giovedì 26 maggio 2011

Corsi Sicurezza - Giugno 2011

Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro
Calendario Mese di Giugno 2011


Corso Addetto antincendio squadra emergenza
Rischio medio 8 ore con prova pratica;
Date 4 giugno 2011 ore 8.30
18 giugno 2011 ore 8.30

Corso per addetto al pronto soccorso aziendale
Date 14 giugno 2011 ore 15.00

Corso per conducenti carrelli elevatori
Durata 8 ore
Date 21 giugno 2001 ore 17.00


Corso teorico- pratico per addetti alle macchine movimento terra
Date 28 giugno 2011 ore 17.00


Tutti i nostri corsi vengono svolti in collaborazione con enti bilaterali e formatori certificati.





Per Informazioni
3293222740 – faustoridolfo@tiscali.it

sabato 21 maggio 2011

Aperto il bando Ue "Eco-innovation" 2011: i temi e le scadenze

La Commissione ha dato il via all'invito a presentare progetti CIP Eco Innovation per il 2011. Il budget disponibile è pari a 36 milioni di euro. "CIP-Eco INNOVATION" intende finanziare progetti riguardanti la prima applicazione commerciale di tecniche, processi o prassi innovativi o eco-innovativi di interesse comunitario la cui dimostrazione è già stata conclusa con successo, ma che a causa dei rischi residui, non sono ancora penetrati nel mercato in maniera significativa.
Per "Eco-innovazione" si riferisce a "qualsiasi forma di innovazione che mira a un significativo e dimostrabile progresso verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, attraverso la riduzione dell'impatto sull'ambiente e di un uso responsabile ed efficiente delle risorse naturali, compresa l' energia ".
In base all'invito a presentare proposte "CIP Eco- Innovation 2011", sono disponibili fondi per nuovi progetti nei seguenti settori prioritari: "riciclaggio dei materiali", al fine di ridurre il più possibile l'impatto dei rifiuti per quanto riguarda l'ambiente e la salute umana ; "prodotti sostenibili per la costruzione", settore nel quale è fondamentale puntare sempre di più su prodotti eco sostenibile; "prodotti alimentari e bevande"; "acqua" e "business verde". La novità di questo invito è l'inserimento tra i settori prioritari della risorsa " acqua " . Tra i progetti che verranno finanziati figurano i processi e le tecnologie per ridurre il consumo dell'acqua di almeno il 30% e soluzioni innovative per la depurazione e il trattamento delle acque.
Sono particolarmente ben accolte le domande delle piccole imprese che trattano prodotti o servizi ecologici che hanno bisogno di essere sostenuti per penetrare sui mercati.
L'invito è rivolto in particolare alle PMI che hanno sviluppato un prodotto, un processo o un servizio ecologico, tecnicamente collaudato, ma che stenta ancora a collocarsi sul mercato. L' invito propone un cofinanziamento diretto, con sovvenzioni che finanziano fino al 50% del costo totale del progetto.
I 36 milioni di euro di fondi disponibili – provenienti , ricordiamo, dal Programma Competitività e Innovazione (CIP) - per le domande del 2011 dovrebbero consentire la realizzazione di circa 50 nuovi progetti . I progetti verranno scelti in base al loro approccio innovativo, al loro potenziale di replica sul mercato e al loro contributo alle politiche ambientali europee, specialmente in termini di efficienza delle risorse. La loro durata non dovrà essere superiore ai trentasei mesi
Il bando "Eco-innovation 2011", che ha l'obiettivo, di portare sul mercato idee innovative in termini di prodotti, servizi e processi di produzione, quantificando sia i costi sia i benefici ambientali.
Per l'edizione 2011, il bando prevede cinque direttrici di azione:
1) riciclo dei materiali. L'obiettivo di questa linea d'azione è quello di migliorare la qualità dei materiali da riciclo attraverso trattamenti di separazione e gestione e ottenere la produzione di prodotti innovativi con materiali riciclati.
2) Prodotti sostenibili per l'edilizia. L'obiettivo di questa linea d'azione è quello di innescare innovazione di processo e di prodotto per ridurre l'uso di risorse e materie prime nel settore.
3) Comparto cibi e bevande. In questa linea d'intervento vengono valutate le innovazioni nei metodi di imballaggio, l'efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti, l'efficienza nell'uso dell'acqua, il ridotto impatto ambientale per servizi di distribuzione e logistica.
4) Acqua. Sono valutati progetti che riducono fino al 30% i consumi idrici in processi, prodotti e tecnologie, progetti di gestione efficiente dei reflui e di distribuzione intelligente della risorsa.
5) Business Verde. Questa linea di intervento valuta progetti che volti a creare prodotti e servizi a basso impatto ambientale, ad esempio attraverso la sostituzione dei materiali.
La scadenza della presentazione delle domande è l'8 settembre del 2011, mentre il termine per la valutazione è fissato per il gennaio 2012. La partenza dei progetti dovrebbe essere da aprile 2012 in poi, con durata massima di tre anni
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740

