mercoledì 28 settembre 2011

Riscossione: Ipoteca esattoriale. Al via gli avvisi

Predisposto il modello per le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria sui beni del debitore . Obbligo di avviso.
Il “Decreto sviluppo”, D.L. 70/2011, convertito con Legge del 12 luglio 2011, n° 106, in materia di riscossione coattiva, ha provveduto - tra le altre cose - a rivedere le soglie di debito oltre le quali l’agente della riscossione potrà procedere a iscrivere ipoteca, sui beni del debitore, introducendo, anche l’obbligo di notificare una comunicazione recante l’avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si procederà con l’iscrizione. Ebbene stanno per partire, attraverso Equitalia, le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria per i debitori dell'Erario.

Il modello. E’ stato approntato il modello che i contribuenti interessati, ben presto, si vedranno recapitare dagli agenti della riscossione.
L’avviso, innanzitutto, inviterà il contribuente a chiarire: se abbia già effettuato il pagamento o, in alternativa, se sia in possesso di un provvedimento di annullamento da parte dell'ente impositore, oppure di un provvedimento di rateazione emesso anche da quest'ultimo.
In particolare, tali indicazioni dovranno essere rese mediante un apposito modulo allegato al modello di avviso.
Un altro prospetto, invece, riguarderà le comunicazioni relative ad importi per i quali scatta la soglia dei 20mila euro per poter ammettere la procedura esecutiva La risposta dovrà essere fornita dall’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.

Nuove soglie per l’iscrizione. Si ricorda, infine, che a partire dall’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, la soglia oltre la quale l’agente di riscossione potrà procedere ad iscrizione ipotecaria è salita da ottomila a ventimila euro.
Tanto, sussistendo due condizioni: che la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (oppure sia ancora contestabile in tale sede) e che il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita ad abitazione principale del medesimo. Nella legislazione previgente, invece, l’iscrizione in commento era possibile se il debito a ruolo superava la somma complessiva di 8 mila euro.
Ad esclusione di tali casi, tuttavia, l’agente della riscossione non potrà, comunque, procedere ad iscrivere ipoteca esattoriale se l’importo complessivo del credito per cui si procede è complessivamente inferiore a ottomila mila euro.
Consulenza tributaria: Fausto Ridolfo 3293222740

Sistri: si parte il 9 febbraio 2012

Una nuova data per il Sistri - Il Sistri ripartirà il 9 febbraio 2012, data dalla quale scatteranno gli obblighi per i medi ed i grandi gestori di rifiuti. Solo dopo il 1° giugno 2012, partiranno invece le piccole imprese produttrici di rifiuti fino a 10 dipendenti, la data precisa, verrà stabilita da un futuro decreto del Ministero dell’Ambiente.
Tuttavia già dal 17 settembre scorso, sono in corso le verifiche tecnologiche sul Sistri da parte del Ministero dell’ Ambiente il quale dovrà effettuare delle valutazioni in merito ai processi di semplificazione tecnologica e in merito ai possibili miglioramenti del sistema.
Dal 17 settembre inoltre, è efficace l’accordo conferenza unificata del 27 luglio 2011, per la creazione di sinergie tra gli enti locali sulla gestione del Sistri.
La nuova partenza del sistri dovrà essere accompagnata da una parallela semplificazione di tutta le gestione del sistema, e ad esempio i produttori di rifiuti soggetti al ritiro obbligatorio, potranno delegare ai consorzi di recupero gli adempimenti del Sistri.
Si ricorda che fino al 9 febbraio continuerà ad essere operativo il regime del “doppio binario”, ossia obbligatorietà della tenuta di registri di carico e scarico, ed adesione facoltativa al Sistri.

