lunedì 24 febbraio 2020

CORONAVIRUS e SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs.81/2008)


I casi di coronavirus che si stanno registrando in questi giorni anche in Italia fanno rientrare il problema nell’ambito degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro che sono in capo al datore di lavoro.

Il   d.lgs 81/2008 prevede esplicitamente l’obbligo e la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico, con la collaborazione del medico competente.
Le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono tutte a carattere PENALE e che, quindi, se un dipendente dovesse ammalarsi di coronavirus sarebbe necessario dimostrare di aver fatto tutto quanto previsto e possibile per evitarlo. 
Il  titolo X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI  prevedendo esplicitamente obblighi, valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e anche le sanzioni .Ecco un breve sintesi della normativa in questione:

Capo II – Obblighi del datore di lavoro
Art. 271. Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
Sanzioni a carico dei datori di lavoro • Art. 271, commi 1, 3 e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 282, co. 1]
Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti • Art. 272: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]
Sanzioni a carico dei preposti • Art. 272: arresto fino a due mesi o ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro [Art. 283, co. 1]
Art. 273. Misure igieniche
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo 271, evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti • Art. 273, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]
Art.278. Informazioni e formazione
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui art. 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti:
• Art. 278: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 282, co. 2, lett. a)]
Sanzioni a carico dei preposti:
• Art. 278, co. 1 e 3: arresto fino a due mesi o ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro [Art. 283, co. 1]
Data la complessità dell’argomento e degli adempimenti correlati, la Federazione ha predisposto  linee guida per l’informazione al personale che, all’occorrenza,  verranno aggiornate tempestivamente.
Misure per la sicurezza dei lavoratori
Al di là dell’analisi dei casi concreti, i datori di lavoro sono certamente tenuti a rivedere e integrare il Documento di Valutazione dei rischi, alla luce della presenza del nuovo rischio biologico collegato al virus, sia per affrontare il nuovo pericolo biologico, sia per fornire ai lavoratori tutti gli strumenti di tutela laddove è necessario.
Il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori. Se ne deduce che, visti i rischi del coronavirus, è tenuto ad aggiornare il DVR, individuando ogni misura di protezione del personale e a garantire adeguata formazione ai vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda e ai lavoratori.
L’informazione da fornire dovrà senz’altro contenere le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute con la circolare n. 1141/2020:
- lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani;
- curare l’igiene delle scrivanie e delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- coprire naso e bocca se si starnutisce o si tossisce;
- contattare il numero verde 1500 in caso di necessità.
È inoltre opportuno attivare procedure di informazione dei lavoratori e dotare di dispenser igienizzante per le mani tutti gli ambienti comuni e i luoghi a rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.
Cosa deve fare il datore di lavoro nei Comuni soggetti ad Coronavirus
1) sospensione attività presso il Comune o la regione in cui è ubicata l’unità produttiva: nel caso in cui l’attività economica svolta dall’azienda sia sospesa per ordine dell’autorità pubblica, per la corretta gestione delle assenze e la relativa esposizione sul LUL bisogna tener presente che si tratta di assenze non imputabile al datore di lavoro: il datore di lavoro non è obbligato a pagare la retribuzione né a versare i contributi. I datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione possono anche richiedere la cassa integrazione guadagni:
2) lavoratore posto in quarantena: nel caso di un lavoratore che risiede in uno dei comuni posti in quarantena, l’assenza è giustificata, ma qualora non sia riscontrabile dal medico alcun sintomo influenzale, lo stesso non potrà essere posto in malattia con conseguente perdita della retribuzione.
In questi casi potrà essere opportuno fruire di ferie o permessi oppure, laddove possibile, organizzare l’attività in telelavoro.
3) imprese con sede in zone non destinatarie di provvedimenti di emergenza: qualora sia l’impresa a decidere, di propria iniziativa, di sospendere l’attività lavorativa, la retribuzione è comunque dovuta, a meno che non sia possibile dimostrare che, a fronte di un concreto rischio di contagio, sia stato inevitabile adottare misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti;
4) lavoratore che decida volontariamente di non andare al lavoro: in questo caso non matura alcun diritto alla retribuzione e l’assenza è da ritenersi ingiustificata.
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lunedì 17 febbraio 2020

Durc Fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha disposto l’approvazione del certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 4 del D.L 124/2010, cosiddetto DURC fiscale da consegnare al Committente nei casi di appalti privati.

