martedì 2 ottobre 2018

Canone speciale Rai. Per i pubblici esercizi permane l'obbligo del pagamento con bollettino postale.


Nelle prossime settimane la Direzione Canone della Rai invierà alle imprese alcune comunicazioni informative al fine di assicurare la conoscenza della normativa attualmente in vigore in materia di canone speciale Rai ed evitare così che i contribuenti possano involontariamente incorrere in violazioni tributarie.

Informazioni importanti che riguardano il canone speciale Rai:
·         la riscossione del canone tv tramite addebito sulle fatture relative all’utenza elettrica si riferisce solo al canone per le abitazioni private e non a quello speciale per i pubblici esercizi, per il quale resta in vigore la tradizionale modalità di pagamento attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza.​
·         La sola detenzione di un apparecchio radio o TV dotato di sintonizzatore idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo costituisce presupposto impositivo per il pagamento del canone speciale Rai, anche quando la destinazione dell'apparecchio non preveda la visione della programmazione radiotelevisiva (ad esempio nel caso di apparecchi televisivi utilizzati per la sola proiezione di immagini pubblicitarie).  Per approfondire questo aspetto, è possibile scaricare da  questa pagina le relative note del Ministero dello Sviluppo Economico n. 12991/2012 e n. 9668/2016.
·         Il canone ha validità limitata all’indirizzo indicato nell’intestazione.
·         Le imprese e le società devono obbligatoriamente indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso di apparecchi radio o TV e il relativo numero di canone.

La tariffa applicata da Rai ai pubblici esercizi è esclusivamente quella relativa alla categoria D, concernente i pubblici esercizi di terza e quarta fascia (ovvero la più bassa attualmente prevista per la categoria). 

Per maggiori informazioni, invitiamo le imprese del settore pubblici esercizi a contattare :
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via Garibaldi,268;  ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Contatti: cell. 3293222740 fax 1782213101 - 


Ricostituzione Pensione



In determinate situazioni si potrebbe verificare la variazione dell'importo dell'assegno di pensione a causa del sopraggiungere di eventi successivi alla sua determinazione. In questi casi, la normativa prevede la possibilità di ottenere la "ricostituzione della pensione", procedura che dovrebbe realizzarsi d'ufficio ma che comunque necessita di una formale richiesta da parte del pensionato interessato.

L'ordinamento riconosce ai pensionati la possibilità di ottenere, previa domanda, la ricostituzione della pensione. Questo strumento, in sostanza, consente il ricalcolo dell'importo del rateo quando sopraggiungono delle novità che vanno a modificare gli elementi di calcolo della pensione stessa

Tali novità riguardano in linea generale: 
·           aspetti di tipo contributivo; 
·           aspetti reddituali; 
·           aspetti sanitari.

Le modifiche sul piano contributivo sono le cause più frequenti che danno luogo ad un ricalcolo dell'assegno e riguardano soprattutto il computo di contributi non presi in considerazione in fase di  prima liquidazione della pensione, derivanti da periodi non ricongiunti, da periodi dei quali non è stato chiesto l'accredito figurativo oppure di contributi volontari non presi in considerazione. 
Si tratta cioè dell'accreditamento o dell'esclusione di contribuzione non valutata in prima liquidazione, oppure della modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.
Gli aspetti reddituali o quelli sanitari riguardano eventuali riduzioni o incrementi dell'importo dell'assegno derivanti dalla variazione dei redditi del beneficiario (si pensi ad esempio se è variato il reddito ai fini del conseguimento delle maggiorazioni sociali o per la pensione ai superstiti) o dalla percentuale di invalidità  riconosciuta al beneficiario. 
Gli effetti della ricostituzione della pensione devono essere, di regola, ricondotti al momento di decorrenza del medesimo trattamento previdenziale. Il ricalcolo, infatti, va effettuato come se la contribuzione originariamente non considerata fosse esistente al momento del pensionamento e ciò da origine, spesso, anche al diritto alla corresponsione di eventuali arretrati.


La domanda di ricostituzione

La ricostituzione della pensione può avvenire in seguito a domanda dell’interessato ovvero su iniziativa dell’Ente previdenziale nei casi in cui la contribuzione viene accreditata d’ufficio senza la necessità di intervento del pensionato. La domanda di ricostituzione non è sottoposta ad alcun limite di decadenza per il riconoscimento del diritto. Essa può essere proposta in ogni tempo dopo il pensionamento e la riliquidazione della pensione dovrà essere, di regola, sempre effettuata con decorrenza dalla data di riconoscimento originario della prestazione. 
Ovviamente, in tali circostanze, le somme liquidate a titolo di arretrati sono sempre sottoposte ai termini ordinari di prescrizione. Su questa materia giova ricordare l'intervento particolarmente duro della legge n. 111 del 2011 che ha ridotto, in particolare, per i ratei maturati dal 6 luglio 2011 la prescrizione nel termine di cinque anni (dai dieci della disciplina previgente) dei ratei dei trattamenti pensionistici e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
In altre parole, nelle ipotesi in cui la domanda di ricostituzione venga presentata dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico, la riliquidazione del medesimo trattamento dovrà avvenire dalla data di decorrenza della pensione, ma le eventuali differenze di ratei saranno dovute dal quinto anno precedente la data di presentazione della domanda di ricostituzione, da considerarsi, quest’ultima, atto interruttivo della prescrizione (tali regole si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio). Le novità introdotte dal decreto legge 98/2011 non trovano, invece applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell'Inps alla relativa ripetizione si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione. 
  
Il termine di decadenza per l'azione giudiziaria
Se la domanda di ricostituzione è stata presentata ma l'Inps non ha risposto o ha rigettato l'istanza, l'interessato, al pari di quanto avviene per tutte le domande di prestazioni previdenziali, deve prestare attenzione al termine decadenziale, in sostanza, ove venga avanzata la domanda di ricostituzione e l’Ente previdenziale non provveda sull’istanza, l’azione giudiziaria tendente al riconoscimento del diritto alla ricostituzione dovrà essere esercitata nel termine di tre anni dalla scadenza dei termini previsti per il procedimento amministrativo. Ove ciò non avvenga, si avrà diritto, trattandosi di trattamento pensionistico, solo ai ratei corrispondenti al triennio antecedente la data del deposito del ricorso giudiziario.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via Garibaldi,268;  ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Contatti: cell. 3293222740 fax 1782213101 -