Credito d’imposta formazione 4.0: cos’è
Il Credito Formazione 4.0 è un’agevolazione fiscale previsto
all’interno del Piano Impresa 4.0 è un credito d’imposta per le attività
di formazione ai dipendenti per acquisire conoscenze
tecnologiche.
Credito d’imposta formazione 4.0: come funziona
Il credito può essere portato in compensazione l’anno successivo
alla maturazione e non può essere oggetto di cessione o trasferimento.
Credito d’imposta formazione 4.0: a chi si rivolge
Il credito d’imposta formazione 4.0 può essere usufruito da tutte
le imprese che hanno sede in Italia.
Credito d’imposta formazione 4.0: le aziende escluse
Non possono richiedere il bonus le imprese In stato di liquidazione
volontaria, fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o altra procedura
concorsuale o
destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del d.lgs.
231/2001).
Credito d’imposta formazione dipendenti: i requisiti
richiesti
In ogni caso è fondamentale che l’impresa:
- Rispetti
le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sia
regolare nei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Credito d’imposta formazione 4.0: gli ambiti di
svolgimento
L’erogazione delle attività formative può essere organizzata
direttamente in azienda, utilizzando il
proprio personale come docenti, oppure può essere organizzata con personale
esterno.
Gli ambiti di svolgimento delle attività formative 4.0 ammesse al credito
d’imposta, organizzate con
personale interno o esterno, connesse alle tecnologie abilitanti, sono:
- Vendita
e marketing;
- Informatica
e tecniche;
- Tecnologie
di produzione.
Le spese relative alla formazione del personale aziendale
devono esclusivamente riguardare alcune
tecnologie abilitanti per il processo di trasformazione digitale e tecnologica
delle imprese e sono quelle
che rientrano nel Piano Nazionale Impresa 4.0, cioè:
- big
data e analisi dei dati
- cloud e
fog computing
- cyber
security
- sistemi
cyber-fisici
- prototipazione
rapida
- sistemi
di visualizzazione e realtà aumentata
- robotica
avanzata e collaborativa
- interfaccia
uomo macchina
- manifattura
additiva
- internet
delle cose e delle macchine
- integrazione
digitale dei processi aziendali
Credito d’imposta formazione 4.0: estensione della
tipologia dei costi ammissibili
La proroga del credito formazione 4.0 prevede un’estensione della tipologia
dei costi ammissibili oltre alle spese relative al personale discente.
Si considerano anche:
a) le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione
alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione di
cui al progetto, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture
attinenti il progetto di formazione, l’ammortamento degli strumenti e delle
attrezzature per la quota riferibile esclusivamente al progetto, escluse le
spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti
che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza sempre connessi al progetto di formazione;
d) le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese
generali indirette (spese amministrative, locazioni, spese generali) per le ore
di formazione.
Credito d’imposta formazione 4.0: la misura del
credito
Il credito spetta nella misura del:
- 50 per
cento sulle spese per Piccole Imprese, con un massimo annuale di euro
300.000;
- 40 per
cento sulle spese per Medio Imprese, con un massimo annuale di euro
250.000;
- 30 per cento sulle spese per Micro Imprese, con un massimo annuale di euro 250.000.
Credito d’imposta formazione 4.0: come viene
utilizzato il credito d’imposta
Dal periodo successivo a quello di maturazione e cioè dal 2022 per le spese
sostenute nel 2021 , il credito d’imposta potrà essere fruito esclusivamente in
compensazione (articolo 17 d.lgs. 241/1997) tramite il modello F24.
Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento,
e potrà essere fruito anche in unica soluzione. L’articolo 1, comma 214,
L.160/2019 prevede infatti che il credito d’imposta sia
fruibile, subordinatamente all’acquisizione della certificazione
contabile.
Credito d’imposta formazione 4.0: agevolazione cumulabile
L’agevolazione relativa al credito d’imposta formazione 4.0 è
cumulabile con altre misure d’aiuto aventi ad oggetto le stesse spese.
Credito d’imposta formazione 4.0: la documentazione
Il legale rappresentante dovrà rilasciare a ciascun dipendente
l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative
agevolabili con indicazione delle competenze acquisite.
Nel caso la formazione sia erogata da soggetti esterni all’impresa questi
dovranno essere soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di
formazione.
Bisognerà redigere una relazione che illustri le modalità organizzative e i
contenuti delle attività svolte e in caso di formazione organizzata
internamente tale relazione dovrà essere predisposta a cura del
dipendente partecipante in veste di docente o tutor.
Dovrà essere predisposta documentazione contabile e amministrativa idonea a
dimostrare la corretta applicazione del beneficio. Dovranno essere predisposti
registri nominativi di svolgimento delle attività
formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente.
I dati relativi al numero delle ore e dei lavoratori che prendono parte alla
formazione dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativi al
periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei
periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Credito d’imposta formazione 4.0: adempimenti
Per usufruire del credito d’imposta formazione 4.0 si dovrà effettuare
una comunicazione a consuntivo al Ministero dello Sviluppo Economico nelle
modalità e tempi previsti da decreto direttoriale. Tale dichiarazione ha valore
informativo, e dunque, nel caso in cui un’azienda non la effettui, non viene
pregiudicato il diritto di beneficiare dell’agevolazione.
Credito d’imposta formazione 4.0: controlli e sanzioni
per indebita compensazione
In sede di controllo se viene accertata l’indebita fruizione del credito
d’imposta, anche parziale, il recupero del relativo importo viene effettuato
dall’Agenzia delle Entrate con aggravio di interessi e sanzioni.
Le sanzioni per credito non spettante ammontano:
- al 30%
del credito quando c’è indebita compensazione;
- dal 100
al 200 per cento quando c’è credito inesistente.
In tutte e due i casi è prevista la possibilità di accedere alla
definizione agevolata. C’è una differenza per quanto riguarda il periodo di
accertamento che è: 5 anni nel primo caso e 8 anni nel secondo caso.
Credito d’imposta formazione 4.0: come si dichiara il
credito d’imposta
Una volta rendicontato il credito lo stesso deve essere inserito nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è maturato e negli anni di
utilizzo.
Per informazioni e consulenza:
Studio Consulenza
Aziendale – di Fausto Ridolfo
Via Trento,282 A – Palazzina C – Complesso Oasi
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