venerdì 21 settembre 2018

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0



Il 4 maggio 2018 è stato emanato il decreto che attiva la previsione della legge di stabilità sul CREDITO D’IMPOSTA per la FORMAZIONE 4.0.
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 40% delle spese di formazione del personale dipendente relative al settore delle tecnologie previste nel “Piano Nazionale Impresa 4.0”, sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Lo svolgimento delle attività di formazione deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI: Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previste dal Piano Nazionale
Impresa 4.0 (
SPESE AMMISSIBILI
Il credito d’imposta si calcola sul costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Per costo aziendale si assume la retribuzione:
· al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali;
· comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie, dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile;
· al lordo delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Sono, inoltre, ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018 (Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – Ambiti) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
MODALITÀ’ DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO: Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro. Fermo restando comunque il limite massimo di 300.000 euro.
NORMATIVA
“Legge di Bilancio 2018” – Legge 27.12.2017, n. 205 (art. 1, co. 46 – 56), in vigore dal 01.01.2018
B E N E F I C I A R I: Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
T I P O L O G I A D E L L ’ I N T E R V E N T O: Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 40% delle spese di formazione del personale dipendente relative al settore delle tecnologie previste nel “Piano Nazionale Impresa 4.0”, sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Lo svolgimento delle attività di formazione deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali.
I N V E S T I M E N T I A M M I S S I B I L I: Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0:
a. Big data e analisi dei dati
b. Cloud e fog computing
c. Cyber security
d. Simulazione e sistemi cyber-fisici
e. Prototipazione rapida
f. Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
g. Robotica avanzata e collaborativa h. Interfaccia uomo macchina
i. Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
j. Internet delle cose e delle macchine integrazione digitale dei processi aziendali Con successivi provvedimenti potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti ai fini degli obiettivi del Piano Impresa 4.0.
P E R S O N A L E D I P E N D E N T E A M M I S S I B I L E A L B E N E F I C I O: Per personale dipendente si intende:
• il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
• il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
• il personale titolare di un contratto di apprendistato. Il credito d’imposta si applica anche se alle attività di formazione partecipano altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato
E R O G A Z I O N E D E L L E A T T I V I T À D I F O R M A Z I O N E: Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
• soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa; •
 università pubbliche o private o strutture ad esse collegate;
 • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.
S P E S E A M M I S S I B I L I: Il credito d’imposta si calcola sul costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Per costo aziendale si assume la retribuzione:
• al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali;
• comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie, dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile;
• al lordo delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Sono, inoltre, ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018 (Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
M O D A L I T A ’ D I F R U I Z I O N E D E L B E N E F I C I O: Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro. Fermo restando comunque il limite massimo di 300.000 euro
C U M U L O D E L L E A G E V O L A Z I O N I: Il beneficio è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via Garibaldi,268;  ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Contatti: cell. 3293222740 fax 1782213101 - 



Agevolazioni per il Comune di Messina.Scuole contro la droga: lanciato il Piano straordinario per combattere lo spaccio.



Il Viminale nel mese di agosto 2018 ha realizzato il  Piano straordinario per combattere lo spaccio della droga davanti alle scuole. 
Il Piano toccherà le principali città italiane: Messina, Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, Padova e Trieste. Queste città avranno a disposizione un fondo complessivo da 2,5 milioni per incrementare i controlli, assumere agenti della polizia locale a tempo determinato, coprire i costi degli straordinari o installare impianti di videosorveglianza.
Nella direttiva il Ministro degli interni sottolinea la necessità che, accanto all’intensificazione dell’impegno che sarà richiesto alle forze di Polizia, si metta in campo una più ampia e complessiva strategia d’azione sul territorio, da realizzare in stretto raccordo con le amministrazioni locali e la condivisione delle autorità scolastiche.
Il Viminale ricorda che il ruolo dei Comuni può svolgersi su vari piani: dagli interventi per la messa in sicurezza delle scuole a quelli di riqualificazione delle aree limitrofe agli istituti scolastici, alla realizzazione di impianti di videosorveglianza e alla partecipazione della polizia locale alle attività di controllo del territorio. 
La durata dei progetti non dovrà superare il prossimo anno scolastico. I comuni interessati, per ricevere i finanziamenti, dovranno produrre la documentazione che viene richiesta alla Prefettura entro il prossimo 20 settembre 2018.
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martedì 18 settembre 2018