venerdì 20 maggio 2011

Tia… e Agevolazioni per le Imprese

La tariffa di igiene ambientale (TIA) deve essere corrisposta al Comune o all’ente gestore del servizio pubblico di raccolta (secondo le situazioni presenti sul territorio) per la gestione del
servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani o a questi assimilati.
La tariffa è dovuta anche dalle aziende che producono rifiuti assimilati
Ogni Comune o Ente gestore del servizio ha il potere di disciplinare l’applicazione della Tia. Secondo però quanto ripetuto dal nuovo Testo Unico Ambiente (art. 238 co. 10 del D.Lgs. 152/06), alla tariffa deve essere applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
Di conseguenza, il Comune o l’Ente cui la tariffa è dovuta, devono applicare specifiche riduzioni per le quantità di rifiuto assimilato che l’azienda non smaltisce con il servizio pubblico ma recupera attraverso ditte terze, autorizzate a questo tipo di attività. Dal canto suo, l’azienda deve dimostrare l’effettivo recupero del rifiuto come sopra indicato.
Si evidenzia, inoltre, che sono soggetti alla TIA, locali o aree aziendali in cui si producono rifiuti assimilati agli urbani.
Proprio per questo, in genere, i disciplinari prevedono esenzioni o riduzioni particolari della tariffa per aree o locali aziendali in cui siano prodotti rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Anche in questo caso, esenzioni e riduzioni devono essere richieste dalle aziende, dimostrando di ossedere i requisiti.
Pertanto, esenzioni e riduzioni della tariffa sono previste e possibili per le aziende.
Per non pagare inutilmente, è necessario verificare la propria situazione e richiedere le agevolazioni previste, se non ancora applicate dal Comune o dall’Ente gestore del servizio.
Per assistenza problematiche Tia: Fausto Ridolfo 3293222740

Sistri

Il “SISTRI” Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, porterà alla graduale sostituzione dell’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un innovativo procedimento informatizzato dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani.
Il SISTRI è il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti di cui si è dotato il nostro Paese. In pratica l’obiettivo che il legislatore si è posto, in attuazione di una direttiva comunitaria, è quello di poter “controllare” i rifiuti, dalla loro produzione al loro smaltimento finale. In tale ottica il SISTRI si basa su un programma informatizzato gestito via on line, cui dovranno accedere
i produttori per “caricare e scaricare” i rifiuti prodotti.
In pratica l’utilizzo obbligatorio di questo programma sostituisce l’attuale registro di carico e scarico dei rifiuti. Nella fase dello smaltimento i rifiuti verranno seguiti fino alla destinazione finale, tramite apposita black box (satellitare) installata nei mezzi di trasporto. La responsabilità del produttore dei
rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell’invio da parte del SISTRI, alla casella postale elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell’impianto di recupero.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009

CHI DEVE ADERIRE ED ENTRO QUANDO?
Le imprese obbligate ad utilizzare il SISTRI sono sostanzialmente quelle che ad oggi sono soggette all’obbligo di compilazione del MUD, mentre per le altre imprese l’adesione è facoltativa.
In funzione delle scadenze relative sono individuabili due gruppi di soggetti, ma la maggior parte dei nostri associati rientra nel secondo gruppo:

- imprese ed enti con più di 50 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (a prescindere dal numero di dipendenti);
- nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del DM (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale, eccetera, a prescindere dal numero di dipendenti);
- i Consorzi che organizzano la gestione di particolari rifiuti per conto dei consorziati, a prescindere dal numero di dipendenti;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti [tra cui autofficine, carrozzerie, lavanderie, estetiste, parrucchieri, grafici, ecc.];
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno da 11a 50 dipendenti;
- trasportatori in proprio di rifiuti pericolosi [iscritti all’Albo Gestori Ambientali] che hanno da 0 a 50 dipendenti.
Il procedimento di iscrizione è unico per IMPRESA, ma devono essere indicate le Unità Locali e/o Operative.
L’adesione al SISTRI si realizza nelle seguenti fasi:
Iscrizione online;
Versamento del contributo - Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 050 863 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:
- numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
- l’importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento;
Consegna dei dispositivi Usb e black box
A seguito dell’invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle black box.
La fase di Ritiro e Consegna avviene almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’operatività del sistema ciascun operatore dovrà:
* consegnare l’autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione, firmata dal legale rappresentante;
* firmare la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
* consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI;
* presentare fotocopia leggibile dei documenti di identità del rappresentante legale e, qualora presenti, del/i delegato/i;
* ritirare i dispositivi USB;
* ritirare la lista delle officine autorizzate per l’installazione del dispositivo black box;
* ritirare la stampa in busta cieca delle credenziali di utilizzo dei dispositivi (PIN, PUK, Username e Password);
* consegnare l’attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA;
* firmare la lettera di presa in consegna del/i dispositivo/i USB, con la quale il destinatario si assume la responsabilità per la perdita o per il danneggiamento del dispositivo assegnato.
COME VERRANNO GESTITI I RIFIUTI?
Le aziende sono tenute a comunicare attraverso il SISTRI le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività. Tali informazioni vengono fornite utilizzando i dispositivi elettronici messi a disposizione da SISTRI. La trasmissione dei dati al SISTRI si realizza attraverso schede relative alle diverse casistiche. In sintesi, nel caso di produzione di un rifiuto e del successivo conferimento a smaltitore/recuperatore il flusso delle operazioni è così descrivibile:
• il produttore carica i dati del rifiuto nell’Area Registro Cronologico, entro dieci giorni lavorativi dalla sua produzione;
• il produttore, quando decide di conferire il rifiuto, carica le informazioni relative nell’Area Movimentazione Rifiuto, almeno 8 ore prima del trasporto;
• il trasportatore carica i dati del trasporto (almeno 4 ore prima del trasporto);
• il trasportatore arriva presso il produttore e inserisce il proprio dispositivo USB nel PC del produttore per prendere in carico il rifiuto;
• il produttore stampa una copia cartacea della scheda SISTRI che, firmata da produttore e dal conducente, accompagnerà il trasporto dei rifiuti;
• il ciclo si conclude all’arrivo del trasporto a destino, con l’accettazione del carico da parte del destinatario e le relative comunicazioni al Sistri da parte del trasportatore e del destinatario.
• Cosa dovranno compilare i produttori, in relazione al SISTRI, nella normale
• gestione dei rifiuti
• Area Registro cronologico: i produttori di rifiuti inseriscono nell’Area Registro cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi. In pratica sono le operazioni di carico fatte nell’attuale registro dei rifiuti.
• Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE: i produttori di rifiuti in caso di
• movimentazione di un rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazione dell’Area registro cronologico. In pratica corrispondono agli attuali dati riportati nel formulario utilizzato per la fase del trasporto dei rifiuti.
• Nota n. 1 – il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell’Area Registro Cronologico.
• Nota n. 2 – In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI – Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso Fase del trasporto e analisi dei rifiuti
• Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttori dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell’impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’art. 7 bis del decreto legislativo 21/11/2005, n. 286 e al decreto ministeriale 30/06/2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato PDF alla scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Quindi è necessario che lastampante presente in azienda, abbia anche un funzione di scanner.


Rifiuti da cantiere (edili e installatori di impianti)

• Precisando che l’obbligo di adesione al SISTRI è vincolante per le aziende e gli enti che producono rifiuti pericolosi o che comunque abbiano più di dieci dipendenti, nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede legale o dall’unità locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.
• Nel caso di cantieri con durata superiore ai sei mesi, sussiste l’obbligo della tenuta del computer collegato ad internet in cantiere e la stessa cosa vale per il dispositivo USB per l’accesso al SISTRI. Quindi in questo caso il registro cronologico e la scheda SISTRI – MOVIMENTAZIONE dovranno essere aggiornati e utilizzati in cantiere.
• Nella sostanza se le imprese edili o della installazione di impianti, producono rifiuti pericolosi o comunque hanno più di dieci dipendenti, dovranno attenersi alle indicazioni sopra riportate.
• Ulteriore attenzione che deve essere posta dalle aziende edili e della installazione di impianti, sta nell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientale, nel caso di trasporto dei propri rifiuti. Questo significa che se un’azienda trasporta i propri rifiuti dal cantiere alla propria sede, perché svolge attività di manutenzione, o li trasporta negli impianti di recupero o di smaltimento, è assolutamente obbligata ad iscriversi all’Albo citato. Se i propri rifiuti trasportati sono pericolosi, oltre all’obbligo di iscrizione al SISTRI come produttori, vi è anche quello di essere iscritti come trasportatori dei propri rifiuti pericolosi.
• E’ bene evidenziare, in particolare per gli installatori elettrici, che i neon sono rifiuti sicuramente pericolosi.
• Attività di manutenzione Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell’impresa o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività manutentiva
• Definizione di manutenzione nell’edilizia Nel campo edilizio la definizione di manutenzione (ordinaria e straordinaria) è fornita dall’articolo 3, comma 1, Dpr 6/6/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di edilizia, che precisa i seguenti termini: - Interventi di manutenzione ordinaria – gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; - Interventi di manutenzione straordinaria – le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso Rifiuti prodotti dalle imprese che trasportano merci I trasportatori di merci, generalmente agiscono periodicamente sui propri mezzi, per la normale attività di manutenzione degli stessi, provvedendo alla sostituzione dell’olio minerale, dei filtri dell’olio, delle batterie e dei pneumatici. Molto spesso tali attività vengono effettuate per il tramite delle autofficine e, in tale ipotesi, i rifiuti sono di proprietà di queste ultime. Se invece l’attività di manutenzione viene effettuata dall’impresa di trasporto stessa, i rifiuti sono ovviamente prodotti in proprio. In questo caso si tratta di valutare se sono rifiuti pericolosi (es. olio minerale usato, filtri olio usato o batterie), e se lo sono, sussiste l’obbligo di iscrizione al SISTRI e la conseguente gestione amministrativa dei rifiuti prodotti tramite questo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Se invece i rifiuti non sono pericolosi (es. pneumatici) e solo questi vengono prodotti con la propria attività, e l’azienda ha meno di dieci dipendenti, questa potrà continuare la gestione degli stessi con l’attuale registro dei rifiuti. Se supera invece i dieci dipendenti l’azienda è comunque sempre soggetta all’iscrizione al SISTRI.

