Il 4 maggio 2018 è stato
emanato il decreto che attiva la previsione della legge di stabilità sul
CREDITO D’IMPOSTA per la FORMAZIONE 4.0.
TIPOLOGIA
DELL’INTERVENTO: Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 40% delle spese
di formazione del personale dipendente relative al settore delle tecnologie
previste nel “Piano Nazionale Impresa 4.0”, sostenute nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nel limite massimo di 300.000
euro per ciascun beneficiario. Lo svolgimento delle attività di formazione deve
essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o
territoriali.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI: Sono ammissibili al credito d’imposta le
attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da
parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie
funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese,
previste dal Piano Nazionale
Impresa 4.0 (
Impresa 4.0 (
SPESE AMMISSIBILI
Il credito d’imposta si calcola sul costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Per costo aziendale si assume la retribuzione:
· al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali;
· comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie, dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile;
· al lordo delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Il credito d’imposta si calcola sul costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Per costo aziendale si assume la retribuzione:
· al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali;
· comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie, dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile;
· al lordo delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Sono,
inoltre, ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale
dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati
nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018 (Credito d’imposta per le spese di
formazione 4.0 – Ambiti) e che partecipi in veste di docente o tutor alle
attività di formazione ammissibili; in questo caso le spese ammissibili non
possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al
dipendente.
MODALITÀ’ DI FRUIZIONE
DEL BENEFICIO: Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di
sostenimento delle spese ammissibili.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro. Fermo restando comunque il limite massimo di 300.000 euro.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro. Fermo restando comunque il limite massimo di 300.000 euro.
NORMATIVA
“Legge di Bilancio 2018” – Legge 27.12.2017, n. 205 (art. 1,
co. 46 – 56), in vigore dal 01.01.2018
B E N E F I C I A R I: Tutte le imprese
indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal
settore economico in cui operano.
T I P O L O G I A D E L L ’ I N T E R V E N
T O: Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 40% delle spese di
formazione del personale dipendente relative al settore delle tecnologie
previste nel “Piano Nazionale Impresa 4.0”, sostenute nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nel limite massimo di 300.000
euro per ciascun beneficiario. Lo svolgimento delle attività di formazione deve
essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o
territoriali.
I N V E S T I M E N T I A M M I S S I B I L
I: Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione
finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale
dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie funzionali ai
processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previste dal
Piano Nazionale Impresa 4.0:
a. Big data
e analisi dei dati
b. Cloud e
fog computing
c. Cyber
security
d.
Simulazione e sistemi cyber-fisici
e.
Prototipazione rapida
f. Sistemi
di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
g. Robotica
avanzata e collaborativa h. Interfaccia uomo macchina
i.
Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
j. Internet
delle cose e delle macchine integrazione digitale dei processi aziendali Con
successivi provvedimenti potranno essere individuate ulteriori tecnologie
considerate rilevanti ai fini degli obiettivi del Piano Impresa 4.0.
P E R S O N A L E D I P E N D E N T E A M M
I S S I B I L E A L B E N E F I C I O: Per personale dipendente si intende:
• il
personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
• il
personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
• il
personale titolare di un contratto di apprendistato. Il credito d’imposta si
applica anche se alle attività di formazione partecipano altri collaboratori
non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato
E R O G A Z I O N E D
E L L E A T T I V I T À D I F O R M A Z I O N E: Nel caso in cui le
attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si
considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
• soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di
formazione finanziata presso la regione o la provincia autonoma in cui
l’impresa ha la sede legale o la sede operativa; •
università pubbliche
o private o strutture ad esse collegate;
• soggetti
accreditati presso i fondi interprofessionali.
S P E S E A M M I S S I B I L I: Il
credito d’imposta si calcola sul costo aziendale riferito alle ore o alle
giornate di formazione.
Per costo aziendale si assume la retribuzione:
• al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e
assistenziali;
• comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto,
delle mensilità aggiuntive, delle ferie, dei permessi, maturati in relazione
alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta
agevolabile;
• al lordo delle eventuali indennità di trasferta erogate al
lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Sono, inoltre, ammissibili al credito d’imposta anche le
spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli
ambiti aziendali individuati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018
(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti) e che partecipi in
veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo
caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione
complessiva annua spettante al dipendente.
M O D A L I T A ’ D I
F R U I Z I O N E D E L B E N E F I C I O: Il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Ai fini del
riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese
ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata
dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
soggette a revisione legale dei conti le spese sostenute per adempiere
all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito
d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente
sostenuto e 5.000 euro. Fermo restando comunque il limite massimo di 300.000
euro
C U M U L O D E L L E
A G E V O L A Z I O N I: Il beneficio è cumulabile con altre misure di
aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle
intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto
Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su
appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco
Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via Garibaldi,268;
ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Contatti:
cell. 3293222740 fax 1782213101 -
Nessun commento:
Posta un commento