti, hanno riconosciuto nella “persona fisica” il vero gestore materiale della società, ribadendo in toto quanto rilevato in sede di accertamento.
Le parti hanno, quindi, presentato ricorso in cassazione, articolando la motivazione dell’appello su due elementi: in primis che la motivazione della sentenza loro sfavorevole era contraddittoria e illogica, in secundis che i giudici di merito non avevano tenuto conto dei dettami dell’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 546/72, avendo accolto le “sommarie informazioni testimoniali ed intercettazioni telefoniche” all’interno del processo tributario che avrebbero causato l’alterazione del libero convincimento del giudice nella formulazione della decisione.
Il primo punto del ricorso non è stato accolto dalla Corte di cassazione perché ritenuto infondato, in quanto carente di “adeguata specificazione dei fatti controversi”.
Più in particolare, la recente giurisprudenza della Cassazione ha più volte chiarito che per far sì che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione venga riconosciuto dalla Corte, “deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere
decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti”

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lunedì 18 febbraio 2013

Autorizzazione Unica Ambientale per PMI: via libero definitivo


Via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri al regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che semplifica le pratiche amministrative a carico delle PMI: il provvedimento approvato in CdM conclude un lungo iter burocratico che ha previsto i pareri di Conferenza unificata, Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari competenti.
Il nuovo Regolamento attua la misura di semplificazione prevista dall’articolo 23 del Dl 5/2012 (Semplifica Italia), convertito con la legge 35/2012, per gli impianti che non hanno le dimensioni per richiedere l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale, regolamentata dal Dlgs 152/2006).
La nuova AUA dura 15 anni (nonostante il parere contrario della commissione Ambiente della Camera, che avrebbe preferito una scadenza più breve).
Per ottenerla – al posto delle varie autorizzazioni ambientali prima necessarie – le imprese potranno presentare un’unica domanda in via telematica al SUAP (Sportello Unico per le attività produttive) competente, con risparmi complessivi sui 700 milioni di euro l’anno. Gli adempimenti che ora confluiscono nella AUA riguardano:
·         scarichi,
·         acque reflue,
·         emissioni in atmosfera,
·         impatto acustico,
·         fanghi di depurazione,
·         smaltimento e recupero rifiuti.
Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’AUA.
Il regolamento assicura anche la certezza dei tempi: l’autorizzazione viene rilasciata entro 90 giorni, a meno che non sia necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi, che si pronuncia entro 120 giorni (o 150 nel caso di richiesta di ulteriore documentazione).
Prevista infine una procedura semplificata anche per il rinnovo dell’autorizzazione, che si richede entro sei mesi dalla scadenza: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l’esercizio dell’attività può proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.

Per assistenza e consulenza:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1 Brolo
orario di ricevimento il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle 18,30 è possibile contattarci telefonicamente al 3293222740 oppure all’indirizzo di posta elettronica: centroserviziaziendali@gmail.com

sabato 16 febbraio 2013

Certificato Antimafia rilascio Prefettura dal 13 febbraio

Dal 13 febbraio 2013 la camera di commercio non potrà più rilasciare il certificato antimafia.
Con l’entrata in vigore del d.lgs del 15 novembre 2012 n.218 che ha abrogato il dpr 252 del 1998, che ha stabilito che le Camere di Commercio non è più competente  al rilascio dei certificati del registro delle imprese integrati con la dicitura antimafia né al privato né alle pubbliche amministrazioni o privati gestori di servizi pubblici. Ai sensi del d.lgs n.218 del 15 novembre 2012 è visto aumentato del numero di soggetti e operatori economici soggetti alle verifiche antimafia, ad esempio i membri dei collegi sindacali delle società ed associazioni.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 le Pubbliche amministrazioni non chè i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini alcun tipo di certificato (compreso il certificato antimafia), ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione. Pertanto ad esclusione e i soggetti equiparati potranno rivolgersi alle prefetture per la verifica delle autocertificazioni ricevute. La certificazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all’art. 76 del d.lgs 163/2006.

Per assistenza e consulenza:
Dott. Fausto Ridolfo - Via Pirandello,1 - Brolo
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venerdì 15 febbraio 2013

Marketing per l'internalizzazione

Affrontare il mercato internazionale richiede conoscenza e strategia globali, oltre che una buona dose di pazienza.
Ecco una rassegna degli errori più comuni di chi, per la prima volta, affronta un percorso di internazionalizzazione.
Vendere i propri prodotti all'estero è una grande opportunità per le imprese italiane, ma agire sui mercati esteri è un'operazione molto complessa; qualcosa di paragonabile allo start-up di una nuova impresa.
Anche se sul mercato interno un'azienda è nota, il suo brand è consolidato e i suoi prodotti rispondono alle esigenze della clientela, non è detto infatti che la sua struttura organizzativa sia adeguata, così com'è, ad affrontare sfide internazionali.
Per cominciare vi propongo una rassegna degli errori più comuni di chi, per la prima volta, affronta un percorso di internazionalizzazione.

