mercoledì 26 ottobre 2011

Somministrazione di bevande e alimenti: anche le società possono esercitare

Può esercitare l’attività di somministrazione di bevande e alimenti anche una società di capitali o di persone. E’quanto stabilisce il Ministero dello Sviluppo economico con la risoluzione 21 giugno 2011, n. 118254. Tale affermazione trova conferma nonostante l’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 287/91 da parte dell’articolo 71, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2010 in tema di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno.

Requisiti professionali- Questo articolo 71, individua i requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio della attività commerciali, al sesto comma. In particolare, essi riguardano la frequentazione di corsi professionali per il commercio e la preparazione e somministrazione di alimenti, istituiti dalle regioni, ovvero il possesso di diploma di scuola superiore o universitaria con materie attinenti, infine la prestazione di opera presso imprese operanti nel settore nei 5 anni precedenti in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita e alla preparazione degli alimenti e anche in qualità di socio lavoratore.

Risoluzione n. 118254 Mise- Nel documento di prassi del 21 giugno 2011, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Mise, afferma che il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’art. 71, comma sesto, per ciò che concerne l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche senza il richiamo espresso come quello inserito nell’abrogato articolo 2 della l. n. 287/91, in caso di società o di organismi collettivi è in capo al legale rappresentante o suo delegato, mentre in caso di ditta individuale l’obbligo del possesso dei requisiti professionali, resta necessariamente in capo al titolare.

Autorizzazione all’esercizio- Questi requisiti, ricorda sempre il Mise, sono necessari per presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero per la presentazione della SCIA nei casi applicabili.

Corsi Formazione SICUREZZA

Corsi di formazione obbligatori
Sono aperte le iscrizioni per i seguenti corsi di formazione che si svolgeranno nel mese di Dicembre:

RSPP per datori di lavoro, durata 16 ore
Primo Soccorso in Azienda, durata 12 ore
Aggiornamento Primo Soccorso in Azienda, durata 4 ore
Antincendio medio rischio, durata 8 ore
RLS (rappresentante dei lavoratori), durata 32 ore
Pimus: addetti e proposti al montaggio ponteggi, durata 28 ore
Per le prenotazioni telefonare Fausto Ridolfo– 329 3222740

