mercoledì 19 dicembre 2012

Valutazione rischi, dal 6 febbraio procedura “standardizzata” per le piccole imprese

Dal 6 febbraio 2013 le micro e piccole imprese possono redarre il proprio documento di valutazione dei rischi secondo una procedura più snella rispetto a quella ordinaria.
La data è quella stabilita dall’entrata in vigore del nuovo Dm Minlavoro 30 novembre 2012 adottato in attuazione dell’articolo 29, comma 5 del Dlgs 81/2008 e recante le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti (soglia estesa a quelle fino a 50 dal successivo comma 6) ad esclusione delle aziende ad elevata pericolosità.
 L’intervento della nuova normativa crea il seguente scenario: le microimprese che legittimamente autocertificano la propria valutazione dei rischi (cosa possibile solo fino al 31 dicembre 2012, in base al citato articolo 29 del Dlgs 81/2008) devono dal 6 febbraio 2013 scegliere tra regime ordinario e procedura standardizzata; le imprese che, pur avendo facoltà di utilizzare la procedura standardizzata, hanno già adottato la procedura ordinaria di valutazione e relativa documentazione possono continuare in base a questo ultimo regime. La facoltà di scegliere il regime ordinario da parte delle imprese pur ammesse al semplificato è stata infatti confermata dallo stesso MinLavoro con interpello 7/2012. Per tutte le altre continua invece a vigere l’obbligo della procedura ordinaria.
Per informazioni e consulenza sicurezza nei luoghi di lavoro:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
orario di ricevimento: Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00
cell. 3293222740 - fax 0941563649

sabato 10 novembre 2012

La nuova assicurazione sociale per l'impiego

L'impatto della Riforma Fornero sull'indennità di disoccupazione. La nuova assicurazione sociale per l'impiego (ASPI)
La Riforma del mercato del Lavoro prevede l'istituzione, presso la Gestione delle Prestazioni Temporanee dell'INPS, della nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), che sostituirà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le precedenti forme di sostegno al reddito.
L'ASPI prevede l'erogazione di una indennità mensile a favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. A regime l'indennità ASPI sostituirà:
. l'indennità di disoccupazione, in particolare:
   - l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria,
   - l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti,
   - l'indennità di disoccupazione speciale edile, . e, in modo graduale, l'indennità di mobilità.

Per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2013 è prevista l'erogazione dell'indennità mensile ASpI, mentre per le cessazioni intervenute fino al 31 dicembre 2012 si applicano le "vecchie" disposizione in materia di trattamento ordinario di disoccupazione non agricola.
Tuttavia la Riforma contiene delle disposizioni transitorie per il periodo 1° gennaio 2013 ‐31 dicembre 2015 che fanno slittare la piena entrata a regime della nuova indennità ASPI al 1° gennaio 2016.
Ulteriori disposizioni transitorie sono previste con riferimento all'indennità di mobilità.
L'Assicurazione Sociale per l'Impiego sarà pienamente a regime a decorrere dal 1° gennaio 2017.
L’impatto della Riforma Fornero sull’indennità di disoccupazione, la nuova assicurazione sociale per l’impiego (ASPI)  CAMPO DI APPLICAZIONE

Nell’ambito di applicazione dell’ASPI rientrano:
• tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti;
• i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la stessa un rapporto di lavoro in forma subordinata;

mentre non rientrano:
• i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali rimangono in vigore le attuali  disposizioni che regolano la disoccupazione agricola;
• i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto.

Requisiti
I requisiti richiesti dalla “Riforma Fornero” per l’accesso ai benefici sono:
• lo stato di disoccupazione inteso come condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
• la presenza di almeno due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova ASpI i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale (con eccezione di quelli soggetti a procedura di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro/Direzioni Territoriali del lavoro).
L’importo dell’indennità, sarà calcolata in misura percentuale, prendendo quale riferimento le retribuzioni percepite dal lavoratore in un determinato arco temporale e sarà ridotta all’aumentare della durata di erogazione. La durata dell’indennità sarà modulata in virtù dell’età del lavoratore (12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età - 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni di età).

 MINI – ASPI

La Legge in argomento prevede, un trattamento denominato “MiniAspI” a favore di tutti i lavoratori dipendenti, in stato di disoccupazione, che:

• non posseggono i requisiti assicurativi e contributivi per la richiesta dell’ASPI,
• ma possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi,
• per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria.
La durata massima del trattamento è pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

CONTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTO

Contributo ordinario
Nulla viene innovato rispetto all'attuale sistema di finanziamento previsto per la disoccupazione ordinaria per la generalità dei datori di lavoro ma, posto che la nuova indennità verrà riconosciuta anche ai lavoratori assunti con qualifica di apprendisti, tipologia di lavoratori precedentemente esclusi, per questi ultimi occorrerà versare un contributo pari al 1,61% delle retribuzioni imponibili.

