sabato 9 marzo 2019

Sicurezza Luoghi di Lavoro: CERTIFICAZIONE MESSA A TERRA DPR 462/01



Un adempimento molto importante ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro sul quale per ovvi motivi si sono intensificati i controlli da parte degli enti preposti e che possono causare pesanti sanzioni, anche penali, qualora non effettuati.
Le verifiche di legge previste ai sensi del DPR 462/01 sono obbligatorie per i seguenti impianti:
·         Impianti elettrici di messa a terra;
·         Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
·         Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Elemento sostanziale del DPR 462/01
Dal 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie. Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, tirocinanti, associati in partecipazione, lavoratori a progetto, occasionali etc e gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

Nel DPR 462/01
Le verifiche di legge, in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.

Periodicità delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
– 2 anni (verifica biennale) per:
·         gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
·         gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio: Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, Edifici con strutture portanti in legno
c) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

– 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Obbligo di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.

Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
– Sanzioni penali o amministrativa da € 548,00 a € 1.972,80 in caso di applicabilità dell’art. 87 comma 4 lett. d) del D.Lgs.81/08.
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente.

Elenco organismi abilitati alle verifiche
Elenco organismi abilitati alle verifiche in ordine al dpr 462/01 relativo al “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
Per consulenza ed assistenza
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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98061 Brolo (Me)
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