RISTORANTI: OBBLIGHI INFORMATIVI SUGLI ALLERGENI


Il tema degli obblighi del ristoratore di informare il consumatore della presenza, negli alimenti somministrati di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze è sempre attuale, non solo per dover adempiere alla specifica normativa, ma perché la sicurezza e la tutela della salute del consumatore devono sempre essere messe al centro delle priorità del settore.
Ricordiamo che il decreto con le disposizioni, le applicazioni e le sanzioni relative all’etichettatura degli alimenti, con particolare riferimento agli allergeni è entrato in vigore il 9 maggio 2018.
Le disposizioni di maggior interesse per le imprese riguardano:
·         l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;
·         la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3mila a 24mila euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da mille a 8mila euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese; 
·         la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto;
·         l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste. 

Mini guida allergeni:
Si è concluso l’iter procedimentale di approvazione e pubblicazione del D.Lgs n. 231/2017 recante la disciplina applicativa e sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Regolamento e alla Direttiva 2011/91/Ue.
Giova ricordare che dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE citato, avvenuta il 13 dicembre 2014, la gestazione delle disposizioni applicative è stata lunga e complessa ed ha visto il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali (Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) nonché delle associazioni di categoria interessate.
Stante le poche modifiche subite dal testo definitivo del Decreto Legislativo rispetto allo schema della normativa illustrato nella circolare n. 72/2017, si ritiene opportuno riportare in questa sede solo le disposizioni di specifico interesse per la categoria, in particolare l’art. 19, che detta le disposizioni relative alla vendita di prodotti non pre-imballati e l’art. 23 che prevede le relative sanzioni, nonché altre disposizioni più generali di cui si dirà più oltre (allegato 2).
In data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti. Il suddetto atto normativo entrerà in vigore il 9 maggio 2018. Le disposizioni di maggior interesse per le imprese rappresentate riguardano:
·         l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;
·         la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3mila a 24mila euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da milla a 8mila euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese;
·         la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto (ad esempio cfr. allegato 1);
·         l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste. Si fa presente che la normativa in questione e le relative sanzioni entreranno in vigore decorsi novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire a partire dal 9 maggio 2018.
L’art. 19 è stato lungamente oggetto di discussione.Tale articolo disciplina tutte le categorie di alimenti non pre-imballati, vale a dire:
  1. prodotti che vengono offerti in vendita senza imballaggio (prodotti venduti sfusi);
  2. prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore (direttamente al banco);
  3. prodotti preimballati per la vendita diretta (c.d. preincartati);
  4. prodotti somministrati dalle collettività.
Si rammenta che per collettività si intende qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale (cfr. art. 2, comma 2, lett. d) del Reg. UE 1169/2011).
In particolare, il comma 8 dell’art. 19 ha introdotto le disposizioni applicative del nuovo obbligo informativo che sono tenute a rispettare le collettività e riguardante l’indicazione della presenza nei piatti proposti degli allergeni individuati nell’elenco di cui all’Allegato 2 del Reg. (Ue) 1169/2011 (allegato 2).
L’avviso della presenza di allergeni deve essere fornita in modo che sia riconducibile a ciascun alimento prima che lo stesso sia servito al consumatore finale. Tale indicazione deve essere apposta:
·         sul menu o registro o apposito cartello o attraverso sistemi digitali (in quest’ultimo caso le informazioni dovranno essere riportate anche su un’apposita documentazione scritta facilmente reperibile dall’autorità di controllo e dal consumatore finale);
