Un adempimento molto importante ai fini
della sicurezza nei luoghi di lavoro sul quale per ovvi motivi si
sono intensificati i controlli da parte degli enti preposti e che possono
causare pesanti sanzioni, anche penali, qualora non effettuati.
Le verifiche di legge previste ai sensi
del DPR 462/01 sono obbligatorie per i seguenti impianti:
·
Impianti elettrici di messa a terra;
·
Installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche;
·
Impianti elettrici in luoghi con
pericolo di esplosione.
Elemento
sostanziale del DPR 462/01
Dal 23 gennaio 2002 è
scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le
verifiche periodiche e straordinarie. Secondo la normativa vigente sono
assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e
cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, tirocinanti, associati in
partecipazione, lavoratori a progetto, occasionali etc e gli allievi di scuole
che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.
Nel DPR
462/01
Le verifiche
di legge, in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl
effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano
quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23
gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo
di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.
Periodicità
delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a
richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
– 2 anni (verifica
biennale) per:
·
gli impianti elettrici e gli impianti di
protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
·
gli impianti di terra e gli impianti di
protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano
impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici,
lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici
esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione
in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
b) Ambienti a maggior rischio in caso di
incendio: Attività soggette al controllo dei Vigili del
Fuoco, Edifici con strutture portanti in legno
c) Locali adibiti ad uso medico, cioè
destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di
riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).
– 5 anni (verifica
quinquennale) per tutti gli altri casi.
Obbligo
di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli
impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da organismi
abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa
tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.
Inosservanza
al DPR 462/01 e sanzioni
Considerato che
l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a
carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge
è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl,
NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il datore
di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato
dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da
parte degli Enti preposti.
Le sanzioni previste
in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01
sono:
– Sanzioni penali o
amministrativa da € 548,00 a € 1.972,80 in caso di applicabilità dell’art. 87
comma 4 lett. d) del D.Lgs.81/08.
Tali sanzioni, essendo
di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili
penalmente.
Elenco
organismi abilitati alle verifiche
Elenco organismi
abilitati alle verifiche in ordine al dpr 462/01 relativo al “Regolamento
di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
Per consulenza ed assistenza
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto
Ridolfo
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