FALSE COOPERATIVE
Dal 1 gennaio 2018 sono abolite la figura
dell’amministratore unico e la scadenza a tempo indeterminato dell’organo
amministrativo. Sono stati introdotti il numero minimo di tre componenti e la
durata massima per le cariche di tre esercizi.
Come si saprà la legge di bilancio
2018 ha apportato una serie di modifiche afferenti le cooperative che entrano
in vigore dal 1 gennaio 2018, in quanto la norma non prevede un periodo
transitorio. Di particolare urgenza appare la necessità di disposizioni
operative in merito alla modifica dell’art. 2542c.c. (mentre per le altre modifiche
si rimane in attesa indicazioni da parte del Mise).
Modifica art. 2542 c.c.:
Secondo tale modifica le cooperative dovranno avere un organo
amministrativo collegiale composto da almeno tre membri e che abbia una durata
di massimo tre esercizi (rinnovabili senza limite).
Ne consegue che le cooperative con
amministratore unico (o con amministrazione a due sia congiuntiva che
disgiuntiva) o anche con un consiglio di amministrazione nominato a tempo
indeterminato si trovino in condizione di irregolarità. L'eventuale
condizione di irregolarità va regolarizzata convocando, a cura degli
amministratori, l’Assemblea entro il 30 gennaio (art. 2631 c.c.) con all’ordine
del giorno la sostituzione degli amministratori decaduti.
Nel caso che la sostituzione degli
amministratori comporti anche la modifica dello Statuto Sociale va
contestualmente convocata anche l’Assemblea parte Straordinaria per la modifica
delle parti dello Statuto incoerenti con la norma introdotte.
Nel caso invece che lo Statuto renda
solo possibile la nomina dell’organo amministrativo irregolare in opzione alle
altre forme di amministrazione regolare tale incongruità potrà essere espunta
alla prima occasione utile.
Le norme sulle false
cooperative sono contenute nell’ Articolo 1, comma 936. Le disposizioni
stabiliscono sanzioni particolarmente gravi per le cooperative che si
sottraggano alla vigilanza o che non rispettino le finalità mutualistiche
(cancellazione dall’Albo delle cooperative, scioglimento e devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici). Si prevedono sanzioni anche nel caso di
mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli adempimenti
previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Si dispone che lo
scioglimento di una cooperativa debba essere sempre comunicato all’Agenzia
delle entrate allo scopo di contrastare, in particolare, il fenomeno delle
cooperative che nascono e si estinguono in tempi rapidi per evitare controlli
di ogni tipo ed eludere gli obblighi di legge.
Si riforma complessivamente
la sanzione della gestione commissariale introducendo, tra l’altro, la figura
del commissario ad acta per le irregolarità minori. Infine, si modificano le
norme civilistiche allo scopo di eliminare le figure dell’amministratore unico
o degli amministratori senza scadenza di mandato.
Si tratta di istituti per i
quali non si richiedono espressamente decreti ministeriali attuativi, ma la
loro complessità renderà comunque necessario pronunciamenti da parte del MiSE,
sia per dare istruzioni ai fini dell’adeguamento alle nuove norme sugli
amministratori, sia per applicare correttamente le sanzioni così come sono
state riformulate.
PRESTITO SOCIALE
“Il primo provvedimento –
spiega Ferrari – è contenuto nell’Articolo 1, commi 238/243, e riguarda la
definizione di nuove norme che disciplinano il prestito sociale, finalizzate ad
assicurare maggiori tutele ai soci prestatori.
I provvedimenti attuativi sono
soprattutto in capo al CICR (Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio), il quale dovrà deliberare in tema di:
– limiti di raccolta del
prestito in relazione al patrimonio netto della cooperativa;
– forme di garanzia, alcune
delle quali richiamano istituti già disciplinati da Banca d’Italia (garanzie
finanziarie personali o reali ovvero schemi di garanzia, anche consortili,
promossi dalle società cooperative), altre rappresentano vere e proprie novità,
quali la costituzione di un patrimonio separato. Si tratta di garanzie chiamate
a tutelare importi pari al 30% del prestito versato dai soci alle cooperative
che abbiano una raccolta eccedente i 300.000 € e superiore all’ammontare del
patrimonio netto;
– obblighi di informazione e di
pubblicità in capo alle cooperative al fine di assicurare la tutela dei soci, dei
creditori e dei terzi.
– modelli organizzativi e
procedure per la gestione del rischio per le cooperative che raccolgano importi
considerevoli di prestito o che eccedano il doppio del patrimonio;
– regimi transitori volti a
consentire un adeguamento ordinato alle nuove disposizioni da parte delle
cooperative.
Vi sono poi provvedimenti
attuativi lasciati alla competenza del MiSE su materie quali:
– le forme e le modalità di
controllo e monitoraggio sul rispetto delle norme concernenti le suddette forme
di garanzia;
– l’implementazione del verbale
di vigilanza ai fini dell’osservanza delle disposizioni concernenti il prestito
sociale.
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