IL PIANO DI EXPORT
É uno strumento fondamentale,anche se spesso trascurato  per conoscere e fronteggiare i rischi legati all'ingresso su un mercato estero.
DIFFERENZE CULTURALI
Alla base di ogni relazione commerciale c'è una rete di rapporti tra persone e la mancanza di attenzione alle differenze culturali degli interlocutori può compromettere il buon esito delle trattative. Altrettanto importante è la conoscenza della normativa locale: considerare superficialmente gli aspetti contrattuali e legali può comportare gravi perdite di denaro.
TEMPI
La commercializzazione di un prodotto su un mercato estero è un obiettivo a medio-lungo termine. Sono pochi i prodotti che possono essere venduti con le medesime caratteristiche in tutti i Paesi e difficilmente i fattori critici di successo in Italia rappresentano punti di forza sui mercati internazionali. Perciò l’internazionalizzazione è un percorso di evoluzione con una serie di passaggi che richiedono pazienza: da una scelta oculata dei mercati a una corretta individuazione dei canali di distribuzione, fino all'adattamento dei prodotti al mercato estero.
ANALISI DELLA DOMANDA E DELLA CONCORRENZA
La mancanza di una analisi profonda del mercato e delle caratteristiche del potenziale cliente straniero è uno degli errori più frequenti. Avviare e sviluppare un’attività di export richiede una completa conoscenza del Paese nel quale si andrà ad operare, anche per individuare le procedure più vantaggiose per affrontare quel mercato di riferimento.
STRUMENTI
Anche il listino prezzi, il catalogo, le brochure, i manuali, i documenti commerciali e naturalmente il sito web devono essere internazionalizzati, che significa qualcosa di più della semplice traduzione in inglese. Particolarmente importante la tecnologia web, che vuole dire anche SEO sofisticato per i motori di ricerca dei vari paesi esteri e gestione dei social network.
PREZZI
É miope credere che quello che funziona su base nazionale possa andar bene in tutti i mercati del mondo, in base alla presunzione che il costo più basso sia sempre e comunque vincente. Iniziare un percorso di internazionalizzazione è paragonabile al lancio di nuovi prodotti: ogni paese richiede una strategia diversa con un listino prezzi adatti per il mercato di riferimento.

FIERE ED EVENTI
Per il successo di una fiera internazionale non ci sono segreti da svelare. Ciò che più conta è una solida ed efficiente organizzazione, che si esprime non solo nella cura e nella scelta di ogni dettaglio, ma anche in una serie di azioni globali di marketing.
Studio di Consulenza Aziendale dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com

Consorzi per l'internalizzazione

I nuovi consorzi per l'internazionalizzazione, introdotti dal 26 giugno 2012 dal c.d. Decreto Sviluppo 83/2012 in sostituzione dei consorzi-export, potranno ottenere un contributo per la copertura del 50% delle spese per i progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con Pmi non consorziate. Inoltre, potranno distribuire le riserve di utili ai consorziati e solo in quel momento scatterà la tassazione. I consorzi e la disciplina da un punto di vista IVA e delle imposte dirette.
L’art. 42 del D.L. n. 83 del 2012 (conv. L. n. 44 del 2012), che istituisce i c.d. nuovi consorzi “export”, nuovi consorzi per l’internazionalizzazione, che hanno ad oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese consorziate, e ne disciplina le modalità di costituzione, i contenuti dell’attività istituzionale e i profili tributari.
Questa nuova tipologia di consorzio presenta regole più semplici e flessibili rispetto ai consorzi-export, la cui norma di riferimento (Legge 83/1989) è stata abrogata dal 26 giugno 2012, anche se continuerà a disciplinare i procedimenti già avviati per la concessione e l'erogazione di eventuali agevolazioni.
Le nuove strutture potranno:
1. gestire molte fasi precedenti l'esportazione, come:

- la formazione del personale all'internazionalizzazione;

- la tutela della "qualità" e la ricerca di prodotti e servizi innovativi per i mercati esteri;

2. i nuovi enti potranno essere costituiti, in forma di:

- società consortile;