Lavorazione dei metalli preziosi
• La possibile presenza di alcuni rifiuti pericolosi comporta anche per questa categoria di imprese l’obbligo di adesione al SISTRI. L’obbligo di adesione rimane anche per le aziende che producono solo rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che i dipendenti siano superiori a dieci. Fra i rifiuti pericolosi sicuramente troviamo l’alcool metilico, la sbianca e gli acidi in generale.

Estetisti, parrucchieri, barbieri, tatuatori,….

• Le aziende di questi mestieri e comunque tutte quelle che svolgono l’attività di servizio alle persone, se producono rifiuti pericolosi, rientrano sicuramente nell’obbligo di adesione al SISTRI. In particolare fra i rifiuti pericolosi, potenzialmente prodotti da questo settore, si possono individuare i rifiuti taglienti monouso, come le lamette, aghi, rasoi, che se utilizzati sulla cute, sono da considerarsi per definizione venuti a contatto con il derma, riccamente vascolarizzato, e quindi pericolosi a rischio infettivo.
• E’ bene precisare che gli aghi, le lamette e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso, non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappuciati, ma riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Il divieto di rimuovere, manipolare o incappucciare gli aghi discende dal fatto che la manovra che più di altre era causa di infortunio negli operatori era proprio il riposizionamento del cappuccio sull’ago usato. La tutela della salute va estesa anche agli operatori addetti al trasporto e smaltimento degli aghi e taglienti usati, ed ecco la motivazione che ha indotto il legislatore a considerarli rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Vanno quindi utilizzati gli appositi imballaggi rigidi a perdere resistenti alla puntura, in modo di evitare anche in questi operatori esposizioni infettanti (punture accidentali).
• (Estratto da una relazione della dott.ssa Aurelia Fonda - medico igienista in comando presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente).
• Vale la pena di fare invece una precisazione sui residui di ceretta, di capelli, ecc., che sono invece rifiuti speciali non pericolosi che possono essere assimilati agli urbani da parte del comune. Va sempre valutata con attenzione la presenza di eventuale sangue nella ceretta, che potrebbe renderla come un rifiuto pericoloso a rischio infettivo.
• Generalmente le pubbliche amministrazioni per le attività di servizio prevedono “quasi” sempre il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti.

Particolari tipologie di attività
• I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità. In conformità alle disposizioni vigenti, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di imprese adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi. I
• produttori di rifiuti non pericolosi sopra citati rimangono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.
• Produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
• decreto legislativo 152/2006
• - lett. c) rifiuti da lavorazioni industriali
• - lett. d) rifiuti da lavorazioni artigianali
• - lett. g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi
• prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
• delle acque reflue e da abbattimento fumi
• Imprenditori agricoli – enti e imprese non rientranti fra quelle di cui alla lettera
• c), d) e g) dell’art. 184 del decreto legislativo 152/06 – produttori di rifiuti non
• pericolosi che non sono ente o impresa
• Gli imprenditori agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi citati in titolo, comunicano i propri dati necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo.

La Centro Servizi Aziendali di Fausto Ridolfo, Vi assiste nell’ effettuare l’iscrizione al SISTRI e consegnare i dispositivi USB ai produttori di rifiuti, raccogliendo tutta la documentazione obbligatoria, incluso gli attestati di pagamento del diritto di segreteria e del contributo annuale.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740 – email: centroserviziaziendali@gmail.com

giovedì 19 maggio 2011

FINANZIAMENTI AGEVOLATI: per progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale

FINANZIAMENTI AGEVOLATI: per la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.

Sintesi degli obiettivi:
L'avviso intende sostenere l'impegno a promuovere iniziative finalizzate a garantire parità nelle opportunità per coloro che sono interessati da forme disagio o svantaggio e che si trovano ad affrontare relativi maggiori ostacoli nell'accesso al mercato del lavoro. In particolare, le proposte progettuali presentate a valere sul presente avviso devono concorrere a: - Sostenere una maggiore partecipazione dei soggetti svantaggiati e marginali alle opportunità occupazionali e formative; - Rafforzare l'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e contrastare i fenomeni di povertà attraverso percorsi, anche personalizzati, finalizzati all'inserimento lavorativo; - Migliorare l'offerta dei servizi di assistenza sostenendone l'integrazione con le politiche attive del lavoro, nella finalità di potenziare l'accesso al mercato del lavoro dei soggetti in condizione di svantaggio

Scadenza:
Entro il 30° giorno dalla pubblicazione in G.U.R.S.

