Dal 27
aprile sarà di nuovo attiva la sospensione delle rate dei mutui prima casa per
18 mesi.
Grazie al sostegno del Fondo di solidarietà, è possibile
sospendere il mutuo per l’abitazione principale senza interessi maturati nel corso della
sospensione. La sospensione del mutuo non comporta altri oneri finanziari
(commissioni, spese istruttorie e via dicendo), non sono necessarie garanzie
aggiuntive.
Si può chiedere anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione,
purché non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento
superiore a 18 mesi.
Per aver diritto alla sospensione, il titolare o cointestatario del mutuo
deve essere disoccupato e, nei tre anni precedenti alla richiesta di
sospensione, deve essersi verificato uno dei seguenti eventi (successivi alla
data di stipula del mutuo):
·
cessazione del rapporto di lavoro subordinato (con le seguenti eccezioni:
risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione
di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con
attualità dello stato di disoccupazione);
·
Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3 del codice
civile (con le seguenti eccezioni: risoluzione consensuale, recesso datoriale
per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità
dello stato di disoccupazione);
·
decesso di un cointestatario o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell‘art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ovvero di invalidità civile
non inferiore all’80%.
L’agevolazione è limitata ai mutui non superiori a 250mila euro, in
ammortamento da almeno un anno, e il cui titolare abbia un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30mila euro
Esclusioni
La sospensione non può essere richiesta per i mutui con le seguenti
caratteristiche:
·
Ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della
presentazione della domanda.
·
Mutui per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o
la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile
ipotecato.
·
Fruizione di agevolazioni pubbliche.
·
Assicurazione a copertura del rischio degli eventi di cui sopra, che
garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Per informazioni:
Studio di consulenza aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
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