giovedì 20 ottobre 2011

Cattivi pagatori: nessuna cancellazione

I cosiddetti “cattivi pagatori”, non verranno cancellati dall’elenco delle banche dati, ma
avverrà una comunicazione dell’avvenuto pagamento entro 10 giorni dal rientro in bonis, con
la regolarizzazione dei pagamenti. Le disposizioni in materia di segnalazioni di ritardato
pagamento presenti nelle banche dati (pubbliche e private), sono regolate dal comma 12 bis
dell’articolo 3 della Manovra Bis convertita in legge 148/2011. In particolare, per il caso in cui
il pagamento sia successivamente regolarizzato, la norma sostituisce l’obbligo di estinguere le
segnalazioni di ritardo, con la comunicazione dell’avvenuto pagamento. Tali disposizioni
modificano l’art. 8 bis del Decreto Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011.
La modifica introdotta dalla manovra estiva, prevede l’aggiornamento delle
segnalazioni alla centrale rischi, relativo ai ritardi di pagamento da parte delle
persone fisiche o giuridiche, che sono già presenti nelle banche dati, e non la
definitiva cancellazione.
La cancellazione che era stata prevista, avrebbe messo a rischio l’intero sistema
del credito, nonché la capacità delle banche e intermediari finanziari di erogare il
credito alle famiglie e alle imprese, imponendo la cancellazione di una parte
essenziale delle informazioni disponibili e costringendo gli intermediari ad
attuare politiche di erogazione del credito maggiormente prudenti o con la
richiesta di garanzie aggiuntive.
Chi rientra in bonis, avendo effettuato i pagamenti, ha diritto ad un
aggiornamento entro 10 giorni della sua posizione, ma i suoi dati precedenti
non dovranno essere cancellati. La richiesta da parte dell’istituto di credito
deve avvenire immediatamente dopo il pagamento.
I cd “cattivi pagatori” sono quei soggetti che, ottenuto un prestito, pagano in
ritardo o non hanno pagato delle rate. Di solito, dopo che le rate non pagate
sono più di tre, o dopo un ritardo superiore ai due mesi nel pagamento, questi
soggetti vengono segnalati alle banche dati sui rischi creditizi,
diventando “cattivi pagatori”.
Il nuovo articolo (modificato) 8-bis del DL 70/11 prevede che:
 “entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni
relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche
già inserite nelle banche dati, devono essere integrate dalla
comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta da parte
dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l’avvenuto
pagamento”.
In Italia è la Banca d’Italia la struttura preposta alla gestione della Centrale
Rischi (CR), ovvero del sistema informativo pubblico relativo all’indebitamento
della clientela verso le banche e le società finanziarie.
Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d’Italia il totale dei crediti
verso i propri clienti, in particolare i crediti pari o superiori a 30.000 e i crediti in
sofferenza di qualunque importo.
La Banca d’Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni del
debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
Accanto alla centrale dei rischi, operano le banche dati di natura privata
consultate dalle banche e dagli intermediari, allo scopo di verificare affidabilità
e puntualità nei pagamenti per la concessione di credito al consumo, prestiti
e finanziamenti.
Le banche dati utilizzate dagli operatori (in particolare da quelli che operano nel
credito al consumo) sono costituite dai SIC ovvero i Sistemi di Informazione
Creditizia, attraverso i quali gli operatori finanziari si scambiano le informazioni
positive e negative relative agli affidamenti e ai pagamenti della clientela. I SIC
consentono agli operatori di disporre di informazioni e di elaborare degli indici
sintetici di rischio, a costi compatibili con l’ammontare del credito erogato.
La comunicazione di avvenuto pagamento
Una volta ricevuto il pagamento, quindi effettuata la regolarizzazione, entro 10
giorni, le segnalazioni sui cattivi pagatori, già inserite nelle banche dati, vanno
integrate con la comunicazione dell’avvenuto pagamento. Gli istituti di
credito, ossia le banche, richiedono l’integrazione in maniera tempestiva e
immediata.
L’obbligo di estinzione delle segnalazioni di ritardi viene sostituito da quello
di integrarle con la comunicazione dell’avvenuto pagamento.
Le modifiche riguardano anche il comma 2, dell’art. 8-bis del DL 70/11 sulle
segnalazioni già registrate relative al mancato pagamento di rate mensili di
numero inferiore a sei mesi o di un’unica rata semestrale.
La nuova norma dispone che le segnalazioni già registrate e regolarizzate se
relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di
un’unica rata semestrale, devono essere aggiornate entro 10 giorni. La
segnalazione alla centrale rischi o a uno dei sistemi informativi creati dalle
banche e dalle società finanziarie, tra i così detti “cattivi pagatori”, può essere
effettuata a seguito del mancato pagamento di una rata o del pagamento della
rata con notevole ritardo.
La più nota centrale rischi in Italia è il CRIF, che archivia i dati trasmessi dalle
banche e dalle finanziarie che aderiscono al sistema EURISC, all’interno del
sistema informativo SIC (Sistema di informazioni creditizie).
La consultazione dei dati
I dati relativi alle situazioni dei pagamenti sono consultabili dalla banche o dalle
società finanziarie, in occasione delle istruttorie di finanziamento, in
particolare per valutare il merito creditizio di un soggetto e il suo livello di
indebitamento (attraverso la sua puntualità a pagare, o il ritardo nel
pagamento delle rate del rimborso del prestito). Possono essere consultate
anche durante il periodo di finanziamento, per tenere sotto controllo il rischio di
credito.
Con tale sistema di informazioni sul credito, le banche o le società finanziarie
potranno sapere se il cliente ha presentato una recente richiesta di
finanziamento, se ha in corso altri finanziamenti e soprattutto se paga
regolarmente le rate.
Attraverso il sistema di informazioni creditizie, banche e società finanziarie
possono erogare il credito senza chiedere altre garanzie, ma solo sulla base della
storia del soggetto che risulti essere un “buon pagatore”.