Adempimenti ripristinati - Dal 9 febbraio 2012, scatteranno per tutti i soggetti individuati dal ripristinato articolo 188 ter del Dlgs 152/2006, ad eccezione dei piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi individuati dal dl 70/2011, gli adempimenti preliminari ed operativi Sistri per le nuove attività, quali iscrizione al Sistri e pagamento del relativo contributo, comunicazione telematica dei dati dei rifiuti al cervellone informatico Sistri, tracciamento satellitare mezzi trasporto rifiuti, monitoraggio ingresso ed uscite dalle discariche.
Il ripristino del Sistri in vigore dal 17 settembre, ha reintrodotto l’intero impianto normativo relativo al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti recato dal Dlgs 152/2006 e da altri decreti ministeriali i quali erano stati sostanzialmente cancellati dall’originaria versione del decreto 138/2011.
La riformulazione dello stesso decreto e la sua conversione in legge, conferisce date certe all’operatività del sistema e agli adempimenti previsti.

I primi nuovi adempimenti – I primi adempimenti che sono stati individuati con la nuova riformulazione, sono (come già detto) partiti il 17 settembre data dalla quale il Ministero dell’ Ambiente ha iniziato una serie di verifiche che si dovranno concludere entro il 15 dicembre 2011, e che dovranno riguardare la verifica delle componenti tecnologiche del sistema con il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utenti finali. L’esito di tali verifiche, dovrà poi portare all’adozione di miglioramenti e semplificazioni tecnologiche al sistema.

L’individuazione di specifiche tipologie di rifiuti – Altra previsione della normativa, riconduce al 16 dicembre 2011, data entro la quale il Ministero dell’Ambiente dovrà individuare con decreto, (assieme Ministero della Semplificazione), specifiche tipologie di rifiuti alle quali in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, potranno essere applicate le procedure Sistri previste per i rifiuti speciali non pericolosi ossia la facoltatività al posto della obbligatorietà del loro tracciamento tramite il Sistri.

I piccoli produttori – Con il ripristino del Sistri vengono mantenute anche alcune disposizioni previste nel Dl 70/2011 in riferimento all’applicazione ai piccoli produttori di rifiuti. In virtù dell’articolo 6 comma 2 lettera f-octies del dl 70/2011, gli adempimenti operativi del Sistri per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con non più di dieci dipendenti compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti entro i 30 kg litro al giorno, scatteranno infatti a partire dalla data che dovrà essere individuata da un futuro dm del Ministero dell’Ambiente e comunque non prima del 1° giugno 2012

Rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio - Tutti gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di filiera come imballaggi, pile, ed accumulatori Raee, potranno delegare ai consorzi di recupero, (secondo le modalità previste per le associazioni di categoria) i propri adempimenti Sistri.

Accordo in sede di conferenza unificata - In conclusione va detto che con il ritorno della normativa del Sistri, acquista efficacia operativa anche l’Accordo 27 luglio 2011 fra governo regioni e autonomie locali siglato in sede di Conferenza unificata (pubblicato il G.U. del 5 settembre 2011 n. 206). L’accordo impegna le Regioni, le Province e i Comuni, a riversare nel database Sistri tutti i dati relativi alle autorizzazioni e comunicazioni in materia di rifiuti di loro competenza utilizzando degli standard condivisi, tali dati saranno necessari per gli enti proposti alla vigilanza, in sede di controllo e di accertamento degli illeciti.
Per informazioni e consulenza: Fausto Ridolfo 3293222740 - email:centroserviziaziendali@gmail.com