Contributo di licenziamento
La stessa Riforma Fornero introduce il cosiddetto "Contributo di Licenziamento" a decorrere dal 1° gennaio 2013. Tale contribuzione, a carico del datore di lavoro, dovrà essere versata al momento della cessazione del rapporto a tempo indeterminato, nello specifico si applicherà alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per cause diverse dalle dimissioni.

La misura è pari:
- al 50% dell'indennità iniziale ASPI (mensile);
- per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale nell'ultimo triennio.
Il contributo è dovuto anche nei casi di interruzione di rapporti di apprendistato (per cause diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore), compresa l'eventualità del recesso al termine del periodo formativo.
Per i lavoratori che hanno una anzianità aziendale superiore a 3 anni, il contributo di licenziamento è sempre pari a una mensilità e mezza di indennità, qualunque sia l'anzianità. Il contributo è commisurato all’indennità iniziale ASPI erogata al lavoratore.

Casartigiani dei nebrodi - Fausto Ridolfo
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Cell. 3293222740 – fax 0941563649 - email:centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00

 


Lavoro: adempimenti mese di novembre

Lavoro: Gli adempimenti del mese di novembre
LUNEDÌ 12
Modello 730 integrativo
CAF e professionisti abilitati trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730 e 730‐3 integrativo e li consegnano con il Mod. 730‐3 a dipendenti/pensionati.
VENERDÌ 16
Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di ottobre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili Gestione separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di ottobre 2012 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi ENPALS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (ottobre 2012).
Quarta rata premi INAIL
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della IV rata dei premi INAIL.
LUNEDÌ 26
ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di ottobre 2012, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio attraverso la procedura on‐line fruibile dal portale dell’ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.
VENERDÌ 30
Invio telematico del Flusso UNIEMENS
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di ottobre 2012.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Trattenuta II o unica rata IRPEF
I sostituti d’imposta effettuano le operazioni di trattenuta sullo stipendio della II o unica rata di acconto IRPEF per l’anno in corso.
Stampa libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di ottobre 2012.

Per informazioni ed assistenza:
Studio di consulenza aziendale - Fausto Ridolfo
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martedì 6 novembre 2012

Amministrazione Condominiale: Servizio garanzia affitto

Il Servizio Garanzia Affitto è una garanzia rilasciata dalla Banca al cliente che intende sottoscrivere un contratto di locazione, sia ad uso abitativo sia ad uso non abitativo, a favore del proprietario dell'immobile, sostituendo il tradizionale deposito cauzionale.


Il Servizio Garanzia Affitto si rivolge ai clienti che intendono sottoscrivere un contratto di locazione con un proprietario iscritto a Confedilizia.
Le caratteristiche del servizio offerto:
• Fideiussione applicabile a tutte le tipologie di contratto di locazione: abitativo e non abitativo.
• Importo garantito: pari a 12 mensilità del canone locativo iniziale.
• Durata: collegata alla lunghezza del contratto d'affitto e comunque non superiore a 120 mesi.
• Il proprietario dell'immobile deve essere necessariamente associato alla Confedilizia-
CONFEDILIZIA - sede di Brolo ( Resp.le Fausto Ridolfo)
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mercoledì 31 ottobre 2012

