mercoledì 27 marzo 2019

Come richiedere il Bonus sociale


Per chi ha un basso reddito, può accedere al bonus sociale per elettricità, gas e acqua per ottenere una riduzione sulle bollette.

Cos’è il Bonus sociale

E’ uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica, il gas e l’acqua alle famiglie in condizione di disagio economico (e per quanto riguarda il Bonus Elettricità anche per chi ha familiari con problemi fisici che li costringono ad utilizzare delle apparecchiature elettromedicali e, quindi, a consumare di più). Infatti il bonus è previsto per situazioni di “disagio economico” (per famiglie con reddito ISEE non superiore a 8.107,5 euro o per famiglie numerose con più di 3 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro) e per “gravi condizioni di salute” (disagio fisico dovuto a casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l’energia elettrica indispensabili per il mantenimento in vita).
Si tratta di una iniziativa importante per consentire che l’accesso a beni indispensabili come l’elettricità il gas e l’acqua sia davvero un diritto per tutti i cittadini, prima ancora che un’attività economica. Lo sconto del bonus serve infatti a combattere la povertà energetica, consentendo alle famiglie in condizione di disagio e alle famiglie numerose un risparmio sulla bolletta elettrica e del gas  che resta anche in caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (per esempio se si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero). Con questo principio il Bonus è stato poi esteso anche al Servizio Idrico, che a differenza di elettricità e gas è un servizio in concessione affidato al gestore locale che è unico per ogni territorio.

Come presentare la domanda

La domanda per ricevere il bonus sociale energia deve essere presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando i moduli dedicati. Il bonus sociale energia dura dodici mesi, al termine dei quali occorre presentare una richiesta di rinnovo (in prossimità della scadenza, il sistema invia un’apposita comunicazione per ricordare la data utile per il rinnovo a tutti i clienti che ricevono il bonus).
Una volta che i moduli sono stati presentati, si può controllare la propria pratica on-line (consultare www.bonusenergia.anci.it ) e una volta che la domanda è stata accettata, l’importo del bonus viene direttamente scontato un po’ alla volta nelle bollette di tutto l’anno. 
Si tratta di un’opportunità troppo spesso trascurata, ma alla quale (in tempi di aumenti dei costi dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua) andrebbe prestata la giusta attenzione.
Studio di Consulenza Aziendale di Ridolfo Fausto
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lunedì 25 marzo 2019

Sicurezza Luoghi di Lavoro: I principali “Obblighi da rispettare per i bar”


I bar, pizzerie d’asporto, le piadinerie, i pub, le paninoteche, rientrano tra le attività che devono rispettare obblighi sia in campo di igiene alimentare (HACCP) che nel campo della sicurezza sul lavoro.
Sicurezza sul lavoro nei bar
Gli obblighi da rispettare in un bar, o in una birreria, o in un pub, o in una piadineria, con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.
Rischi specifici che in genere si devono valutare:
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE (nei bar più grandi ed affollati o con musica come ad es. piano bar)
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)
N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di bar, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, dettati dalla nostra esperienza, e non specifici per la propria attività. Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente nell'area contatti.
  • ELABORAZIONE PIANO DI EMERGENZA 
  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (Rischio basso) SECONDO QUANTO DETTATO DAGLI ACCORDI STATO REGIONI DEL 21/12/2011. 
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER RSPP DDL oppure NOMINA RSPP ESTERNO oppure NOMINA RSPP INTERNO E CORSO PER RSPP MODULO A + B (bar) + C.
  • NOMINA E CORSO RLS (32h) o NOMINA RLST. (la nomina deve essere inoltrata all'INAIL). 
  • SORVEGLIANZA SANITARIA (nomina del medico competente, con successiva visita medica ai lavoratori, solo però se previsto dal DVR)
 Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d'uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI (numero varia in base alla grandezza dei locali)

Igiene alimentare HACCP nei bar
Gli obblighi da rispettare sempre sono: 
  • STESURA DI UN MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP
(E' fondamentale che il manuale sia completo e abbia tutte le componenti utili per affrontare in sicurezza ed igiene tutte le fasi del ciclo produttivo del bar, pub, piadineria, paninoteca). 
  • CORSO DI FORMAZIONE HACCP (a tutti gli addetti del bar/pub/piadineria/paninoteca, qualsiasi sia la mansione) 
  • EFFETTUAZIONE DI ANALISI DI LABORATORIO SU ALIMENTI, TAMPONI SU SUPERFICI, E ANALISI SULL'ACQUA DERIVANTE DALLA RETE IDRICA. (Obbligatorio se previsto nel manuale, o da regolamenti specifici, e perchè è il metodo migliore per verificare l'efficacia della pulizia delle superfici, la corretta preparazione e il corretto stoccaggio degli alimenti, soprattutto i più deteriorabili, e l'effettiva qualità dell'acqua utilizzata nella preparazione degli alimenti).  
  • DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (Queste operazioni possono essere fatte direttamente dal personale del locale e segnalate sul manuale HACCP. Il nostro consiglio però è di farsi seguire da aziende specializzate nel settore, soprattutto per quelle attività dove nei magazzini ci sono alimenti, come nel caso dei bar, pub, piadinerie, paninoteche).
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giovedì 21 marzo 2019

