venerdì 7 ottobre 2011

Ritenuta 4% bonifici condomini

La manovra finanziaria 2011 prevede con:
L’articolo 23, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv. con modif.
nella L. 15 luglio 2011 n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16
luglio) ha stabilito che la ritenuta d'acconto del 10% trattenuta dalle banche e
dalle Poste quando sono obbligatori i bonifici per poter detrarre il 36% o il 55%
(introdotta dal 1° luglio 2010 dall'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), è ridotta al 4% per i bonifici fatti dal 6 luglio 2011.
La ritenuta del 4% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti
per:
_ spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
_ spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi
344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni.
La ritenuta deve essere effettuata dalle banche e Poste Italiane le quali, in
particolare, devono operare (con obbligo di rivalsa) una ritenuta del 4% a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito, dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito
dei bonifici effettuati dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni
sopraesposte.
Chi effettua il bonifico per beneficiare del 36% o del 55%, sa che deve richiedere
alla banca o a Poste italiane di utilizzare la procedura specifica, finalizzata a
segnalare alle Entrate l'intervenuto pagamento.
Allo sportello bancario, bisogna richiedere un modulo specifico, e molti Istituti
hanno introdotto anche modelli speciali per i bonifici disposti online.
Rientrano in tale obbligo anche i pagamenti per prestazioni relative a contratti
d'appalto di opere o servizi, effettuate da imprese nei confronti dei condomini.
Tali pagamenti non sono più soggetti all'ordinaria ritenuta (articolo 25 ter, dpr
29 settembre 1973, n. 600), fatta dal condominio ma a quella operata dalla
banca, a patto che i condomini intendano usufruire, su queste prestazioni,
dell'agevolazione del 36% o del 55%.
Così ad esempio nel caso di:
•impresa edile che fattura al condominio 40mila euro per lavori di
ristrutturazione della facciata, con Iva al 10%, per un totale di 44mila
euro;
il condominio non applica la ritenuta del 4%;
la banca dell’impresa, ricevuto il bonifico di 44mila euro, calcola un'Iva al
20% (l’aliquota forfetizzata non è ancora stata aggiornata al 21%) pari a €
7.333,33 (20% di 44.000) e la sottrae dall’importo fatturato arrivando al
totale residuo di 36.666,67 euro sul quale applica la ritenuta del 4%, pari a
€ 1.466,66 euro.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740 – email:centroserviziaziendali@gmail.com

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