Finanziamenti: Italia lavoro Bando Amva a sostegno antichi mestierii


Pubblicato il secondo avviso per l’avvio di botteghe di mestiere e per la formazione on the job nei mestieri a vocazione tradizionale, rivolto alle imprese e ai giovani. Il bando, da 6,4 milioni di euro, fa parte del del Programma AMVA - 'Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale', ideato e attuato da Italia Lavoro e realizzato con il contributo dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo 2007-2013 'Azioni di sistema' e 'Governance e azioni di sistema'.
Obiettivo del bando è quello di individuare un modello di Bottega di Mestiere, rappresentato da un’impresa o da un aggregato di imprese, che opera nei comparti produttivi propri della tradizione italiana, in grado di:
·         favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni,
·         rafforzare l’appeal dei mestieri tradizionali,
·         agevolare il ricambio generazionale,
·         stimolare la nascita di nuova imprenditoria,
·         sostenere lo sviluppo di reti su base locale,
attraverso l’attivazione di percorsi sperimentali di tirocinio.
A valere sullo stanziamento - da 6.480.000 euro, di cui 2.565.000 euro a valere sul FSE e 3.915.000 euro a valere sul Fondo di Rotazione ex lege 183-87 - sono previsti complessivamente 2 cicli di tirocinio di durata semestrale, fino a un massimo di 12 mesi, per ciascun soggetto aggiudicatario. Ciascuna Bottega di Mestiere potrà ospitare, per ogni ciclo, dieci tirocinanti, cui verrà corrisposta di una borsa pari a 500 euro al mese.
Al bando possono partecipare - presentando domanda entro il 3 dicembre 2012 - imprese, singole o associate - in consorzio, associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), contratto di rete, partnership -, con sede/i operativa/e nella medesima provincia. A quelle selezionate sarà riconosciuta una sovvenzione pari ad euro 250 mensili, per ogni tirocinante ospitato.
Per consulenza ed assistenza nella redazione delle proposte agevolative:
Dott.Fausto Ridolfo
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Scadenziario del Proprietario di casa e del condominio


16 Novembre 2012 - Venerdì

Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di ottobre 2012.

Addizionali Irpef

Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di ottobre 2012 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef 2012 trattenuta ai dipendenti sulle competenze di ottobre 2012; ultimo giorno, inoltre, per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di ottobre 2012, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.

30 Novembre 2012 - Venerdì

Irpef - Versamento seconda rata acconto

Ultimo giorno per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto sull’Irpef dovuta per il 2012 dalle persone fisiche e dalle società di persone.

Fabbricati rurali
 
Ultimo giorno per l’iscrizione obbligatoria al Catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali.

 Cedolare secca – Acconto

Ultimo giorno per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto della cedolare secca per il 2012.

IMPOSTA DI REGISTRO
 
REGIME IRPEF

I nuovi contratti di locazione di beni immobili devono essere registrati entro 30 giorni dalla stipula, presentando all’ufficio delle entrate, oltre all’atto, l’attestato di versamento dell’imposta, ovvero avvalendosi della registrazione telematica, direttamente o tramite soggetti delegati. Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti, il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal giorno in cui le stesse hanno effetto, presentando entro i 20 giorni successivi l’attestato di versamento. Per le annualità successive alla prima di contratti pluriennali, deve essere versata l’imposta entro 30 giorni dall’inizio della nuova annualità, salvo che non si sia optato per il versamento unico per l’intera durata del contratto. Anche per il versamento può essere utilizzato il metodo telematico

REGIME CEDOLARE SECCA


I nuovi contratti di locazione di beni immobili, per i quali il locatore opti per il regime fiscale della cedolare secca, devono essere registrati, comunicando anche l'opzione, presentando all'ufficio delle entrate il modello cartaceo 69 entro 30 giorni dalla stipula ovvero avvalendosi della registrazione telematica, direttamente o tramite soggetti delegati senza pagamento delle imposte di bollo e di registro. Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti, la registrazione e la scelta dell'opzione vanno effettuate presentando all'ufficio anzidetto il modello cartaceo 69 entro 30 giorni dal giorno in cui le stesse hanno effetto. Per le annualità successive alla prima di contratti pluriennali, finché perdura l'opzione non deve essere versata l’imposta di registro.

Per Informazioni ed assistenza

Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo
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martedì 23 ottobre 2012

Obbligo comunicazione Pec da parte imprese individuali


Registro delle imprese Obbligo di comunicare la PEC anche da parte delle imprese individuali

Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013.
Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Prevista anche la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
Per informazioni ed assistenza:
Fausto Ridolfo
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domenica 21 ottobre 2012

Studio di Consulenza aziendale di Fausto Ridolfo

Studio di consulenza aziendale di Fausto Ridolfo
 Attività di Consulenza, Certificazione Aziendale SOA - ISO
Consulenza e predisposizione di tutta la pratica documentale finalizzata all'ottenimento dell'attestazione Soa.