martedì 18 ottobre 2011

Credito d'Imposta click day il 3 novembre

Credito d'imposta “regionale”

Click day dal 3 novembre
Dotazione finanziaria: sono disponibili a copertura del presente Euro 120.000.000,00 cui si possono aggiungere risorse derivanti dal PO Fesr 2007/2013 e dai fondi FAS
Soggetti ammissibili imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione, per un importo agevolabile per le imprese del settore del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:
a) microimprese: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;
c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.
Intensità dell'agevolazione
Il credito d'imposta compete nelle seguenti misure:
a) per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli ubicate in zone agricole svantaggiate:
85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti;
b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese Investimenti ammissibili Sono agevolabili “nuovi" investimenti”intesi come beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli articoli 102,
102bis e 103 del D.P.R. 917/1986, rientranti in un progetto di investimento iniziale.


In particolare si tratta di:
o autoveicoli con tara superiore a 5 Q;
o Attrezzatura varia e minuta;
o Impianti e macchinari specifici;
o Impianti e macchinari generici;
o Costruzioni leggere, tettoie e baracche;
o Beni immobili.
I terreni e gli immobili sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d’investimento iniziale proposto.
Investimenti esclusi
o beni usati
o investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni ma meri costi (pubblicità, avviamento)
o autovetture
o autoveicoli con tara inferiore a 5 Quintali
o autocarri derivati da autovetture
o motoveicoli e simili
o mobili e macchine ordinarie di ufficio (di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento
del D.M. 31 dicembre 1988).
Settori ammissibili
Attività estrattive (ex art. 1, comma 1)
08.1 Estrazione di pietra, sabbia e argilla
08.93 Estrazione di sale
08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali nca
09.9 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
Attività manifatturiere (ex art. 1, comma 1)
11.07 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13 Industrie tessili
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di
articoli in paglia e materiali da intreccio
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
20.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie
plastiche e gomma sintetica in forme primarie
20.2 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
20.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.4 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e
cosmetici
20.5 Fabbricazione di altri prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24.2 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in
acciaio colato
24.3 Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
24.4 Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari
24.5 Fonderie
25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e di orologi
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non
elettriche
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)
28.2 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.4 Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
28.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
30.11.0 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche, limitatamente alla costruzione di
pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce
30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
30.3 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
30.4 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.92.1 Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori)
30.92.2 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.4 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca
31 Fabbricazione di mobili
32 Altre industrie manifatturiere
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
Turismo (ex art. 1, comma 1)
55 Alloggio
79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività
connesse
Servizi (ex art. 1, comma 1)
62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
72.11 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Trasformazione dei prodotti agricoli (ex art. 1, comma 2)
10.1 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
10.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
10.4 Produzione di oli e grassi vegetali e animali
10.5 Industria lattiero-casearia
10.6 Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.7 Produzione di prodotti da forno e farinacei
10.81 Produzione di zucchero
10.83 Lavorazione del tè e del caffè
10.84 Produzione di condimenti e spezie
10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89 Produzione di altri prodotti alimentari nca
11.01 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02 Produzione di vini da uve
11.03 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05 Produzione di birra
11.06 Produzione di malto
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (ex art. 1, comma 3)
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
IMPORTANTE SAPERE CHE:
o Alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione l’impresa deve essere
in possesso di idoneo documento unico di regolarità contributiva (DURC);
o Alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione l’impresa deve essere
in possesso della perizia giurata prevista dalla normativa attestante
CONTATTI:
Fausto Ridolfo 3293222740 – email: centroserviziaziendali@gmail.com

sabato 15 ottobre 2011

Centro Servizi Aziendali di Fausto Ridolfo

Consulenza Aziendale - Tributaria - Finanziaria- Condominiale


Finanza Ordinaria:

Finanziamenti Chirografari
Finanziamenti Scorte/liquidità

Mutui Ipotecari

Fidi Bancari

Anticipo Fatture - Contratti d'appalto

Leasing

Factoring

Fidejussioni finanziarie e assicurative

Ristrutturazione del debito


Finanza Agevolata

Consulenza per l'accesso alle agevolazioni finanziarie

Redazione Business Plan


Consumer Finance

Cessione del quinto dello stipendio

Cessione del quinto della pensione

Delegazioni di pagamento

Prestiti Personali

Carte di Credito

Mutui


Consulenza Marketing e Pubblicità


Amministrazione Condomini


Per informazioni

Fausto Ridolfo

Via Pirandello - Brolo

3293222740 - centroserviziaziendali@gmail.com








I pagamenti degli Enti Pubblici soggetti a controllo di Equitalia

Blocco dei pagamenti di importo superiore a 10mila euro da parte della PA
debitrice verso imprese e società se viene accertato che questi non hanno
pagato una o più cartelle esattoriali di importo analogo. Necessario un controllo
preventivo da parte di Equitalia. E’ questa, in estrema sintesi, la novità
principale che deriva dalla recente circolare della Ragioneria generale dello
Stato, la n. 27 del 23 settembre 2011.
La presente Circolare ha il pregio di definire i contorni in merito alla corretta
applicazione della disposizione collocata all’art. 48 bis del Dpr n. 602/73.
La norma in questione prevede che le Pubbliche amministrazioni e le società a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme
superiori a 10mila euro, verso imprese creditrici, devono verificare se siano
inadempienti all’obbligo di versamento di una o più cartelle esattoriali.
Controllo di equitalia per i finanziamenti alle imprese:
Nel testo della Circolare, si fa il punto anche sulla possibilità di sottoporre a
verifica preventiva di Equitalia, le erogazioni effettuate a favore delle imprese a
titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto
comunque denominati. Sul punto, la Ragioneria Generale dello Stato sottolinea
l’onere delle Pubbliche amministrazioni di verificare ogni caso singolarmente.
Rilevano in questo caso soprattutto le ipotesi in cui l’erogazione del
finanziamento costituisca esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica. In
altre parole, se rileva l’interesse pubblico, quindi il contributo è finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per il soddisfacimento del
benessere della collettività, il ricorso all’obbligo di controllo preventivo da parte
di Equitalia decade.

martedì 11 ottobre 2011

DAL 29 NOVEMBRE PEC OBBLIGATORIA PER LE SOCIETA'

Dal 29 novembre 2011 tutte le società sia di persone che di capitali iscritte al Registro delle Imprese dovranno essere obbligatoriamente dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
L'utilizzo della PEC, in alternativa alla consueta raccomandata postale, rappresenta una grande opportunità in termini di efficienza e di risparmio economico per le imprese e per la Pubblica Amministrazione e consente una notevole semplificazione nella gestione dei processi.
A meno di due mesi dal termine previsto dalla normativa, solo il 10% dei soggetti ha provveduto ad acquistarla da un gestore autorizzato e a mantenerla operativa.
La sanzione prevista per omesso deposito dell'indirizzo PEC al registro imprese che va effettuato tramite la procedura "comunica" va da 206 a 2065 euro per ogni società.
Per informazioni ed assistenza: Fausto Ridolfo 3293222740

venerdì 7 ottobre 2011

Contenzioso tributario Nuovi modelli per l'iscrizione a ruolo

Dallo scorso 17 settembre si devono compilare i nuovi modelli per la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o nel registro generale degli appelli.
La previsione è contenuta nel dl 138/2011 convertito nella legge 148.
La richiesta consente agli uffici delle commissioni tributarie di rilasciare il
corrispondente numero di ruolo.
Nella compilazione i ricorrenti non devono dimenticare di riportare l'indirizzo Pec e il numero di fax del professionisti.
In caso contrario ci saranno delle sanzioni.

