venerdì 22 luglio 2022

Bando Creative Living Lab – Edizione 4 - ANNO 2022

 La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura lancia la quarta edizione del Premio Creative Living Lab, iniziativa nata nel 2018 per sostenere progetti condivisi e partecipati di rigenerazione urbana, attraverso attività culturali e creative in tutti quei territori marginali italiani che vivono una realtà di fragilità sociale, economica e ambientale.

 L’avviso pubblico stanzia oltre 1 milione e 200 mila euro, si articola in due specifiche azioni: l’Azione 1 per il Sostegno, alla quale sono destinati 800.000,00 euro, mira al finanziamento di progetti in luoghi rigenerati, cioè oggetto di precedenti interventi di rigenerazione urbana, in cui si sviluppano processi di innovazione sociale e si sperimentano nuove logiche di collaborazione con le comunità locali; l’Azione 2 per la Promozione, alla quale sono destinati 476.235,00 euro, è volta alla promozione di progetti in luoghi da rigenerare, cioè volti a trasformare le aree urbane residuali e gli spazi in disuso, in luoghi accessibili e fruibili, di scambio e apprendimento, attraverso la realizzazione di processi collaborativi, di innovazione sociale e a basso impatto ambientale.

 Creative Living Lab è rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucrodedicati alla cultura e alla creatività contemporanea e radicati nei territori marginali, quali ad esempio: enti pubblici, fondazioni, associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di lucro, università, centri di ricerca non profit, imprese sociali e di comunità non profit.

 I soggetti proponenti di entrambe le azioni di intervento, che potranno concorrere singolarmente o in partenariato, dovranno presentare progetti finalizzati alla creazione di azioni partecipate e che coinvolgano stakeholder attivi sul territorio, esperti nel settore specifico della rigenerazione urbana, mediatori culturali e professionisti del settore quali, ad esempio: architetti, paesaggisti, designer, artisti, registi, film-maker, fotografi, musicisti, performer, scrittori, storici dell’arte, geografi, videomaker, psicologi, sociologi, antropologi, ecc.

 Tra gli obiettivi principali di questa quarta edizione di Creative Living Lab:

  • favorire il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione urbana finalizzati a migliorare la qualità delle dinamiche sociali, culturali ed economiche nei territori di riferimento;
  • sperimentare e diffondere metodologie innovative e inclusive capaci di sviluppare il senso di identità e di appartenenza ai luoghi;
  • implementare la produzione di nuove opere, site-specific, performance teatrali e spettacoli dal vivo, in grado di attivare e valorizzare i luoghi di progetto.

Scadenza delle domande: 9 agosto 2022 ore 16:00

 Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo

·         ·         Via Trento , 282 A Pal. C – BROLO (ME)

·         ·         Cell. 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

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venerdì 8 luglio 2022

Pubbliche amministrazioni e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

 La definizione di Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è fornita all’articolo 2, comma 2, lettera b del Testo Unico che lo descrive come:

“Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;”

Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro coincide:

1.    il dirigente con poteri di gestione del singolo ufficio in cui si svolge l’attività lavorativa in questione;

2.    il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nel caso in cui l’ufficio in questione abbia autonomia gestionale e decisionale di spesa.

 

Si possono quindi individuare le figure dei datori di Lavoro per esempio:

nei Sindaci all’interno delle amministrazioni municipali;

nei Presidi nelle scuole;

nei Rettori nelle università;

nei Funzionari dirigenti nelle amministrazioni locali;

La figura dirigenziale preposta alle funzioni demandate al Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08, deve avere effettivi poteri di spesa e decisionali per poter svolgere tutti i compiti propri di questo ruolo come definiti nell’art 18 del D.Lgs 81/08.

 

La nomina del datore di lavoro nelle P.A.

A nominare il datore di lavoro deve essere l’organo al vertice della P.A., nel caso di un comune il compito spetta al Sindaco, ad esempio.

Tale nomina nelle P.A. si svolge tramite un vero e proprio atto obbligatorio che l’organo deve necessariamente compiere al momento del proprio insediamento.
In caso di omissione:

·         l’organo al vertice sarà chiamato a rispondere di tale omissione penalmente;

·         l’organo al vertice sarà corresponsabile della mancata realizzazione del sistema di prevenzione;

Quest’ultimo principio è stato sancito dall’ultima parte della lettera b dell’articolo 2 che recita che “‘in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo

Gli obblighi del datore di lavoro pubblica amministrazione

 

Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 hanno accolto molti concetti già specificati all’interno della legge 626/1994. Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

All’interno di un’azienda, quindi, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività, i quali però non decidono i criteri per portarla a termine, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, cioè, organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.

Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza per  dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.

Il datore di lavoro, in virtù di queste sue responsabilità deve anche adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l’integrità. A questo si affianca anche l’obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili. A tal proposito, recentemente il D.Lgs. 106/2009, rispetto al D.Lgs. 81/2008, ha previsto delle sanzioni penali più pesanti per la violazione di questi obblighi.

Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.

Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.

 Gli articoli 17 e 18 del D.lgs 81/01 stabiliscono gli obblighi che il funzionario che ottiene la qualifica di datore di lavoro deve adempiere.

Riassumeremo di seguito i principali:

·         Valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e redazione del DVR;

·         Nomina delle principali figure della sicurezza nei luoghi di lavoro;

·         Affidare i compiti importanti per la sicurezza ai lavoratori, tenendo conto di capacità e competenze;

·         Fornire i Dispositivi di Protezione Individuale idonei ai lavoratori;

·         Somministrare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza ai lavoratori;

Per quanto riguarda l’ultimo punto, la normativa disciplinata dal Testo Unico e dagli Accordi tra Stato e Regioni, stabilisce che la formazione va somministrata tramite corsi di formazione generale e specifica, i cui contenuti e durate cambiano in funzione del ruolo ricoperto dal lavoratore ai fini della sicurezza. I corsi prevedono un test di valutazione finalizzato all’ottenimento di un attestato sicurezza lavoro che certifica le competenze acquisite.

Per maggiori approfondimenti sugli obblighi del datore di lavoro, vedere l’art. 18 del D.lgs 81/08

 

Obblighi delegabili e Dirigente per la Sicurezza nelle P.A.

Il Testo Unico chiarisce che sul datore di lavoro gravano obblighi delegabili e non delegabili.
Gli obblighi non delegabili sono due:

1.    Nominare il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;

2.    Effettuare la valutazione dei rischi e la redazione del DVR (con responsabilità annesse sia a livello civile che penale);

Gli altri obblighi possono essere delegati a terzi, ovvero al dirigente per la sicurezza, definito come:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”

Il Datore di lavoro può, dunque, delegare a questa terza persona la responsabilità per l’adempimento delle direttive e degli obblighi in materia di sicurezza, conferendogli poteri gerarchici, funzionali e di spesa adeguati.

Tra i doveri che il dirigente può svolgere in sostituzione del datore di lavoro rientrano: la designazione del medico competente; l’individuazione dei lavoratori preposti all’esecuzione delle misure antincendio, di primo soccorso e di salvataggio in generale; la dotazione al personale dei DPI (dispositivi di sicurezza individuale); l’obbligo di mettere i lavoratori nelle condizioni di ricevere informazione, formazione, addestramento; l’elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi); il monitoraggio degli eventuali cambiamenti che riguardano le unità produttive e l’adeguamento delle misure preventive per tutelare maggiormente i lavoratori.

 

Come avviene la delega di responsabilità al dirigente?

Il passaggio di responsabilità avviene secondo le modalità stabilite dal D.lgs 81, tramite un atto di delega che deve avere le seguenti caratteristiche:

la delega deve essere:

·         risultare da atto scritto;

·         riportare data certa;

·         esplicitare con precisione tutti i compiti delegati;

·         essere indirizzata ad una persona idonea e in possesso dei requisiti richiesti;

·         attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari;

·         attribuire al delegato l’autonomia decisionale e di spesa;

·         essere controfirmata dal delegato per accettazione;

·         essere resa esplicitamente pubblica;

La mancanza di anche uno solo di questi elementi rende nullo l’atto di delega.

Tramite l’atto di delega, il dirigente assume su di sé anche le responsabilità di eventuali inadempienze che faranno le ammende e i provvedimenti disciplinari previsti dal sistema sanzionatorio

La delega, tuttavia, non esenta il datore di lavoro dal suo grado di responsabilità ai fini della sicurezza sul lavoro.

Studio di consulenza Aziendale dott. Fausto Ridolfo

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lunedì 4 luglio 2022

Zone Economiche Speciali: Messina, Milazzo, Pace del Mela, Monforte San Giorgio, San Filippo del Mela, Villafranca Tirrena e San Pier Niceto

 Sono state istituite le Zone economiche speciali (ZES).con D.L. 91/2017 (c.d. “Decreto Sud” o “Legge Mezzogiorno”) convertito in legge, con modificazioni, dall‘art. 1, comma 1, della L. 123/2017.