INPDAP: nuovi regolamenti per la concessione di mutui e prestiti

L'inpdap ha approvato i nuovi due Regolamenti per la concessione di mutui e prestiti, nell'ambito delle attività di welfare che l'Ente svolge in favore dei propri iscritti e pensionati. Le prestazioni creditizie sono previste per i pendenti
in servizio che contribuiscono obbligatoriamente alla Gestione credito dell'Ente, con una trattenuta dello 0,35% sulla retribuzione e per i pensionati iscritti, con una trattenuta sulla pensione dello 0,15%.
Con questo provvedimento, spiega un nota, sono stati apportati miglioramenti, con la finalità di rendere sempre più accessibile il credito a coloro che si trovino in situazioni di necessità o per favorire l'acquisto della prima casa In sintesi, queste
le modifiche più importanti: - ai piccoli prestiti annuali, biennali e triennali, si aggiunge ora anche il prestito quadriennale che permette di erogare 4 mensilità della retribuzione o della pensione da restituire in 48 rate mensili. - sono stati rimodulati e aumentati i tetti previsti per le diverse causali che danno titolo al prestito in relazione alla gravità delle situazioni tutelate; - è stata estesa la possibilità di chiedere il prestito per l'acquisto della casa di abitazione anche per i figli - ancorché non iscritti Inpdap - al fine di favorire la sistemazione
dei giovani in alloggi diversi da quelli dei genitori.
Per quanto riguarda i mutui, le innovazioni introdotte riguardano: - semplificazioni nella tipologia di documenti da presentare a corredo delle domande - graduatoria solo se la disponibilità di risorse economiche e' inferiore alle richieste
- Altre innovazioni consultabili all'interno del Regolamento pubblicato sul sito istituzionale I tassi, vantaggiosi rispetto al libero mercato, sono fissati per i piccoli prestiti al 4,25%, per i prestiti pluriennali al 3,50%, per i mutui
ipotecari a tasso fisso al 3,75% e per i mutui ipotecari a tasso variabile per il primo anno al 3,50% e per i successivi al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di 90 punti base.

Accertamento induttivo. Sanzione indiretta introdotta per gli studi di settor

Molte misure introdotte dalle manovre estive interessano il modello Unico 2011. Sugli studi di settore, in particolare, sono state aumentate le penalità in caso di omessa o irregolare compilazione del modello. Il legislatore ha introdotto per gli studi di settore una sanzione indiretta.
La possibilità cioè di effettuare un accertamento induttivo 'puro' basato su
presunzioni sprovviste dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza in caso di omissioni o errori nell'indicazione dei dati. L'accertamento induttivo è possibile quando il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. Altra novità. Per evitare accertamenti analitici induttivi il contribuente deve essere congruo e coerente rispetto a Gerico anche nell'anno precedente a quello di controllo.

martedì 27 settembre 2011

RISCOSSIONE: Dal 1° ottobre gli atti di accertamento emessi diventano subito esecutivi

Gli atti di accertamento emessi dal 1°ottobre diventano subito esecutivi.
Il nuovo regime riguarda solo i tributi e i periodi d'imposta previsti dalla norma per i quali si procede con atto di accertamento. Tali tributi sono: le imposte sui redditi, le relative addizionali, l'Iva e l'Irap.
I periodi d'imposta sono quelli relativi al periodo in corso al 31 dicembre 2007 e a quelli successivi. Sono esclusi, ad esempio, i tributi doganali e i tributi indiretti diversi dall'Iva.
Trascorsi 60 giorni, la notifica l'atto, che deve contenere l'intimazione ad adempiere, diventa esecutivo. Il contribuente deve pagare le somme dovute entro il termine per presentare ricorso. In caso contrario, l'atto di accertamento deve avvertire che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme passa all'agente della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Per informazione ed assistenza: Fausto Ridolfo 3293222740 - email:centroserviziaziendali@gmail.com

venerdì 23 settembre 2011

Regione Sicilia, Assessorato Beni culturali: bandi per la concessione di aiuti in “de minimis

Emanate dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Regione Sicilia i bandi per la concessione di aiuti in “de minimis”, in attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013, ASSE 3. In particolare:

Obiettivo Operativo 3.1.2 “ Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa della risorse culturali”.
3.1.2.Aa “Azioni di integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle imprese culturali, incluse quelle appartenenti al terzo settore’’;
3.1.2.Ab “Azioni di sostegno alla costituzione di reti di imprese nelle filiere produttive connesse alla tutela, al restauro, alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio culturale (quali ad es. nell’artigianato di restauro, nell’artigianato artistico di qualità – anche destinato a merchandising museale – nei servizi per la fruizione culturale)”;
3.1.2.Ac “Azioni di sostegno e qualificazione delle filiere dell'indotto locale attivate dagli interventi sulle infrastrutture culturali";
3.1.2.Ad “Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese nel settore culturale”.
Soggetti beneficiari sono:
- le piccole e medie imprese (individuate sulla base delle classi di attività economiche ATECO 2007 riportate nell'allegato 9 del bando);
- le Associazioni e le Fondazioni culturali che svolgono attività economica, sia in forma singola che associate o riunite in consorzi;
- gli Enti privati con finalità non economcia nel settore culturale;
- i Gruppi di Azione Locale (GAL);
- i Soggetti misti pubblico-privati;
- le Associazioni temporane di scopo pubblico-private.