Consulenza e formazione finalizzata all'ottenimento della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per tutti i settori di attività.
Consulenza e formazione finalizzata all'ottenimento della certificazione 14:000 e 18:001.
Assistenza e consulenza riguardante Gare di appalto o appalti privati.
Consulenza Commerciale su analisi di Bilancio, Basilea 2, in collaborazione con Studio Commercialista esterno.
Nos; Assistenza e consulenza nella compravendita di rami di azienda con valutazione commerciale dell'attivita' da cedere o acquistare;
Consulenza Legale su quesiti riguardanti gli appalti pubblici, in collaborazione con Studi Legali esterni fidelizzati;
Collaborazione con società assicurative per polizze per gli appalti;
Predisposizione della pratica necessaria all'ottenimento dei contributi camerali messi a disposizione per l'ottenimento della Attestazione Soa e della Certificazione Iso;
Progettazione di impianti e edilizia in genere in collaborazione con Studio di Architettura fidelizzato;
Stesura Piani di Qualità;
Servizi tecnici professionali relativi a Catasto edilizio e urbano, Dia, pratiche di condono, etc in collaborazione con Studio Tecnico fidelizzato;
Collaborazioni con societa' finanziare per preventivi su leasing macchinari e attrezzature.
Studio di Consulenza Aziendale dott. Fausto Ridolfo
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sabato 20 ottobre 2012

Consulenza successioni

Il Centro di assistenza fiscale fornisce al cittadino la necessaria consulenza per la dichiarazione di successione e gli adempimenti connessi, ivi compresa la trasmissione all’Agenzia delle Entrate e la voltura catastale degli immobili presso l’Agenzia del Territorio.

Scadenza e documenti necessari:
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (decesso del defunto) da:
• i chiamati all’eredità
• i legatari;
• gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti;
• gli esecutori testamentari;
• gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza o morte presunta.
Nel caso siano tenuti alla presentazione più soggetti, è sufficiente che adempia anche uno solo. Alla dichiarazione occorre allegare (tra l’altro):
• certificato di morte (o copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o morte presunta);
• stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari in rapporto di parentela o affinità con il defunto;
• copia autentica degli atti di ultima volontà
• estremi catastali degli immobili oggetto della successione;
• prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale.
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martedì 16 ottobre 2012

Dall’11 settembre scorso non si può chiedere l’indennizzo da irragionevole durata del processo

Per le liti 'a cavallo' dell'11 settembre, data di entrata in vigore delle modifiche al decreto sviluppo, non si può chiedere l'indennizzo da irragionevole durata del processo se il giudizio non si è concluso con decisione definitiva.
Questo è uno degli effetti delle modifiche introdotte alla legge Pinto dal decreto legge Sviluppo n. 83/2012. Sono ancora molti, però, i procedimenti pendenti di equa riparazione  promossi prima dell'11 settembre. Per questi valgono le vecchie regole della legge Pinto e se la durata ragionevole è stata superata la Corte liquiderà l'indennizzo dovuto. Ma se il processo troppo lungo si protrae oltre l'11 settembre la parte prima
di chiedere la liquidazione per l'ulteriore irragionevole durata dovrà attendere la definitiva conclusione del giudizio. Solo dopo (entro sei mesi) potrà avanzare una nuova richiesta di liquidazione.

Movimento Difesa del Cittadino - Brolo Messina : Resp.le Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
Sportello di Messina
Viale S. Martino, 62 - is.154


Contratto di affitto turistico

Il contratto di affitto di una casa per le vacanze, cosiddetto contratto di locazione turistica, è disciplinato, come le altre forme di locazione, dall'articolo 1571 e seguenti del Codice Civile, ma a differenza delle altre tipologie di contratti, non prevede l'obbligo di versare una caparra o una cauzione.
Tuttavia, qualora a scelta e facoltà dei contraenti venga stabilita una cauzione, il proprietario potrà trattenere tale somma al termine della durata del contratto a titolo di indennizzo per eventuali danni all'immobile o per il pagamento delle utenze, ove esse non siano incluse nel prezzo dell'affitto e rimangano insolute.
L'articolo 1587 del Codice Civile, ad ogni modo, impone al conduttore di mantenere l'immobile in affitto nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato ed esclusivamente per l'uso pattuito. Pertanto egli non potrà declinare responsabilità e sarà tenuto al relativo risarcimento qualora i danni arrecati siano stimati per un importo superiore a quello della cauzione versata, previa richiesta del locatore.
Il contratto di locazione turistica deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, a norma della Legge 09 dicembre 1998, n. 431 e deve contenere tutte le condizioni e i dati inerenti all'immobile e ai contraenti, nonché l'importo del canone d'affitto (e l'eventuale caparra o cauzione versata), le spese incluse od escluse nel prezzo (luce, gas, condominio, pulizie, etc.), i termini di consegna e i tempi stabiliti per la riconsegna delle chiavi.
Se la locazione ha una durata non superiore a trenta giorni, non vi è l’obbligo di registrazione del contratto (Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131); diversamente l'imposta di registro andrà divisa in parti uguali tra il proprietario e l'affittuario.
Sul contratto deve essere apposta una marca da bollo di euro 14,62, mentre sulla ricevuta di pagamento del canone di locazione deve essere apposta una marca da bollo dell'importo di euro 1,81 (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).
Il reddito percepito deve essere riportato ai fini Irpef nella dichiarazione dei redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Per consulenza ed informazioni:
Confedilizia sede di Brolo - Resp.le Fausto Ridolfo
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giovedì 27 settembre 2012

