giovedì 20 ottobre 2011

Cattivi pagatori: nessuna cancellazione

I cosiddetti “cattivi pagatori”, non verranno cancellati dall’elenco delle banche dati, ma
avverrà una comunicazione dell’avvenuto pagamento entro 10 giorni dal rientro in bonis, con
la regolarizzazione dei pagamenti. Le disposizioni in materia di segnalazioni di ritardato
pagamento presenti nelle banche dati (pubbliche e private), sono regolate dal comma 12 bis
dell’articolo 3 della Manovra Bis convertita in legge 148/2011. In particolare, per il caso in cui
il pagamento sia successivamente regolarizzato, la norma sostituisce l’obbligo di estinguere le
segnalazioni di ritardo, con la comunicazione dell’avvenuto pagamento. Tali disposizioni
modificano l’art. 8 bis del Decreto Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011.
La modifica introdotta dalla manovra estiva, prevede l’aggiornamento delle
segnalazioni alla centrale rischi, relativo ai ritardi di pagamento da parte delle
persone fisiche o giuridiche, che sono già presenti nelle banche dati, e non la
definitiva cancellazione.
La cancellazione che era stata prevista, avrebbe messo a rischio l’intero sistema
del credito, nonché la capacità delle banche e intermediari finanziari di erogare il
credito alle famiglie e alle imprese, imponendo la cancellazione di una parte
essenziale delle informazioni disponibili e costringendo gli intermediari ad
attuare politiche di erogazione del credito maggiormente prudenti o con la
richiesta di garanzie aggiuntive.
Chi rientra in bonis, avendo effettuato i pagamenti, ha diritto ad un
aggiornamento entro 10 giorni della sua posizione, ma i suoi dati precedenti
non dovranno essere cancellati. La richiesta da parte dell’istituto di credito
deve avvenire immediatamente dopo il pagamento.
I cd “cattivi pagatori” sono quei soggetti che, ottenuto un prestito, pagano in
ritardo o non hanno pagato delle rate. Di solito, dopo che le rate non pagate
sono più di tre, o dopo un ritardo superiore ai due mesi nel pagamento, questi
soggetti vengono segnalati alle banche dati sui rischi creditizi,
diventando “cattivi pagatori”.
Il nuovo articolo (modificato) 8-bis del DL 70/11 prevede che:
 “entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni
relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche
già inserite nelle banche dati, devono essere integrate dalla
comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta da parte
dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l’avvenuto
pagamento”.
In Italia è la Banca d’Italia la struttura preposta alla gestione della Centrale
Rischi (CR), ovvero del sistema informativo pubblico relativo all’indebitamento
della clientela verso le banche e le società finanziarie.
Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d’Italia il totale dei crediti
verso i propri clienti, in particolare i crediti pari o superiori a 30.000 e i crediti in
sofferenza di qualunque importo.
La Banca d’Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni del
debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
Accanto alla centrale dei rischi, operano le banche dati di natura privata
consultate dalle banche e dagli intermediari, allo scopo di verificare affidabilità
e puntualità nei pagamenti per la concessione di credito al consumo, prestiti
e finanziamenti.
Le banche dati utilizzate dagli operatori (in particolare da quelli che operano nel
credito al consumo) sono costituite dai SIC ovvero i Sistemi di Informazione
Creditizia, attraverso i quali gli operatori finanziari si scambiano le informazioni
positive e negative relative agli affidamenti e ai pagamenti della clientela. I SIC
consentono agli operatori di disporre di informazioni e di elaborare degli indici
sintetici di rischio, a costi compatibili con l’ammontare del credito erogato.
La comunicazione di avvenuto pagamento
Una volta ricevuto il pagamento, quindi effettuata la regolarizzazione, entro 10
giorni, le segnalazioni sui cattivi pagatori, già inserite nelle banche dati, vanno
integrate con la comunicazione dell’avvenuto pagamento. Gli istituti di
credito, ossia le banche, richiedono l’integrazione in maniera tempestiva e
immediata.
L’obbligo di estinzione delle segnalazioni di ritardi viene sostituito da quello
di integrarle con la comunicazione dell’avvenuto pagamento.
Le modifiche riguardano anche il comma 2, dell’art. 8-bis del DL 70/11 sulle
segnalazioni già registrate relative al mancato pagamento di rate mensili di
numero inferiore a sei mesi o di un’unica rata semestrale.
La nuova norma dispone che le segnalazioni già registrate e regolarizzate se
relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di
un’unica rata semestrale, devono essere aggiornate entro 10 giorni. La
segnalazione alla centrale rischi o a uno dei sistemi informativi creati dalle
banche e dalle società finanziarie, tra i così detti “cattivi pagatori”, può essere
effettuata a seguito del mancato pagamento di una rata o del pagamento della
rata con notevole ritardo.
La più nota centrale rischi in Italia è il CRIF, che archivia i dati trasmessi dalle
banche e dalle finanziarie che aderiscono al sistema EURISC, all’interno del
sistema informativo SIC (Sistema di informazioni creditizie).
La consultazione dei dati
I dati relativi alle situazioni dei pagamenti sono consultabili dalla banche o dalle
società finanziarie, in occasione delle istruttorie di finanziamento, in
particolare per valutare il merito creditizio di un soggetto e il suo livello di
indebitamento (attraverso la sua puntualità a pagare, o il ritardo nel
pagamento delle rate del rimborso del prestito). Possono essere consultate
anche durante il periodo di finanziamento, per tenere sotto controllo il rischio di
credito.
Con tale sistema di informazioni sul credito, le banche o le società finanziarie
potranno sapere se il cliente ha presentato una recente richiesta di
finanziamento, se ha in corso altri finanziamenti e soprattutto se paga
regolarmente le rate.
Attraverso il sistema di informazioni creditizie, banche e società finanziarie
possono erogare il credito senza chiedere altre garanzie, ma solo sulla base della
storia del soggetto che risulti essere un “buon pagatore”.

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