Obiettivo Operativo 3.1.3 “ Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea”.
3.1.3.Ab “Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione ecc.) che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea”
3.1.3.Ac “Sviluppo di processi di gestione innovativa di beni, attività e servizi integrati per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo”
Soggetti beneficiari sono:
- le piccole e medie imprese;
- le Associazioni e le Fondazioni culturali che svolgono attività economcia, sia in forma singola che associate o riunite in consorzi.

Per entrambi gli obiettivi operativi le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale, la cui intensità massima è pari al 70% dei costi ritenuti ammissibili sul progetto di investimento richiesto a finanziamento, e comunque nel limite massimo di 200.000,00 euro (aiuti in regime “de minimis”).
I progetti di investimento devono avere importo compreso tra 50.000 euro e 500.000 euro.
Le risorse finanziarie ammontano a complessivi € 32.771.572,00 (Ob. Operativo 3.1.2) e a € 15.446.146,80 (Ob. Operativo 3.1.3).
La domanda di partecipazione e la documentazione correlata deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del 11 ottobre 2011.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740 - email:centroserviziaziendali@gmail.com

giovedì 22 settembre 2011

Bando per il rientro dei "Cervelli": prorogata la scadenza del bando al 30/11 e pubblicata la nota interpretativa

In Italia la spesa complessiva per la ricerca (alcune decine di milioni di euro) è tra le più basse in Europa, posizionando il nostro Paese a grande distanza da altre nazioni europee come la Germania e la Francia o dai miliardi di dollari spesi ogni anno dagli Stati Uniti per finanziare la complessa macchina che produce innovazione.
I giovani talenti, che frequentano con successo corsi di specializzazione post-laurea o dottorati di ricerca, non trovando occasioni in Italia, e ancor meno al Sud, sono costretti a cercare opportunità altrove, generando un forte impatto negativo per il sistema socio-economico del Paese.


La mobilità degli studiosi è di per sé un fattore di arricchimento culturale e professionale. Il problema nasce quando il saldo tra i "cervelli" che lasciano un paese e quelli che vi ritornano o vi si trasferiscono è negativo, come nel caso italiano.
In tal senso la Fondazione CON IL SUD, con il "Bando Sviluppo del Capitale Umano ad Alta Qualificazione", intende promuovere interventi efficaci, capaci di mobilitare il capitale umano altamente qualificato, valorizzando le risorse giovanili presenti nelle regioni meridionali, favorendo il ritorno di quelle migrate, attirando nuovi talenti nell'area, come occasione di rilancio e sviluppo per il Mezzogiorno. In particolare, la Fondazione sosterrà iniziative di ricerca applicata, tesa quindi verso soluzioni concrete e di potenziale forte impatto per il mercato, in campo tecnologico-scientifico, energetico, manifatturiero, nanotecnologico, ICT, agroalimentare, biomedico, farmaceutico o diagnostico, dalla forte valenza innovativa.
Il Bando è rivolto ai Centri di ricerca, alle Università e ai loro dipartimenti e consorzi, che si trovano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e che prevedano il rientro dall'estero di almeno due ricercatori under 40, anche attraverso i benefici fiscali previsti dalla Legge 30 dicembre 2010 n.238 in materia di rientro dei talenti. Gli altri eventuali partner del progetto potranno appartenere, oltre che al mondo del volontariato e del terzo settore, anche a quello della scuola, delle istituzioni, dell'università, della ricerca e al mondo economico. Il Bando scade 28 ottobre 2011 e mette a disposizione complessivamente 3,6 milioni di euro. A partire dal 15 settembre 2011, saranno pubblicate sul sito le indicazioni sulle modalità di presentazione delle proposte di ricerca.