Beneficiari:
Soggetti in condizione di disagio e/o a rischio di esclusione sociale al di sotto della soglia di povertà o discriminazione (donne, detenuti in esecuzione penale esterna, ex detenuti, soggetti senza fissa dimora); soggetti vittime di discriminazione nell’accesso all’occupazione; donne, minori in condizione di disagio e minori vittime di violenza; famiglie con minori, al di sotto della soglia di povertà, disabili, loro famiglie e immigrati. Per l’azione B (immigrati) in aggiunta agli immigrati potranno essere previste azioni sussidiarie per i volontari o quant’altri impiegati nei servizi di prima accoglienza di immigrati nei territori soggetti a flussi straordinari di immigrazione.

Durata degli interventi
L’intervento dovrà avere una durata non inferiore ai 18 mesi e non superiore ai 24 mesi.

Disponibilità finanziaria:
A Disabilità psichica e fisica 14.000.000,00
B Immigrazione 7.000.000,00
C Donne, donne vittime di violenza, madri con figli minori in condizione di
disagio sociale 5.000.000,00
D Dipendenze 5.000.000,00
E Minori, con priorità per minori in condizione di disagio (minori sottoposti a
procedimento giudiziario dell'Autorità Minorile; minori in uscita da
comunità alloggio e/o case famiglia, etc.)
7.000.000,00
F Detenuti soggetti ad esecuzione penale esterna 3.000.000,00
G Soggetti in condizione di disagio sociale a causa di povertà estrema 9.000000,00

COSTO MASSIMO AMMESSO
L’importo massimo di finanziamento pubblico per ciascun progetto di cui alla priorità sociale è il
seguente:
A) Disabilità psichica e fisica € 750.000,00 (euro settecentocinqantamila/00).
B) Immigrazione € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)
C) Donne, donne vittime di violenza, madri con figli minori in condizione di disagio sociale
€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)
D) Dipendenze € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)
E) Minori, con priorità per minori in condizione di disagio (minori sottoposti a procedimento
giudiziario dell'Autorità Minorile; minori in uscita da comunità alloggio e/o case famiglia,
etc.) € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)
F) Detenuti soggetti ad esecuzione penale esterna € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00
G) Soggetti in condizione di disagio sociale a causa di povertà estrema € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00)
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740 - centroserviziaziendali@gmail.com

martedì 17 maggio 2011

Istruzioni agli ispettori Inps in materia di accesso, diffida e verbale

Istruzioni agli ispettori Inps in materia di accesso, diffida e verbale
L'Inps, con la circolare n. 75/11, fornisce istruzioni ai propri ispettori in materia di accesso
ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, art. 33 L. n. 183/10 (Collegato al Lavoro).
Alcuni punti della circolare:
- identificazione puntuale e specifica di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro;
- qualora l’accertamento sia rivolto alla qualificazione del rapporto di lavoro (es.
collaborazioni a progetto di dubbia autenticità, ovvero non genuine), o abbia ad oggetto
verifiche in materia contributiva, si procedere ad un tipo di identificazione c.d. per
“relationem”, vale a dire mediante riferimento alle generalità del personale risultante dal LUL, o attraverso i dati rilevati dal mod UNILAV;
- per quanto attiene all’acquisizione delle dichiarazioni del personale impiegato occorre tenere conto del numero delle unità lavorative trovate in forza all’azienda e dell’effettiva esigenza di acquisire riscontri di carattere “testimoniale”;
- l'accertamento può essere svolto mediante la verifica di un campione significativo di personale, in relazione alle dimensioni dell’impresa;
- l’ispettore deve dare atto di avere informato il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere dall’eventuale professionista o altro soggetto abilitato, ai sensi della legge n.12/1979, che segue l’azienda e il verbale deve includere le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
- i verbali ispettivi, quali atti pubblici, fanno fede fino a querela di falso della loro provenienza, delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che l’ispettore, in quanto pubblico ufficiale, attesta essere avvenuti in sua presenza. Diversamente, le dichiarazioni rese dai lavoratori non sono dotate di valenza probatoria precostituita, ma possono formare oggetto di libero apprezzamento da parte della magistratura.

Decreto sviluppo: basta scheda carburanti per chi utilizza carte di pagamento

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 Maggio 2011 il Decreto Legge n. 70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo”, con le norme per lo sviluppo economico che daranno attuazione al Programma delle riforme concordato con l’Europa. Il decreto legge prevede tante interessanti ed importanti novità tra le quali diverse semplificazioni per le imprese.
Una delle più rilevanti è, di certo, l’abolizione della scheda carburanti per chi effettua i pagamenti con moneta elettronica (carte di credito, bancomat e carte prepagate).
L’esonero riguarda, naturalmente, i soggetti Iva che acquistano carburante per autotrazione, che necessitano della scheda carburanti per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
Tra le più rilevanti novità e semplificazioni c’è l’abolizione della scheda
carburanti per i soggetti Iva che effettueranno i pagamenti con moneta
elettronica come le carte di credito, il bancomat e le carte prepagate.
In particolare, il Decreto aggiunge un quarto comma all’art. 1 del D pr n. 444
del 1997 che reca il regolamento sulla scheda carburanti, prevedendo che, “in
deroga a quanto stabilito dal comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto
che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di
credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti
all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente Regolamento”.
La compilazione della scheda carburante continuerà ad essere scelta da coloro i
quali continueranno ad utilizzare mezzi di pagamento diversi dalla moneta
elettronica.
L’esonero è, infatti, ammesso soltanto a coloro che utilizzano esclusivamente i
mezzi di pagamento elettronici. Nel caso in cui l’impresa utilizzi sia forme
elettriche che tradizionali, dovrà continuare ad utilizzare la scheda carburanti.