DOVE RICHIEDERE IL CERTIFICATO
L’Impresa potrà richiederlo direttamente, o tramite un suo delegato, presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni Regionali.

RILASCIO E VALIDITA’
Il certificato, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente è messo a disposizione a partire dal 3° giorno lavorativo di ogni mese ed ha validità n. 4 mesi dalla data del rilascio.

QUANTO COSTA IL RILASCIO
Il Certificato è esente da imposta di bollo e tributi speciali. Pertanto l’Agenzia delle Entrate non
richiederà alcuna somma per il suo rilascio.

COSA PUO’ FARE L’IMPRESA SE L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON HA CONSIDERATO TUTTI I DATI CORRETTAMENTE
L’Impresa o un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha emesso il Certificato eventuali
ulteriori dati che ritiene non considerati.
L’ufficio verifica tali dati e richiede, qualora necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione che forniscono riscontro.
Se sussistono i requisiti l’ufficio provvede all’emissione di un nuovo certificato.

CHI PUO’ RICHIEDERLA
Imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni. L’Agenzia delle Entrate effettuata la verifica con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni;
b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi. L’Agenzia delle Entrate verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta;
c) abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. L’Agenzia delle Entrate per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti considererà i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio;
d) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. L’Agenzia delle Entrate per effettuare tale verifica terrà conto esclusivamente di debiti riferite ad imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito sarà verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

QUANDO PUO’ ESSERE UTILE RICHIEDERLA
È utile chiederne il rilascio quando i committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati contestualmente da quanto indicato dai punti a), b) e c) che seguono:
nei casi comunque denominati caratterizzati contestualmente da quanto indicato dai punti a), b) e
c) che seguono:
a) da importo complessivo annuo superiore a euro 200.000
b) da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
c) con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma hanno domandato all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarle entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza di pagamento:
_ copia delle distinte deleghe di pagamento F24 (indicando nel campo “codice fiscale co-obligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del Committente ed esponendo nel campo “codice identificativo” il codice appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate “09”), relative al versamento delle imposte trattenute dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio
_ elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese precedente; Il loro codice fiscale, il dettaglio delle ore di lavoro, l'ammontare della retribuzione corrisposta, il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committenti.
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mercoledì 5 febbraio 2020

Regione Sicilia: Contributo a fondo perduto fino al 100% per la formazione e la creazione di nuova occupazione

Il Bando ha come obiettivo l’inserimento lavorativo di soggetti inoccupati e disoccupati, puntando sulla riqualificazione di competenze e offrendo percorsi di formazione.

I Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di finanziamento enti di formazione con sede operativa in Sicilia. Non è ammessa la partecipazione in forma di ATI/ATS.

L'Avviso si rivolge a soggetti disoccupati o inoccupati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di percorso proposto:
·         qualifica professionale;
·         diploma professionale di tecnico;
·         diploma di scuola secondaria superiore;
·         diploma di tecnico superiore;
·         laurea, vecchio e nuovo ordinamento o titolo equivalenti riconosciuto ai sensi della normativa di legge.

Tipologia di interventi ammissibili
I percorsi formativi devono avere una durata variabile compresa tra un minimo di 40 ore e un massimo di 120 ore di formazione in aula; possono essere compresi corsi con durata maggiore purché il costo rientri nel limite finanziabile. Inoltre, ogni percorso deve prevedere obbligatoriamente un tirocinio formativo in impresa per una durata compresa tra un minimo del 30% ed un massimo dell'80% del totale delle ore di formazione in aula.
Entità e forma dell'agevolazione
L'ammontare totale del finanziamento è pari a euro 6.050.000,00, riservando a ciascun progetto presentato un massimale finanziabile non superiore ad euro 201.240,00.
Scadenza
La domanda può essere presentata fino al 6 marzo 2020
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