Il tema degli obblighi del ristoratore di informare il
consumatore della presenza, negli alimenti somministrati di sostanze che
possono provocare allergie o intolleranze è sempre attuale, non solo per dover
adempiere alla specifica normativa, ma perché la sicurezza e la tutela della
salute del consumatore devono sempre essere messe al centro delle priorità del
settore.
Ricordiamo che il decreto con le disposizioni, le
applicazioni e le sanzioni relative all’etichettatura degli alimenti, con
particolare riferimento agli allergeni è entrato in vigore il 9 maggio
2018.
Le disposizioni di maggior interesse per le imprese
riguardano:
·
l’obbligo di indicazione degli allergeni per i
prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità,
ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente
reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;
·
la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da
3mila a 24mila euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella
normativamente prevista (da mille a 8mila euro) con possibilità di ridurre la
sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese;
·
la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti
gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e
panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve
avvenire in riferimento al singolo prodotto;
·
l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione
delle deroghe previste.
Mini guida allergeni:
Si è concluso l’iter
procedimentale di approvazione e pubblicazione del D.Lgs n. 231/2017 recante la
disciplina applicativa e sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del medesimo Regolamento e alla Direttiva 2011/91/Ue.
Giova ricordare che dopo l’entrata in vigore del
Regolamento UE citato, avvenuta il 13 dicembre 2014, la gestazione delle
disposizioni applicative è stata lunga e complessa ed ha visto il
coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali (Ministeri dello Sviluppo
Economico, della Salute e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)
nonché delle associazioni di categoria interessate.
Stante le poche modifiche subite dal testo definitivo
del Decreto Legislativo rispetto allo schema della normativa illustrato nella
circolare n. 72/2017, si ritiene opportuno riportare in questa sede solo le
disposizioni di specifico interesse per la categoria, in particolare l’art. 19,
che detta le disposizioni relative alla vendita di prodotti non pre-imballati e
l’art. 23 che prevede le relative sanzioni, nonché altre disposizioni più
generali di cui si dirà più oltre (allegato 2).
In data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il D.Lgs. n. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le
sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli
alimenti. Il suddetto atto normativo entrerà in vigore il 9 maggio 2018. Le
disposizioni di maggior interesse per le imprese rappresentate riguardano:
·
l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul
menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa
documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità
di controllo;
·
la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3mila a 24mila
euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente
prevista (da milla a 8mila euro) con possibilità di ridurre la sanzione
pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese;
·
la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti
gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e
panetteria. Tuttavia, l’obbligo di
indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto
(ad esempio cfr. allegato 1);
·
l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe
previste. Si fa presente che la normativa in questione e le relative sanzioni
entreranno in vigore decorsi novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, vale a dire a partire dal 9 maggio 2018.
L’art. 19 è stato lungamente oggetto di discussione.Tale
articolo disciplina tutte le categorie di alimenti non pre-imballati, vale a
dire:
- prodotti
che vengono offerti in vendita senza imballaggio (prodotti venduti sfusi);
- prodotti
imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore (direttamente
al banco);
- prodotti
preimballati per la vendita diretta (c.d. preincartati);
- prodotti
somministrati dalle collettività.
Si rammenta che per collettività si intende qualunque
struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come
ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel
quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al
consumo immediato da parte del consumatore finale (cfr. art. 2, comma 2, lett.
d) del Reg. UE 1169/2011).
In particolare, il comma 8 dell’art. 19 ha introdotto
le disposizioni applicative del nuovo obbligo informativo che sono tenute a
rispettare le collettività e riguardante l’indicazione della presenza nei
piatti proposti degli allergeni individuati nell’elenco di cui all’Allegato 2
del Reg. (Ue) 1169/2011 (allegato 2).
L’avviso della presenza di allergeni deve essere
fornita in modo che sia riconducibile a ciascun alimento prima che lo stesso
sia servito al consumatore finale. Tale indicazione deve essere apposta:
·
sul menu o registro o apposito cartello o attraverso sistemi digitali (in
quest’ultimo caso le informazioni dovranno essere riportate anche su
un’apposita documentazione scritta facilmente reperibile dall’autorità di
controllo e dal consumatore finale);
·
in alternativa, l’avviso della possibile presenza degli allergeni, può
essere riportato sul menu o su un registro o su un apposito cartello che
rimandi al personale cui chiedere le eventuali necessarie informazioni.Anche in
questo caso sarà però necessario avere una documentazione scritta e facilmente
reperibile dall’autorità di controllo e dal consumatore finale.