Agricoltura Sociale

Con la Legge 18 agosto 2015, n. 141, “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, finalmente questa forma di agricoltura ha il suo riconoscimento giuridico in Italia che si attendeva da tempo.

Gli aspetti innovativi della normativa riguardano:
§  L’introduzione della definizione di agricoltura sociale come ambito di attività che riguarda:
a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
c) prestazioni e servizi terapeutici. Anche attraverso l’ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
d) iniziative di educazione ambientale e alimentare. Salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
§  la possibilità per le Regioni di promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell’agricoltura sociale;
§  viene concesso alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere di inserire come criteri di priorità per l’assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
§   gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
§  gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell’agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
§  viene istituito l’Osservatorio sull’agricoltura sociale, nominato con decreto del Mifaf È chiamato a definire le linee guida in materia di agricoltura sociale. Assume funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali e comunicazione.
Per informazioni e consulenza
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martedì 19 marzo 2019

BONUS DEL 50% PER I REGISTRATORI DI CASSA NUOVA GENERAZIONE


Potrà essere utilizzato in maniera semplificata il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto o l'adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione, utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. È quanto dispone il Provvedimento del 28 febbraio u.s. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che detta tutte le istruzioni per fruire dell'agevolazione in un'ottica di semplificazione degli adempimenti.
Dal 1° gennaio 2020, infatti, chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, data anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro.
Come ottenere il bonus - Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Viene concesso all'esercente come credito d'imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire
dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
Si ricorda, infine, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

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Imprese e cooperative sociali – Deposito bilanci e adeguamento degli statuti

Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, risponde, in particolare, a quesiti e problematiche sorti a seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 112/2017, che ha dettato una revisione della disciplina in materia di impresa sociale, soprattutto in relazione alle modalità di svolgimento di alcuni adempimenti pubblicitari che la legge pone a carico delle imprese e cooperative sociali, quali: il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale e l’adeguamento degli statuti.
La circolare, nel dettaglio, affronta le seguenti quattro problematiche:
1) l’interpretazione dell’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 16 marzo 2018, dove vengono indicati gli atti e documenti da depositare per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. La problematica riguarda, in particolare, il fatto se il bilancio di esercizio e il bilancio sociale debbano o meno essere presentati anche in fase di costituzione.
Il Ministero ricorda che a tale quesito ha già risposto con la Nota del 4 settembre 2017, Prot. 0356521, nella quale ribadiva il principio generale che gli atti che si manifestano nella vita della società vanno iscritti o depositati entro 30 giorni dal loro verificarsi.
2) La determinazione del momento da cui decorre l’obbligo, per le cooperative sociali iscritte nella sezione speciale imprese sociali del Registro delle imprese, del deposito del bilancio sociale presso il Registro medesimo;
Per le cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla L. n. 381 del 1991, oggetto delle procedure di iscrizione d’ufficio di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, è prevista:
1.     la sottrazione all’obbligo di deposito del bilancio sociale , fino alla data da indicarsi nel decreto di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, che dovrà stabilire le linee -guida secondo cui redigere il bilancio sociale;
2.     la possibilità, fino alla data indicata nel punto precedente, di procedere comunque facoltativamente al deposito del bilancio sociale , predisposto in conformità alle precedenti linee guida;
3.     la sottoposizione all’obbligo di deposito del bilancio sociale, per le cooperative sociali “iscritte d’ufficio” , nel caso in cui già fossero assoggettate a tale adempimento sulla scorta di eventuali disposizioni regionali in proposito.
3) La modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto D.Lgs. n. 112/2017 (2° luglio 2017). La problematica riguarda, in particolare, il fatto se debba o meno essere, in questo caso, richiesto l’intervento del notaio.
Secondo il Ministero non è sostenibile che le modifiche statutarie in parola possano essere approvate, in un’ottica di semplificazione, senza l’intervento del notaio.
Posizione questa che sarebbe in contrasto sia con l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 112/2017, che prevede l’intervento del notaio sia nella fase costitutiva che in quella delle successive modifiche, sia, più in generale, con i principi, in materia, del diritto unionale, quali desumibili dall’art. 10 della direttiva 1132/2017 del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.
4) L’eventuale assoggettamento delle cooperative sociali e loro consorzi agli obblighi di adeguamento di cui all’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017.
Secondo il Ministero, considerato che le cooperative sociali e i relativi consorzi sono iscritti di diritto nella sezione speciale del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali, si deve ritenere che nessun obbligo di adeguamento sia posto a carico dei soggetti in questione.

