lunedì 22 aprile 2013

Mutui prima casa: sospensione rate per 18 mesi


Dal 27 aprile sarà di nuovo attiva la sospensione delle rate dei mutui prima casa per 18 mesi.

Grazie al sostegno del Fondo di solidarietà, è possibile sospendere il mutuo per l’abitazione principale senza interessi maturati nel corso della sospensione. La sospensione del mutuo non comporta altri oneri finanziari (commissioni, spese istruttorie e via dicendo), non sono necessarie garanzie aggiuntive.

Si può chiedere anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.

Per aver diritto alla sospensione, il titolare o cointestatario del mutuo deve essere disoccupato e, nei tre anni precedenti alla richiesta di sospensione, deve essersi verificato uno dei seguenti eventi (successivi alla data di stipula del mutuo):

·         cessazione del rapporto di lavoro subordinato (con le seguenti eccezioni: risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);

·         Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3 del codice civile (con le seguenti eccezioni: risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);

·         decesso di un cointestatario o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell‘art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

L’agevolazione è limitata ai mutui non superiori a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, e il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30mila euro

Esclusioni

La sospensione non può essere richiesta per i mutui con le seguenti caratteristiche:

·         Ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.

·         Mutui per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.

·         Fruizione di agevolazioni pubbliche.

·         Assicurazione a copertura del rischio degli eventi di cui sopra, che garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Per informazioni:
Studio di consulenza aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 - fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com

 

lunedì 15 aprile 2013

Pmi in crisi il ruolo del “Concordato in Bianco”


Con “concordato in bianco” le imprese in crisi possono tentare di evitare il fallimento, trovando un accordo per pagare i propri debiti attraverso un progetto di risanamento che prevede con una decurtazione dei debiti da pagare. Le aziende che sono “in crisi momentanea” ma che ha possibilità di riprendersi e sotto la vigilanza del tribunale continua la propria attività economica concordando il rientro dei propri debiti nei confronti dei debitori, i quali sono chiamati ad approvare il progetto di risanamento. Le istanze di concordato in bianco si possono presentare senza una particolare documentazione a supporto della richiesta di concordato in bianco. La legge prevede che per integrare la documentazione mancante le imprese hanno un termine che varia tra i 60 giorni ad i 120 giorni.

La presentazione del concordato in bianco consente alle imprese comunque di guadagnare tempo, in attesa di eventi che possano sbloccare la situazione economica.

Il concordato in bianco può rappresentare alcune volte un allungamento dell’agonia aziendale, con la conseguenza dell’ingolfamento dei tribunali.

Il deposito presso i tribunali del concordato in bianco produce effetti positivi immediati per il debitore(fra cui il divieto per i creditori di porre in essere azioni esecutive cautelari) permette di avere del tempo per tentare di trovare delle soluzioni alla crisi aziendale.
Per informazioni e consulenza:
Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 - fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento : Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00