Il flop del Fondo Jessica e Jeremie

Che fine hanno fatto 208 milioni di euro che la Bei e la Regione siciliana avevano messo a disposizione delle imprese per investimenti sulle innovazioni? Chi li tiene in banca e perché? E quanto ci hanno guadagnato coloro che dispongono delle risorse dal 2009 ad oggi?

Queste domande finora non hanno avuto risposte.
L’unica certezza è che sono nelle mani delle banche – gli intermediari finanziari. Il meccanismo di erogazione del finanziamento si è inceppato, presenta criticità gravi. Che significa? Le regole sono state fatte male. Si sarebbe dovuto prevedere per tempo che non funzionavano? Sicuramente sì, ma la preoccupazione del flop non l’hanno avuta.
Con grande scorno per le imprese siciliane, che avrebbero dovuto avere accesso ad un robusto prestito, fino a 400 mila euro con un tasso agevolato. Il 40 per cento delle risorse, conferite attraversi i fondi europei, non sarebbero state gravate di alcun interesse.
Tutto si trova nelle mani degli intermediari finanziari, cui compete di istruire le pratiche e decidere se concedere o meno il prestito. La valutazioni sono le banche a farle, seguendo i consueti canali e le consuete norme. Ricordate il caso Unicredit? Dall’oggi al domani, attraverso automatismi gestionali preconfezionati, è stato deciso che le Regioni in ritardo sul rientro del debito sanitario sono stati messi dietro la lavagna. Rating negativo, in punizione. Con la conseguenza che a pagare sono le imprese siciliane, quelle meno robuste, non possono scontare le fatture della Regione siciliana.
Non cambia niente, insomma. Il coltello dalla parte del manico ce l’hanno loro. Ed è questa la ragione per la quale le criticità avvistate per spiegare il flop, sono macigni irremovibili.
La storia, a questo punto. Le iniziative Jessica (e Jeremie) in Sicilia sono state formalmente avviate il 19 novembre 2009, con la sottoscrizione di due accordi di finanziamento tra la Bei (o Fei, che agisce per la Bei) e la Regione siciliana, avente per oggetto la creazione del Fondo di partecipazione, affidato alla gestione ed amministrazione della Bei, operante attraverso intermediari finanziari. Il Fondo JEREMIE è dedicato al sostegno finanziario, con vari strumenti, delle piccole e medie imprese (PMI) dell’Isola e al microcredito, per un ammontare complessivo di 60 milioni di euro. Una bella somma, dunque: 148 più 60 fanno 208 milioni di euro.
Alla costituzione dei due Fondi la Regione ha contribuito con parte delle risorse finanziarie afferenti a quattro Assi prioritari (Ferse e Por-fers), per un totale di circa 148 milioni di euro.
In una nota riepilogativa dell’attività Bei per il Fondo, si apprende che esso agisce attraverso Accordi operativi, denominati Fondo di rigenerazione Urbana Sicilia e Fondo Jessica Sicilia. Ebbene, la nota ufficiale lamenta che “nonostante l’analisi di 104 progetti svolta dal FSU Multisettoriale (Fondo di rigenerazione Urbana Sicilia) abbia evidenziato alcuni progetti interessanti e validi per uno sviluppo futuro, purtroppo nessuno di questi ha dimostrato di avere caratteristiche di ammissibilità immediata all’iniziativa Jessica”.
Soltanto quattro progetti, precisa la nota, sono supportati da un progetto esecutivo, “mentre la maggior parte ha un livello dim progettazione comunque ritenuto non coerente con i vincoli temporali di Jessica posti nella programmazione 2007-2012”.
Altra criticità? La “bancabilità”. I progetti “sono improntati alla logica dei contributi a fondo perduto, non presentando elementi operativi e finanziari che supportino la restituzione dei capitali in essi investiti”. Che significa? Mancano le garanzie consuete, né più né meno.
Sul FSU energia c’è qualche spiraglio. Su 70 iniziative sono stati individuati 18 progetti di potenziale interesse”. Oh, però. Certo, c’è un però. “Il FSU energia ritiene che gli stessi progetti sarebbero meglio sviluppati in forma di partenariato pubblico-privato, onde garantire la robustezza economico-fimanziaria richiesta dall’iniziativa Jessica”. Dove li trova la parte pubblica i soldi per co-finanziare?
La presa per i fondelli è di drammatica evidenza. Risultato: i soldi restano in banca e non c’è verso di smuoverli. Non è che siano inutilizzati, sono virtualmente spendibili. Nel senso che potrebbero regalare grosse soddisfazioni al managment degli intermediari finanziari, o più in alto, grazie a operazioni ben più remunerative del Jessica.
La questione fu affrontata dall’assessorato all’Economia della Regone siciliana, che aveva provveduto alla costituzione del Fondo Jessica e delll’altro Fondo, Jeremie, che presentava le stesse criticità del Fondo Jessica. “Non è chiaramente indicato il tasso di interesse praticato sulla quota del prestito e l’intermediario finanziario non ha pienamente ottemperato agli obblighi in materia di pubblicità del prodotto…”, lamentava l’assessorato in maggio del corrente anno. Ed otteneva una risposta sufficientemente chiara della European Investiment Found (la Bei), nella quale tra l’altro si legge che l’intermediario finanziario, la Bnl, è stato “esortato a rendere più trasparente il range di tasso orientativo applicato alle PMI” ed a tenere conto “della porzione di co-finanziamento Jeremie a tasso zero”.
Una vergogna le imprese con l'acqua alla gola e le banche anzichè aiutare le imprese, le danno il colpo di grazia non concedendo le agevolazioni.
Con le aziende in crisi di perdono posti lavoro e si bloccano i consumi...!!!
A breve creerò un iniziativa a tutela delle imprese e dei cittadini contro le vessazioni delle società di recupero credito.
Per assistenza creditizia:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)

