I
casi di coronavirus che
si stanno registrando in questi giorni anche in Italia fanno rientrare il
problema nell’ambito degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
che sono in capo al datore di lavoro.
Il
d.lgs 81/2008 prevede esplicitamente l’obbligo e la
responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico, con la
collaborazione del medico competente.
Le violazioni
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono tutte a carattere PENALE e
che, quindi, se un dipendente dovesse ammalarsi di coronavirus sarebbe
necessario dimostrare di aver fatto tutto quanto previsto e possibile per
evitarlo.
Il titolo X – ESPOSIZIONE AD
AGENTI BIOLOGICI prevedendo esplicitamente obblighi,
valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e anche le sanzioni .Ecco un
breve sintesi della normativa in questione:
Capo
II – Obblighi del datore di lavoro
Art. 271. Valutazione
del rischio
1. Il datore di lavoro,
nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di
tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente
biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
b) dell’informazione sulle malattie che
possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
Sanzioni
a carico dei datori di lavoro • Art. 271, commi 1, 3 e 5: arresto da tre a sei
mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 282, co. 1]
Art. 272. Misure
tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le attività
per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la
salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative
e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il
datore di lavoro:
b)
limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di
agenti biologici;
c) progetta
adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di
sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione;
e)
adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
h)
definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
l)
predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.
Sanzioni
a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti • Art. 272: arresto da tre a sei
mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]
Sanzioni
a carico dei preposti • Art. 272: arresto fino a due mesi o ammenda da 446,73 a
1.786,92 euro [Art. 283, co. 1]
Art.
273. Misure igieniche
1. In
tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo
271, evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
assicura che:
a) i lavoratori
dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
Sanzioni
a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti • Art. 273, co. 1: arresto da tre
a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]
Art.278.
Informazioni e formazione
1. Nelle attività per
le quali la valutazione di cui art. 271 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la
salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
Sanzioni
a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti:
• Art. 278: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]
Sanzioni a carico dei preposti:
• Art. 278, co. 1 e 3: arresto fino a due mesi o ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro [Art. 283, co. 1]
• Art. 278: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]
Sanzioni a carico dei preposti:
• Art. 278, co. 1 e 3: arresto fino a due mesi o ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro [Art. 283, co. 1]
Data
la complessità dell’argomento e degli adempimenti correlati, la Federazione ha
predisposto linee guida per l’informazione al personale che,
all’occorrenza, verranno aggiornate tempestivamente.
Misure per la sicurezza dei lavoratori
Al di là dell’analisi dei casi concreti, i datori di
lavoro sono certamente tenuti a rivedere e integrare il Documento di Valutazione dei rischi,
alla luce della presenza del nuovo
rischio biologico collegato al virus, sia per affrontare il
nuovo pericolo biologico, sia per fornire ai lavoratori tutti gli strumenti di
tutela laddove è necessario.
Il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima
persona della salute e della sicurezza dei lavoratori. Se ne deduce che, visti
i rischi del coronavirus, è tenuto ad aggiornare il DVR, individuando ogni
misura di protezione
del personale e a garantire adeguata formazione ai
vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda e ai lavoratori.
L’informazione da fornire dovrà senz’altro contenere
le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute con la circolare n.
1141/2020:
- lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani;
- curare l’igiene delle scrivanie e delle superfici
con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che
soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- coprire naso e bocca se si starnutisce o si
tossisce;
- contattare il numero verde 1500 in caso di
necessità.
È inoltre opportuno attivare procedure di informazione
dei lavoratori e dotare di dispenser
igienizzante per le mani tutti gli ambienti comuni e i
luoghi a rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.
Cosa deve fare il datore di lavoro nei
Comuni soggetti ad Coronavirus
1) sospensione
attività presso il Comune o la regione in cui è ubicata l’unità
produttiva: nel caso in cui l’attività economica svolta dall’azienda sia
sospesa per ordine dell’autorità pubblica, per la corretta gestione delle
assenze e la relativa esposizione sul LUL bisogna tener presente che si tratta
di assenze non imputabile al datore di lavoro: il datore di lavoro non è obbligato a pagare la
retribuzione né a versare i contributi. I
datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione possono anche
richiedere la cassa
integrazione guadagni:
2) lavoratore
posto in quarantena: nel caso di un lavoratore che risiede in
uno dei comuni posti in quarantena, l’assenza è giustificata, ma qualora non
sia riscontrabile dal medico alcun sintomo influenzale, lo stesso non potrà
essere posto in malattia con conseguente perdita della retribuzione.
In questi casi potrà essere opportuno fruire di ferie o permessi
oppure, laddove possibile, organizzare l’attività in telelavoro.
3) imprese
con sede in zone non destinatarie di provvedimenti di emergenza: qualora sia l’impresa a decidere, di propria
iniziativa, di sospendere l’attività lavorativa, la retribuzione è comunque dovuta, a meno che non sia possibile dimostrare che, a
fronte di un concreto rischio di contagio, sia stato inevitabile adottare misure
di prevenzione e sanificazione degli ambienti;
4) lavoratore
che decida volontariamente di non andare al lavoro: in questo caso non matura alcun diritto alla
retribuzione e l’assenza è da ritenersi ingiustificata.
Studio
Consulenza Aziendale – di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su
appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco
Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Contatti:
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