- o di cooperativa;
solo dalle Pmi italiane, industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari e commerciali. Vi potranno partecipare anche enti pubblici e privati, banche (a differenza dei consorzi-export) e imprese di grandi dimensioni, ma in questi casi saranno negati al consorzio i nuovi contributi previsti dal decreto Sviluppo per la copertura di non più della metà delle spese sostenute per i progetti di internazionalizzazione A differenza dei consorzi export, poi, non sono previsti numeri minimi di partecipanti, quote minime di capitale sociale da far sottoscrivere a ciascun consorziato o percentuali massime della quota..
I consorzi per l'internazionalizzazione potranno ottenere dei “contributi per la copertura di non più del 50% delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con Pmi non consorziate”.
Gli utili accantonati dai consorzi saranno tassati solo nell'esercizio in cui la riserva verrà «utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale». Quindi, si pagheranno le imposte, ad esempio, in sede di distribuzione delle riserve ai
consorziati, operazione che era civilisticamente vietata nei superati consorziexport, dove non si potevano «distribuire avanzi di esercizio» neppure in caso di scioglimento, e questo divieto doveva «risultare da espressa disposizione dello statuto» (articolo 2, comma 4, Legge 83/1989).
L’art. 42 del c.d. Decreto Sviluppo ha:
- da un lato, ampliato, l’oggetto dell’attività istituzionale dei consorzi per il commercio internazionale, rispetto alla disciplina previgente;
- dall’altro, definito in maniera completa le modalità per la loro costituzione, stabilendo i requisiti soggettivi per l’appartenenza delle consorziate ai medesimi organismi.

Ampliamento dell’oggetto dell’attività istituzionale
il comma 3 dell’art. 42 dispone che l’attività istituzionale dei nuovi consorzi (c.d. “consorzi per
l’internazionalizzazione”) ha ad oggetto “la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere”, mentre il successivo comma 4 stabilisce che debbano ritenersi funzionali al raggiungimento dei predetti scopi istituzionali “le attività relative all’importazione di materie prime e di semilavorati, alla formazione specialistica per l’internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all’innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi”.
Modalità per la loro costituzione
In relazione alle modalità di costituzione del “consorzio export”, il comma 5 prevede che i nuovi consorzi per l’internazionalizzazione, per la costituzione dei quali non è stabilito alcun numero minimo di imprese partecipanti, a differenza di quanto all’epoca previsto dalla normativa sui consorzi per il commercio estero, siano costituiti nelle forme e con le modalità previste dalle
norme in tema di consorzi di cui agli artt. 2602 e 2612 del c.c.10, o in forma di società consortile o cooperativa, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari, aventi sede in Italia, nonché da imprese del settore commerciale, permettendo la partecipazione anche gli enti pubblici e privati, le banche e le imprese di grandi dimensioni; in questi casi, peraltro, la legge stabilisce espressamente che tali ultimi soggetti non possono essere destinatari dei contributi ottenuti dai consorzi, rimanendo questi destinati esclusivamente in favore delle piccole e medie imprese consorziate a parziale copertura delle spese relative all’esecuzione dei progetti di internalizzazione.
Il successivo comma 6 stabilisce che i consorzi possono essere destinatari di contributi statali, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, in misura non superiore al 50% dell’ammontare delle  spese sostenute per l’esecuzione dei propri progetti istituzionali, e che tali contributi possono  essere erogati anche  in favore di piccole e medie imprese che, se pure estranee al consorzio,
abbiano tuttavia stipulato con quest’ultimo appositi contratti di rete per la realizzazione dei progetti in questione, rendendosi applicabile la regola “de minimis”.
Agevolazioni Iva per la costituzione dei consorzi
Il comma 7 dell’art. 42 del D.L. n. 83 del 2012 contiene specifiche disposizioni tributarie in ambito IVA, relative ai consorzi in questione.
Viene sostanzialmente riproposta la norma di carattere agevolativo, già a suo tempo prevista in relazione ai consorzi per il commercio estero dall’art. 3 della L. n. 83 del 1989, in virtù della quale i servizi resi dai nuovi consorzi per l’internazionalizzazione in favore delle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Di conseguenza tali operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, in base all’art. 7-ter, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, sono non imponibili ai sensi dell’art. 9 dello stesso D.P.R. Tali operazioni consentono, quindi, in capo ai consorzi prestatori, la formazione di un “plafond” per l’acquisto di beni (esclusi i fabbricati e le aree edificabili) e di servizi senza applicazione dell’imposta (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72).
I consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese godono, inoltre, di un regime fiscale di favore anche sotto il profilo delle imposte sui redditi. L’art. 42, comma 7, del D.L. n. 83, infatti, ha previsto per i consorzi una disciplina agevolativa analoga a quella già prevista per le reti d’impresa dall’art. 42, comma 2-quater, del D.L. n. 78/2010. Infatti, gli utili accantonati nelle riserve che costituiscono il patrimonio netto del consorzio, beneficeranno di un regime di sospensione dalle imposte sui redditi, che verrà meno esclusivamente nel caso in cui tali riserve vengano utilizzate per un fine diverso dalla copertura delle perdite, dall’incremento del fondo consortile o del capitale sociale.
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