giovedì 13 settembre 2012

Finanziamenti : formazione scorte imprese agricole

La L.R. 14/05/2009 n.6 Art.16 comma 1 disciplina le modalità e le procedure per la concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte emanata dall’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari - Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l’Agricoltura. Soggetto gestore è la CRIAS.




Soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli, titolari di imprese agricole, iscritte presso la CCIAA al Registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, società cooperativa). Sarà data priorità ai coltivatori diretti e/o Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.


Per la produzione primaria e per le attività agrituristiche, sono ammesse le imprese singole e associate, per il settore della trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono ammesse solo ed esclusivamente le imprese associate.
Il sostegno è concesso ai sensi del “de minimis”. L’intervento si attua con finanziamenti agevolati aventi le seguenti caratteristiche:
Copertura massima : 100% della spesa ammissibile.
Limite massimo di spesa ammissibile :
- €. 30.000,00 imprese agricole, singole o associate di produzione primaria;
- €. 300.000,00 imprese associate di lavorazione, trasformazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- €. 300.000,00 imprese agricole, singole o associate che esercitano attività agrituristiche.
Durata del finanziamento agevolato : 24 mesi.
Rate: nr.21 rate costanti mensili con addebito (RID) sul conto corrente indicato dall’impresa richiedente, la prima al quarto mese dalla erogazione o, in alternativa, rate costanti trimestrali con addebito (RID) sul conto corrente indicato dall’impresa richiedente, con decorrenza dalla erogazione.
Tasso a carico del beneficiario: 30% del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per i giovani agricoltori, più lo 0,80% destinato ad incrementare il Fondo.
La disponibilità finanziaria attuale per l’anno 2012 è di € 11.000.000,00per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e di € 188.038,30per le imprese nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Le domande per l'accesso al bando sono presentabili dal 27/08/2012

Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento: Lunedì- mercoledì- venerdì dalle 16,30 alle 19,00

mercoledì 12 settembre 2012

Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo

Consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale


Consulenza Direzionale e Strategica

Consulenza Societaria

Consulenza Tributaria

Finanza Ordinaria e Finanza Agevolata

Fidejussioni e Cauzioni

Leasing – Factoring – Mutui

Cessioni del Quinto dello Stipendio

Consulenza sistemi di gestione per la Qualità – Ambiente – Sicurezza

Consulenza per il controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

Consulenza per la gestione della logistica aziendale

Consulenza Marketing

Consulenza Ambientale

Consulenza sicurezza ed igiene de luoghi di lavoro

Amministrazione Condominiale e gestione di beni immobili per conto terzi

Sede legale: Brolo - Via Pirandello,1 cell. 3293222740 - fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com si riceve il lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00

