venerdì 7 ottobre 2011

Costituzione Consigli Triburi

Il D.L. n. 78/2010 disciplina, incentivandola, la partecipazione dei Comuni
all'attività di accertamento di tributi e contributi, anche mediante l’istituzione
di Consigli tributari.
Il dettano normativo ha però lasciato alcuni dubbi. Tant’è vero che un Sindaco
pugliese ha chiesto, in materia di istituzione di Consigli Tributari, il parere
della Sezione della Corte dei conti territorialmente competente.
Ai Comuni l'attività di accertamento:
Il D.L. n. 78/2010 disciplina, incentivandola, la partecipazione dei Comuni
all'attività di accertamento di tributi e contributi.
In particolare, l’art. 18, D.L. n. 78/2010, disciplina, incentivandola, la
partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di tributi e contributi.
Sono disciplinati, in particolare:
la costituzione e il funzionamento dei Consigli tributari;
 la partecipazione dei Comuni all'accertamento.
La partecipazione dei Comuni all'accertamento consiste anche nella segnalazione
all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS, di elementi utili ad
integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per
determinare maggiori imponibili fiscali e contributivi.
Di seguito le prescrizioni:
- i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono istituire, se
non vi hanno già provveduto, il Consiglio tributario;
- i Comuni inferiori a 5.000 abitanti sono tenuti a riunirsi in consorzio per
l'istituzione del Consiglio Tributario;
- il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal
Consiglio comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
disposizione legislativa;
- gli adempimenti organizzativi inerenti i consorzi per i Consigli Tributari
sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il dettano normativo ha però lasciato alcuni dubbi. Tant’è vero che un Sindaco
pugliese ha chiesto, in materia di istituzione di Consigli Tributari, il parere
della Sezione della Corte dei conti territorialmente competente.
Le richieste evidenziate dal Sindaco sono le seguenti:
1) Ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, del D. L. 31/05/2010 n. 78 i Comuni
inferiori a cinquemila abitanti per l’istituzione del Consiglio Tributario sono
tenuti a riunirsi in consorzio.
Ad avviso del Sindaco, la previsione normativa del solo consorzio come
forma associata dei Consigli Tributari appare una svista del legislatore,
che va ad aggravare i Comuni minori, impossibilitati così a ricorrere ad
un'altra delle possibili forme d'aggregazione previste dal vigente TUEL.
2) Il sindaco evidenzia, inoltre, che la disciplina istitutiva dei Consigli
Tributari risulta in contrasto con la volontà legislativa di ridurre gli enti
e gli organismi sovra comunali, al fine di contenerne i costi ed evitare
duplicazioni.
La normativa si porrebbe anche in contrasto con la L. 23/12/2009 n. 191
che, a fini di coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento
della spesa pubblica, dispone che i Comuni devono provvedere, tra l'altro,
alla soppressione dei consorzi di funzioni.
4) Tale contrapposizione apparirebbe ancor più evidente nei casi di Unione di
Comuni, gestione associata di servizi e funzioni, alla quale si dovrebbe
affiancare il nuovo consorzio
quesito richiesto da un Sindaco pugliese alla corte dei conti:
Il Sindaco, nell’auspicare un intervento chiarificatore, chiede alla Corte dei Conto
se può ritenersi opportuno che il Consiglio Tributario sia istituito in seno
all’Unione dei Comuni quale ulteriore attività dell’Unione, in virtù delle misure di
contenimento della spesa pubblica e, nel caso specifico, essendo già costituita
un'Unione dei Comuni, se può essere quest'ultima ad istituire il Consiglio
Tributario, evitando la nascita di un altro soggetto associativo.
La Corte dei Conti Puglia, con delibera n. 41 del 30 giugno 2011, si esprime,
in premessa sul tema della “contabilità pubblica”, ritenendo che tale concetto
consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e
patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.
Ciò per affermare che il quesito sottoposto all’esame può inquadrarsi nell’alveo
della contabilità pubblica.
Preliminarmente è stato osservato che:
- l’art. 31 del T.U.E.L, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, consente
agli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio
associato di funzioni, di costituire un consorzio secondo le norme
previste per le aziende speciali.
-L’art. 2, comma 28, della L. 24/12/2007 n. 244, prevede al fine di
garantire la semplificazione della varietà e della diversità delle forme
associative comunali che ad ogni amministrazione comunale è consentita
l’adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle
previste dagli articoli 31, 32 e 33 del TUEL.
-La 23 dicembre 2009 n. 191, al fine di coordinamento della finanza
pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, impone ai comuni,
tra l’altro, la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali. La
ratio legis di tale normativa è indirizzata a favorire la riduzione delle
forme associative tra enti locali al fine di conseguire una diminuzione dei
relativi costi della spesa pubblica.
La Corte ha, inoltre, precisato che “le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall’articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il
comune di Campione d’Italia”.
In conclusione, la Sezione ha rilevato che la ratio legis della normativa in
materia di forme associative tra enti locali appare diretta a favorire sia la
riduzione di tali forme associative (art. 2, comma 28, della L. n. 244/2007) che
l’esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali mediante unioni o convenzioni
(art. 14, comma 28 del D. L. n. 78/2010), pertanto per ragioni di prudenza e
di sana gestione finanziaria è possibile consentire agli Enti locali di
dimensioni inferiori a 5.000 abitanti di costituire i Consigli Tributari
nell’ambito delle attività delle Unioni di Comuni.

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