·         in alternativa, l’avviso della possibile presenza degli allergeni, può essere riportato sul menu o su un registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le eventuali necessarie informazioni.Anche in questo caso sarà però necessario avere una documentazione scritta e facilmente reperibile dall’autorità di controllo e dal consumatore finale.
Inoltre, si ribadisce l’importanza per le collettività - che si trovano ad essere l’ultimo anello della filiera prima del consumatore - di ricevere dai propri fornitori informazioni precise, complete e corrette dei prodotti oggetto di somministrazione al fine di poter a loro volta informare correttamente i loro clienti (cfr. comma 2 e 7 dell’art. 19).
Risulta altresì di particolare interesse, la disposizione di cui comma 9 dell’art. 19 che impone l’inserimento dell’indicazione di “decongelato” anche per i prodotti somministrati, salvo i casi di deroga specificamente individuati nell’Allegato 6 del Regolamento Ue n. 1169/2011.
In sostanza tale obbligo sussiste quando la sua omissione potrebbe indurre in errore l’acquirente, mentre non si applica:
·         agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
·         agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
·         agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.
Pertanto, tra i casi di esenzione dovrebbero rientrare i prodotti serviti dalle collettività, poiché molto spesso i prodotti decongelati sono ingredienti di un prodotto finale (es. vongole negli spaghetti) ed i cibi serviti al ristorante non sono suscettibili di successive utilizzazioni da parte del consumatore. L’indicazione di decongelato esclusivamente quando la sua mancanza rischia di mettere in pericolo la salute dei consumatori.
Tuttavia, occorre fare attenzione, in quanto un consolidato orientamento della giurisprudenza penale ha più volte ribadito che l’omessa indicazione di prodotto congelato è suscettibile di rientrare nel reato di frode in commercio. Allo stato, dunque, sussiste una differente valutazione della medesima fattispecie sul piano della sanzione penale e di quella amministrativa. Infatti, nonostante le summenzionate deroghe recepite dal D. Lgs n. 231/2017, non si può nascondere che l’omessa indicazione di prodotto congelato può ancora andare incontro a sanzioni penali.
Infine, ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 19 vengono confermate le disposizioni già in essere con il vecchio art. 16 relativamente all’indicazione delle informazioni per le bevande vendute mediante spillatura, l’acqua trattata ed i prodotti dolciari preconfezionati ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa. Nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi informativi sui prodotti non preimballati, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 23, e segnatamente:
·         una sanzione amministrativa pecuniaria generale da mille a 8mila euro per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 19;
·         una sanzione da 3mila a 24mila euro per l’omissione dell’indicazione degli allergeni presenti nei prodotti venduti o somministrati;
·         una sanzione da mille a 8mila euro per chi rende l’indicazione con modalità difformi da quelle previste, sanzione che nondimeno diminuisce da 500 a 4mila se la violazione riguarda solo aspetti formali;
·         una sanzione da 500 a 4mila per l’operatore del settore alimentare che omette nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore o alla collettività le indicazioni obbligatorie.
Le sanzioni per l’omessa indicazione degli allergeni risultano le più alte anche se giova precisare che l’art. 27 prevede che per le microimprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/Ce (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) la sanzione amministrativa sia ridotta fino ad un terzo.
Inoltre è prevista l’irrogazione della sanzione in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) e se il pagamento della stessa è effettuato entro cinque giorni dalla notificazione, vi potrà essere l’ulteriore riduzione del 30% sull’importo.
Il comma 2 dell’art. 27 prevede poi per queste violazioni l’istituto della la c.d. diffida (art. 1, comma 3 D.L. 91/2014) consistente nella possibilità, in caso di violazioni sanabili, che l’organo di controllo - che per la prima volta accerta la violazione - diffidi l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni e procedendo alla contestazione formale solo in caso di mancata ottemperanza. 
Si ricorda inoltre che l’Autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni descritte è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf art.26.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo

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COMPRO ORO, ENTRO IL 2 OTTOBRE L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE


Il Registro dei Compro che sarà operativo dal 3 settembre prossimo. Ciò significa che nel giro di qualche settimana e precisamente il 2 ottobre 2018, sarà anche la data ultima per adempiere all’obbligo, per gli operatori in attività, di presentare la domanda d’iscrizione tramite il portale OAM all’indirizzo https://www.organismo-am.it.
A partire dal 3 ottobre 2018 chi non avrà presentato l’istanza di iscrizionedovrà infatti interrompere la compravendita e l’attività di permuta di oggetti preziosi usati, che potrà essere ripresa solo dopo aver presentato istanza di iscrizione nel Registro ed a seguito della pronuncia di accoglimento da parte dell’OAM.
Per la presentazione dell’istanza di iscrizione sono richiesti:
·         un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo;
·         una firma digitale intestata al richiedente l’iscrizione (in caso di società, intestata al legale rappresentante);
·         documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente l’iscrizione (in caso di società, il documento del legale rappresentante);
·         attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, comprovante il possesso e perdurante validità della licenza, per l’attività di cui all’art. 127 del T.U.L.P.S., che sono assoggettate all’imposta di bollo, nella misura di euro 16, 00 per ogni foglio;
·         copia del documento attestante il pagamento del contributo di iscrizione (vedi la nostra circolare spedite nei giorni scorsi alle ditte interessate) recante l’indicazione della banca emittente nonchè del TRN o del CRO;
·         copia del pagamento effettuato della Tassa di concessione governativa, pari ad euro 168, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ai fini dell’efficacia dell’iscrizione nel Registro.
L’attività potrà proseguire in attesa che i competenti uffici dell’OAM possano verificare regolarità e completezza dell’istanza presentata.
Attenzione:  per coloro che hanno già effettuato, nei mesi scorsi, a partire dal 15 gennaio, l’iscrizione facoltativa al portale OAM, sarà sufficiente accedere alla propria area privata ed integrare la propria posizione con i dati richiesti.

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FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER LE VENDITE "TAX FREE” DAL 1° SETTEMBRE


Dal 1° settembre saranno i commercianti che cedono i propri beni ai clienti extra-UE in regime di tax free  che inaugureranno (se escludiamo i rapporti con la pubblica amministrazione già soggetti all’obbligo) la stagione della fattura elettronica.
La disciplina IVA prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un importo complessivo (Iva inclusa), superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta”.
Per i commercianti al minuto, infatti, se intendono vendere ai clienti extra-UE devono accreditarsi o nominare un intermediario utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e denominata OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization). 
Per usufruire dei servizi OTELLO,è necessario essere in possesso delle credenziali SPID di livello 2 o CNS. O, più semplicemente, possono rivolgersi a noi che provvediamo ad interagire con la piattaforma..
Dunque dal 1° settembre le cessioni ai soggetti extra-UE (solitamente “viaggiatori”) non potranno più essere documentate con fattura cartacea e i negozianti dovranno adempiere l’obbligo di certificazione obbligatoriamente mediante l’emissione di fattura elettronica.
Quindi in definitiva la procedura di sgravio dell’imposta avviene così:
“il negoziante emette fattura elettronica e trasmette a Otello 2.0 il messaggio con i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione, poi viene messo a disposizione del cliente il documento elettronico con il codice che certifica l’avvenuta acquisizione”. Il cliente dà prova dell'uscita delle merci dal territorio con il codice di visto digitale generato da Otello 2.0 (superando così il timbro in dogana). Nel caso in cui l’uscita del bene dal territorio Ue avvenga tramite un altro Stato membro, la prova di uscita sarà fornita dalla dogana estera secondo le regole vigenti in tale Paese.
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