martedì 30 giugno 2020

Ecobonus 110% - 1 luglio entra in vigore ma mancano i provvedimenti attuativi


Dal 1 luglio 2020 l’’ecobonus al 100% previsto dal decreto Rilancio entrerà in vigore, ma mancano i provvedimenti attuativi da parte dell’agenzia delle  Entrate, per cui i contribuenti al momento non possono utilizzare l’agevolazione fiscale.
Non si ha la certezza che possono verificarsi delle  modifiche alla norma, che potrebbe essere estesa ad altre categorie di lavori nell’ambito della legge di conversione del decreto.
L’ecobonus è previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio: si tratta di una detrazione al 110% che si applica a alcune di  tipologie di lavori edilizi  realizzati  dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Essendo il Dl Rilancio in vigore, da luglio si potrebbe dunque applicare l’agevolazione ma, nel concreto, mancano i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
La norma prevede infatti che le modalità attuative per  la detrazione o in alternativa per la lo sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121 del decreto), siano stabilite da provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate che, sempre in base al testo del decreto, dovevano già essere stati pubblicati (erano previsti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 19 maggio).
CONSIDERATO che la  conversione in legge del decreto, deve avvenire entro il 18 luglio.  La legge di conversione è in discussione alla commissione Bilancio della Camera, e in materia di ecobonus al 110% sono state presentate decine di emendamenti: proposte per allungare il periodo in cui si può utilizzare l’agevolazione, estensione a nuovi lavori, semplificazioni.
provvedimenti attuativi sono però fondamentali per capire esattamente in che modo effettuare le procedure per il diritto all’agevolazione. In pratica, quindi, fino a quando non ci saranno tali circolari delle Entrate non ci sono le condizioni per applicare l’agevolazione.

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domenica 28 giugno 2020

Fisco: dall’1 luglio al via il contraddittorio preventivo


Dal prossimo primo luglio il contraddittorio preventivo sarà obbligatorio per alcune tipologie di controlli.
Con una circolare emanata dall`Agenzia delle Entrate, vengono forniti tutti i chiarimenti, dall`ambito applicativo ad ampio raggio delle nuove regole ai casi di esclusione e ad alcuni aspetti legati all`iter del procedimento, come la “motivazione rafforzata” che l`Agenzia deve fornire nel caso di mancato accoglimento dei chiarimenti e dei documenti prodotti dal contribuente.
Come previsto dal Dl n. 34/2019, infatti, dal primo luglio 2020 gli uffici dell`Agenzia delle Entrate saranno tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all`estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all`estero (Ivafe) e Iva.
In linea con le indicazioni fornite agli uffici nel corso degli anni, l`Agenzia incoraggia il ricorso al contraddittorio preventivo, quando possibile, anche nei casi non obbligatori, al fine di valorizzare il più possibile il confronto anticipato con il contribuente e di accrescere l`adempimento spontaneo. La circolare precisa, in ogni caso, il perimetro di applicazione del contraddittorio preventivo. Fra l`altro, questo si può non applicare quando è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.
Si precisa inoltre che in caso di mancata adesione l`avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente. L`esito del contraddittorio diventa quindi protagonista e costituisce parte della motivazione dell`accertamento.

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venerdì 26 giugno 2020

Bando Sport Verde Comune


Bando "Sport Verde Comune", il nuovo prodotto che consente a Enti Locali e Regioni di richiedere finanziamenti per investimenti nell'efficienza energetica di impianti sportivi già esistenti, risparmio energetico certificato, produzione di energia termica, interventi che prevedano utilizzo di fonti rinnovabili, relazione di manti in erba sintetica a intaso vegetale al 100% e produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili.

Soggetti beneficiari

Enti Locali e Regioni.

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria totale è pari ad euro 15.000.000,00. 
Importo finanziabile fino a 500.000,00. La forma tecnica dell'aiuto è un mutuo ordinario ipotecario o chirografario. La durata dell’ammortamento è fino ad un massimo di 20 anni

Scadenza

La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2020, ente finanziatore  'Istituto per il Credito Sportivo

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martedì 9 giugno 2020

Inps: regolarizzazione lavoro “nero” agricoltura e colf


Con la circolare Inps n. 68 del 31 maggio 2020, con la quale fornisce le prime istruzioni operative per la presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari (ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020).
La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica.Il comma 3 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
a)  agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b)  assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c)  lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Pertanto, possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno della tabella di cui all’allegato 1 del decreto 27 maggio 2020.
In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.

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