Il 10 novembre2017 l’Inps
ha emanato una circolare contenente le indicazioni operative utili per la
richiesta dell’esonero contribuito in oggetto disciplinato dalla “Legge di
Stabilità 2016” e ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - per i conducenti
di veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale che abbiano prestato nell’anno
almeno 100 giorni attività di trasporto internazionale -, l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Lo
sgravio contributivo potrà essere richiesto non solo dalle imprese che
esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto, ma tutte le aziende
private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano,
essendo destinato alle imprese:
· di
trasporto per conto terzi
· che
svolgono trasporti in conto proprio,
· che
svolgono attività di trasporto di persone
· che
svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino
trasporti internazionali.
e solo
qualora i veicoli utilizzati per l’attività di trasporto siano equipaggiati di tachigrafo
digitale.
Misura dell’agevolazione
L’esonero
è pari all’80% dei complessivi contributi previdenziali esclusivamente in
relazione ai conducenti che effettuino servizi di trasporto internazionale per
almeno 100 giorni annui e spetta, a partire dal mese di paga successivo
rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista, per n. 36 mesi.
Il
calcolo delle giornate deve essere effettato a partire dal 1° gennaio 2016 ed
ai fini del computo delle 100 giornate devono essere considerate:
·
anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto
internazionale,
·
nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.
L’agevolazione
può essere richiesta per tutti i conducenti impegnati nell’attività di
trasporto internazionale, anche in caso di multi-presenza (es: 2 autisti per lo
stesso trasporto).
L’esonero,
non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche, è altresì,
subordinato:
· alla
disciplina comunitaria degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n.
1407/2013
· ai
principi generali che regolano la fruizione dei benefici contributivi.
Modalità di riconoscimento dell’esonero
I
datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto
a)
devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica
“TRAS.INT.”, messa a disposizione dall’Inps all’interno dell’applicazione
“DiResCo”, sul sito internet www.inps.it. La suddetta agevolazione è
riconosciuta dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle
istanze e nei limiti delle risorse stanziate. Per tale ultimo motivo vi
chiediamo, se in possesso dei requisiti previsti, di contattare tempestivamente
il vostro referente paghe, che procederà con la trasmissione dell’istanza.
b)
Devono dimostrare, in caso di controllo da parte dell’Inps, che potrà avvalersi
della collaborazione dell’Agenzia Ispettiva Nazionale e del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, attraverso idonea documentazione, l’esistenza
dei presupposti legittimanti la fruizione del beneficio, quali ad esempio:
lettera di vettura internazionale o documento di trasporto di cose in conto
proprio, la carta tachigrafica del conducente nonché le buste paga.
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