venerdì 8 luglio 2022

Pubbliche amministrazioni e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

 La definizione di Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è fornita all’articolo 2, comma 2, lettera b del Testo Unico che lo descrive come:

“Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;”

Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro coincide:

1.    il dirigente con poteri di gestione del singolo ufficio in cui si svolge l’attività lavorativa in questione;

2.    il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nel caso in cui l’ufficio in questione abbia autonomia gestionale e decisionale di spesa.

 

Si possono quindi individuare le figure dei datori di Lavoro per esempio:

nei Sindaci all’interno delle amministrazioni municipali;

nei Presidi nelle scuole;

nei Rettori nelle università;

nei Funzionari dirigenti nelle amministrazioni locali;

La figura dirigenziale preposta alle funzioni demandate al Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08, deve avere effettivi poteri di spesa e decisionali per poter svolgere tutti i compiti propri di questo ruolo come definiti nell’art 18 del D.Lgs 81/08.

 

La nomina del datore di lavoro nelle P.A.

A nominare il datore di lavoro deve essere l’organo al vertice della P.A., nel caso di un comune il compito spetta al Sindaco, ad esempio.

Tale nomina nelle P.A. si svolge tramite un vero e proprio atto obbligatorio che l’organo deve necessariamente compiere al momento del proprio insediamento.
In caso di omissione:

·         l’organo al vertice sarà chiamato a rispondere di tale omissione penalmente;

·         l’organo al vertice sarà corresponsabile della mancata realizzazione del sistema di prevenzione;

Quest’ultimo principio è stato sancito dall’ultima parte della lettera b dell’articolo 2 che recita che “‘in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo

Gli obblighi del datore di lavoro pubblica amministrazione

 

Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 hanno accolto molti concetti già specificati all’interno della legge 626/1994. Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

All’interno di un’azienda, quindi, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività, i quali però non decidono i criteri per portarla a termine, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, cioè, organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.

Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza per  dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.

Il datore di lavoro, in virtù di queste sue responsabilità deve anche adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l’integrità. A questo si affianca anche l’obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili. A tal proposito, recentemente il D.Lgs. 106/2009, rispetto al D.Lgs. 81/2008, ha previsto delle sanzioni penali più pesanti per la violazione di questi obblighi.

Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.

Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.

 Gli articoli 17 e 18 del D.lgs 81/01 stabiliscono gli obblighi che il funzionario che ottiene la qualifica di datore di lavoro deve adempiere.

Riassumeremo di seguito i principali:

·         Valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e redazione del DVR;

·         Nomina delle principali figure della sicurezza nei luoghi di lavoro;

·         Affidare i compiti importanti per la sicurezza ai lavoratori, tenendo conto di capacità e competenze;

·         Fornire i Dispositivi di Protezione Individuale idonei ai lavoratori;

·         Somministrare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza ai lavoratori;

Per quanto riguarda l’ultimo punto, la normativa disciplinata dal Testo Unico e dagli Accordi tra Stato e Regioni, stabilisce che la formazione va somministrata tramite corsi di formazione generale e specifica, i cui contenuti e durate cambiano in funzione del ruolo ricoperto dal lavoratore ai fini della sicurezza. I corsi prevedono un test di valutazione finalizzato all’ottenimento di un attestato sicurezza lavoro che certifica le competenze acquisite.

Per maggiori approfondimenti sugli obblighi del datore di lavoro, vedere l’art. 18 del D.lgs 81/08

 

Obblighi delegabili e Dirigente per la Sicurezza nelle P.A.

Il Testo Unico chiarisce che sul datore di lavoro gravano obblighi delegabili e non delegabili.
Gli obblighi non delegabili sono due:

1.    Nominare il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;

2.    Effettuare la valutazione dei rischi e la redazione del DVR (con responsabilità annesse sia a livello civile che penale);

Gli altri obblighi possono essere delegati a terzi, ovvero al dirigente per la sicurezza, definito come:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”

Il Datore di lavoro può, dunque, delegare a questa terza persona la responsabilità per l’adempimento delle direttive e degli obblighi in materia di sicurezza, conferendogli poteri gerarchici, funzionali e di spesa adeguati.

Tra i doveri che il dirigente può svolgere in sostituzione del datore di lavoro rientrano: la designazione del medico competente; l’individuazione dei lavoratori preposti all’esecuzione delle misure antincendio, di primo soccorso e di salvataggio in generale; la dotazione al personale dei DPI (dispositivi di sicurezza individuale); l’obbligo di mettere i lavoratori nelle condizioni di ricevere informazione, formazione, addestramento; l’elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi); il monitoraggio degli eventuali cambiamenti che riguardano le unità produttive e l’adeguamento delle misure preventive per tutelare maggiormente i lavoratori.

 

Come avviene la delega di responsabilità al dirigente?

Il passaggio di responsabilità avviene secondo le modalità stabilite dal D.lgs 81, tramite un atto di delega che deve avere le seguenti caratteristiche:

la delega deve essere:

·         risultare da atto scritto;

·         riportare data certa;

·         esplicitare con precisione tutti i compiti delegati;

·         essere indirizzata ad una persona idonea e in possesso dei requisiti richiesti;

·         attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari;

·         attribuire al delegato l’autonomia decisionale e di spesa;

·         essere controfirmata dal delegato per accettazione;

·         essere resa esplicitamente pubblica;

La mancanza di anche uno solo di questi elementi rende nullo l’atto di delega.

Tramite l’atto di delega, il dirigente assume su di sé anche le responsabilità di eventuali inadempienze che faranno le ammende e i provvedimenti disciplinari previsti dal sistema sanzionatorio

La delega, tuttavia, non esenta il datore di lavoro dal suo grado di responsabilità ai fini della sicurezza sul lavoro.

Studio di consulenza Aziendale dott. Fausto Ridolfo

sede di Brolo Via Trento n. 282  A Pal. C

Recapito di Messina - Via Giordano Bruno, 81

cell. 3293222740 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

Si riceve su appuntamento




Nessun commento:

Posta un commento