Accertamento. Gli effetti dei nuovi avvisi esecutivi

La nuova riscossione è più cara e più veloce di quella passata. Più cara perché chi
pagherà gli accertamenti esecutivi dopo i 90 giorni dalla ricezione dovrà versare in
più l'aggio al concessionario (9%). Prima della riforma questo compenso era
previsto solo dopo la scadenza dei 60 giorni dalla notifica della cartella da parte
dell'agente della riscossione. Più veloce perché se il contribuente non paga le
somme provvisorie, fin dal 91°giorno l'Agenzia dell e Entrate lascia il carico ad
Equitalia. Da questo momento, e per 180 giorni, l'agenzia di riscossione pubblica
potrà mettere in campo le misure cautelari come l'ipoteca e il fermo. Prima di
arrivare all'esproprio vero e proprio devono però passare 9 mesi. Lo stesso tempo
previsto dalle vecchie regole per passare dall'atto di accertamento alla cartella
esattoriale. La nuova regola riguarda solo gli accertamenti”.

Fermo amministrativo cancellazione senza spese

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, D.L. 70/2011 (L. 106/2011), per gli
importi iscritti a ruolo sotto i 2 mila euro, l’agente della riscossione, prima di
attivare le azioni cautelari (fermo amministrativo) o esecutive (espropriazione
mobiliare, pignoramento c/o terzi), avrà l’obbligo di inviare ben due solleciti di
pagamento, con posta ordinaria, a distanza di non meno di 6 mesi dal primo.
Inoltre, per la cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili
registrati (ex art. 86, DPR 602/73), il debitore non sarà più tenuto a pagare
alcunché, né all’agente della riscossione né all’ACI, per le cancellazione avvenute successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, nulla sarà dovuto all’ACI (Automobil Club d’Italia) o all’ente incaricato della riscossione, a titolo di cancellazione del fermo amministrativo.
Per assistenza Tributaria Fausto Ridolfo 3293222740