Fondi europei, approvato il Programma annuale Fei 2011

Preceduto da una consultazione a livello nazionale e territoriale, è stato approvato pochi giorni fa dalla Commissione europea (Decisione C(2011) 6455 del 13 settembre) il Programma annuale (AP) 2011 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (Fei). Il documento è in linea con gli orientamenti strategici comunitari in materia di integrazione e con la programmazione pluriennale Fei approvata a livello nazionale, di cui intende sviluppare gli obiettivi.
La Commissione ha attribuito all'Italia un co-finanziamento di 27.136.905,22 euro per l'attuazione dell'AP 2011, fissando al 30 giugno 2013 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati a valere sul programma annuale. Gli avvisi pubblici relativi saranno pubblicati nei prossimi mesi. Nel frattempo, per raccogliere contributi utili a definirne i contenuti, l'Autorità responsabile del Fei (direzione centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo del ministero dell'Interno, dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione) consulterà le amministrazioni centrali competenti in tema di immigrazione, le regioni, e i consigli territoriali per l'immigrazione. La consultazione è aperta anche alle associazioni di settore, che possono compilare e inviare i questionari on line entro il 10 ottobre.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740 email: centroserviziaziendali@gmail.com

SISTRI - Ripristinato ma a dedeterimate condizioni

La legge n. 148 del 14 settembre 2011 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, nella fase di conversione del D.L. n. 138/2011, ha provveduto a sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 6, ripristinando il SISTRI a delle specifiche condizioni.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011 (17 settembre 2011) fino al 15 dicembre 2011 il Ministero dell'Ambiente tramite il concessionario del SISTRI (la società SELEX, del gruppo FINMECCANICA), avrà tempo sino al 15 dicembre 2011 per mettere a punto la piattaforma hardware e software, al fine di assicurare la massima efficienza del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti.
Per i soli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, l'avvio della piena operatività del SISTRI rimane fissata al 1° giugno 2012.
Per tutti gli altri soggetti il termine di entrata in operatività del SISTRI viene fissata al 9 febbraio 2012 .
Vengono così cancellate le partenze scaglionate previste dal D.M. 26 maggio 2011.
Con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovranno essere individuate specifiche tipologie di rifiuti , alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, dovranno essere applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

martedì 20 settembre 2011

Fondimpresa: 66mln di euro per la formazione

Fondimpresa mette a disposizione 66 milioni di euro per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti, con l’Avviso 5/2011. L’Avviso è di carattere generalista, quindi finanzia Piani formativi condivisi che riguardano, secondo logiche unitarie nella strategia e nella gestione delle azioni formative, una o più aree tematiche, quali innovazione tecnologica, sviluppo organizzativo, competenze tecnico-professionali, gestionali e di processo, ambiente e sicurezza, riqualificazione.
Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti delle imprese aderenti, inclusi quelli interessati da procedimenti di cassa integrazione e contratti di solidarietà.
Sono previste due scadenze. Per ognuna sono a disposizione 33 milioni di euro, ripartiti tra ambiti territoriali (regioni e province autonome), un ambito settoriale, di reti e di filiere produttive e un ambito dei Piani a iniziativa aziendale.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740

lunedì 19 settembre 2011

Condominio ed aliquota Iva al 21%

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il testo della L. 148 del 14/09/2011 di conversione del D.L. 138 del 13/08/2011. La pubblicazione avverrà nella giornata di oggi. Tra le varie misure anticipiamo l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%. Le aliquote del 4% e del 10% risultano essere invariate. Pertanto a partire dal 17.09.2011 tutte le operazioni divenute esigibili saranno fatturate con la nuova aliquota ordinaria.