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lunedì 18 marzo 2019

Sicurezza Luoghi di Lavoro: Nuovi obblighi e disposizioni dal 15 marzo 2019 - Segnaletica Stradale


Con il Decreto 22 gennaio 2019 contenente: “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” (ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del D.lgs 81/2008).
Dal nuovo Decreto, in vigore dal 15 marzo, emergono alcune modifiche a cui fare attenzione rispetto alla normativa precedente, ovvero il Decreto Ministeriale 4 marzo 2013, che di fatto viene abrogato con l’entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2019.
“Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano i presenza di traffico veicolare”. Vengono individuati la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’addestramento.
Nel precedente decreto, 4/03/13, le "categorie" lavoratori e preposti venivano separate. In merito la prima considerevole differenza, rispetto al precedente D.M., si evidenzia nel punto 2 e quindi Destinatari dei corsi, in cui: 
  • i corsi sono diretti a lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Al punto 3 vengono, invece, indicati i soggetti formatori del corso di formazione e aggiornamento:
  • le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
  • il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (attraverso il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro:
  • l’Ispettorato nazionale del lavoro;
  • l’INAIL;
  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale nel settore dell’edilizia e dei trasporti;
  • gli organismi paritetici, istituiti nel settore dell’edilizia e dei trasporti;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • il Ministero dell’interno (dipartimento pubblica sicurezza – servizio polizia stradale, vigili del fuoco);
  • gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
  • i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009), che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale.

Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.

I DOCENTI E I LORO REQUISITI
Un’altra delle variazioni riguarda i formatori e gli istruttori. Al punto 4 vengono indicati i requisiti necessari:
  • il docente della parte teorica sarà
  • il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale che abbia esperienza nel settore stradale di almeno 3 anni;
  • personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.
  • Per quanto riguarda la parte pratica, sarà un soggetto o istruttore, con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
Al termine del triennio successivo all’adozione del decreto, per l’effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovrà “essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali, mentre rimangono inalterati i requisiti per il personale interno e per gli istruttori.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Nell’organizzazione dei corsi sarà necessario garantire:
  • L’individuazione di un responsabile del progetto formativo e dei docenti;
  • La tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
  • Un numero di partecipanti per ogni corso non superiore a 35 unità. Prima la classe di ogni corso era formata da 25 unità;
  • Per le attività pratiche di addestramento dovrà esserci almeno un docente ogni sei allievi;
  • Tollerare un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo.

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, dovrà essere finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico. Tali tecniche, tutte eseguite in condizioni di sicurezza, riguarderanno:
  • Installazione del cantiere;
  • Rimozione del cantiere;
  • Revisione e integrazione della segnaletica;
  • Manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
  • Interventi di emergenza;

PERCORSO FORMATIVO PER I LAVORATORI
Il percorso formativo destinato ai soli lavoratori si struttura in tre moduli della durata complessiva di 8 ore con prova di verifica finale. I moduli si articoleranno in:
  • Modulo giuridico – normativo. Rispetto al precedente D.M. qui si tratterà di “cenni” sugli articoli del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione. Durata un’ora;
  • Modulo tecnico concernente le categorie di strada nonché le attività di emergenza. Durata tre ore;
  • Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico)
  • Modulo pratico concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza. Durata quattro ore;
  • Prova di verifica finale (prova pratica).

PERCORSO FORMATIVO PER PREPOSTI
Il percorso formativo per preposti invece, si struttura in tre moduli della durata complessiva di 12 ore oltre una prova di verifica finale. I moduli si articoleranno in:
  • Modulo giuridico – normativoDurata tre ore;
  • Modulo tecnico concernente le categorie di strada nonché le attività di emergenza. Durata cinque ore;
  • Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
  • Modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento concernente le categorie di strada nonché le attività di emergenza. Durata quattro ore;
  • Prova di verifica finale (prova pratica).

MODULO DI AGGIORNAMENTO
Completamente riscritto il modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti.
Il testo riferisce: “l’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa”.
Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.

REGISTRAZIONE SUL FASCICOLO INFORMATICO DEL LAVORATORE
L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nel fascicolo informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del D.lgs 14 settembre 2015, n.150 e successive modificazioni, ovvero – fino alla completa sostituzione del libretto formativo del cittadino – nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino.
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