Costituzione Consigli Triburi

Il D.L. n. 78/2010 disciplina, incentivandola, la partecipazione dei Comuni
all'attività di accertamento di tributi e contributi, anche mediante l’istituzione
di Consigli tributari.
Il dettano normativo ha però lasciato alcuni dubbi. Tant’è vero che un Sindaco
pugliese ha chiesto, in materia di istituzione di Consigli Tributari, il parere
della Sezione della Corte dei conti territorialmente competente.
Ai Comuni l'attività di accertamento:
Il D.L. n. 78/2010 disciplina, incentivandola, la partecipazione dei Comuni
all'attività di accertamento di tributi e contributi.
In particolare, l’art. 18, D.L. n. 78/2010, disciplina, incentivandola, la
partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di tributi e contributi.
Sono disciplinati, in particolare:
la costituzione e il funzionamento dei Consigli tributari;
 la partecipazione dei Comuni all'accertamento.
La partecipazione dei Comuni all'accertamento consiste anche nella segnalazione
all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS, di elementi utili ad
integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per
determinare maggiori imponibili fiscali e contributivi.
Di seguito le prescrizioni:
- i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono istituire, se
non vi hanno già provveduto, il Consiglio tributario;
- i Comuni inferiori a 5.000 abitanti sono tenuti a riunirsi in consorzio per
l'istituzione del Consiglio Tributario;
- il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal
Consiglio comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
disposizione legislativa;
- gli adempimenti organizzativi inerenti i consorzi per i Consigli Tributari
sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il dettano normativo ha però lasciato alcuni dubbi. Tant’è vero che un Sindaco
pugliese ha chiesto, in materia di istituzione di Consigli Tributari, il parere
della Sezione della Corte dei conti territorialmente competente.
Le richieste evidenziate dal Sindaco sono le seguenti:
1) Ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, del D. L. 31/05/2010 n. 78 i Comuni
inferiori a cinquemila abitanti per l’istituzione del Consiglio Tributario sono
tenuti a riunirsi in consorzio.
Ad avviso del Sindaco, la previsione normativa del solo consorzio come
forma associata dei Consigli Tributari appare una svista del legislatore,
che va ad aggravare i Comuni minori, impossibilitati così a ricorrere ad
un'altra delle possibili forme d'aggregazione previste dal vigente TUEL.
2) Il sindaco evidenzia, inoltre, che la disciplina istitutiva dei Consigli
Tributari risulta in contrasto con la volontà legislativa di ridurre gli enti
e gli organismi sovra comunali, al fine di contenerne i costi ed evitare
duplicazioni.
La normativa si porrebbe anche in contrasto con la L. 23/12/2009 n. 191
che, a fini di coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento
della spesa pubblica, dispone che i Comuni devono provvedere, tra l'altro,
alla soppressione dei consorzi di funzioni.
4) Tale contrapposizione apparirebbe ancor più evidente nei casi di Unione di
Comuni, gestione associata di servizi e funzioni, alla quale si dovrebbe
affiancare il nuovo consorzio
quesito richiesto da un Sindaco pugliese alla corte dei conti:
Il Sindaco, nell’auspicare un intervento chiarificatore, chiede alla Corte dei Conto
se può ritenersi opportuno che il Consiglio Tributario sia istituito in seno
all’Unione dei Comuni quale ulteriore attività dell’Unione, in virtù delle misure di
contenimento della spesa pubblica e, nel caso specifico, essendo già costituita
un'Unione dei Comuni, se può essere quest'ultima ad istituire il Consiglio
Tributario, evitando la nascita di un altro soggetto associativo.
La Corte dei Conti Puglia, con delibera n. 41 del 30 giugno 2011, si esprime,
in premessa sul tema della “contabilità pubblica”, ritenendo che tale concetto
consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e
patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.
Ciò per affermare che il quesito sottoposto all’esame può inquadrarsi nell’alveo
della contabilità pubblica.
Preliminarmente è stato osservato che:
- l’art. 31 del T.U.E.L, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, consente
agli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio
associato di funzioni, di costituire un consorzio secondo le norme
previste per le aziende speciali.
-L’art. 2, comma 28, della L. 24/12/2007 n. 244, prevede al fine di
garantire la semplificazione della varietà e della diversità delle forme
associative comunali che ad ogni amministrazione comunale è consentita
l’adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle
previste dagli articoli 31, 32 e 33 del TUEL.
-La 23 dicembre 2009 n. 191, al fine di coordinamento della finanza
pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, impone ai comuni,
tra l’altro, la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali. La
ratio legis di tale normativa è indirizzata a favorire la riduzione delle
forme associative tra enti locali al fine di conseguire una diminuzione dei
relativi costi della spesa pubblica.
La Corte ha, inoltre, precisato che “le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall’articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il
comune di Campione d’Italia”.
In conclusione, la Sezione ha rilevato che la ratio legis della normativa in
materia di forme associative tra enti locali appare diretta a favorire sia la
riduzione di tali forme associative (art. 2, comma 28, della L. n. 244/2007) che
l’esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali mediante unioni o convenzioni
(art. 14, comma 28 del D. L. n. 78/2010), pertanto per ragioni di prudenza e
di sana gestione finanziaria è possibile consentire agli Enti locali di
dimensioni inferiori a 5.000 abitanti di costituire i Consigli Tributari
nell’ambito delle attività delle Unioni di Comuni.

Accertamenti finanziari.