Si ricorda che:

- l'esigibilità scatta, per le prestazioni dei servizi, il giorno in cui avviene il pagamento del compenso, dunque, i compensi incassati dagli amministratori o pagati dal condominio ad altri professionisti a partire dal 17/09/2011 saranno gravati della maggiore aliquota. Stesso discorso vale per le prestazioni fornite da imprese di pulizia, ecc.;

- l'esigibilità scatta, per le cessioni di beni, al momento della consegna dei beni stessi, dunque gli acquisti effettuati a partire dal 17/09/2011 sconteranno la maggiore aliquota.

Nulla varia, come sopra anticipato, per gli acquisti di servizi dipendenti da contratto d'appalto finalizzati ad interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, che possono essere fatturati al 10%.
Per informazioni Fausto Ridolfo (amministratore condominiale) 3293222740 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

giovedì 15 settembre 2011

La sicurezza nella fornitura dell'acqua potabile

La fornitura di acqua potabile può essere messa a rischio da una serie di eventi critici, dalle catastrofi naturali al rischio di atti terroristici e di contaminazione.
Colpendo la rete di distribuzione dell'acqua viene messa in crisi la disponibilità di una risorsa essenziale. Per questo motivo devono essere messe a punto metodiche analitiche di emergenza e procedure di comportamento per le persone colpite.

Va in questa direzione la pubblicazione della norma UNI EN 15975-1:2011 "Sicurezza della fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici - Parte 1: Gestione degli eventi critici", che specifica i principi di buona pratica della gestione della fornitura di acqua potabile in caso di eventi critici, incluse le misure preparatorie e conseguenti.
Con il termine "crisi" la norma definisce un evento o una situazione che potrebbe potenzialmente colpire in modo grave la fornitura dell'acqua potabile, necessitando di altre strutture organizzative e di altri mezzi operativi per rispondere all'emergenza.
Tra i contenuti della UNI EN 15975-1:
•un esempio di struttura di cooperazione tra distributore dell'acqua e pubblica amministrazione (che evidenzia ruoli, responsabilità e collegamenti operativi)
•indicazioni per lo svolgimento di attività gestionali, compresa l'analisi successiva dell'evento per individuare eventuali carenze e migliorare la capacità di intervento
•le modalità di comunicazione con l'esterno, in particolare con la popolazione colpita
•due appendici informative che forniscono un'esemplificazione concreta di come dovrebbe essere attrezzata e organizzata una "sala di crisi" e utili indicazioni sui profili di qualificazione del personale.
Elaborata dal gruppo di lavoro 15 "Security of drinking water" del CEN/TC 164 "Water supply", la norma è stata recepita a livello nazionale dalla commissione Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio.
Un articolo più esaustivo sulla norma UNI EN 15975-1 verrà pubblicato nella rivista U&C-Unificazione e certificazione, organo ufficiale dell'UNI.

martedì 6 settembre 2011

Redditi d’impresa. La documentazione anti-sanzioni relativa al 2010 va presentata entro il 30 settembre 2011

Entro il 30 settembre deve essere predisposta e inviata telematicamente, dalle
società con esercizio coincidente con l’anno solare, la documentazione atta a
documentare i prezzi di trasferimento infragruppo e per comunicare
all’amministrazione finanziaria l’adesione al regime di oneri documentali. Il 30
settembre è infatti il termine per avvalersi del regime di esonero dalle sanzioni
introdotto dal Dl 78/2010.
Il provvedimento ha chiarito che la comunicazione va effettuata con la
dichiarazione dei redditi: per il 2010 va inviata entro la data del 30 settembre
(salva la possibilità del ravvedimento), attraverso la compilazione dell’apposita
casella del quadro RS. Per gli anni precedenti la comunicazione non soggiace a
termini perentori.
In caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, l’invio della comunicazione in
assenza di documentazione può comportare un inasprimento delle sanzioni,
mentre resta il nodo della valutazione dell’idoneità della documentazione.