Imu: 17 settembre pagamento seconda rata


Si ricorda che lunedì prossimo, 17 settembre, scade per i proprietari che lo scorso giugno
abbiano scelto di versare in 3 rate l’Imu relativa all’abitazione principale e relative
pertinenze il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per il
2012.
Come noto, infatti, per l'anno 2012, è stato previsto che l'imposta dovuta per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di
base dello 0,4% e la detrazione di 200 euro (oltre alle eventuali maggiorazioni per i figli),
da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre (cadendo il 16 di domenica), e la terza rata entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. In alternativa, l’imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione di base, e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Nella circolare n. 3/Df del 18.5.‘12, il Dipartimento delle finanze ha espresso l’avviso che il
contribuente può scegliere anche di applicare aliquote e detrazioni più favorevoli eventualmente stabilite dal Comune. Deve tuttavia ricordarsi che i Comuni hanno tempo sino al prossimo 31 ottobre per variare le proprie scelte e che lo stesso Governo ha la facoltà di modificare aliquote e detrazioni sino al prossimo 10 dicembre.
Si ricorda che anche per questa scadenza – così come per quella dello scorso 18 giugno
l’unica modalità di versamento dell’Imu è quella del modello F24.
Per consulenza ed assistenza
Dott. Fausto Ridolfo (delegato territoriale sindacato Confedilizia)
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649

martedì 4 settembre 2012

Studio di Consulenza Aziendale dott. Fausto Ridolfo

Consulenza Aziendale - Tributaria - Finanziaria- Condominiale


Finanza Ordinaria:
Finanziamenti Chirografari
Finanziamenti Scorte/liquidità
Mutui Ipotecari
Fidi Bancari
Anticipo Fatture - Contratti d'appalto
Leasing
Factoring
Fidejussioni finanziarie e assicurative
Ristrutturazione del debito

Finanza Agevolata
Consulenza per l'accesso alle agevolazioni finanziarie
Redazione Business Plan

Consumer Finance
Cessione del quinto dello stipendio
Cessione del quinto della pensione
Delegazioni di pagamento
Prestiti Personali
Carte di Credito
Mutui

Consulenza Marketing e Pubblicità

Amministrazione Condominiale

Consulenza societaria
Consulenza sicurezza luoghi di lavoro
Consulenza certificazioni di qualità
Consulenza Tributaria
Consulenza Amministrastivo gestionale

Per informazioni e Consulenza

Dott. Fausto Ridolfo
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Riduzione contributiva edile per l'anno 2012

Confermato lo sgravio all'11,5% per le imprese edili anche per quest'anno. Lo ha chiarito l'INPS in una nota del 31 agosto scorso.

Come è noto, ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve confermare o rideterminare con apposito decreto la riduzione contributiva, in base a quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 - convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341; qualora entro il 31 luglio non sia stato emanato il decreto, le imprese edili potranno applicare lo sconto fissato per l'anno precedente.
Poiché quest'anno, si legge nella nota dell'INPS, il termine è trascorso senza che il Dm fosse adottato, le aziende possono comunque utilizzare lo sgravio nella misura prevista per l'anno trascorso, pari all'11,50 per cento (salvo eventuale conguaglio con decreto entro il 15 dicembre 2012).
E' bene ricordare che il beneficio si applica alle contribuzioni assistenziali e previdenziali che non riguardino il Fondo pensioni lavoratori dipendenti; inoltre, sono coinvolti solo gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012 e, per poter fruirne, è necessario inoltrare - a partire dal 31 agosto - apposita istanza esclusivamente per via telematica, avvalendosi del nuovo modulo "Riduzione Edilizia", disponibile nella funzionalità "Invio Nuova Comunicazione" della sezione "Comunicazioni ON-LINE", nel "Cassetto previdenziale Aziende" del sito internet dell'Inps.
Per assistenza ed informazioni:
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lunedì 3 settembre 2012

Incentivi: Credito di imposta per l'occupazione

La Regione Sicilia ha pubblicato la normativa relativa all’erogazione di credito di imposta a favore dell’occupazione locale, un intervento volto a incentivare la stabilità occupazionale nell’isola e promuovere l’attivazione di contratti a tempo indeterminato.
"Incentivi fino al 50% dei costi salariali".
Il bando prevede la concessione di incentivi sotto forma di credito di imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione per i lavoratori svantaggiati, e nei 24 mesi successivi all’assunzione per i lavoratori molto svantaggiati. Le imprese devono inviare le richieste dal 17 settembre fino al 31 ottobre 2012.
Danno diritto al credito d’imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, che determinano un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

