E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. La legge contiene diverse novità relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro tanto da renderla quasi una “miniriforma” del d. Lgs. 81/08.
Il decreto prevede:
• l’obbligo
per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato
del lavoro relative alla presenza di lavoratori autonomi occasionali;
• Abbassamento della soglia dei lavoratori in nero al 10% ai fini della
sospensione dell’attività d’impresa;
• Gravi violazioni (art.14 d. Lgs. 81/08): viene
modificato l’art. 14 del d. Lgs. 81/08 prevedendo la sospensione delle attività
per determinate violazioni, anche senza il requisito della reiterazione.
Per poter
riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle
regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di
importo variabile a seconda della violazione (si veda allegato I per l’elenco
delle gravi violazioni).
L’importo è
raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un
provvedimento di sospensione.
Alle 12
ipotesi contenute nell’allegato I del d. Lgs. 81/2008, già previste nel testo
originario del decreto, si aggiunge la causa 12-bis “Mancata notifica
all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il
rischio di esposizione all’amianto”, con applicazione della somma aggiuntiva di
3.000 euro
Con la legge
di conversione, inoltre, viene specificato che il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori
interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione;
• Novità
relative al preposto: vengono “rafforzate”
le funzioni del preposto.
I contratti
e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al
preposto per lo svolgimento di detta attività. In particolare:
– ha il dovere di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione;
– in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e
istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della
protezione collettiva e individuale, interviene per modificare il comportamento
non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
– in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza
dell’inosservanza, interrompe l’attività del lavoratore e informa i superiori
diretti;
– ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque,
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità
rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di
ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.
• Novità
relative alla formazione: entro il 30 giugno 2022 la
Conferenza permanente Stato-Regioni dovrà adottare un Accordo nel quale si
accorpino, e vengano rivistati/modificati, gli Accordi attuativi del Testo
Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:
– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della
formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
– la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento
obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento
obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di
efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
– Viene introdotto l’obbligo di formazione ed aggiornamento anche per i datori
di lavoro (la relativa regolamentazione andrà approvata, in Conferenza Stato
Regioni, entro il 30 giugno 2022);
– Tracciamento e registrazione delle attività di addestramento dei lavoratori
in apposito registro (anche informatizzato)ovvero di quelle attività pratiche
volte a fornire le conoscenze per l’uso corretto e in sicurezza di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di
lavoro in sicurezza;
– Formazione per i preposti svolta interamente con modalità in presenza e
ripetuta, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario
per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi
(art. 37, comma 7-ter, d.Lgs. n. 81/2008).
• Ampliamento delle competenze e
dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
• Istituzione di un repertorio degli organismi paritetici.
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