Entra in
vigore proprio il 12 ottobre 2017 il Decreto
Ministeriale del 25 maggio 2016, n. 183, pubblicato in attuazione della
previsione legislativa contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. 81/2008
dell’implementazione di un “Sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)”.
Oltre che provvedere a definire le regole tecniche per il trattamento dei dati e il funzionamento del SINP il decreto prevedeva un termine per tale adempimento prorogato dal 2016 proprio al 12 ottobre 2017,.
Da tale data diventerà obbligatorio per tutti i datori di lavoro comunicare all’INAIL, che garantisce la gestione tecnica e informatica del SINP, in via telematica, gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
La comunicazione di questi piccoli infortuni sarà usata per fini statistici e informativi, non avendo valenza assicurativa, ma dovrà essere comunque effettuata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Questo tipo di comunicazione è semplificata, non richiedendo la quantità di dati prevista per un normale infortunio e, potrà essere usata, integrando i dati mancanti, in caso di prolungamento dell’infortunio.
La comunicazione deve essere effettuata tramite procedura telematica resa disponibile on line dal sito INAIL.
Il mancato rispetto dell’obbligo, previsto in capo al datore di lavoro, di comunicare in via telematica (art. 18. Comma 1, lett. r) l’infortunio di un giorno escluso quello dell’evento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro.
Oltre che provvedere a definire le regole tecniche per il trattamento dei dati e il funzionamento del SINP il decreto prevedeva un termine per tale adempimento prorogato dal 2016 proprio al 12 ottobre 2017,.
Da tale data diventerà obbligatorio per tutti i datori di lavoro comunicare all’INAIL, che garantisce la gestione tecnica e informatica del SINP, in via telematica, gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
La comunicazione di questi piccoli infortuni sarà usata per fini statistici e informativi, non avendo valenza assicurativa, ma dovrà essere comunque effettuata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Questo tipo di comunicazione è semplificata, non richiedendo la quantità di dati prevista per un normale infortunio e, potrà essere usata, integrando i dati mancanti, in caso di prolungamento dell’infortunio.
La comunicazione deve essere effettuata tramite procedura telematica resa disponibile on line dal sito INAIL.
Il mancato rispetto dell’obbligo, previsto in capo al datore di lavoro, di comunicare in via telematica (art. 18. Comma 1, lett. r) l’infortunio di un giorno escluso quello dell’evento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto
Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su
appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco
Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via Ugo Bassi,124;
ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Contatti:
cell. 3293222740 fax 1782213101 email: centroserviziaziendali@gmail.com