I benefici verranno concessi per le assunzioni di lavoratori che, alla data di assunzione, risultino domiciliati nel territorio della Regione e rientrino in una delle seguenti categorie:
a)lavoratori svantaggiati, ossia chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (sono considerati tali i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero i soggetti non titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno 6 mesi, o che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione); chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori ultracinquantenni; adulti che vivono con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna in tutti i settori economici dello Stato interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale;
b) lavoratori molto svantaggiati, ossia i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero non titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno 24 mesi, o che, nei 24 mesi precedenti l’assunzione non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione.
Tali lavoratori devono essere stati assunti con un contratto a tempo indeterminato con l’impegno da parte del datore di lavoro a non licenziare il lavoratore nei 24 mesi successivi all’assunzione, nel caso di piccole e medie imprese, ovvero nei successivi 36 mesi per le altre imprese.
L’ammontare dell’aiuto, erogato sotto forma di credito d’imposta, per ogni lavoratore è il seguente:
- il 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione del lavoratore “svantaggiato”;
- il 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione del lavoratore “molto svantaggiato”.
Tali costi comprendono: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; i contributi assistenziali per figli e familiari.
Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Possono presentare le istanze per il beneficio i datori di lavoro che abbiano assunto o assumeranno a tempo indeterminato i lavoratori nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, secondo la seguente tempistica:
- per accedere alla prima tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere state effettuate tra il 14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012;
- per accedere alla seconda tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere effettuate tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013.
L’Avviso precisa che il termine per la presentazione delle istanze relative alla seconda tranche di finanziamento, per le assunzioni effettuate tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013, verrà successivamente stabilito solo in presenza di risorse residue, o di ulteriori risorse che si rendessero disponibili, dopo la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi a beneficio successivamente alla prima tranche di finanziamento.
L’istanza ed i relativi allegati, per la concessione dell’agevolazione fiscale, potranno essere presentati a far data dal 17 settembre 2012 e sino al 31 ottobre 2012, relativamente alla prima tranche di finanziamento.
Si ricorda che il beneficio previsto dall’Avviso Pubblico è identificabile nella forma del credito d’imposta e verrà concesso con la modalità della compensazione a far data dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso. Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il modello di pagamento “F24”, indicando il codice tributo che sarà comunicato da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio.
Per assistenza e consulenza:
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Riforma del lavoro: possibile stretta agli incentivi per le assunzioni


·         La Riforma del Lavoro Fornero ha apportato alcune novità in materia di incentivi per le assunzioni di lavoratori di cui alla legge n. 407/1990 (lavoratori disoccupati da 24 mesi) e alla legge n. 223/1991 (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità), con limitazioni che potrebbero nuocere alle PMI che desiderano assumere dei lavoratori appartenenti ai “recinti” sopra accennati, ma che - a ben vedere - riconducono l’attribuzione degli incentivi e dei conseguenti codici di autorizzazione su confini ben più congrui.
La prima stretta fa riferimento alle assunzioni in presenza di obbligo legale o contrattuale: se rappresenta l’esecuzione di un obbligo già preesistente in virtù della legge o del sistema di contrattazione collettiva, scatta lo stop per gli incentivi, anche in caso di utilizzo del lavoratore mediante contratto di somministrazione (e, pertanto, per il tramite di un’agenzia per il lavoro).
La seconda linea restrittiva fa invece riferimento all’assunzione in violazione di un diritto di precedenza: in parole meno sintetiche, se l’assunzione agevolata è stata effettuata scavalcando il diritto di precedenza che la legge o il contratto collettivo prevede a beneficio di un altro lavoratore licenziato, gli incentivi vengono esclusi.
La stessa regola, come sopra, vale anche per l’utilizzo di un lavoratore in somministrazione, qualora l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore che risulti essere titolare del già ricordato diritto di precedenza.

Il terzo blocco degli incentivi scatta in presenza di sospensione dal lavoro: se il datore di lavoro o il somministratore hanno in corso delle sospensioni per situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale, non potranno accedere ai benefit previsti.
Unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione sono rivolte all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o effettuate presso differenti unità produttive.

Infine, l’ultima ipotesi di agevolazione negata è rappresentata dalla riassunzione: non è possibile fruire dei bonus nell’ipotesi di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidente con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in chiaro rapporto di collegamento o di controllo.
Per consulenza previdenziale:
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