La definizione di Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è fornita all’articolo 2, comma 2, lettera b del Testo Unico che lo descrive come:
“Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli
uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l’organo di vertice medesimo;”
Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro coincide:
1.
il dirigente con poteri di gestione del singolo ufficio in cui
si svolge l’attività lavorativa in questione;
2.
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nel caso in
cui l’ufficio in questione abbia autonomia gestionale e decisionale di spesa.
Si possono quindi individuare le figure dei
datori di Lavoro per esempio:
nei Sindaci all’interno
delle amministrazioni municipali;
nei Presidi nelle
scuole;
nei Rettori nelle
università;
nei Funzionari dirigenti
nelle amministrazioni locali;
La figura dirigenziale preposta alle
funzioni demandate al Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08, deve
avere effettivi
poteri di spesa e decisionali per poter svolgere tutti i
compiti propri di questo ruolo come definiti nell’art 18 del D.Lgs 81/08.
La nomina del datore di lavoro nelle P.A.
A nominare il datore di lavoro deve essere l’organo al vertice
della P.A., nel caso di un comune il
compito spetta al Sindaco, ad esempio.
Tale nomina nelle P.A. si svolge tramite un vero e proprio atto obbligatorio che
l’organo deve necessariamente compiere al momento del proprio insediamento.
In caso di omissione:
·
l’organo al vertice sarà chiamato a rispondere di tale omissione
penalmente;
·
l’organo al vertice sarà corresponsabile della mancata
realizzazione del sistema di prevenzione;
Quest’ultimo principio
è stato sancito dall’ultima parte della lettera b dell’articolo 2 che recita
che “‘in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di
vertice medesimo”
Gli obblighi del datore di
lavoro pubblica amministrazione
Il D.Lgs. 81/2008 e le novità
introdotte dal D.Lgs.
106/2009 hanno accolto molti concetti già specificati
all’interno della legge 626/1994.
Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio
in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di
lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’interno di un’azienda, quindi, la prima
figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade
appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro.
Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo
di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua
attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per
il compimento di tale attività, i quali però non decidono i criteri per
portarla a termine, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di
lavoro.
Il datore di lavoro, cioè, organizza
l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che
dovranno svolgere i dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro
richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare
l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o
cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a
questi soggetti.
Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che
organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad
adottare tutte le misure di sicurezza per
dipendenti, devono anche informare gli
stessi sui rischi
specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme
fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo
corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.
Il datore di lavoro, in virtù di queste sue
responsabilità deve anche adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere
nelle condizioni il lavoratore di utilizzare
macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per
la salute e l’integrità. A questo si affianca anche l’obbligo di informare e
formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non
idoneo dei macchinari e degli utensili. A tal proposito, recentemente il D.Lgs.
106/2009, rispetto al D.Lgs. 81/2008, ha previsto delle sanzioni penali più pesanti per
la violazione di questi obblighi.
Oltre al dovere di informare, al datore di
lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da
parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui
quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una
corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare
attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.
Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul
lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti
la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto
successivamente il Documento
per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta
un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che
sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di
sicurezza.
Riassumeremo di
seguito i principali:
·
Valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e redazione del DVR;
·
Nomina delle principali figure della sicurezza nei luoghi di lavoro;
·
Affidare i compiti importanti per la sicurezza ai lavoratori, tenendo conto
di capacità e competenze;
·
Fornire i Dispositivi di Protezione Individuale idonei ai lavoratori;
·
Somministrare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza ai
lavoratori;
Per quanto riguarda
l’ultimo punto, la normativa disciplinata dal Testo Unico e dagli Accordi
tra Stato e Regioni, stabilisce che la formazione va somministrata
tramite corsi di formazione generale e specifica, i cui contenuti e
durate cambiano in funzione del ruolo ricoperto dal lavoratore ai fini della
sicurezza. I corsi prevedono un test di valutazione finalizzato all’ottenimento
di un attestato sicurezza lavoro che certifica le competenze acquisite.
Per maggiori
approfondimenti sugli obblighi del datore di lavoro, vedere l’art. 18 del D.lgs
81/08
Obblighi delegabili e
Dirigente per la Sicurezza nelle P.A.
Il Testo Unico
chiarisce che sul datore di lavoro gravano obblighi delegabili e non
delegabili.
Gli obblighi non delegabili sono due:
1. Nominare il
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;
2. Effettuare la
valutazione dei rischi e la redazione del DVR (con responsabilità annesse sia a
livello civile che penale);
Gli altri obblighi
possono essere delegati a terzi, ovvero al dirigente per la sicurezza,
definito come:
“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa”
Il Datore di lavoro
può, dunque, delegare a questa terza persona la responsabilità per
l’adempimento delle direttive e degli obblighi in materia di sicurezza,
conferendogli poteri gerarchici, funzionali e di spesa adeguati.
Tra i doveri che il dirigente può svolgere in sostituzione
del datore di lavoro rientrano: la designazione del medico
competente; l’individuazione dei lavoratori preposti all’esecuzione delle
misure antincendio, di primo soccorso e di salvataggio in generale; la
dotazione al personale dei DPI (dispositivi
di sicurezza individuale); l’obbligo di mettere i lavoratori nelle condizioni
di ricevere informazione, formazione, addestramento; l’elaborazione del DUVRI (documento
unico di valutazione dei rischi); il monitoraggio degli eventuali cambiamenti
che riguardano le unità produttive e l’adeguamento delle misure preventive per
tutelare maggiormente i lavoratori.
Come avviene la delega di
responsabilità al dirigente?
Il passaggio di
responsabilità avviene secondo le modalità stabilite dal D.lgs 81, tramite
un atto di delega che deve avere le seguenti caratteristiche:
la delega deve essere:
·
risultare da atto scritto;
·
riportare data certa;
·
esplicitare con precisione tutti i compiti delegati;
·
essere indirizzata ad una persona idonea e in possesso dei requisiti
richiesti;
·
attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo necessari;
·
attribuire al delegato l’autonomia decisionale e di spesa;
·
essere controfirmata dal delegato per accettazione;
·
essere resa esplicitamente pubblica;
La mancanza di anche
uno solo di questi elementi rende nullo l’atto di delega.
Tramite l’atto di delega, il dirigente assume su di sé anche le responsabilità di eventuali inadempienze che faranno le ammende e i provvedimenti disciplinari previsti dal sistema sanzionatorio.
La delega, tuttavia, non esenta il
datore di lavoro dal suo grado di responsabilità ai fini della sicurezza sul
lavoro.
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