Aumentano gli importi per l’annotazione cumulativa delle fatture

Aumentano gli importi per l’annotazione cumulativa delle fatture
Decreto sviluppo: fatture di piccolo importo
Tra le 18 semplificazioni fiscali previste dal decreto Sviluppo che il Consiglio dei ministri ha approvato il 5 maggio scorso, è previsto anche l’aumento dell’importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese, dall’attuale formulazione di 154,90 euro a 300 euro.
In pratica, per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a euro 300,00 potrà essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati gli estremi delle fatture riepilogate (annotazione cumulativa
delle fatture).
il decreto ha approvato anche l’aumento dell’importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese, dall’attuale formulazione di 154,90 euro a 300 euro.
In materia di IVA, l’art. 23 del DPR n. 633/1972 prevede che tutte le
registrazioni debbano essere effettuate seguendo l’ordine della numerazione
delle fatture, tenendo conto della data della loro emissione.
L’annotazione sul registro IVA, pertanto, deve avvenire, generalmente, fattura
per fattura.
Tra le varie tipologie di fattura che è possibile incontrare in ambito tributario,
tuttavia, ve n’è una molto particolare: quella che prevede un importo inferiore
ai 154,94 euro. In particolare, il Dpr 695 del 1996, che reca il “Regolamento
per la semplificazione delle scritture contabili”, all’articolo 6 prevede che si possa registrare un documento di riepilogo proprio per queste specifiche fatture.
Infatti, secondo l’articolo, per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di
importo inferiore a euro 154,94, può essere annotato, in luogo delle singole
fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati gli
estremi delle fatture riepilogate.
Registrazione Cumulativa Fatture:
per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a
euro 154,94, può essere annotato, in luogo delle singole fatture, un
documento riepilogativo nel documento riepilogativo devono essere indicati gli estremi delle fatture riepilogate.
In pratica, viene messa a disposizione una agevolazione sia per le fatture di
vendita che per quelle di acquisto, per le quali si può procedere ad annotazione
riassuntiva e, quindi, in luogo di ciascuna fattura, annotare un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata:
- l’anagrafica di ciascun fornitore
Le fatture cumulative devono essere emesse entro il 15 del mese successivo a
quello solare cui si riferiscono, con la particolare attenzione per quelle di vendita che devono essere emesse in uno stesso mese solare.
Anche se l’annotazione cumulativa delle fatture costituisce un’enorme
semplificazione per i contribuenti che abitualmente emettono numerose fatture
d’importo ridotto, e che sono soggetti a numerose annotazioni, va ricordato che
la semplificazione ha natura esclusivamente fiscale.
Infatti, l'art. 2216 del c.c. è inequivocabile quando stabilisce che il libro giornale
deve rilevare giorno per giorno le operazioni relative all''impresa. Quindi,
acquisti, vendite, incassi, pagamenti,crediti e debiti, vanno rilevati singolarmente
per assicurare la chiarezza della contabilità.
Per la registrazione cumulativa da effettuare nel libro giornale, quindi, è
necessario indicare l’anagrafica di ciascun fornitore o di ciascun cliente.
E' sopratutto l'aspetto finanziario che con annotazioni riepilogative viene
compromesso, perché con l'annotazione riepilogativa (sia pure di importo
minimale) l'accertamento del debito si sposta a "fine mese", invece che formarsi
progressivamente.
Ne consegue che è bene ricordare:
- che le annotazioni sul libro giornale vanno fatte giorno per giorno e non in
maniera cumulativa, perché altrimenti la situazione economico-finanziaria
giornaliera viene alterata;
- che la prassi contabile che suole registrare documenti cumulativi non può
essere considerata ineccepibile sotto il profilo civilistico, proprio perché
non sono ammesse dal codice civile registrazioni di riepilogo in luogo delle
corrispondenti registrazioni analitiche.
Tra l’altro, la semplificazione dell’annotazione cumulativa delle fatture,
considerando quanto previsto dallo spesometro, non produrrà effetti nemmeno sotto il profilo fiscale.
Con provvedimento prot. 2010/184182 del 22/12/2010 l’Agenzia delle Entrate,
infatti, ha dato esecuzione all’adempimento, anche conosciuto come
“spesometro”, previsto all’art. 21 del D.L. 31/05/2010 n. 78, secondo il quale,
tutte le operazioni di importo pari a 3.000 euro o maggiore, effettuate e ricevute
da soggetti passivi ai fini IVA, devono essere comunicate per via telematica
all’Agenzia delle Entrate.
Dal momento che i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
dovranno verificare regolarmente se i corrispettivi dovuti in un anno solare sono
complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente che
voglia avvalersi della semplificazione corre il concreto rischio di non poter
computare i singoli corrispettivi e, quindi, di non poter verificare, entro la fine del periodo d’imposta, se sia stato superato l’importo di euro 3.000 (di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2010/184182).
Con l’approvazione, il 5 maggio scorso, del Decreto Sviluppo, è stata previsto
l’innalzamento dell’importo per l’annotazione cumulativa delle fatture che da
euro 154,94 passa ad euro 300,00.
Pur essendo una previsione dettata in un contesto che mira a migliorare lo
sviluppo economico del paese, si tratta di una misura che non può essere
risolutiva, in fondo, delle difficoltà di contabilizzazione per le imprese.
Questa, infatti, necessiterebbe di una ristrutturazione globale, considerando
anche il fatto che, per chi utilizza sistemi contabili elettronici, è più complicato
effettuare il documento riepilogativo che registrare tutte le fatture.

