Sono state istituite le Zone economiche
speciali (ZES).con D.L. 91/2017 (c.d. “Decreto Sud” o “Legge Mezzogiorno”)
convertito in legge, con modificazioni, dall‘art. 1, comma 1, della L.
123/2017.
In Sicilia, , sono state istituite due Zone
economiche speciali (ZES orientale e ZES occidentale) con DPCM del 22 luglio
2020. Nella Zes Orientale fanno parte i comuni di Messina, Milazzo, Pace del
Mela, Monforte San Giorgio, Villafranca Tirrena, San Filippo del Mela, San Pier
Niceto.
Con il termine ZES si fa riferimento ad una
zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti
purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un‘area
portuale.
All’interno delle Zes, si applica una legislazione economica diversa
da quella del resto delle Regione Sicilia e dell’Italia, in tale aree sono
previsti incentivi speciali a beneficio delle aziende, attraverso strumenti di
agevolazione fiscale o semplificazioni di tipo amministrativo.
Lo scopo delle ZES è, quello di creare
condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo
delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese in determinati
territori.
Agevolazioni fiscali e
requisiti delle imprese nelle ZES
Per quel che riguarda le agevolazioni, sotto il punto
di vista fiscale, la L. 178/2020 (Legge
di Bilancio 2021) introduce, per i soggetti che operano e che intraprendono una
nuova iniziativa economica nelle ZES, una riduzione del 50% dell’imposta sul
reddito derivante da tali attività.
Il beneficio comincia a decorrere dal periodo
d’imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività, ai sensi dell’art. 1,
comma 173 della suddetta legge, e ha durata pari a 7 anni (compreso l’anno di
presentazione della domanda), prorogabili di ulteriori 7 su richiesta della
Regione Siciliana sulla base dei risultati di monitoraggio di cui all’art. 9
del DPCM n. 12/2008 (Regolamento recante istituzione di Zone economiche
speciali).
Il successivo comma 174 subordina il riconoscimento di
tale riduzione dell’imposta al rispetto delle seguenti condizioni, pena la
decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della
quale hanno già beneficiato:
1.
le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
attività nella ZES per almeno dieci anni;
2.
le imprese beneficiarie devono conservare i posti di
lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci
anni.
Ulteriore requisito da rispettare concerne il fatto
che le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di liquidazione o di
scioglimento, ai sensi dell’art 1, comma 175 della stessa legge. Questa agevolazione spetta nel rispetto dei limiti
riguardanti gli aiuti “de minimis”,
anche per il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Si noti che per individuare se un’impresa può ottenere
un aiuto di Stato in regime “de minimis” occorre
sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per
investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, etc.), in regime “de minimis“, nell’arco
di tre esercizi finanziari, e verificare che tale somma non superi il
massimale stabilito.
L’accesso all’agevolazione fiscale prevista dalla
legge di bilancio nazionale è in vigore dal primo aprile 2021, in seguito
all’approvazione dei piani strategici della Regione Siciliana, riguardanti le aree
ZES Siciliane.. Pertanto, da tale data, le imprese interessate potranno
presentare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli
investimenti nelle aree Zes.
Il credito d’imposta
La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art. 1,
comma 98, prevede l’introduzione di un credito d’imposta in relazione
all’acquisizione di beni strumentali (indicati al comma 99), destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2017, n. 123, tale credito d’imposta è
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31
dicembre 2022 (in precedenza 31 dicembre 2020, poi prorogato tramite modifiche
introdotte da L. 160/2019) nel limite massimo, per ciascun progetto di
investimento, di 50 milioni di euro.
Sono agevolabili gli
investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi
all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari,
impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o
che vengono impiantate nel territorio.
Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti :in macchinari,
impianti e attrezzature varie, relativi alla creazione di un nuovo
stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere
prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del
processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano
nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale,
delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della
produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,
nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito di imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 98,
L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come modificato da D.L 243/2016,
convertito in L. 18/2017, è riconosciuto nelle ZES della Sicilia, nel rispetto
della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (prorogata fino al 31
dicembre 2021), nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le
medie imprese e del 45% per le piccole imprese.
Agevolazioni non
fiscali
Sono previsti dei vantaggi anche in tema di
semplificazioni amministrative, da attuare attraverso protocolli e convenzioni,
che prevedono anche l’accelerazione dell’iter per garantire l’accesso agli
interventi di urbanizzazione primaria (gas, energia elettrica, strade, idrico)
alle imprese insediate nelle aree interessate.
Circa le semplificazioni amministrative sono state
previste:
·
la riduzione generale di un terzo dei termini
procedimentali previsti, in via generale, dagli articoli 2 e 19 (SCIA) della l.
241/1990 e, in particolare, di quelli relativi a valutazione di impatto
ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione
integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA),
autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire, concessioni demaniali
portuali;
·
la riduzione alla metà dei termini della conferenza di
servizi semplificata.
Fondo di Garanzia per finanziamenti:
·
Garanzia diretta: concessa direttamente alle banche ed
agli intermediari finanziari.
·
Controgaranzia: su operazioni di garanzia concesse dai
Confidi o da altri fondi di garanzia.
·
Cogaranzia: concessa direttamente ai soggetti
finanziatori e congiuntamente ai confidi ed altri fondi di garanzia.
Per rendere più snello e rapido l’accesso al Fondo per
le operazioni di importo minore (fino a 120.000 euro) viene introdotta una
nuova modalità di intervento, le così dette operazioni finanziarie a rischio
tripartito (richiedibili dai soggetti garanti preventivamente autorizzati dal
Consiglio di gestione). In tali operazioni, il rischio è ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante. La valutazione delle imprese è interamente delegata dal Fondo ai
soggetti finanziatori e ai soggetti garanti.
Per le operazioni a rischio tripartito:
·
il soggetto garante copre il 67% del rischio del
soggetto finanziatore;
·
la riassicurazione del Fondo copre il 50% dell’importo
garantito del soggetto garante;
·
la contro-garanzia del Fondo copre il 100% dell’importo
garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore.
·
Studio di Consulenza Aziendale di
Fausto Ridolfo
·
· Via Trento , 282 A Pal.
C
·
· Cell. 3293222740
email: centroserviziaziendali@gmail.com
·
· Recapito di Milazzo:
C.da Fondaco Pagliara
·
· Recapito di Torregrotta:
Via Prof. Sfameni, 54
·
· Recapito di Messina: Via
Giordano Bruno,81