venerdì 7 ottobre 2011

Fermo amministrativo cancellazione senza spese

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, D.L. 70/2011 (L. 106/2011), per gli
importi iscritti a ruolo sotto i 2 mila euro, l’agente della riscossione, prima di
attivare le azioni cautelari (fermo amministrativo) o esecutive (espropriazione
mobiliare, pignoramento c/o terzi), avrà l’obbligo di inviare ben due solleciti di
pagamento, con posta ordinaria, a distanza di non meno di 6 mesi dal primo.
Inoltre, per la cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili
registrati (ex art. 86, DPR 602/73), il debitore non sarà più tenuto a pagare
alcunché, né all’agente della riscossione né all’ACI, per le cancellazione avvenute successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, nulla sarà dovuto all’ACI (Automobil Club d’Italia) o all’ente incaricato della riscossione, a titolo di cancellazione del fermo amministrativo.
Per assistenza Tributaria Fausto Ridolfo 3293222740

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