sabato 7 maggio 2011

Sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive e volontariato

La sicurezza sul lavoro, gli obblighi e gli adempimenti necessari alla prevenzione di infortuni, gli accorgimenti utili per assicurare un corretto svolgimento di attività lavorative sono argomenti che lo studio di consulenza aziendale di Fausto Ridolfo ha all’ordine del giorno e quotidianamente trattati per assistere le aziende e le associazioni.
Ogni giorno affrontiamo il delicato tema della sicurezza nei luoghi di lavoro parlando di aziende, cantieri, uffici.
Ora è la volta di occuparci di ambiti lavorativi differenti, a volte nel pensiero usuale non considerati come reali luoghi di lavoro. Le associazioni sportive e il volontariato. Due ambienti “laterali”, ritenuti a torto più leggeri, doverosamente soggetti a normative e leggi riguardanti la sicurezza degli operatori, le regolarità delle attività gestite in pieno rispetto di principi riguardanti la salute delle persone.
Sia gli operatori in società e associazioni sportive che i volontari sono sottoposti a norme e indicazioni provenienti dall’attuale pietra miliare della sicurezza sul lavoro italiana. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.lgs 81/08. Ognuno dei due ambiti lavorativi rispettando regole dedicate e precise, alle quali vanno affiancati dettami provenienti da altri decreti particolari.
Norme sulla sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive
La sicurezza sul lavoro per le associazioni sportive, è disciplinata come appena scritto dal Dlgs.81/2008. La figura del lavoratore delle associazioni sportive è assimilabile a quella del lavoratore definita dal Testo unico sula Sicurezza sul lavoro, che lo identifica come “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione…”.
Altri fondamentali testi di riferimento sono poi: il Codice civile che si affianca alla legislazione regionale. Il Codice Civile innazzitutto nella legge 27 dicembre 2002 n.289 art. 90 definisce le “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica” chiarendo aspetti, compiti e regole riguardante il mondo dello sport dilettantistico.
Negli articoli 20143 e 2051 del Titolo IX continua imponendo “al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento”.
La normativa di riferimento citata, da individuare in base alla legge che regola il settore è ancora il D.lgs 81/08.
Associazioni sportive, quale sicurezza sul lavoro?
Anche la sicurezza sul lavoro per le associazioni sportive, come per tutte le associazioni no profit, viene disciplinata, in primis, dal Dlgs.81/2008.
La prima definizione da prendere in considerazione al fine di comprendere il perché le associazioni sportive debbano rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro contenute nel Testo Unico, è quella inerente il “lavoratore”.
In generale possiamo dire che Dlgs.81/2008, Legge 27 dicembre 2002, Codice civile, Costituzione e normativa regionale sono gli strumenti essenziali per conoscere, a fondo, la normativa sulla sicurezza sul lavoro per le associazioni sportive.
Nello specifico andiamo a esaminare i singoli strumenti della Legge.
Volontario delle associazioni = lavoratore
L’articolo 2 del Dlgs. 81/2008 definisce chiaramente chi è il lavoratore: “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione…”.
Di questo articolo dobbiamo sottolineare la frase “con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione”.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90: Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica
La legge 27 dicembre 2002 n 289 nello specifico all’articolo 90 è la fonte principale inerente le associazioni sportive, tuttavia non viene fatta menzione di norme sulla sicurezza sul lavoro ad hoc per questo settore.
Proprio in assenza di specifici riferimenti viene maggiormente avvalorata la tesi per cui è necessario che le associazioni sportive che vogliono essere in regola con quanto dispone la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori si adeguino al pari di altre associazioni.
Codice civile, articoli 2043 e 2051
Gli articoli 2043 e 2051 del codice civile facenti parte del Titolo IX “Dei fatti illeciti” sono stati così commentati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
“…impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità…”.
Associazioni sportive: cosa dice la Costituzione
All’articolo 117 della Costituzione vengono menzionate le competenze delle Regioni.
Tra le competenze legislative delle Regione la Costituzione prevede anche quella in materia di ordinamento sportivo.
Pertanto le associazioni sportive che desiderano conoscere approfonditamente le norme inerenti la sicurezza sul lavoro specifiche per la propria attività sarebbe opportuno tenessero presenti anche la normativa regionale.
Consulenza PMI Servizi per le Associazioni sportive
Come si è potuto constatare l’interpretazione delle norme per quanto concerne le associazioni sportive e la sicurezza sul lavoro è piuttosto complessa, non è possibile e non è auspicabile improvvisarsi esperti in materia.