Inoltre, si ribadisce l’importanza per le collettività
- che si trovano ad essere l’ultimo anello della filiera prima del consumatore
- di ricevere dai propri fornitori informazioni precise, complete e corrette
dei prodotti oggetto di somministrazione al fine di poter a loro volta informare
correttamente i loro clienti (cfr. comma 2 e 7 dell’art. 19).
Risulta altresì di particolare interesse, la disposizione di cui comma 9 dell’art. 19 che impone l’inserimento dell’indicazione di “decongelato” anche per i prodotti somministrati, salvo i casi di deroga specificamente individuati nell’Allegato 6 del Regolamento Ue n. 1169/2011.
Risulta altresì di particolare interesse, la disposizione di cui comma 9 dell’art. 19 che impone l’inserimento dell’indicazione di “decongelato” anche per i prodotti somministrati, salvo i casi di deroga specificamente individuati nell’Allegato 6 del Regolamento Ue n. 1169/2011.
In sostanza tale obbligo sussiste quando la sua
omissione potrebbe indurre in errore l’acquirente, mentre non si applica:
·
agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
·
agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase
tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
·
agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in
termini di sicurezza o qualità.
Pertanto, tra i casi di esenzione dovrebbero rientrare
i prodotti serviti dalle collettività, poiché molto spesso i prodotti
decongelati sono ingredienti di un prodotto finale (es. vongole negli
spaghetti) ed i cibi serviti al ristorante non sono suscettibili di successive
utilizzazioni da parte del consumatore. L’indicazione di decongelato
esclusivamente quando la sua mancanza rischia di mettere in pericolo la salute
dei consumatori.
Tuttavia, occorre fare attenzione, in quanto un
consolidato orientamento della giurisprudenza penale ha più volte ribadito che
l’omessa indicazione di prodotto congelato è suscettibile di rientrare nel
reato di frode in commercio. Allo stato, dunque, sussiste una differente
valutazione della medesima fattispecie sul piano della sanzione penale e di
quella amministrativa. Infatti, nonostante le summenzionate deroghe recepite dal
D. Lgs n. 231/2017, non si può nascondere che l’omessa indicazione di prodotto
congelato può ancora andare incontro a sanzioni penali.
Infine, ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 19 vengono
confermate le disposizioni già in essere con il vecchio art. 16 relativamente
all’indicazione delle informazioni per le bevande vendute mediante spillatura,
l’acqua trattata ed i prodotti dolciari preconfezionati ma destinati ad essere
venduti a pezzo o alla rinfusa. Nel caso in cui non siano rispettati gli
obblighi informativi sui prodotti non preimballati, saranno applicate le sanzioni previste
dall’art. 23, e segnatamente:
·
una sanzione amministrativa pecuniaria generale da mille a 8mila euro per
la violazione delle disposizioni di cui all’art. 19;
·
una sanzione da 3mila a 24mila euro per l’omissione dell’indicazione degli
allergeni presenti nei prodotti venduti o somministrati;
·
una sanzione da mille a 8mila euro per chi rende l’indicazione con modalità
difformi da quelle previste, sanzione che nondimeno diminuisce da 500 a 4mila
se la violazione riguarda solo aspetti formali;
·
una sanzione da 500 a 4mila per l’operatore del settore alimentare che
omette nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore o alla collettività le
indicazioni obbligatorie.
Le sanzioni per l’omessa indicazione degli allergeni
risultano le più alte anche se giova precisare che l’art. 27 prevede che per le
microimprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/Ce (meno di 10
occupati e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2
milioni di euro) la sanzione amministrativa sia ridotta fino ad un terzo.
Inoltre è prevista l’irrogazione della sanzione in
misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) e se il pagamento
della stessa è effettuato entro cinque giorni dalla notificazione, vi potrà
essere l’ulteriore riduzione del 30% sull’importo.
Il comma 2 dell’art. 27 prevede poi per queste
violazioni l’istituto della la c.d. diffida (art. 1, comma 3 D.L. 91/2014)
consistente nella possibilità, in caso di violazioni sanabili, che l’organo di
controllo - che per la prima volta accerta la violazione - diffidi
l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti
giorni e procedendo alla contestazione formale solo in caso di mancata
ottemperanza.
Si ricorda inoltre che l’Autorità competente per
l’irrogazione delle sanzioni descritte è il Dipartimento dell’Ispettorato
centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti
agroalimentari del Mipaaf art.26.
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto
Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sede di Brolo: orario di ricevimento su
appuntamento: Lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30
Recapito di Milazzo C.da Fondaco
Pagliara: ricevimento su appuntamento il martedì dalle 17,30 alle 18,30.
Recapito di Messina :Via Garibaldi,268;
ricevimento su appuntamento il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Contatti:
cell. 3293222740 fax 1782213101 -
Nessun commento:
Posta un commento