Accertamenti finanziari.
Nuovi poteri e difesa del contribuente...!!!
A seguito della manovra di Ferragosto, il contribuente è maggiormente
soggetto ad attività di selezione e di accertamento del Fisco, il quale può
utilizzare dati e informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari,
comunicate dagli intermediari, per elaborare liste selettive di contribuenti da
sottoporre a controllo.
Il contribuente dovrà, quindi, gestire le proprie risorse finanziarie nel modo più
lineare possibile per evitare l’attivazione di accertamenti finanziari.
Tra gli strumenti più incisivi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per
ricostruire il reddito effettivo dei contribuenti che vengono sottoposti ad indagini
fiscali, posto di assoluto rilievo è occupato dalle indagini finanziarie.
Al fine di razionalizzare il processo di acquisizione di informazioni rilevanti a fini fiscali è stato istituito, all'interno dell'Anagrafe tributaria, l’Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari, un’apposita sezione in cui sono censiti tutti i rapporti intrattenuti dai contribuenti con ogni intermediario finanziario.
L'accesso alla banca dati dell'Archivio non è comunque libero e arbitrario, ma
risulta vincolato alle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 11, Dpr
605/73.
Il Fisco può, infatti, interrogare la banca dati ai soli fini dell'esecuzione di
indagini finanziarie ovvero per le attività connesse alla riscossione.

L'accesso è, quindi, subordinato all'attivazione di un accertamento e all'ottenimento, nella maggior parte dei casi, di un'apposita autorizzazione.
Finora, l'accesso al data-base è stato possibile solo in quanto sia stata
debitamente autorizzata l'esecuzione di un'indagine finanziaria.
Gli ultimi interventi normativi hanno ampliato i poteri attribuiti al Fisco in
materia di operazioni finanziarie.
In particolare, la manovra di Ferragosto introduce una deroga ai meccanismi di
utilizzo dei dati bancari e finanziari fissati dall'articolo 7, 11 comma 11 del Dpr
605/73.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, la possibilità di arricchire l'analisi su cui selezionare le posizioni dei contribuenti a cui applicare gli strumenti dell'accertamento sintetico e del redditometro, con le informazioni che acquisirà dagli intermediari finanziari.
L'archivio dei rapporti viene, infatti, trasformato, da strumento di selezione degli intermediari per indirizzare le richieste di indagini finanziarie nei riguardi di contribuenti già oggetto di accertamento fiscale, a mezzo per elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.
I dati e gli elementi contenuti nell'anagrafe permetteranno, dunque, all'Agenzia delle Entrate di elaborare, prima dell'avvio di una qualsiasi attività di verifica, specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.
Si assiste, così, ad una radicale modifica della natura e della finalità della banca dati in questione, che non sarà più utile solamente ad indirizzare le richieste del Fisco agli intermediari che intrattengono rapporti con un contribuente già oggetto di verifica, ma le informazioni contenute nell'Archivio saranno, invece, utilizzate quale fonte di innesco di controlli nei riguardi di liste
di contribuenti selezionati in ragione delle tipologie di informazioni da acquisire.
Il Fisco può, dunque, creare delle liste selettive basate sulle anomalie riscontrate sulla gestione delle singole posizioni finanziarie dei contribuenti.
Naturalmente, le anomalie riscontrate non avviano automaticamente le verifiche
fiscali, ma possono essere affiancate dalle:
-informazioni delle banche dati di cui il Fisco dispone (anagrafe tributaria,
banche dati comunali);
- dall'utilizzo di strumenti automatici di accertamento;
-dalle nuove comunicazioni inviate dai fornitori di beni e servizi.
Attraverso i dati acquisiti dagli intermediari finanziari possono essere
attivate procedure di autorizzazione all'utilizzo fiscale dei dati bancari di cui
all'articolo 32 del Dpr 600/1973 ovvero dell'articolo 51 del Dpr 633/1972.
LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE:
La misura di abilitare il Fisco a procedere all'elaborazione di liste selettive, con
accesso alle informazioni bancarie in modo generalizzato, risulta criticabile.
Infatti, mentre finora il Fisco ha potuto attivare indagini finanziarie e accedere a
informazioni gestite dagli intermediari solo nel momento in cui ha individuato, in
relazione a un contribuente, indizi specifici rispetto a situazioni di evasione
fiscale che violano i predetti principi costituzionali, con la nuova previsione il
meccanismo è invertito, in quanto il Fisco potrà accede a informazioni
tutelate in modo generalizzato e senza alcun indizio, per individuare posizioni
finanziariamente anomale.
Tutto ciò induce a consigliare ai contribuenti di rivedere le proprie abitudini di
utilizzo di conti correnti, dei rapporti finanziari e delle operazioni effettuate fuori
dal conto.
Rispetto al passato, le forme di difesa risultano limitate e la tutela dipende dallo strumento di accertamento posto in essere dal Fisco.
Pertanto, in presenza di accertamenti realizzati con il redditometro e con il ricorso a indagini finanziarie, il contribuente dovrà dimostrare la coerenza della propria posizione fiscale in relazione:
- ai singoli movimenti finanziari contestati;
- all'origine del versamento;
- al beneficiario del prelevamento;
- alla fonte del finanziamento (ad esempio, immobile acquistato al figlio dal
padre).
Rispetto al futuro, le forme di tutela che si possono mettere in atto sono:
-rivedere la gestione dei rapporti finanziari e delle operazioni fuori conto,
cercando di avere una netta distinzione tra sfera privata e sfera
commerciale o professionale;
- evitare la realizzazione di operazioni a rischio, quale il cambio di assegni o
l'emissione di assegni senza beneficiario;
- utilizzare modalità di pagamento possibilmente tracciabili;
- in caso di finanziamento da parte di terzi, mantenere in evidenza le prove
documentali che attestino l’operazione.
Per informazioni FAUSTO RIDOLFO 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