Adeguarsi a quanto detta la legge in fatto di sicurezza e salute sul lavoro può non essere così facile per chi si trova a gestire un’associazione sportiva, pertanto affidarsi a professionisti del settore è fondamentale al fine di:
• Evitare multe salate
• Rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro
• Adeguarsi alla legge
• Realizzare ambienti salubri e sicuri
• Diventare competitivi ed efficienti
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Sicurezza sul lavoro nel volontariato
Per quanto riguarda il mondo del volontariato il primo testo a cui fare riferimento e ultimo cronologicamente è l’arcinoto Decreto Milleproroghe di fine 2010, ovvero il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, che ha fissato al 31 marzo 2011 le scadenze riguardanti l’adeguamento degli operatori nel volontariato e nelle cooperative sociali alle normative in materia sicurezza sul lavoro previste del D.lgs 81/08 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Il D.lgs 81/08 anche in questo caso richiamato, al momento della pubblicazione ha suddiviso il volontariato in due sezioni: strutture nazionali, nelle quali annoverava Croce Rossa, Vigili Del Fuoco, Soccorso Alpino; servizio civile e associazioni di volontariato, nelle quali venivano considerati tutti gli altri operatori spontanei di ogni associazione nazionale o locale.
Per entrambi il Decreto Milleproroghe prevede che si adeguino alla sicurezza su lavoro adempiendo a quanto osservato dal Testo Unico nell’ Art. 3. Campo di applicazione, che si riferisce “a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio […] istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266″.
La Legge 1991 n.266 a cui il Decreto Milleproroghe, e quindi il D.lgs 81/08 si rifanno è la notissima “Legge quadro sul volontariato”, il codice cruciale e basilare dal quale partono definizioni, aspetti, regole, compiti di tutte le associazioni e organizzazioni volontarie italiane. Dalla più grande alla più piccola e locale.
Adeguamento Sicurezza sul lavoro nel volontariato
Di seguito un breve excursus normativo per comprendere come si è evoluta la normativa inerente la sicurezza sul lavoro nel volontariato.
Legge 1° agosto 1991, n. 266: legge quadro sul volontariato
La Legge-quadro sul volontariato, Legge 1° agosto 1991, n. 266, regolamenta le associazioni di volontariato, i rapporti tra queste e le Istituzioni e definisce alcuni termini.
Nella Legge non si fa menzione di sicurezza sul lavoro, tuttavia è la stessa legge a essere richiamata in più punti dal Dlgs 81/2008 .
Dlgs 81: sicurezza sul lavoro per i volontari
Come sopra citato, il Testo Unico della Sicurezza in più parti richiama la Legge quadro sul volontariato.
Nello specifico:
• Art. 3. – Campo di applicazione
“……organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266”
• Art. 4. – Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:……….g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;….
Scadenza per gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro per il volontariato
Il termine di scadenza che prevedeva entro il 31 dicembre l’adeguamento alle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte delle associazioni di volontariato è stato prorogato con il Decreto Milleproroghe alla data del 31 marzo 2011 che è stato poi prorogato al 31 dicembre 2011.
Entro questa data le associazioni di volontariato dovranno essere in regola con tutte le disposizioni previste dal Dlgs.81/2008, quindi anche valutazione dei rischi, adozione di misure di prevenzione, utilizzo di dispositivi di sicurezza.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pur escludendo le Organizzazioni di Volontariato dai diversi oneri previsti per tutti gli altri destinatari della norma, ha comunque previsto alcuni adempimenti in base alla tipologia delle attività svolte, all’eventuale gestione di strutture e utilizzo di personale dipendente.
Negli adempimenti richiesti dalla legge per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al T.U. n. 81/2008 e ss.mm.ii, ed in particolare, per rendere le seguenti prestazioni:
• stesura del Documento Valutazione dei Rischi (DVR);
• prima riunione di formazione ed informazione;
• aiuto nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Consulenza ad hoc per le associazioni di volontariato
PMI Servizi offre alle associazioni di volontariato una consulenza sulla sicurezza sul lavoro specifica e professionale disegnata esattamente sulle esigenze dell’associazione.
Il preventivo del servizio di consulenza è gratuito e vi considerà di capire subito come adeguarsi alla legge evitando sanzioni
Consulenza PMI Servizi per le Associazioni sportive
Come si è potuto constatare l’interpretazione delle norme per quanto concerne le associazioni sportive e la sicurezza sul lavoro è piuttosto complessa, non è possibile e non è auspicabile improvvisarsi esperti in materia.
Adeguarsi a quanto detta la legge in fatto di sicurezza e salute sul lavoro può non essere così facile per chi si trova a gestire un’associazione sportiva, pertanto affidarsi a professionisti del settore è fondamentale al fine di:
• Evitare multe salate
• Rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro
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