In Sicilia, , sono state istituite due Zone economiche speciali (ZES orientale e ZES occidentale) con DPCM del 22 luglio 2020. Nella Zes Orientale fanno parte i comuni di Messina, Milazzo, Pace del Mela, Monforte San Giorgio, Villafranca Tirrena, San Filippo del Mela, San Pier Niceto.

Con il termine ZES si fa riferimento ad una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un‘area portuale.

All’interno delle Zes,  si applica una legislazione economica diversa da quella del resto delle Regione Sicilia e dell’Italia, in tale aree sono previsti incentivi speciali a beneficio delle aziende, attraverso strumenti di agevolazione fiscale o semplificazioni di tipo amministrativo.

Lo scopo delle ZES è, quello di creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese in determinati territori.

Agevolazioni fiscali e requisiti delle imprese nelle ZES

Per quel che riguarda le agevolazioni, sotto il punto di vista fiscale, la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) introduce, per i soggetti che operano e che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES, una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante da tali attività.

Il beneficio comincia a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività, ai sensi dell’art. 1, comma 173 della suddetta legge, e ha durata pari a 7 anni (compreso l’anno di presentazione della domanda), prorogabili di ulteriori 7 su richiesta della Regione Siciliana sulla base dei risultati di monitoraggio di cui all’art. 9 del DPCM n. 12/2008 (Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali).

Il successivo comma 174 subordina il riconoscimento di tale riduzione dell’imposta al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato:

1.    le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

2.    le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Ulteriore requisito da rispettare concerne il fatto che le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento, ai sensi dell’art 1, comma 175 della stessa legge. Questa  agevolazione spetta nel rispetto dei limiti riguardanti gli aiuti “de minimis”, anche per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Si noti che per individuare se un’impresa può ottenere un aiuto di Stato in regime “de minimis” occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, etc.), in regime “de minimis“, nell’arco di tre esercizi finanziari, e verificare che tale somma non superi il massimale stabilito.

L’accesso all’agevolazione fiscale prevista dalla legge di bilancio nazionale è in vigore dal primo aprile 2021, in seguito all’approvazione dei piani strategici della Regione Siciliana, riguardanti le aree ZES Siciliane.. Pertanto, da tale data, le imprese interessate potranno presentare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree Zes.

Il credito d’imposta

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art. 1, comma 98, prevede l’introduzione di un credito d’imposta in relazione all’acquisizione di beni strumentali (indicati al comma 99), destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, tale credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 (in precedenza 31 dicembre 2020, poi prorogato tramite modifiche introdotte da L. 160/2019) nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti :in macchinari, impianti e attrezzature varie, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Il credito di imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 98, L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come modificato da D.L 243/2016, convertito in L. 18/2017, è riconosciuto nelle ZES della Sicilia, nel rispetto della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (prorogata fino al 31 dicembre 2021), nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

Agevolazioni non fiscali

Sono previsti dei vantaggi anche in tema di semplificazioni amministrative, da attuare attraverso protocolli e convenzioni, che prevedono anche l’accelerazione dell’iter per garantire l’accesso agli interventi di urbanizzazione primaria (gas, energia elettrica, strade, idrico) alle imprese insediate nelle aree interessate.

Circa le semplificazioni amministrative sono state previste:

·         la riduzione generale di un terzo dei termini procedimentali previsti, in via generale, dagli articoli 2 e 19 (SCIA) della l. 241/1990 e, in particolare, di quelli relativi a valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA), autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire, concessioni demaniali portuali;

·         la riduzione alla metà dei termini della conferenza di servizi semplificata.

Fondo di Garanzia per finanziamenti:

·         Garanzia diretta: concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari.

·         Controgaranzia: su operazioni di garanzia concesse dai Confidi o da altri fondi di garanzia.

·         Cogaranzia: concessa direttamente ai soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi ed altri fondi di garanzia.

Per rendere più snello e rapido l’accesso al Fondo per le operazioni di importo minore (fino a 120.000 euro) viene introdotta una nuova modalità di intervento, le così dette operazioni finanziarie a rischio tripartito (richiedibili dai soggetti garanti preventivamente autorizzati dal Consiglio di gestione). In tali operazioni, il rischio è  ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante. La valutazione delle imprese è interamente delegata dal Fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti.

Per le operazioni a rischio tripartito:

·         il soggetto garante copre il 67% del rischio del soggetto finanziatore;

·         la riassicurazione del Fondo copre il 50% dell’importo garantito del soggetto garante;

·         la contro-garanzia del Fondo copre il 100% dell’importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore.

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