Riscossione coattiva: Nuove soglie di Ipoteca

Il “Decreto sviluppo”, convertito con Legge n° 106 del 2011, in materia di riscossione coattiva,
ha stabilito un innalzamento delle soglie di debito oltre le quali l’Agente della riscossione potrà
procedere a iscrivere ipoteca.
Introdotto, altresì, l’obbligo di notificare una comunicazione recante l’avviso che, in assenza di
pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà con l’iscrizione.
Il Decreto - Legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia, meglio noto come “Decreto sviluppo”,
convertito con Legge n° 106/2011, ha rivisto le norme relative alla possibilità di
procedere ad iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore, stabilendo una
rimodulazione delle soglie di debito oltre le quali l’Agente della riscossione potrà
ipotecare la casa e gli altri immobili del contribuente.
Nella specie, la soglia oltre la quale è ammessa l’ipoteca è passata dagli 8 ai 20
mila euro se l’importo a ruolo sia in contestazione e se l’immobile da ipotecare è
l’abitazione principale del debitore.
Nelle altre ipotesi, la soglia è rimasta ferma ad 8 mila euro.
Previsto, altresì, l’obbligo per l’Agente di notificare una comunicazione recante
l’avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni si procederà con l'iscrizione.
dalla data di entrata in vigore del provvedimento di conversione del
Decreto Sviluppo, la soglia oltre la quale l’Agente di riscossione potrà procedere
ad iscrizione ipotecaria sale da 8 mila a 20 mila euro, qualora:
la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia
ancora contestabile in tale sede);
il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare oggetto di
ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale.
Nella legislazione previgente, invece, l’iscrizione in commento era possibile se il
debito a ruolo superava la somma complessiva di 8 mila euro.
Per abitazione principale deve intendersi: quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Ad esclusione di tali casi, l’Agente della riscossione non potrà comunque
procedere ad iscrivere ipoteca: se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a 8mila euro.
Inoltre, sempre sulla scorta della novella legislativa, prima di provvedere a iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore, l’Agente della riscossione sarà tenuto a notificare una comunicazione recante l’avviso che:
in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30
giorni, si procederà con l’iscrizione.
In altri termini, l’iscrizione di ipoteca dovrà sempre e comunque essere
preceduta da un’intimazione a versare le somme iscritte a ruolo.
Soglia di debito di 8 mila euro Importo minimo di debito a partire dal quale può
essere iscritta ipoteca.
Soglia di debito fino a 20 mila euro Importo minimo di debito a partire dal quale può
essere iscritta ipoteca se:
l’immobile costituisce l’abitazione principale del contribuente;
è pendente (o può essere opposto) un ricorso alla Commissione Tributaria per
l’importo iscritto a ruolo.
Avviso obbligatorio prima di procedere ad iscrivere ipoteca.
Se entro 30 gg. non verrà effettuato il pagamento, si darà corso all’iscrizione;
in assenza, l’iscrizione sarà illegittima e quindi annullabile;
è impugnabile per vizi propri in commissione tributaria.
Infine, giova si evidenziare che l’ipoteca non proceduta dall’intimazione di
pagamento sarà annullabile per violazione di legge.
Quanto all’avviso, poi, esso sarà impugnabile dinanzi al Giudice tributario per vizi
propri.
Quelle appena considerate non sono le uniche innovazione introdotte dal Decreto
Sviluppo in tema di riscossione coattiva.
Si ricorda, infatti, che prima di attivare le azioni cautelari per gli importi iscritti
a ruolo sotto i 2 mila euro, l’Agente della riscossione avrà l’obbligo di inviare
due avvisi di pagamento, dei quali il secondo a distanza di non meno di 6 mesi dal
primo.
Si noti che le comunicazioni saranno inviate con posta ordinaria, pertanto,
all’Agente basterà esibire, per esempio, il “registro” della posta in uscita per
dimostrare l’avvenuto invio della stesa. Il preavviso dovrà precedere anche le
azioni cautelari, quali il fermo amministrativo dei veicoli.
In chiusura giova rammentare che dal 1° gennaio 2012, l'attività di riscossione
delle Entrate fatta da Equitalia per conto dei Comuni termina per tornare in capo
agli enti locali.
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