Ritenuta 4% bonifici condomini

La manovra finanziaria 2011 prevede con:
L’articolo 23, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv. con modif.
nella L. 15 luglio 2011 n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16
luglio) ha stabilito che la ritenuta d'acconto del 10% trattenuta dalle banche e
dalle Poste quando sono obbligatori i bonifici per poter detrarre il 36% o il 55%
(introdotta dal 1° luglio 2010 dall'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), è ridotta al 4% per i bonifici fatti dal 6 luglio 2011.
La ritenuta del 4% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti
per:
_ spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
_ spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi
344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni.
La ritenuta deve essere effettuata dalle banche e Poste Italiane le quali, in
particolare, devono operare (con obbligo di rivalsa) una ritenuta del 4% a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito, dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito
dei bonifici effettuati dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni
sopraesposte.
Chi effettua il bonifico per beneficiare del 36% o del 55%, sa che deve richiedere
alla banca o a Poste italiane di utilizzare la procedura specifica, finalizzata a
segnalare alle Entrate l'intervenuto pagamento.
Allo sportello bancario, bisogna richiedere un modulo specifico, e molti Istituti
hanno introdotto anche modelli speciali per i bonifici disposti online.
Rientrano in tale obbligo anche i pagamenti per prestazioni relative a contratti
d'appalto di opere o servizi, effettuate da imprese nei confronti dei condomini.
Tali pagamenti non sono più soggetti all'ordinaria ritenuta (articolo 25 ter, dpr
29 settembre 1973, n. 600), fatta dal condominio ma a quella operata dalla
banca, a patto che i condomini intendano usufruire, su queste prestazioni,
dell'agevolazione del 36% o del 55%.
Così ad esempio nel caso di:
•impresa edile che fattura al condominio 40mila euro per lavori di
ristrutturazione della facciata, con Iva al 10%, per un totale di 44mila
euro;
il condominio non applica la ritenuta del 4%;
la banca dell’impresa, ricevuto il bonifico di 44mila euro, calcola un'Iva al
20% (l’aliquota forfetizzata non è ancora stata aggiornata al 21%) pari a €
7.333,33 (20% di 44.000) e la sottrae dall’importo fatturato arrivando al
totale residuo di 36.666,67 euro sul quale applica la ritenuta del 4%, pari a
€ 1.466,66 euro.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740 – email:centroserviziaziendali@gmail.com